TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8144/2025
Il Giudice SC M.C. PE, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
HI ER e AN LO RO e OC
ELISABETTA;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Controparte_1
condanna al pagamento delle seguenti somme 10.118,51 lordi a titolo di TFR per retribuzioni non corrisposte ratei di fine rapporto, tredicesima.
In particolare la ricorrente ha esposto:
-di essere stata assunta alle dipendenze di a far data dal 29 aprile 2021, Controparte_1 in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, inquadramento al 2° livello CCNL Edilizia piccola-media industria, qualifica di impiegata (cfr. doc. 2); -che nel corso del rapporto di lavoro, la ha omesso di corrispondere la Controparte_1 quattordicesima mensilità 2024 e la retribuzione per il mese di ottobre 2024, omettendo, altresì, la consegna della busta paga alla dipendente;
-che il rapporto di lavoro è cessato in data 15/10/2024 in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 3: lettera di licenziamento).
Nonostante la regolarità della notifica, la società datrice di lavoro convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte (docc.2).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità di ottobre delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
In particolare:
- € 1.929,30 lordi, a titolo di tredicesima mensilità 2024;
- € 969,82 lordi, a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2024 (dal 1° al 15);
- € 6.909,49 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
- € 309,90 lordi a titolo di ratei di TFR relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024;
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 10.118,51 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. SC PE, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 10.118,51 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
18/11/2025 Il Giudice
SC RI UD PE
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8144/2025
Il Giudice SC M.C. PE, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
HI ER e AN LO RO e OC
ELISABETTA;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Controparte_1
condanna al pagamento delle seguenti somme 10.118,51 lordi a titolo di TFR per retribuzioni non corrisposte ratei di fine rapporto, tredicesima.
In particolare la ricorrente ha esposto:
-di essere stata assunta alle dipendenze di a far data dal 29 aprile 2021, Controparte_1 in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, inquadramento al 2° livello CCNL Edilizia piccola-media industria, qualifica di impiegata (cfr. doc. 2); -che nel corso del rapporto di lavoro, la ha omesso di corrispondere la Controparte_1 quattordicesima mensilità 2024 e la retribuzione per il mese di ottobre 2024, omettendo, altresì, la consegna della busta paga alla dipendente;
-che il rapporto di lavoro è cessato in data 15/10/2024 in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 3: lettera di licenziamento).
Nonostante la regolarità della notifica, la società datrice di lavoro convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte (docc.2).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità di ottobre delle spettanze di fine rapporto e del TFR.
In particolare:
- € 1.929,30 lordi, a titolo di tredicesima mensilità 2024;
- € 969,82 lordi, a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2024 (dal 1° al 15);
- € 6.909,49 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto;
- € 309,90 lordi a titolo di ratei di TFR relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024;
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 10.118,51 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. SC PE, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 10.118,51 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
18/11/2025 Il Giudice
SC RI UD PE