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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 23 ottobre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3869/2021 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Parte_1
Mirarchi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti. A. Manuela
[...]
Nucera e Fabrizio Allegrini, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
-resistente- Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 ottobre 2021, parte ricorrente in epigrafe, a seguito di un infortunio sul lavoro, conveniva in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento dei postumi e il pagamento in suo favore dell'indennizzo per danno biologico previsto per legge. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di svolgere l'attività lavorativa di elettricista e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23.03.2019, prontamente denunciato all' CP_1
1 - che l' con provvedimento dell'08.04.2020, accertava l'assenza CP_1 di postumi in termini di menomazione dell'integrità psicofisica, comunicando che: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal DLGS 38 del 23/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: esiti distrofici di corpo estraneo OS;
grado accertato 000%”;
- di aver infruttuosamente proposto, in data 01.06.2020, opposizione amministrativa avverso il provvedimento sopra menzionato, allegando il certificato medico dell'Ambulatorio di oculistica dell'ASP di Reggio Calabria del 20.05.2020. Tanto premesso, deduceva l'erroneità e l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' e concludeva chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che CP_1
l'infortunio occorso al ricorrente, elettricista dipendente, in data 21/03/2019 già riconosciuto dall' come infortunio sul lavoro, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente CP_1 dall' ex d.P.R. 1124/65 e che è da considerarsi infortunio sul lavoro;
2) Ritenere e CP_1 dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei postumi e all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura del 7% o nella misura minore o maggiore (compresa tra il 6% e il 15%) che sarà accertata in corso di causa e pertanto Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di quantificare il grado di invalidità residuato al ricorrente in seguito ed a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 21/03/2019; 3) Condannare l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 8.608,99, circa, a titolo di indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 7%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi, o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa a seguito del grado di invalidità accertato”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' contestando nel merito il ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale ed acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, l'odierno ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della menomazione permanente della propria capacità
2 lavorativa nella misura del 7% ovvero nella misura minore/maggiore, a seguito del denunciato infortunio sul lavoro. Giova rammentare che, in materia di infortuni sul lavoro il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). L'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. L'occasione di lavoro comprende, pertanto, tutte le situazioni nelle quali la mansione lavorativa propria dell'infortunio, come pure le concrete modalità della organizzazione e le attività sussidiarie o ausiliarie, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate) siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza ed imperizia al possibile verificarsi di eventi dannosi riconducibili sempre nella logica del rischio professionale. In altri termini, ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro stesso ne abbia determinato il rischio. A tal uopo, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 23.02.2000 n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, delle Legge 17.05.1999, n. 144) per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro, nonché alle malattie professionali denunciate, spetta il risarcimento del danno biologico in lugo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, primo comma, T.U. 1124/65. Più in particolare, spetta l'indennizzo in capitale in caso di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, mentre la rendita, nella misura indicata nell'apposita “Tabella indennizzo danno biologico”, in caso di menomazioni di grado superiore del 16%. Le menomazioni, poi, di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita “Tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
3 Ciò posto, nella fattispecie in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato -dott. ha concluso la sua relazione Persona_1 affermando che al ricorrente può riconoscersi una inabilità permanente nella misura del 5% (risultando provata la sussistenza della patologia provocatagli da un corpo estraneo e la sua correlazione causale con l'attività di lavoro svolta). Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. Ne consegue il rigetto della domanda, in quanto l'invalidità permanente riconosciuta in capo al ricorrente è inferiore alla soglia indennizzabile prevista dalla legge (franchigia).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, così come le spese di consulenza tecnica, cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del ricorrente, così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 12 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 23 ottobre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3869/2021 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Parte_1
Mirarchi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti. A. Manuela
[...]
Nucera e Fabrizio Allegrini, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n. 635, giusta procura in atti;
-resistente- Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 ottobre 2021, parte ricorrente in epigrafe, a seguito di un infortunio sul lavoro, conveniva in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento dei postumi e il pagamento in suo favore dell'indennizzo per danno biologico previsto per legge. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di svolgere l'attività lavorativa di elettricista e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23.03.2019, prontamente denunciato all' CP_1
1 - che l' con provvedimento dell'08.04.2020, accertava l'assenza CP_1 di postumi in termini di menomazione dell'integrità psicofisica, comunicando che: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal DLGS 38 del 23/02/2000. La menomazione accertata è la seguente: esiti distrofici di corpo estraneo OS;
grado accertato 000%”;
- di aver infruttuosamente proposto, in data 01.06.2020, opposizione amministrativa avverso il provvedimento sopra menzionato, allegando il certificato medico dell'Ambulatorio di oculistica dell'ASP di Reggio Calabria del 20.05.2020. Tanto premesso, deduceva l'erroneità e l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' e concludeva chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che CP_1
l'infortunio occorso al ricorrente, elettricista dipendente, in data 21/03/2019 già riconosciuto dall' come infortunio sul lavoro, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente CP_1 dall' ex d.P.R. 1124/65 e che è da considerarsi infortunio sul lavoro;
2) Ritenere e CP_1 dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei postumi e all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura del 7% o nella misura minore o maggiore (compresa tra il 6% e il 15%) che sarà accertata in corso di causa e pertanto Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di quantificare il grado di invalidità residuato al ricorrente in seguito ed a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 21/03/2019; 3) Condannare l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di € 8.608,99, circa, a titolo di indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 7%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi, o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa a seguito del grado di invalidità accertato”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' contestando nel merito il ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale ed acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, l'odierno ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della menomazione permanente della propria capacità
2 lavorativa nella misura del 7% ovvero nella misura minore/maggiore, a seguito del denunciato infortunio sul lavoro. Giova rammentare che, in materia di infortuni sul lavoro il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). L'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. L'occasione di lavoro comprende, pertanto, tutte le situazioni nelle quali la mansione lavorativa propria dell'infortunio, come pure le concrete modalità della organizzazione e le attività sussidiarie o ausiliarie, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate) siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza ed imperizia al possibile verificarsi di eventi dannosi riconducibili sempre nella logica del rischio professionale. In altri termini, ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro stesso ne abbia determinato il rischio. A tal uopo, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 23.02.2000 n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, delle Legge 17.05.1999, n. 144) per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro, nonché alle malattie professionali denunciate, spetta il risarcimento del danno biologico in lugo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, primo comma, T.U. 1124/65. Più in particolare, spetta l'indennizzo in capitale in caso di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, mentre la rendita, nella misura indicata nell'apposita “Tabella indennizzo danno biologico”, in caso di menomazioni di grado superiore del 16%. Le menomazioni, poi, di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita “Tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
3 Ciò posto, nella fattispecie in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato -dott. ha concluso la sua relazione Persona_1 affermando che al ricorrente può riconoscersi una inabilità permanente nella misura del 5% (risultando provata la sussistenza della patologia provocatagli da un corpo estraneo e la sua correlazione causale con l'attività di lavoro svolta). Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. Ne consegue il rigetto della domanda, in quanto l'invalidità permanente riconosciuta in capo al ricorrente è inferiore alla soglia indennizzabile prevista dalla legge (franchigia).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, così come le spese di consulenza tecnica, cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del ricorrente, così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 12 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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