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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2803/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. F. Del Stabile) contro (rappr. e Parte_1 CP_1 dif. dall'Avv. L. Azzaro) e contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano e CP_2 dall'Avv. L. C. Vigilanti), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
osserva
UT propone opposizione avverso il preavviso di iscrizione Pt_1 ipotecaria n. 29776201900001337 e avverso il sotteso avviso di addebito n. 59720180003108807, riferiti ad un presunto credito contributivo dell'importo di € 12.869,00 oltre a sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica per complessivi 23.922,30. A sostegno dell'opposizione, osserva: di essere venuta a conoscenza della pretesa contributiva in tema, relativa all'anno 2012, soltanto a seguito della comunicazione dell'opposto preavviso di iscrizione ipotecaria;
che alcun avviso di addebito le è stato infatti comunicato prima della notifica del citato preavviso;
che quest'ultimo atto è nullo per mancata indicazione degli immobili da sottoporre ad ipoteca;
che la pretesa contributiva dell' è comunque prescritta. CP_2
premesso il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alle CP_1 doglianze che attengono al merito della imposizione, evidenzia che non sussiste alcun obbligo normativo relativo alla indicazione degli immobili oggetto di futura ed eventuale iscrizione ipotecaria. L' deduce l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_2
************ La documentazione versata in atti dall' si rivela idonea a dimostrare CP_2
l'avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito n. 597 2018 00031088 07 000 in data 4 febbraio 2019, tramite pec indirizzata ad UT (oltre che tramite Pt_1 servizio postale a seguito di compiuta giacenza). Avendo omesso di impugnare tale avviso di addebito entro il termine decadenziale di quaranta giorni decorrente dalla data di relativa notificazione, la doglianza attrice relativa alla prescrizione maturata (in ipotesi) in epoca antecedente a tale ultima data deve ritenersi inammissibile. Va, in secondo luogo, disattesa la censura riguardante la mancata indicazione dei beni oggetto di futura iscrizione ipotecaria, posto che l'obbligo di provvedere ad una siffatta indicazione non è prevista da alcuna disposizione di legge. L'opposizione, per le ragioni esposte, va dunque interamente rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere a ciascuna delle parti resistente le spese processuali, liquidate – per ciascuna di tali parti – in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2803/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. F. Del Stabile) contro (rappr. e Parte_1 CP_1 dif. dall'Avv. L. Azzaro) e contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano e CP_2 dall'Avv. L. C. Vigilanti), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
osserva
UT propone opposizione avverso il preavviso di iscrizione Pt_1 ipotecaria n. 29776201900001337 e avverso il sotteso avviso di addebito n. 59720180003108807, riferiti ad un presunto credito contributivo dell'importo di € 12.869,00 oltre a sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica per complessivi 23.922,30. A sostegno dell'opposizione, osserva: di essere venuta a conoscenza della pretesa contributiva in tema, relativa all'anno 2012, soltanto a seguito della comunicazione dell'opposto preavviso di iscrizione ipotecaria;
che alcun avviso di addebito le è stato infatti comunicato prima della notifica del citato preavviso;
che quest'ultimo atto è nullo per mancata indicazione degli immobili da sottoporre ad ipoteca;
che la pretesa contributiva dell' è comunque prescritta. CP_2
premesso il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alle CP_1 doglianze che attengono al merito della imposizione, evidenzia che non sussiste alcun obbligo normativo relativo alla indicazione degli immobili oggetto di futura ed eventuale iscrizione ipotecaria. L' deduce l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_2
************ La documentazione versata in atti dall' si rivela idonea a dimostrare CP_2
l'avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito n. 597 2018 00031088 07 000 in data 4 febbraio 2019, tramite pec indirizzata ad UT (oltre che tramite Pt_1 servizio postale a seguito di compiuta giacenza). Avendo omesso di impugnare tale avviso di addebito entro il termine decadenziale di quaranta giorni decorrente dalla data di relativa notificazione, la doglianza attrice relativa alla prescrizione maturata (in ipotesi) in epoca antecedente a tale ultima data deve ritenersi inammissibile. Va, in secondo luogo, disattesa la censura riguardante la mancata indicazione dei beni oggetto di futura iscrizione ipotecaria, posto che l'obbligo di provvedere ad una siffatta indicazione non è prevista da alcuna disposizione di legge. L'opposizione, per le ragioni esposte, va dunque interamente rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere a ciascuna delle parti resistente le spese processuali, liquidate – per ciascuna di tali parti – in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)