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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
RG 851/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Muroni n. 5/C;
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nieddu Maria Adelaide, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione del 5.6.2023 ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo, introdotta dalla sig.ra al fine di Pt_1
accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex legge 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva nel senso che la ricorrente era affetta da un'invalidità permanente nella misura 100%, senza tuttavia ritenere che vi fossero le condizioni per accedere all'indennità di cui sopra, né per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
3. La sig.ra ha quindi introdotto il presente giudizio, eccependo anzitutto la nullità Pt_1 della consulenza tecnica d'ufficio, siccome l'ausiliare avrebbe depositato l'elaborato peritale in data 6 marzo 2023, e dunque oltre il 23 febbraio 2023, data in cui era stato revocato l'incarico.
4. In ogni caso, parte ricorrente ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ritenendo sussistenti le condizioni sanitarie per accedere ai benefici richiesti, anche in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra , considerando Pt_1 lo iato temporale tra la visita svolta dal consulente tecnico d'ufficio in data 28 giugno
2019 e la data del deposito della relazione peritale.
5. La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare in via preventiva le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 118/71 e 18/80 e 508/88, nonché del suo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992, dal momento della domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia dal nominando CTU, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2) Con vittoria delle spese e competenze dell'intero procedimento, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che ne formulano espressa richiesta”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza della difesa CP_1
avversaria e opponendosi alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, siccome le argomentazioni avanzate dalla controparte costituirebbero un mero dissenso diagnostico.
7. Respinta l'eccezione preliminare di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e richiesti chiarimenti all'ausiliare del giudice, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale a seguito del deposito di note scritte.
8. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
2 9. Il CTU, proceduto a sottoporre nuovamente a visita la ricorrente e tenendo in considerazione tutta la documentazione sanitaria prodotta dalla perizianda, ivi inclusa quella recente e che documenta l'aggravamento delle condizioni di salute subite, ha così osservato: “Sulla base di quanto fin qui acquisito la ricorrente risulta affetta da: Grave poliartrosi sintomatica con insufficienza statico-dinamica del rachide e degli arti inferiori. Protesi valvolare mitralica. Fibrillazione atriale. Ipertensione arteriosa.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado severo. Diabete mellito. Eccesso ponderale.
In sostanza il concorso delle suddette infermità si concretizza per un importante deficit statico-posturale e deambulatorio;
in particolare è impossibile il passaggio dalla posizione assisa a quella ortostatica che risulta possibile solo con appoggio bilaterale ed ausilio di terzi, oltre al fatto che la deambulazione è possibile solo in maniera molto cautelata, a piccoli passi, ex dolore, e limitata a brevi tratti con rischio alto di caduta.
Vista la documentazione medica agli atti ed esibitami in questa sede, sentita l'anamnesi, preso atto dell'obiettività clinica attuale, è possibile rispondere ai quesiti nei termini seguenti:
E' possibile riconoscere alla sig. un grado d'inabilità lavorativa pari al 100%. Pt_1
Insiste, inoltre, per le ragioni sopra illustrate, una condizione d'incapacità all'adempimento agli atti quotidiani della vita e una grave limitazione della funzione deambulatoria a configurare pertanto la necessità di un'assistenza continua da parte di terze persone.
Tale beneficio è possibile riconoscerlo con decorrenza da marzo 2022, epoca nella quale risulta obbiettivato l'importante deficit staticodinamico della ricorrente (cfr. certificazione rilasciata nel marzo 2022 dalla Organizzazione_1
).
[...]
È possibile riconoscere, altresì, la condizione di “Handicap in situazione di gravità”
(art.3 comma 3 Legge 104/1992) con i medesimi termini di decorrenza”.
10. Le conclusioni raggiunte dal CTU, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi, sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, e in quanto non contestate dalle parti.
3 11. Pertanto, va riconosciuto che la ricorrente era nelle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dal marzo 2022.
12. Per quanto concerne le spese di lite, atteso che la decorrenza riconosciuta dal CTU è successiva alla proposizione della domanda amministrativa (19.1.2018), ma precedente all'istaurazione del presente giudizio di opposizione (5.6.2023), appare equo disporne una compensazione parziale in misura della metà, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto nella precedente fase, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal marzo 2022;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- dispone la compensazione delle spese di lite in misura della metà, e per l'effetto condanna la parte convenuta alla refusione nei confronti del ricorrente della restante metà, che liquida in complessivi € 1.650,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 18/04/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Muroni n. 5/C;
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nieddu Maria Adelaide, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione del 5.6.2023 ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo, introdotta dalla sig.ra al fine di Pt_1
accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex legge 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva nel senso che la ricorrente era affetta da un'invalidità permanente nella misura 100%, senza tuttavia ritenere che vi fossero le condizioni per accedere all'indennità di cui sopra, né per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
3. La sig.ra ha quindi introdotto il presente giudizio, eccependo anzitutto la nullità Pt_1 della consulenza tecnica d'ufficio, siccome l'ausiliare avrebbe depositato l'elaborato peritale in data 6 marzo 2023, e dunque oltre il 23 febbraio 2023, data in cui era stato revocato l'incarico.
4. In ogni caso, parte ricorrente ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ritenendo sussistenti le condizioni sanitarie per accedere ai benefici richiesti, anche in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra , considerando Pt_1 lo iato temporale tra la visita svolta dal consulente tecnico d'ufficio in data 28 giugno
2019 e la data del deposito della relazione peritale.
5. La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare in via preventiva le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento del suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 118/71 e 18/80 e 508/88, nonché del suo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992, dal momento della domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia dal nominando CTU, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2) Con vittoria delle spese e competenze dell'intero procedimento, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che ne formulano espressa richiesta”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza della difesa CP_1
avversaria e opponendosi alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, siccome le argomentazioni avanzate dalla controparte costituirebbero un mero dissenso diagnostico.
7. Respinta l'eccezione preliminare di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e richiesti chiarimenti all'ausiliare del giudice, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale a seguito del deposito di note scritte.
8. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
2 9. Il CTU, proceduto a sottoporre nuovamente a visita la ricorrente e tenendo in considerazione tutta la documentazione sanitaria prodotta dalla perizianda, ivi inclusa quella recente e che documenta l'aggravamento delle condizioni di salute subite, ha così osservato: “Sulla base di quanto fin qui acquisito la ricorrente risulta affetta da: Grave poliartrosi sintomatica con insufficienza statico-dinamica del rachide e degli arti inferiori. Protesi valvolare mitralica. Fibrillazione atriale. Ipertensione arteriosa.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado severo. Diabete mellito. Eccesso ponderale.
In sostanza il concorso delle suddette infermità si concretizza per un importante deficit statico-posturale e deambulatorio;
in particolare è impossibile il passaggio dalla posizione assisa a quella ortostatica che risulta possibile solo con appoggio bilaterale ed ausilio di terzi, oltre al fatto che la deambulazione è possibile solo in maniera molto cautelata, a piccoli passi, ex dolore, e limitata a brevi tratti con rischio alto di caduta.
Vista la documentazione medica agli atti ed esibitami in questa sede, sentita l'anamnesi, preso atto dell'obiettività clinica attuale, è possibile rispondere ai quesiti nei termini seguenti:
E' possibile riconoscere alla sig. un grado d'inabilità lavorativa pari al 100%. Pt_1
Insiste, inoltre, per le ragioni sopra illustrate, una condizione d'incapacità all'adempimento agli atti quotidiani della vita e una grave limitazione della funzione deambulatoria a configurare pertanto la necessità di un'assistenza continua da parte di terze persone.
Tale beneficio è possibile riconoscerlo con decorrenza da marzo 2022, epoca nella quale risulta obbiettivato l'importante deficit staticodinamico della ricorrente (cfr. certificazione rilasciata nel marzo 2022 dalla Organizzazione_1
).
[...]
È possibile riconoscere, altresì, la condizione di “Handicap in situazione di gravità”
(art.3 comma 3 Legge 104/1992) con i medesimi termini di decorrenza”.
10. Le conclusioni raggiunte dal CTU, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi, sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, e in quanto non contestate dalle parti.
3 11. Pertanto, va riconosciuto che la ricorrente era nelle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dal marzo 2022.
12. Per quanto concerne le spese di lite, atteso che la decorrenza riconosciuta dal CTU è successiva alla proposizione della domanda amministrativa (19.1.2018), ma precedente all'istaurazione del presente giudizio di opposizione (5.6.2023), appare equo disporne una compensazione parziale in misura della metà, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto nella precedente fase, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal marzo 2022;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- dispone la compensazione delle spese di lite in misura della metà, e per l'effetto condanna la parte convenuta alla refusione nei confronti del ricorrente della restante metà, che liquida in complessivi € 1.650,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 18/04/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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