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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/06/2024, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa NI Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1132 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 dagli Avv.ti EZIO LUCCHETTI e MANNI CRISTIANO, elettivamente domiciliate presso il loro studio in studio in Roma, Via Luigi Capuana n. 190, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dagli Avv.ti GIGLIO GIUSEPPE e QUIRINO MESCIA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in TERMOLI, CORSO MARIO MILANO, 27/C, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 al fine di ottenere lo scioglimento della comunione, ordinaria ed ereditaria, venutasi a
[...]
pagina 1 di 9 costituire su taluni beni, oltre alla condanna del convenuto al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, per aver detenuto in via esclusiva siffatti cespiti.
In particolare, le attrici premettevano che in data 18 dicembre 2014 decedeva
[...]
, lasciando quali suoi eredi i figli e Persona_1 Parte_1 Controparte_1 odierne parti in causa, nonché la moglie - e madre di e Giandomenico-, sig.ra Parte_1
. In data 29 marzo 2015 decedeva anche Persona_2 Persona_2
, lasciando quali suoi eredi esclusivamente i figli e .
[...] Parte_1 CP_1
Pertanto, a seguito di tali eventi, i germani sono divenuti comproprietari, nella CP_1 misura del 50%, dei seguenti beni: a) in Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particella 602,
Subalterno 3, Categoria A/4: Appartamento in via Galterio 65, detto “Appartamento
Saturno”; b) in Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particella 605, Subalterno 1, Categoria
C/6: box auto in via XX Settembre 20, detto “Box Casa Zarlenga”; c) in Guglionesi, Terreno del Foglio 67, detto “Orto”, sito in “Contrada Torricelli”; d) in Guglionesi, Terreno del Foglio
69, Particelle 66-67; e) in Guglionesi, Terreno del Foglio 90, Particelle 23-30-42-60-61-112-
121-152-153-154-155-156-157, detto “Sotto il Portello”; f) in Guglionesi, Terreno del Foglio
95, Particelle 8-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-32, sito in “Contrada Macchie”; g) in
Guglionesi, Terreno del Foglio 99, particelle 2-7-10-11-12-13-24-25-26, sito in località “Colle
Bianco - Contrada dei Gessari”, vicino al terreno del Foglio 95 sito in “Contrada Macchie”; h) in Termoli, Fabbricato del Foglio 13, Particella 1210, Subalterno 8, Categoria A/2: appartamento in corso Mario Milano 20.
Inoltre, a seguito del decesso di tra i fratelli si Persona_2 CP_1 instaurava anche la comunione ereditaria sulla quota del 50% dei seguenti beni immobili, la cui rimanente quota di proprietà appartiene alla sig.ra a) in Guglionesi, Fabbricato del Parte_2
Foglio 78, Particelle 413-414, Subalterni 2-2, Categorie A/2-A/6: Palazzina avita in via
Guiscardo 187, detta “Casa Pace”, con piccolo immobile fatiscente contiguo;
b) in Guglionesi,
Terreno del Foglio 41, Particelle 67-68-69, sito in “Contrada Sinarca”. Anche di tali beni le attrici hanno chiesto lo scioglimento della comunione.
Infine, l'attrice ha dedotto di essere comproprietaria, insieme al fratello, nella CP_1 misura del 50% ciascuno, dei seguenti ulteriori immobili, non pervenuti loro per successione dai genitori, di cui pure ha chiesto la divisione: a) Guglionesi, Terreno del Foglio 104, detto “al
Fiume”, sito in “Contrada Saliceto”; b) Guglionesi, Terreno del Foglio 104, detto “al Fiume”, sito in “Contrada Saliceto”.
Le attrici hanno poi allegato l'utilizzo esclusivo, da parte dello di tutti gli immobili CP_1 pagina 2 di 9 ereditati, a far data dalla morte del padre e, a seguire, della madre, detenendo abusivamente tutte le chiavi dei fabbricati e utilizzando liberamente i terreni, al contempo impedendo alla sorella di fare altrettanto e così anche rispetto ai beni in comproprietà con Sulla Parte_2 scorta di ciò, ha chiesto volersi condannare il convenuto alla corresponsione Parte_1 di una indennità pari ad € 40.841,19, come da propria perizia di stima.
2. Si è costituito il quale, pur senza opporsi alla domanda di Controparte_1 divisione, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e, comunque,
l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande formulate dalla sorella per abuso del processo e illegittima parcellizzazione delle domande e/o per continenza e/o connessione in ragione degli ulteriori due procedimenti già pendenti tra le stesse parti e vertenti sui medesimi beni (proc. N. RG 1205/2018 e n.r.g. 830/2018 entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di
Larino). Infatti, il convenuto, nel ricostruire la vicenda intercorsa tra le parti, ha esposto che tra le stesse si erano svolti degli incontri, nel giugno e luglio 2018, finalizzati alla risoluzione bonaria delle questioni insorte tra loro e, formulata alla sorella una proposta di definizione della controversia, inaspettatamente quest'ultima instaurava prima un giudizio in ordine alla validità di due testamenti dei genitori e poi, dopo aver ricevuto le chiavi dell'immobile in
Termoli, sito in Via Mario Milano e aver comunicato che ne avrebbe usufruito da settembre a dicembre 2018 e senza che il fratello avesse sul punto obiettato nulla né lo avesse in alcun modo impedito, nel successivo mese di dicembre 2018 presentava un ulteriore ricorso al
Tribunale di Larino (r.g. 1205/2018) per ottenere le chiavi di altri immobili e la regolamentazione dell'utilizzo dei beni, ivi compreso quello di Termoli già in suo uso. Il convenuto ha poi esposto di non aver mai limitato la fruizione o l'utilizzo dei beni di cui le attrici hanno lamentato l'esclusione nel godimento, non avendone mai disposto in modo esclusivo. Per l'effetto, si è opposto alla richiesta di indennizzo per il presunto utilizzo esclusivo negli anni dedotto dalle attrici, chiedendone il rigetto.
3. Istruita la causa a mezzo di interpello e consulenza tecnica d'ufficio, il procedimento è stato rimesso sul ruolo al fine di consentire alle parti di ottemperare a quanto richiesto con la stessa ordinanza del 22.8.2023, e, all'esito, esperito altresì dal Giudice il tentativo di risoluzione bonaria della controversia, rinviata per la decisione con termini ex att. 190 c.p.c.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. La domanda proposta dalle attrici ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria insistente sui beni immobili descritti nelle conclusioni sopra riportate, beni già di pagina 3 di 9 proprietà dei defunti genitori e poi devolutisi per successione, nella misura di ½ ai germani e nonché lo scioglimento della comunione ordinaria Parte_1 Controparte_1 sui beni in comproprietà con l'attrice Parte_2
All'esito dell'attività istruttoria espletata e in assenza di contestazione sulla contitolarità dei beni in questione in capo alle parti, ritiene questo Giudice che la domanda di scioglimento della comunione formulata dalle attrici, a cui ha aderito anche il convenuto, sia fondata e che pertanto debba essere accolta.
Come noto, l'art. 1111, comma 1, c.c. assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, arch. , ha descritto gli Persona_3 immobili oggetto di comunione, stimandone il valore e provvedendo ad elaborare un progetto di divisione al quale tutte le parti hanno dichiarato di aderire di talché, avendo la parte attrice provveduto al deposito della documentazione come da ordinanza del 22.8.2023, nulla osta a procedere allo scioglimento della comunione secondo le assegnazioni riportate nel progetto.
5. Motivo di acceso contrasto tra le parti è la domanda di corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dei beni in comunione fattone, in tesi, dal convenuto.
5.1. In via generale, deve rammentarsi che in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'uso e il godimento della cosa comune anche in via esclusiva, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La nozione di “pari uso”, come noto, non va intesa in senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione, a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri. In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102
c.c., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. n.
10453/2001).
Per poter beneficiare dei diritti dominicali garantiti dalla legge, il comproprietario deve attivarsi per palesare all'altro, che ne faccia uso esclusivo, la propria intenzione di godere ugualmente del bene, poiché anche l'inerzia o la tolleranza che l'altro comproprietario goda in modo solitario del bene rappresenta un esercizio legittimo del diritto di proprietà, del quale il pagina 4 di 9 soggetto inerte non è spogliato per il semplice fatto dell'utilizzo altrui. Quest'ultimo, infatti,
“in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo” (Cass. civ, sez. II, 09.02.2015, n. 2423).
Stante l'assenza di un pregiudizio in re ipsa nell'utilizzo esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari, da esso non deriva automaticamente il diritto ad un'indennità per il mancato godimento, poiché l'occupante sarà tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (in questi termini Cass. civ., sez. II civ., 08.06.2022, n. 18548).
5.2. Nel caso di specie, il convenuto sostiene di non aver mai negato l'uso dei beni agli altri comproprietari (in primis alla sorella) e di non averne mai impedito l'accesso, ma di non aver tempestivamente ottemperato alla richiesta della sorella di realizzare la copia delle chiavi e spedirle al suo domicilio, peraltro il tutto a proprie spese, e, quindi, con un comportamento non esigibile dal comproprietario, il quale, difatti, alla prima occasione in presenza consegnava le chiavi dell'immobile di Corso Milano a Termoli nonché le restanti chiavi in occasione del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale. Quanto invece all'utilizzo dei terreni, il convenuto ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio della propria controparte, la quale non avrebbe mai lamentato alcun ostacolo alla fruizione dei terreni da parte del comproprietario, oltre a non aver provato di aver mai cercato di utilizzare il bene e di esserne stata impedita.
Gli assunti sono infondati.
Sono in atti le tre missive a/r del 3.6.2017, del 23.1.2018 e del 20.6.2018, ben note all'odierno convenuto ma alle quali egli- circostanza non contestata- non dava seguito, con le quali la chiedeva al fratello non solo di consegnarle copia delle chiavi di tutti gli CP_1 immobili in essi menzionati (ovvero quelli per cui è causa), pacificamente nella sola disponibilità del convenuto (essendo del tutto irrilevanti, all'evidenza, le ragioni per le quali egli le detenesse), ma con la missiva del gennaio 2018 anche di poter utilizzare in modo turnario l'immobile di Via Mario Milano nonché di avere la propria quota sui proventi derivanti dalla gestione dei terreni assunta dal fratello.
Ne consegue che l'attrice ha dato prova di essersi opposta all'utilizzo esclusivo dei beni che pagina 5 di 9 precedono, dovendosi ricavare l' “uso esclusivo” degli stessi, pure contestato dal convenuto, non solo dalla circostanza, quanto agli immobili, che lo fosse il solo ad averne le CP_1 chiavi, ma anche dalle spese per utenze (gas, luce ed acqua) rilevate dal ctu e pagate dal convenuto, che attestano che nel periodo in contestazione – pacifico essendo che non l'abbia utilizzato l'attrice- l'immobile in via Mario Milano, situato nella zona centrale di Termoli e vicino al mare – come esposto dal ctu-, sia stato utilizzato;
quanto ai terreni, è pacifico il subentro, da parte dello nella gestione degli stessi di proprietà del de cuius, CP_1 circostanza non solo non contestata ma finanche provata per tabulas in forza della percezione annuale dei contributi AGEA, che, come correttamente osservato dallo stesso convenuto, spettano al solo soggetto che si occupa della materiale coltivazione dei fondi.
Ed allora, a fronte dell'utilizzo dei beni che precedono, la mancata consegna delle chiavi degli immobili menzionati all'attrice dà prova dell'esclusione, da parte del comproprietario, di consentirle l'uso, non essendo seriamente predicabile l'inesigibilità della condotta di mera spedizione delle chiavi;
quanto ai terreni, come visto sopra, è sufficiente l'esclusione dall'utilizzo anche indiretto dei beni, ovvero dalla percezione dei frutti.
Passando al quantum, va condivisa la stima effettuata dal ctu sugli immobili di via Mario
Milano e del box in Guglionesi (valore locativo dei beni: Cass., 2.8.90, n. 7716) con indennizzo da riconoscersi, per il primo, nel periodo che va dal 3.6.2017 al 24.7.2018, in euro 4.333,50 e, per il secondo, dal 3.6.2017 al 6.2.2019, in euro 510,84. Tali somme possono ritenersi attuali anche alla data odierna, stante il non significativo tempo trascorso dalla data della stima e la notoria crisi del mercato locatizio. Al primo importo andranno poi detratti i costi che avrebbe dovuto sopportare pro quota l'attrice, per le sole spese di Condominio e TARI (essendo le spese per utenze a carico di chi ha prodotto i consumi) pari ad euro 1.928,00, per complessivi
2.405,50.
Quanto ai terreni, non è stato contestato – se non per il valore in sé indicato dal ctu- il criterio della “Stima della redditività aziendale” netta per individuare il corrispettivo del godimento dei terreni in comproprietà in favore dell'attrice. Sul punto, non sono condivisibili le contestazioni del convenuto mosse in punto di valore stimato per ettaro, potendosi al riguardo richiamare le puntuali risposte rese dal ctu al riguardo. Va invece accolto il giusto rilievo inerente alla decorrenza dell'indennità che, per quanto visto, spetta dal momento dell'espressa richiesta, nel caso di specie avvenuta con la missiva del gennaio 2018, per un importo di euro 9.772,40.
È poi fondata l'osservazione relativa ai contributi Agea. Invero, la richiesta pro quota di tali pagina 6 di 9 contributi si palesa del tutto inammissibile ,tenuto conto della natura propria e delle finalità degli aiuti comunitari concessi in favore degli effettivi conduttori dei terreni agricoli, mediante il cosiddetto sistema PAC di cui al Regolamento CE 1782/2003 e succ. mod. e int. Parte attrice, nel richiedere tali somme, non ha considerato che questo tipo di aiuti è stato previsto per politiche di sostegno a chi effettivamente svolge attività di tipo agricolo, il quale ha come unico onere quello di dimostrare la effettiva coltivazione dei terreni, e non già ai meri proprietari di terreni agricoli. Si osservi altresì che una volta riconosciuto il diritto all'aiuto, attraverso la procedura di fissazione del medesimo, il conseguente diritto al pagamento dell'aiuto è sì subordinato alla presenza di ettari ammissibili da abbinare alla domanda di pagamento ma, a loro volta, i terreni all'uopo abbinati ben possono essere distinti da quelli in relazione ai quali sono stati concretamente ricevuti i pagamenti diretti nel periodo di riferimento. I titoli Pac devono e possono essere agevolmente qualificati come “diritti personali” dell'agricoltore, e non già “diritti dei terreni” come parrebbe intendere parte attrice, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento (Ce) n. 1782/2003 che attribuisce all'agricoltore beneficiario la possibilità di trasferire il diritto all'aiuto a favore di altro agricoltore a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.
Di contro, i contributi per l'anno 2014 di proprietà del de cuius sono caduti certamente in successione e, per l'effetto, anche tale somma deve considerarsi nell'asse.
In definitiva, la domanda dell'attrice deve essere accolta nei limiti che precedono.
Infine, in ragione della mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle richieste di inammissibilità della domanda per abuso del processo e frazionamento della domanda da parte del convenuto, come pure dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione – si richiama in parte qua l'ordinanza del 24.11.2020-, le stesse devono ritenersi abbandonate.
6. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in ragione dell'adesione alla domanda di divisione del convenuto, e nella restante metà a carico di quest'ultimo, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di indennizzo formulata dall'attrice.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, possono porsi a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande pagina 7 di 9 proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così dispone:
1. dispone lo scioglimento della comunione esistente tra Parte_1
e sugli immobili di causa – a) in
[...] Controparte_1
Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particella 602, Subalterno 3, Categoria A/4:
Appartamento in via Galterio 65, detto “Appartamento Saturno”; b) in Guglionesi,
Fabbricato del Foglio 78, Particella 605, Subalterno 1, Categoria C/6: box auto in via XX Settembre 20, detto “Box Casa Zarlenga”; c) in Guglionesi, Terreno del
Foglio 67, detto “Orto”, sito in “Contrada Torricelli”; d) in Guglionesi, Terreno del
Foglio 69, Particelle 66-67; e) in Guglionesi, Terreno del Foglio 90, Particelle 23-30-
42-60-61-112-121-152-153-154-155-156-157, detto “Sotto il Portello”; f) in
Guglionesi, Terreno del Foglio 95, Particelle 8-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-32, sito in “Contrada Macchie”; g) in Guglionesi, Terreno del Foglio 99, particelle 2-7-
10-11-12-13-24-25-26, sito in località “Colle Bianco - Contrada dei Gessari”, vicino al terreno del Foglio 95 sito in “Contrada Macchie”; h) in Termoli, Fabbricato del
Foglio 13, Particella 1210, Subalterno 8, Categoria A/2: appartamento in corso
Mario Milano 20- nonché tra e Parte_1
e sui seguenti beni: a) in Controparte_1 Parte_2
Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particelle 413-414, Subalterni 2-2, Categorie
A/2-A/6: Palazzina avita in via Guiscardo 187, detta “Casa Pace”, con piccolo immobile fatiscente contiguo;
b) in Guglionesi, Terreno del Foglio 41, Particelle 67-
68-69, sito in “Contrada Sinarca”- attribuendo le singole quote di proprietà secondo il progetto di divisione con conguaglio, redatto dal ctu, Arch. e Persona_3 depositato in data 18.10.2022, da pag. 11 a 16, a cui si rinvia;
2. condanna al versamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 12.177,90#, oltre interessi legali dalla Parte_1 richiesta stragiudiziale al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sopra indicato;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore delle attrici, delle spese di lite, che si liquidano in € 843,00 per esborsi (50% di 1.686,00) ed € 14.598,00 per compenso professionale (50% di €
29.193), oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e pagina 8 di 9 CPA, se dovute, come per legge;
4. compensa la restante metà delle spese di lite tra le parti;
5. pone definitivamente a carico delle parti le spese della CTU, giusta decreto in atti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Larino, 14 giugno 2024
Il Giudice dott. NI Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa NI Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1132 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 dagli Avv.ti EZIO LUCCHETTI e MANNI CRISTIANO, elettivamente domiciliate presso il loro studio in studio in Roma, Via Luigi Capuana n. 190, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dagli Avv.ti GIGLIO GIUSEPPE e QUIRINO MESCIA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in TERMOLI, CORSO MARIO MILANO, 27/C, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 al fine di ottenere lo scioglimento della comunione, ordinaria ed ereditaria, venutasi a
[...]
pagina 1 di 9 costituire su taluni beni, oltre alla condanna del convenuto al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, per aver detenuto in via esclusiva siffatti cespiti.
In particolare, le attrici premettevano che in data 18 dicembre 2014 decedeva
[...]
, lasciando quali suoi eredi i figli e Persona_1 Parte_1 Controparte_1 odierne parti in causa, nonché la moglie - e madre di e Giandomenico-, sig.ra Parte_1
. In data 29 marzo 2015 decedeva anche Persona_2 Persona_2
, lasciando quali suoi eredi esclusivamente i figli e .
[...] Parte_1 CP_1
Pertanto, a seguito di tali eventi, i germani sono divenuti comproprietari, nella CP_1 misura del 50%, dei seguenti beni: a) in Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particella 602,
Subalterno 3, Categoria A/4: Appartamento in via Galterio 65, detto “Appartamento
Saturno”; b) in Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particella 605, Subalterno 1, Categoria
C/6: box auto in via XX Settembre 20, detto “Box Casa Zarlenga”; c) in Guglionesi, Terreno del Foglio 67, detto “Orto”, sito in “Contrada Torricelli”; d) in Guglionesi, Terreno del Foglio
69, Particelle 66-67; e) in Guglionesi, Terreno del Foglio 90, Particelle 23-30-42-60-61-112-
121-152-153-154-155-156-157, detto “Sotto il Portello”; f) in Guglionesi, Terreno del Foglio
95, Particelle 8-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-32, sito in “Contrada Macchie”; g) in
Guglionesi, Terreno del Foglio 99, particelle 2-7-10-11-12-13-24-25-26, sito in località “Colle
Bianco - Contrada dei Gessari”, vicino al terreno del Foglio 95 sito in “Contrada Macchie”; h) in Termoli, Fabbricato del Foglio 13, Particella 1210, Subalterno 8, Categoria A/2: appartamento in corso Mario Milano 20.
Inoltre, a seguito del decesso di tra i fratelli si Persona_2 CP_1 instaurava anche la comunione ereditaria sulla quota del 50% dei seguenti beni immobili, la cui rimanente quota di proprietà appartiene alla sig.ra a) in Guglionesi, Fabbricato del Parte_2
Foglio 78, Particelle 413-414, Subalterni 2-2, Categorie A/2-A/6: Palazzina avita in via
Guiscardo 187, detta “Casa Pace”, con piccolo immobile fatiscente contiguo;
b) in Guglionesi,
Terreno del Foglio 41, Particelle 67-68-69, sito in “Contrada Sinarca”. Anche di tali beni le attrici hanno chiesto lo scioglimento della comunione.
Infine, l'attrice ha dedotto di essere comproprietaria, insieme al fratello, nella CP_1 misura del 50% ciascuno, dei seguenti ulteriori immobili, non pervenuti loro per successione dai genitori, di cui pure ha chiesto la divisione: a) Guglionesi, Terreno del Foglio 104, detto “al
Fiume”, sito in “Contrada Saliceto”; b) Guglionesi, Terreno del Foglio 104, detto “al Fiume”, sito in “Contrada Saliceto”.
Le attrici hanno poi allegato l'utilizzo esclusivo, da parte dello di tutti gli immobili CP_1 pagina 2 di 9 ereditati, a far data dalla morte del padre e, a seguire, della madre, detenendo abusivamente tutte le chiavi dei fabbricati e utilizzando liberamente i terreni, al contempo impedendo alla sorella di fare altrettanto e così anche rispetto ai beni in comproprietà con Sulla Parte_2 scorta di ciò, ha chiesto volersi condannare il convenuto alla corresponsione Parte_1 di una indennità pari ad € 40.841,19, come da propria perizia di stima.
2. Si è costituito il quale, pur senza opporsi alla domanda di Controparte_1 divisione, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e, comunque,
l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande formulate dalla sorella per abuso del processo e illegittima parcellizzazione delle domande e/o per continenza e/o connessione in ragione degli ulteriori due procedimenti già pendenti tra le stesse parti e vertenti sui medesimi beni (proc. N. RG 1205/2018 e n.r.g. 830/2018 entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di
Larino). Infatti, il convenuto, nel ricostruire la vicenda intercorsa tra le parti, ha esposto che tra le stesse si erano svolti degli incontri, nel giugno e luglio 2018, finalizzati alla risoluzione bonaria delle questioni insorte tra loro e, formulata alla sorella una proposta di definizione della controversia, inaspettatamente quest'ultima instaurava prima un giudizio in ordine alla validità di due testamenti dei genitori e poi, dopo aver ricevuto le chiavi dell'immobile in
Termoli, sito in Via Mario Milano e aver comunicato che ne avrebbe usufruito da settembre a dicembre 2018 e senza che il fratello avesse sul punto obiettato nulla né lo avesse in alcun modo impedito, nel successivo mese di dicembre 2018 presentava un ulteriore ricorso al
Tribunale di Larino (r.g. 1205/2018) per ottenere le chiavi di altri immobili e la regolamentazione dell'utilizzo dei beni, ivi compreso quello di Termoli già in suo uso. Il convenuto ha poi esposto di non aver mai limitato la fruizione o l'utilizzo dei beni di cui le attrici hanno lamentato l'esclusione nel godimento, non avendone mai disposto in modo esclusivo. Per l'effetto, si è opposto alla richiesta di indennizzo per il presunto utilizzo esclusivo negli anni dedotto dalle attrici, chiedendone il rigetto.
3. Istruita la causa a mezzo di interpello e consulenza tecnica d'ufficio, il procedimento è stato rimesso sul ruolo al fine di consentire alle parti di ottemperare a quanto richiesto con la stessa ordinanza del 22.8.2023, e, all'esito, esperito altresì dal Giudice il tentativo di risoluzione bonaria della controversia, rinviata per la decisione con termini ex att. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
4. La domanda proposta dalle attrici ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria insistente sui beni immobili descritti nelle conclusioni sopra riportate, beni già di pagina 3 di 9 proprietà dei defunti genitori e poi devolutisi per successione, nella misura di ½ ai germani e nonché lo scioglimento della comunione ordinaria Parte_1 Controparte_1 sui beni in comproprietà con l'attrice Parte_2
All'esito dell'attività istruttoria espletata e in assenza di contestazione sulla contitolarità dei beni in questione in capo alle parti, ritiene questo Giudice che la domanda di scioglimento della comunione formulata dalle attrici, a cui ha aderito anche il convenuto, sia fondata e che pertanto debba essere accolta.
Come noto, l'art. 1111, comma 1, c.c. assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, arch. , ha descritto gli Persona_3 immobili oggetto di comunione, stimandone il valore e provvedendo ad elaborare un progetto di divisione al quale tutte le parti hanno dichiarato di aderire di talché, avendo la parte attrice provveduto al deposito della documentazione come da ordinanza del 22.8.2023, nulla osta a procedere allo scioglimento della comunione secondo le assegnazioni riportate nel progetto.
5. Motivo di acceso contrasto tra le parti è la domanda di corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dei beni in comunione fattone, in tesi, dal convenuto.
5.1. In via generale, deve rammentarsi che in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'uso e il godimento della cosa comune anche in via esclusiva, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La nozione di “pari uso”, come noto, non va intesa in senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione, a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri. In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102
c.c., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. n.
10453/2001).
Per poter beneficiare dei diritti dominicali garantiti dalla legge, il comproprietario deve attivarsi per palesare all'altro, che ne faccia uso esclusivo, la propria intenzione di godere ugualmente del bene, poiché anche l'inerzia o la tolleranza che l'altro comproprietario goda in modo solitario del bene rappresenta un esercizio legittimo del diritto di proprietà, del quale il pagina 4 di 9 soggetto inerte non è spogliato per il semplice fatto dell'utilizzo altrui. Quest'ultimo, infatti,
“in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo” (Cass. civ, sez. II, 09.02.2015, n. 2423).
Stante l'assenza di un pregiudizio in re ipsa nell'utilizzo esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari, da esso non deriva automaticamente il diritto ad un'indennità per il mancato godimento, poiché l'occupante sarà tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (in questi termini Cass. civ., sez. II civ., 08.06.2022, n. 18548).
5.2. Nel caso di specie, il convenuto sostiene di non aver mai negato l'uso dei beni agli altri comproprietari (in primis alla sorella) e di non averne mai impedito l'accesso, ma di non aver tempestivamente ottemperato alla richiesta della sorella di realizzare la copia delle chiavi e spedirle al suo domicilio, peraltro il tutto a proprie spese, e, quindi, con un comportamento non esigibile dal comproprietario, il quale, difatti, alla prima occasione in presenza consegnava le chiavi dell'immobile di Corso Milano a Termoli nonché le restanti chiavi in occasione del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale. Quanto invece all'utilizzo dei terreni, il convenuto ha contestato l'assolvimento dell'onere probatorio della propria controparte, la quale non avrebbe mai lamentato alcun ostacolo alla fruizione dei terreni da parte del comproprietario, oltre a non aver provato di aver mai cercato di utilizzare il bene e di esserne stata impedita.
Gli assunti sono infondati.
Sono in atti le tre missive a/r del 3.6.2017, del 23.1.2018 e del 20.6.2018, ben note all'odierno convenuto ma alle quali egli- circostanza non contestata- non dava seguito, con le quali la chiedeva al fratello non solo di consegnarle copia delle chiavi di tutti gli CP_1 immobili in essi menzionati (ovvero quelli per cui è causa), pacificamente nella sola disponibilità del convenuto (essendo del tutto irrilevanti, all'evidenza, le ragioni per le quali egli le detenesse), ma con la missiva del gennaio 2018 anche di poter utilizzare in modo turnario l'immobile di Via Mario Milano nonché di avere la propria quota sui proventi derivanti dalla gestione dei terreni assunta dal fratello.
Ne consegue che l'attrice ha dato prova di essersi opposta all'utilizzo esclusivo dei beni che pagina 5 di 9 precedono, dovendosi ricavare l' “uso esclusivo” degli stessi, pure contestato dal convenuto, non solo dalla circostanza, quanto agli immobili, che lo fosse il solo ad averne le CP_1 chiavi, ma anche dalle spese per utenze (gas, luce ed acqua) rilevate dal ctu e pagate dal convenuto, che attestano che nel periodo in contestazione – pacifico essendo che non l'abbia utilizzato l'attrice- l'immobile in via Mario Milano, situato nella zona centrale di Termoli e vicino al mare – come esposto dal ctu-, sia stato utilizzato;
quanto ai terreni, è pacifico il subentro, da parte dello nella gestione degli stessi di proprietà del de cuius, CP_1 circostanza non solo non contestata ma finanche provata per tabulas in forza della percezione annuale dei contributi AGEA, che, come correttamente osservato dallo stesso convenuto, spettano al solo soggetto che si occupa della materiale coltivazione dei fondi.
Ed allora, a fronte dell'utilizzo dei beni che precedono, la mancata consegna delle chiavi degli immobili menzionati all'attrice dà prova dell'esclusione, da parte del comproprietario, di consentirle l'uso, non essendo seriamente predicabile l'inesigibilità della condotta di mera spedizione delle chiavi;
quanto ai terreni, come visto sopra, è sufficiente l'esclusione dall'utilizzo anche indiretto dei beni, ovvero dalla percezione dei frutti.
Passando al quantum, va condivisa la stima effettuata dal ctu sugli immobili di via Mario
Milano e del box in Guglionesi (valore locativo dei beni: Cass., 2.8.90, n. 7716) con indennizzo da riconoscersi, per il primo, nel periodo che va dal 3.6.2017 al 24.7.2018, in euro 4.333,50 e, per il secondo, dal 3.6.2017 al 6.2.2019, in euro 510,84. Tali somme possono ritenersi attuali anche alla data odierna, stante il non significativo tempo trascorso dalla data della stima e la notoria crisi del mercato locatizio. Al primo importo andranno poi detratti i costi che avrebbe dovuto sopportare pro quota l'attrice, per le sole spese di Condominio e TARI (essendo le spese per utenze a carico di chi ha prodotto i consumi) pari ad euro 1.928,00, per complessivi
2.405,50.
Quanto ai terreni, non è stato contestato – se non per il valore in sé indicato dal ctu- il criterio della “Stima della redditività aziendale” netta per individuare il corrispettivo del godimento dei terreni in comproprietà in favore dell'attrice. Sul punto, non sono condivisibili le contestazioni del convenuto mosse in punto di valore stimato per ettaro, potendosi al riguardo richiamare le puntuali risposte rese dal ctu al riguardo. Va invece accolto il giusto rilievo inerente alla decorrenza dell'indennità che, per quanto visto, spetta dal momento dell'espressa richiesta, nel caso di specie avvenuta con la missiva del gennaio 2018, per un importo di euro 9.772,40.
È poi fondata l'osservazione relativa ai contributi Agea. Invero, la richiesta pro quota di tali pagina 6 di 9 contributi si palesa del tutto inammissibile ,tenuto conto della natura propria e delle finalità degli aiuti comunitari concessi in favore degli effettivi conduttori dei terreni agricoli, mediante il cosiddetto sistema PAC di cui al Regolamento CE 1782/2003 e succ. mod. e int. Parte attrice, nel richiedere tali somme, non ha considerato che questo tipo di aiuti è stato previsto per politiche di sostegno a chi effettivamente svolge attività di tipo agricolo, il quale ha come unico onere quello di dimostrare la effettiva coltivazione dei terreni, e non già ai meri proprietari di terreni agricoli. Si osservi altresì che una volta riconosciuto il diritto all'aiuto, attraverso la procedura di fissazione del medesimo, il conseguente diritto al pagamento dell'aiuto è sì subordinato alla presenza di ettari ammissibili da abbinare alla domanda di pagamento ma, a loro volta, i terreni all'uopo abbinati ben possono essere distinti da quelli in relazione ai quali sono stati concretamente ricevuti i pagamenti diretti nel periodo di riferimento. I titoli Pac devono e possono essere agevolmente qualificati come “diritti personali” dell'agricoltore, e non già “diritti dei terreni” come parrebbe intendere parte attrice, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento (Ce) n. 1782/2003 che attribuisce all'agricoltore beneficiario la possibilità di trasferire il diritto all'aiuto a favore di altro agricoltore a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.
Di contro, i contributi per l'anno 2014 di proprietà del de cuius sono caduti certamente in successione e, per l'effetto, anche tale somma deve considerarsi nell'asse.
In definitiva, la domanda dell'attrice deve essere accolta nei limiti che precedono.
Infine, in ragione della mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle richieste di inammissibilità della domanda per abuso del processo e frazionamento della domanda da parte del convenuto, come pure dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione – si richiama in parte qua l'ordinanza del 24.11.2020-, le stesse devono ritenersi abbandonate.
6. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in ragione dell'adesione alla domanda di divisione del convenuto, e nella restante metà a carico di quest'ultimo, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di indennizzo formulata dall'attrice.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, possono porsi a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande pagina 7 di 9 proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così dispone:
1. dispone lo scioglimento della comunione esistente tra Parte_1
e sugli immobili di causa – a) in
[...] Controparte_1
Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particella 602, Subalterno 3, Categoria A/4:
Appartamento in via Galterio 65, detto “Appartamento Saturno”; b) in Guglionesi,
Fabbricato del Foglio 78, Particella 605, Subalterno 1, Categoria C/6: box auto in via XX Settembre 20, detto “Box Casa Zarlenga”; c) in Guglionesi, Terreno del
Foglio 67, detto “Orto”, sito in “Contrada Torricelli”; d) in Guglionesi, Terreno del
Foglio 69, Particelle 66-67; e) in Guglionesi, Terreno del Foglio 90, Particelle 23-30-
42-60-61-112-121-152-153-154-155-156-157, detto “Sotto il Portello”; f) in
Guglionesi, Terreno del Foglio 95, Particelle 8-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-32, sito in “Contrada Macchie”; g) in Guglionesi, Terreno del Foglio 99, particelle 2-7-
10-11-12-13-24-25-26, sito in località “Colle Bianco - Contrada dei Gessari”, vicino al terreno del Foglio 95 sito in “Contrada Macchie”; h) in Termoli, Fabbricato del
Foglio 13, Particella 1210, Subalterno 8, Categoria A/2: appartamento in corso
Mario Milano 20- nonché tra e Parte_1
e sui seguenti beni: a) in Controparte_1 Parte_2
Guglionesi, Fabbricato del Foglio 78, Particelle 413-414, Subalterni 2-2, Categorie
A/2-A/6: Palazzina avita in via Guiscardo 187, detta “Casa Pace”, con piccolo immobile fatiscente contiguo;
b) in Guglionesi, Terreno del Foglio 41, Particelle 67-
68-69, sito in “Contrada Sinarca”- attribuendo le singole quote di proprietà secondo il progetto di divisione con conguaglio, redatto dal ctu, Arch. e Persona_3 depositato in data 18.10.2022, da pag. 11 a 16, a cui si rinvia;
2. condanna al versamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 12.177,90#, oltre interessi legali dalla Parte_1 richiesta stragiudiziale al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sopra indicato;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore delle attrici, delle spese di lite, che si liquidano in € 843,00 per esborsi (50% di 1.686,00) ed € 14.598,00 per compenso professionale (50% di €
29.193), oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e pagina 8 di 9 CPA, se dovute, come per legge;
4. compensa la restante metà delle spese di lite tra le parti;
5. pone definitivamente a carico delle parti le spese della CTU, giusta decreto in atti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Larino, 14 giugno 2024
Il Giudice dott. NI Vacca
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