Articolo 1837 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1822Articolo 1830
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26 febbraio 2014
Art. 1837-bis. (( (Assistenza in favore delle famiglie dei militari). )) (( 1. I familiari dei militari impiegati in attivita' operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonche', nei casi di necessita' e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014