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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5852/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. TO ER
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr...
Il dr....
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MILARDI CLAUDIA ARIANNA Avv. Renda in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MARCELLI GIORGIO presente
Avv. CECCARELLI BARBARA
EC RO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies
срс.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
TO ER
ED d'MA
Assistente giudiziario RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. TO ER - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere
dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5852 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 (C.F.: C.F. 1
- PEC: Arianna Milardi (C.F.: C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, in viale dei Flavi n. 11/A, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
e
Controparte_1 (C.F. e partiva IVA: P.IVA_1 ,) in persona del Procuratore
rappresentata e difesa, tra loro congiuntamente e Speciale Sig. Controparte_2
RC (C.F.: disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Codice Fiscale_3 PEC:
AR CE (C.F.: dall'Avv. Email_2
C.F._4 PEC: Email_3 ) ed elettivamente con sede in Roma, Via di Monte domiciliata presso lo Studio Legale s.r.l.s. Controparte_3
, giusta procura in atti;
Verde 162, codice fiscale P.IVA_2
- APPELLATA -
e
RO EC
- APPELLATO CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 06.11.2020 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 2350/2020, pubblicata in data 04.02.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 75826/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Alessandro Greco.Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
"Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi a questo
Controparte_4 ora denominata Tribunale ES EC e la compagnia assicuratrice nella qualità rispettivamente di proprietario e conducente e di garante Controparte_1
per la responsabilità civile verso terzi da circolazione stradale dell'autovettura Mercedes CLK targata BH459JX, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Roma al piazzale Aldo Moro nella serata del 28.04.2011. Esponeva a tal fine l'attore che in detta data stava scendendo da quell'auto, a bordo della quale si trovava come terzo trasportato, quando
ES EC accidentalmente era ripartito e per l'effetto la portiera richiudendosi aveva urtato con violenza la gamba destra del passeggero, che riportava gravi lesioni. E precisato che Per_1
[...] anch'esso trasportato sulla medesima autovettura, si era reso disponibile a rilasciare specifica dichiarazione scritta circa l'infortunio al quale aveva assistito, ed inoltre che il conducente del mezzo si era assunto l'intera responsabilità dell'occorso ed aveva provveduto ad effettuarne denuncia alla compagnia assicuratrice odierna convenuta, parte attrice deduceva di essere stato trasportato d'urgenza presso il vicino Pronto Soccorso del Policlinico "Umberto I" di Roma, del quale allegava il referto di "Trauma arto inferiore dx - Rottura sottocutanea tendine Achille dx" con prognosi di giorni 40 s.c.. (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), e che al ricovero presso il reparto di Chirurgia Generale era seguito in data 30.04.2011 intervento chirurgico di "ricostruzione del tendine d'Achille della gamba destra", come da cartella clinica allegata (cfr. ibidem doc. 2).
Pertanto, in considerazione della grave diminuzione di reddito subito come comprovato dalla
-
documentazione fiscale versata in atti (cfr. ibidem docc. 12 - 15) - in quanto nel lungo periodo di convalescenza e particolarmente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2011 ossia nel trimestre successivo all'intervento chirurgico sopra menzionato egli non aveva potuto svolgere l'attività professionale intramoenia che invece era solito esercitare presso il Policlinico "Umberto I" di
Roma, l'attore domandava oltre al risarcimento del danno alla persona, quantificato nella misura complessiva di € 42.797,00 in base alle valutazioni di uno specialista di sua fiducia che l'aveva sottoposto a visita medico-legale, anche l'ulteriore somma di € 14.000,00 quale ristoro del danno patrimoniale subito per il lucro cessante o mancato guadagno relativo alla suddetta flessione reddituale. Infine parte attrice chiedeva che la compagnia di assicurazioni convenuta fosse riconosciuta responsabile per mala gestio, in ragione del comportamento dilatorio osservato e della mancata corresponsione del dovuto, e per l'effetto fosse condannata a pagare somme aggiuntive per svalutazione monetaria, interessi moratori e spese nonché un ulteriore importo a titolo risarcitorio, da valutarsi anche in via equitativa, vinte le spese processuali. Mentre il convenuto ES EC sceglieva di rimanere contumace, si costituiva nel giudizio la sua assicuratrice Controparte_4
[...] per contestare la ricostruzione ed il determinismo causale del sinistro in parola come dedotti da parte attrice e chiedere il rigetto della domanda attorea".
§ 3. L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: "- rigetta la domanda dl risarcimento danni e condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in € 848,64 per esborsi - pari
[...] già Controparte_5
all'onorario dalla stessa già corrisposto in via di anticipazione per la c.t.u. cinematica ed € 4.500,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”.
§ 4. Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: "IN VIA PRELIMINARE Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, sussistendo sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. NEL MERITO a) accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa, la fondatezza del proposto appello e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione "
respinta NEL MERITO 1) dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ES EC, nella causazione del sinistro di cui in premessa e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e dei danni non patrimoniali subiti e subendi dal sig. come espressamente specificati, Parte_1 و
motivati e quantificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) riconoscere la percentuale massima di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, come quantificata in premessa, così da liquidare una somma omnicomprensiva di tutte le voci di danno, ivi compreso il danno morale, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione, oppure altra e diversa somma che l'Ill.mo Giudice vorrà ritenere, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare l'evidente responsabilità della per "mala gestio", Controparte_4
poiché la stessa ha tenuto una condotta ingiustificatamente dilatoria e non ha provveduto a corrispondere il dovuto risarcimento, per l'effetto condannare detta compagnia, a corrispondere una somma aggiuntiva a titolo di svalutazione monetaria, interessi moratori e spese, così come previsto per legge, oltre ad una somma ulteriore a titolo risarcitorio, da valutarsi anche in via equitativa;
4) con condanna alle spese di lite ed ai compensi professionali come per legge." b) accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa, la fondatezza del proposto appello e per l'effetto, annullare la condanna del sig. Parte_1 a rifondere in favore di già Controparte_1 '
le spese processuali liquidate in € 848,64 per esborsi-pari all'onorario dalla Controparte_4
stessa già corrisposto in via di anticipazione per la CTU cinematica ed € 4.500,00 per compensi
-
oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. c) con condanna alla refusione dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. Forf., I.V.A. e C.P.A. come per legge e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la somma di € 669,00 posta a carico di parte attrice per la CTU medico-legale. IN VIA ISTRUTTORIA. Si rivolge istanza, affinché l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, Voglia valutare ex novo le prove già acquisite e non valutate dal Giudicante di prime cure, nello specifico le risultanze dell'interrogatorio formale del conducente sig. EC e della CTU medico-legale stilata dal dott. Per_2, nonché le risultanze istruttorie e tutta la documentazione versata in atti, oggetto di errata valutazione da parte del primo Giudice. In subordine, preso atto delle contestazioni alla CTU modale del perito Persona_3 di cui alle istanze depositate da parte attrice nel giudizio di prime cure, Voglia ritenere detta CTU del tutto aleatoria, contraddittoria, non rispondente alla realtà dei fatti e priva di fondamento tecnico e qualora ne ravvisi la necessità, Voglia disporre una rinnovazione della CTU, nominando un diverso consulente tecnico, come già richiesto in primo grado, ai fini della ricostruzione della esatta dinamica del sinistro".
§ 5. L'appellata Controparte_1 costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 06.12.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in difetto palese dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare nel merito l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2020 delParte_1
Tribunale Civile di Roma, in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- condannare al pagamento delle spese processuali e del compensoParte_1
per l'attività professionale svolta dai sottoscritti difensori nell'interesse della [...] anche per il secondo grado di giudizio". Controparte_1
§ 6. — All'udienza del 07.12.2021 è stata dichiarata la contumacia di ES EC.
§ 7. Con ordinanza del 21.12.2021 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata.
§ 8.
- All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. L'appello si articola in cinque motivi. § 9.1. Il primo motivo di appello è rubricato: "- VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 141 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN
SUBORDINE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2054 CODICE CIVILE
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 132 CPC E DELL'ART. 111 COST.
CO. 6 PER OMESSA, CARENTE, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
IN ORDINE AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO".
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In particolare, va ritenuto assai poco probabile die l'attore abbia potuto riportare la rottura traumatica completa del tendine d'Achille destro a seguito ed in conseguenza dell'incidente in parola, attese le modalità di verificazione di quest'ultimo come dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e confermate in udienza da ES EC, in risposta all'interrogatorio formale deferitogli. Questi infatti in sede di interpello ha dichiarato che nel frangente dell'occorso era alla guida della sua Mercedes CLK e mentre il collega odierno instante dal sedile posteriore sul quale era seduto stava scendendo dall'auto ed aveva appoggiato il piede destro al suolo - già azionata l'apposita leva e fatto scivolare in avanti il posto anteriore per guadagnare la portiera di destra, l'unica dalla quale poteva usare trattandosi di veicolo a due porte
- egli inavvertita mente aveva rilasciato il pedale del freno cosicché la macchina che era ferma automaticamente si è riavviata si è spostata in avanti di poco. io ho rifrenato e questo ha causato
...
la chiusura dello sportello ed ho visto la caviglia dell'attore bloccata tra la portiera e la vettura schiacciata dallo sportello in quanto la portiera è piuttosto pesante e nel movimento acquista velocità
.." (cfr. interrogatorio formale di ES EC nel verbale d'udienza del 26.10.2015). Del pari, il teste Persona_1 ha dichiarato che la sera dell'occorso si trovava anch'egli a bordo di quella
Mercedes, seduto davanti, e sceso per primo aveva visto che mentre subito dopo di lui stava scendendo dall'autovettura anche il collega che già aveva fuori dall'abitacoloParte_1
piede e gamba destra, la macchina, a motore acceso, si era mossa in avanti e non con un movimento lento;
quindi il EC - che era alla guida - aveva frenato e "la portiera per effetto del movimento si
[era] richiusa, colpendo la gamba dell'attore tra il tendine d'Achille ed il polpaccio" (cfr. ibidem deposizione del teste Persona_1 ). Va rilevato che a differenza del convenuto contumace, che in udienza ha insistito nel riferire anche la circostanza del riappoggiarsi dell'attore sul sedile posteriore, indicandola inizialmente quale effetto dell'urto" ed invece al termine dell'interrogatorio come conseguenza della frenata che egli aveva impresso al veicolo, dopo l'accidentale ripartenza dello stesso (cfr. interpello di ES EC), il suddetto teste oculare nella sua deposizione non ha fatto alcun accenno a tale perdita di equilibrio ed alla retropulsione del passeggero infortunatosi.
Movimento quest'ultimo che la stessa difesa attorea ha solo menzionato, senza evidenziarne la rilevanza, nella memoria che segna il limite preclusivo di ogni ulteriore attività assertiva, mentre nell'atto introduttivo del giudizio si era limitata ad accennare genericamente ad un "contraccolpo" conseguente al violento urto della portiera causato dall'automatico riavviarsi del mezzo. Ma invero, attesi gli assunti di parte attrice rimasti incontestati circa la ripartenza accidentale del veicolo a causa del mero ed involontario rilascio del pedale del freno, quindi senza che alcuna accelerazione fosse stata impressa, appare credibile soltanto uno spostamento molto lento dell'autovettura - infatti il EC ha riferito di un minimo avanzamento della Mercedes -, di talché la susseguente immediata frenata alla velocità necessariamente esigua nel frattempo raggiunta dal mezzo non può aver comportato il movimento di chiusura dello sportello, prima ancora che la violenza dell'urto e l'efficienza lesiva dello stesso ai danni del passeggero intento alla discesa da quel lato, e già con piede e gamba sulla strada. Al contrario, va ritenuto che il moto inerziale abbia semmai sospinto la portiera - ove reso possibile dalla sua peculiare cerniera a compasso - verso una maggiore apertura, seguendo lo spostamento in avanti dell'auto siccome riavviatasi automaticamente. Valutazioni queste che hanno trovato piena conferma negli accertamenti compiuti dal CTU incaricato, che nell'impossibilità di esaminare proprio il veicolo coinvolto nel sinistro in parola in quanto radiato dal P.R.A. per esportazione nell'U.E., ha utilizzato una Mercedes CLK 230 con cambio automatico identica per modello e tipologia ed ha simulato la partenza automatica del veicolo in posizione
"drive" a causa del rilascio del pedate del freno e la susseguente frenata, con porta semiaperta o completamente aperta, non pure nell'unica altra posizione di apertura consentita dall'apposito fermo della cerniera -ossia la prima - poiché non sufficiente a consentire la discesa del passeggero. Ebbene, le prove tecniche effettuate dal Consulente, registrate nel filmato allegato alla relazione, hanno consentito di accertare che se non viene impressa una accelerata al veicolo (come è rimasto incontestato nel caso in decisione) esso si sposta lentamente ed anche a seguito della frenata lo sportello del lato passeggero non si richiude, ma resta nella posizione nella quale era stato aperto, di semiapertura o di completa apertura. L'instante dunque non ha assolto l'onere probatorio che lo gravava, in quanto non ha dimostrato di essersi procurato i danni qui redamati nelle circostanze dedotte in atti ed a bordo del veicolo di parte convenuta sul quale era trasportato, e pertanto la sua domanda di risarcimento deve essere respinta".
Deduce l'appellante: "Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 141 CdA l'istante sig. Parte_1 in qualità di terzo trasportato, aveva soltanto l'onere di provare: l'esistenza del danno e il fatto storico, ossia l'avvenuto trasporto a bordo del veicolo. Come dettagliatamente illustrato nel presente atto d'appello, il sig. Parte_1 ai sensi dell'art. 141 CdA ha ampiamente provato sia il fatto storico del trasporto a bordo del veicolo (cfr. interrogatorio formale e prova testimoniale), sia l'esistenza del danno (cfr. documentazione medica depositata in atti e relazione medico-legale di parte stilata dalla dott.ssa Parte 2 ). Inoltre, nel corso del giudizio, anche mediante CTU medico legale stilata dal dott. Per_2, è stata confermata l'esistenza del nesso causale tra evento e danno, nonché la assoluta compatibilità della lesione con la dinamica del sinistro, come riferita dall'attore e confermata sia dal conducente dell'autovettura sig. EC in sede di interrogatorio formale, sia dal testimone oculare sig. Per_1 in sede di prova testimoniale. Qualora il Giudicante avesse ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2054 cc, senza fornire peraltro alcuna motivazione in tal senso, avrebbe dovuto comunque considerare operante una presunzione di responsabilità a carico del conducente sig. EC, con la conseguenza che in mancanza di prova contraria ovvero che il sig.
EC avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, il terzo trasportato avrebbe dovuto ottenere il dovuto risarcimento. Vieppiù nel caso in questione, il sig. EC, conducente dell'autovettura assicurata con la Compagnia oggi CP_1 si è assunto sin da subito Controparte_4
l'intera responsabilità del sinistro de quo (cfr. denuncia di sinistro allegata in atti), confermando la propria condotta, nonché la dinamica del sinistro, anche in sede di interrogatorio formale. Sulla scorta di quanto sopra, la Sent. n. 2350/2020 del Tribunale di Roma, ha violato le suddette norme e principi di rito e come tale andrà riformata nel senso che, da quanto emerso in sede di interpello e prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio, dai documenti versati in atti e dalle consulenze medico-legali svolte, in mancanza di prova contraria fornita da parte convenuta, risulta che l'onere probatorio gravante sul terzo trasportato è stato pienamente e puntualmente assolto, avendo dimostrato di essersi procurato i danni reclamati nelle circostanze dedotte in atti ed a bordo del veicolo di parte convenuta sul quale era trasportato e pertanto la sua domanda di risarcimento merita accoglimento".
Il motivo non coglie nel segno.
Invero l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale.
Proprio la prova di quest'ultimo è mancata.
Invero il conducente del veicolo Mercedes ES EC così ha dichiarato in sede di interrogatorio formale “mentre stava scendendo Parte_1 che era seduto sul sedile posteriore...
ho lasciato il pedale del freno inavvertitamente cosicché la macchina che era ferma si è spostata in avanti di poco ed io ho rifrenato e questo ha causato la chiusura dello sportello...... mi ero accorto che Parte_1 stava scendendo dalla macchina ma per sbaglio ho lasciato il pedale del freno e automaticamente la macchia si è riavviata...".
Dunque, la macchina è ripartita lentamente e ciò esclude che l'appellante abbia potuto subire la lesione del tendine d'Achille. Invero il CTU Persona_4 ha effettuato delle prove su una macchina identica a quella sulla quale si sarebbe verificato il sinistro ed ha rilevato che "Nelle prove effettuate è stato dimostrato che la porta si chiude soltanto se il conducente del veicolo dopo aver dato "gas" effettua una brusca frenata che permette alla relativa forza d'inerzia di far richiudere lo sportello precedentemente posto nella posizione "totalmente aperto" ...Il Ctp stima la velocità necessaria al veicolo Mercedes per il verificarsi della condizione della chiusura della porta a seguito di una partenza da fermo, la stessa viene stimata in 19 Km/h. In ogni caso tale velocità (17/19 Km/h) è in netto contrasto con quanto dichiarato e asserito dalle parti poiché raggiungibile soltanto con l'utilizzo dell'acceleratore e non con partenza accidentale dovuta al solo rilascio del pedale del freno".
La Corte condivide le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto fondate su prove empiriche ed immuni da vizi logici.
È notorio che le autovetture dotate di cambio automatico, in caso di rilascio del pedale del freno, avanzano lentamente e ciò esclude che la portiera, a seguito di una frenata, possa essersi chiusa accidentalmente.
§ 9.2. Il secondo motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA 66
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALL'APPREZZAMENTO
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE OPERATO DAL GIUDICE DI PRIME CURE ED
ERRONEA RICOSTRUZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 132 CPC E DELL'ART. 111 COST. CO.
6 PER OMESSA, CARENTE, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALLA DIVERSA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO RISPETTO
A QUANTO RIFERITO DAGLI INTERESSATI".
Si legge sul punto nella sentenza impugnata "Va rilevato che a differenza del convenuto contumace, che in udienza ha insistito nel riferire anche la circostanza del riappoggiarsi dell'attore sul sedile posteriore, indicandola inizialmente quale "effetto dell'urto" ed invece al termine dell'interrogatorio come conseguenza della frenata che egli aveva impresso al veicolo, dopo l'accidentale ripartenza dello stesso (cfr. interpello di ES EC), il suddetto teste oculare nella sua deposizione non ha fatto alcun accenno a tale perdita di equilibrio e alla retropulsione del passeggero infortunatosi. Movimento quest'ultimo che la stessa difesa attorea ha solo menzionato senza evidenziarne la rilevanza, nella memoria che segna il limite preclusivo di ogni ulteriore attività assertiva, mentre nell'atto introduttivo del giudizio si era limitata ad accennare genericamente ad un
"contraccolpo" conseguente al violento urto della portiera causata da all'automatico riavviarsi del mezzo".
Deduce l'appellante che "Il Giudicante ha erroneamente ricostruito alcuni fatti rilevanti ai fini della decisione, in quanto ingiustamente ed immotivatamente, ha evidenziato una differenza tra quanto dichiarato in sede di interpello dal conducente sig. ES EC e quanto dichiarato dal testimone oculare sig. Come è evidente il teste non ha negato detta circostanza,Persona_1 come dichiarato dallo stesso Giudicante, ma ha solo omesso di riferirla e ciò non ha alcuna valenza probatoria, anche in considerazione del fatto che nella prima dichiarazione fornita dal sig. Per_1 allegata in atti, lo stesso dichiarava testualmente Parte_1 ricadeva sul sedile rimanendo
incastrato tra la vettura e lo sportello della macchina". Contrariamente a quanto asserito dal
Giudicante, le risultanze istruttorie sono state univoche, precise e concordanti rispetto alla dinamica del sinistro come riferita dall'attore".
Il motivo è infondato.
Invero il Tribunale ha rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale e quelle rese dal teste su una circostanza (retropulsione) non marginale nella ricostruzione dell'accaduto.
Ciò incide evidentemente nella ricostruzione e prova del nesso causale. 66§ 9.3. Il terzo motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC E DEGLI ARTT. 228 CPC, 230 CPC, 232 CPC,
2730 CC, 2733 CC, 2734 CC. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132
CPC E DELL'ART 111 COST. CO. 6 PER OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE IN ORDINE AL TOTALE DISCOSTAMENTO DALLE RISULTANZE
DELL'INTERROGATORIO FORMALE DEL CONDUCENTE SIG. EC".
Lamenta l'appellante che il Tribunale non aveva considerato che ES EC, in sede di interrogatorio formale, si era assunto la piena responsabilità dell'incidente rendendo così “una confessione giudiziale di fatti sfavorevoli a sé e ad esclusivo vantaggio della controparte che ha richiesto l'interrogatorio. Quanto agli effetti, la confessione ha efficacia di prova legale in quanto vincola il Giudice nel suo apprezzamento ed è volta a semplificare il giudizio di fatto e renderlo controllabile. Ai sensi dell'art. 2733 c.c. la confessione “forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili".
Il motivo è infondato.
Invero la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio (cfr. Cass. Sez. 6, 02/02/2022, n. 3118, Rv. 663932 -01).
Nel caso di specie tale valore indiziario è stato insufficiente a superare gli esiti della CTU cinematica. 66§ 9.4. - Il quarto motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC IN RIFERIMENTO ALL'OMESSO
APPREZZAMENTO E VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU MEDICO LEGALE REDATTA DAL DOTT. Per 2 , NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA
E RELAZIONE MEDICO-LEGALE DI PARTE ATTRICE REDATTA CP_6
AROMATARIO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132 CPC E
-
DELL'ART 111 COST. CO. 6 PER OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL TOTALE
DISCOSTAMENTO DALLE CONCLUSIONI DELLA CTU MEDICO - LEGALE".
Deduceva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto della "CTU medico-legale dott.
Per 2, il quale confermava pienamente la compatibilità della lesione subita dall'attore con la dinamica del sinistro, così come riferita, nonché la sussistenza del nesso causale tra evento e danno".
Il motivo è infondato.
Invero il CTU ha affermato la compatibilità delle lesioni con quanto riferito dalle parti.
Si legge infatti nella consulenza che "nel caso in esame il movimento di discesa dall'autovettura risulta compatibile con un carico obliquo sul tendine e la ripartenza repentina e inaspettata della vettura può aver determinato, di riflesso, una violenta spinta sull'avampiede contemporanea all'estensione del ginocchio. Pertanto la cinematica dell'evento risulta compatibile con la biomeccanica tipicamente sottesa ad un evento lesivo del genere di cui trattasi".
Invece deve ritenersi appurato che non si è avuta alcuna ripartenza repentina dell'autovettura che invece, per stessa ammissione del conducente, si è mossa lentamente.
Le conclusioni del CTU medico sul punto devono ritenersi superate dalle risultanze della CTU cinematica.
Comunque, il contrasto tra le consulenze non può che riverberarsi a danno dell'attore su cui grava l'onere di provare il nesso di causalità. 66-§ 9.5. Il quinto motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT 115 E 116 CPC IN RIFERIMENTO ALL'APPREZZAMENTO
DELLA CTU CINEMATICA, ERRATA E/O PARZIALE INTERPRETAZIONE DELLA
MEDESIMA CTU E OMESSA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DEPOSITATE
RIPETUTAMENTE DA PARTE ATTRICE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2729 C.C. PER AVER IL GIUDICANTE DECISO SULLA BASE DI PRESUNZIONI
NON GRAVI, NÉ PRECISE, NÉ CONCORDANTI ED ERRONEA RICOSTRUZIONE DI FATTI
RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE".
L'appellante contesta le risultanze cui è giunto il CTU Persona_3 evidenziando, in particolare che:
1) L'autovettura sulla quale veniva effettuato il test non è la stessa del sinistro, ma un'autovettura simile;
2) il luogo in cui veniva effettuato il test non è lo stesso del sinistro;
3) la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata dal CTU e simulata nelle foto allegate in perizia, così come nel video, non è la stessa dichiarata dagli interessati;
4) il CTU dichiara che la portiera di questo tipo di autovettura ha tre fasi di apertura-chiusura.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'attore non ha partecipato alle operazioni peritali talché le sue osservazioni non sono state sottoposte all'attenzione del CTU.
Comunque, la Corte ritiene la CTU attendibile in quanto effettuata su un'autovettura di modello identico a quella su cui si sarebbe verificato il sinistro.
Ciò si è reso necessario a causa dell'immatricolazione all'estero della vettura coinvolta.
Sarebbe stato onere dell'attore reperire tale vettura ovvero dimostrare che la stessa avesse delle caratteristiche (anche manutentive) che potessero incidere sul funzionamento della portiera.
Analoghe considerazioni possono farsi in ordine al luogo in cui è stato effettuato il test.
Infatti, l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato in Roma, piazzale Aldo Moro, in una zona notoriamente pianeggiante.
Comunque, anche in tal caso nessuna prova è stata fornita dall'attore su caratteristiche del terreno che possano aver influito sulla dinamica dell'incidente.
Il CTU ha tenuto conto della dinamica del sinistro come riferita dagli interessati le cui dichiarazioni,
infatti, sono state riportate alla pagina 4.
Naturalmente era compito del consulente verificare l'attendibilità di tale ricostruzione.
Per quanto concerne le fasi di apertura-chiusura della portiera rileva infine l'appellante che "il CTU nella ricostruzione, prende in esame solo due aperture della portiera (tutta aperta e semi aperta) e non la prima ovvero quella con il raggio di apertura minore, che invece con estrema probabilità è quella interessata dalla dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice. Infatti, quando il passeggero si accinge a scendere dal sedile posteriore di una coupé è probabile che riesca ad aprire lo sportello poco per volta con l'aiuto del braccio e quindi che lo sportello del Parte_1 si trovasse proprio in prossimità della prima posizione di apertura. Si contestano al riguardo le fotografie di cui alla perizia, in quanto del tutto fuorvianti, evidentemente lo sportello è stato aperto dall'esterno e posto nelle due posizioni scelte dal CTU e non dall'interno dal soggetto che si accinge a scendere.
Infine, nessuno ha mai sostenuto che la portiera si trovasse esattamente ferma su una delle tre posizioni di stallo, è infatti verosimile che nella fase di discesa potesse essere in parte aperta e poi tornare indietro o comunque trovarsi a metà strada tra le varie posizioni di stallo".
Ritiene la Corte che appare verosimile che la portiera dell'autovettura fosse completamente aperta in quanto dalla stessa era appena sceso il Per_1
Deve ritenersi che quest'ultimo, dopo esser sceso dall'autovettura, non abbia chiuso la portiera essendo consapevole che anche l'attore si apprestava ad uscire dalla stessa.
Il CTU ha quindi appurato che, una volta aperta, la portiera si sarebbe potuta chiudere solo se il conducente dell'autovettura avesse accelerato fino a raggiungere la velocità di 17-19 km/h e poi repentinamente arrestato l'autovettura cosa che non è avvenuta.
§ 10. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia:
€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio:
€ 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione:
€ 2.163,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
Compenso tabellare
€ 12.154,00
§ 12.
- L' appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti e ES EC, avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Controparte_1
ordinario di Roma n. 2350/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna Parte_1 a rifondere alla Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
TO ER
Sezione VI civile
R.G. 5852/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. TO ER
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr...
Il dr....
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MILARDI CLAUDIA ARIANNA Avv. Renda in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MARCELLI GIORGIO presente
Avv. CECCARELLI BARBARA
EC RO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies
срс.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
TO ER
ED d'MA
Assistente giudiziario RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. TO ER - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere
dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5852 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 (C.F.: C.F. 1
- PEC: Arianna Milardi (C.F.: C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, in viale dei Flavi n. 11/A, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
e
Controparte_1 (C.F. e partiva IVA: P.IVA_1 ,) in persona del Procuratore
rappresentata e difesa, tra loro congiuntamente e Speciale Sig. Controparte_2
RC (C.F.: disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Codice Fiscale_3 PEC:
AR CE (C.F.: dall'Avv. Email_2
C.F._4 PEC: Email_3 ) ed elettivamente con sede in Roma, Via di Monte domiciliata presso lo Studio Legale s.r.l.s. Controparte_3
, giusta procura in atti;
Verde 162, codice fiscale P.IVA_2
- APPELLATA -
e
RO EC
- APPELLATO CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 06.11.2020 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 2350/2020, pubblicata in data 04.02.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 75826/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Alessandro Greco.Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
"Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi a questo
Controparte_4 ora denominata Tribunale ES EC e la compagnia assicuratrice nella qualità rispettivamente di proprietario e conducente e di garante Controparte_1
per la responsabilità civile verso terzi da circolazione stradale dell'autovettura Mercedes CLK targata BH459JX, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Roma al piazzale Aldo Moro nella serata del 28.04.2011. Esponeva a tal fine l'attore che in detta data stava scendendo da quell'auto, a bordo della quale si trovava come terzo trasportato, quando
ES EC accidentalmente era ripartito e per l'effetto la portiera richiudendosi aveva urtato con violenza la gamba destra del passeggero, che riportava gravi lesioni. E precisato che Per_1
[...] anch'esso trasportato sulla medesima autovettura, si era reso disponibile a rilasciare specifica dichiarazione scritta circa l'infortunio al quale aveva assistito, ed inoltre che il conducente del mezzo si era assunto l'intera responsabilità dell'occorso ed aveva provveduto ad effettuarne denuncia alla compagnia assicuratrice odierna convenuta, parte attrice deduceva di essere stato trasportato d'urgenza presso il vicino Pronto Soccorso del Policlinico "Umberto I" di Roma, del quale allegava il referto di "Trauma arto inferiore dx - Rottura sottocutanea tendine Achille dx" con prognosi di giorni 40 s.c.. (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), e che al ricovero presso il reparto di Chirurgia Generale era seguito in data 30.04.2011 intervento chirurgico di "ricostruzione del tendine d'Achille della gamba destra", come da cartella clinica allegata (cfr. ibidem doc. 2).
Pertanto, in considerazione della grave diminuzione di reddito subito come comprovato dalla
-
documentazione fiscale versata in atti (cfr. ibidem docc. 12 - 15) - in quanto nel lungo periodo di convalescenza e particolarmente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2011 ossia nel trimestre successivo all'intervento chirurgico sopra menzionato egli non aveva potuto svolgere l'attività professionale intramoenia che invece era solito esercitare presso il Policlinico "Umberto I" di
Roma, l'attore domandava oltre al risarcimento del danno alla persona, quantificato nella misura complessiva di € 42.797,00 in base alle valutazioni di uno specialista di sua fiducia che l'aveva sottoposto a visita medico-legale, anche l'ulteriore somma di € 14.000,00 quale ristoro del danno patrimoniale subito per il lucro cessante o mancato guadagno relativo alla suddetta flessione reddituale. Infine parte attrice chiedeva che la compagnia di assicurazioni convenuta fosse riconosciuta responsabile per mala gestio, in ragione del comportamento dilatorio osservato e della mancata corresponsione del dovuto, e per l'effetto fosse condannata a pagare somme aggiuntive per svalutazione monetaria, interessi moratori e spese nonché un ulteriore importo a titolo risarcitorio, da valutarsi anche in via equitativa, vinte le spese processuali. Mentre il convenuto ES EC sceglieva di rimanere contumace, si costituiva nel giudizio la sua assicuratrice Controparte_4
[...] per contestare la ricostruzione ed il determinismo causale del sinistro in parola come dedotti da parte attrice e chiedere il rigetto della domanda attorea".
§ 3. L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: "- rigetta la domanda dl risarcimento danni e condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, liquidate in € 848,64 per esborsi - pari
[...] già Controparte_5
all'onorario dalla stessa già corrisposto in via di anticipazione per la c.t.u. cinematica ed € 4.500,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”.
§ 4. Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: "IN VIA PRELIMINARE Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, sussistendo sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. NEL MERITO a) accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa, la fondatezza del proposto appello e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione "
respinta NEL MERITO 1) dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ES EC, nella causazione del sinistro di cui in premessa e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e dei danni non patrimoniali subiti e subendi dal sig. come espressamente specificati, Parte_1 و
motivati e quantificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) riconoscere la percentuale massima di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, come quantificata in premessa, così da liquidare una somma omnicomprensiva di tutte le voci di danno, ivi compreso il danno morale, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione, oppure altra e diversa somma che l'Ill.mo Giudice vorrà ritenere, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare l'evidente responsabilità della per "mala gestio", Controparte_4
poiché la stessa ha tenuto una condotta ingiustificatamente dilatoria e non ha provveduto a corrispondere il dovuto risarcimento, per l'effetto condannare detta compagnia, a corrispondere una somma aggiuntiva a titolo di svalutazione monetaria, interessi moratori e spese, così come previsto per legge, oltre ad una somma ulteriore a titolo risarcitorio, da valutarsi anche in via equitativa;
4) con condanna alle spese di lite ed ai compensi professionali come per legge." b) accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa, la fondatezza del proposto appello e per l'effetto, annullare la condanna del sig. Parte_1 a rifondere in favore di già Controparte_1 '
le spese processuali liquidate in € 848,64 per esborsi-pari all'onorario dalla Controparte_4
stessa già corrisposto in via di anticipazione per la CTU cinematica ed € 4.500,00 per compensi
-
oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. c) con condanna alla refusione dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. Forf., I.V.A. e C.P.A. come per legge e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la somma di € 669,00 posta a carico di parte attrice per la CTU medico-legale. IN VIA ISTRUTTORIA. Si rivolge istanza, affinché l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, Voglia valutare ex novo le prove già acquisite e non valutate dal Giudicante di prime cure, nello specifico le risultanze dell'interrogatorio formale del conducente sig. EC e della CTU medico-legale stilata dal dott. Per_2, nonché le risultanze istruttorie e tutta la documentazione versata in atti, oggetto di errata valutazione da parte del primo Giudice. In subordine, preso atto delle contestazioni alla CTU modale del perito Persona_3 di cui alle istanze depositate da parte attrice nel giudizio di prime cure, Voglia ritenere detta CTU del tutto aleatoria, contraddittoria, non rispondente alla realtà dei fatti e priva di fondamento tecnico e qualora ne ravvisi la necessità, Voglia disporre una rinnovazione della CTU, nominando un diverso consulente tecnico, come già richiesto in primo grado, ai fini della ricostruzione della esatta dinamica del sinistro".
§ 5. L'appellata Controparte_1 costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 06.12.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in difetto palese dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare nel merito l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2020 delParte_1
Tribunale Civile di Roma, in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- condannare al pagamento delle spese processuali e del compensoParte_1
per l'attività professionale svolta dai sottoscritti difensori nell'interesse della [...] anche per il secondo grado di giudizio". Controparte_1
§ 6. — All'udienza del 07.12.2021 è stata dichiarata la contumacia di ES EC.
§ 7. Con ordinanza del 21.12.2021 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata.
§ 8.
- All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. L'appello si articola in cinque motivi. § 9.1. Il primo motivo di appello è rubricato: "- VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 141 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN
SUBORDINE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2054 CODICE CIVILE
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 132 CPC E DELL'ART. 111 COST.
CO. 6 PER OMESSA, CARENTE, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
IN ORDINE AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO".
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In particolare, va ritenuto assai poco probabile die l'attore abbia potuto riportare la rottura traumatica completa del tendine d'Achille destro a seguito ed in conseguenza dell'incidente in parola, attese le modalità di verificazione di quest'ultimo come dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e confermate in udienza da ES EC, in risposta all'interrogatorio formale deferitogli. Questi infatti in sede di interpello ha dichiarato che nel frangente dell'occorso era alla guida della sua Mercedes CLK e mentre il collega odierno instante dal sedile posteriore sul quale era seduto stava scendendo dall'auto ed aveva appoggiato il piede destro al suolo - già azionata l'apposita leva e fatto scivolare in avanti il posto anteriore per guadagnare la portiera di destra, l'unica dalla quale poteva usare trattandosi di veicolo a due porte
- egli inavvertita mente aveva rilasciato il pedale del freno cosicché la macchina che era ferma automaticamente si è riavviata si è spostata in avanti di poco. io ho rifrenato e questo ha causato
...
la chiusura dello sportello ed ho visto la caviglia dell'attore bloccata tra la portiera e la vettura schiacciata dallo sportello in quanto la portiera è piuttosto pesante e nel movimento acquista velocità
.." (cfr. interrogatorio formale di ES EC nel verbale d'udienza del 26.10.2015). Del pari, il teste Persona_1 ha dichiarato che la sera dell'occorso si trovava anch'egli a bordo di quella
Mercedes, seduto davanti, e sceso per primo aveva visto che mentre subito dopo di lui stava scendendo dall'autovettura anche il collega che già aveva fuori dall'abitacoloParte_1
piede e gamba destra, la macchina, a motore acceso, si era mossa in avanti e non con un movimento lento;
quindi il EC - che era alla guida - aveva frenato e "la portiera per effetto del movimento si
[era] richiusa, colpendo la gamba dell'attore tra il tendine d'Achille ed il polpaccio" (cfr. ibidem deposizione del teste Persona_1 ). Va rilevato che a differenza del convenuto contumace, che in udienza ha insistito nel riferire anche la circostanza del riappoggiarsi dell'attore sul sedile posteriore, indicandola inizialmente quale effetto dell'urto" ed invece al termine dell'interrogatorio come conseguenza della frenata che egli aveva impresso al veicolo, dopo l'accidentale ripartenza dello stesso (cfr. interpello di ES EC), il suddetto teste oculare nella sua deposizione non ha fatto alcun accenno a tale perdita di equilibrio ed alla retropulsione del passeggero infortunatosi.
Movimento quest'ultimo che la stessa difesa attorea ha solo menzionato, senza evidenziarne la rilevanza, nella memoria che segna il limite preclusivo di ogni ulteriore attività assertiva, mentre nell'atto introduttivo del giudizio si era limitata ad accennare genericamente ad un "contraccolpo" conseguente al violento urto della portiera causato dall'automatico riavviarsi del mezzo. Ma invero, attesi gli assunti di parte attrice rimasti incontestati circa la ripartenza accidentale del veicolo a causa del mero ed involontario rilascio del pedale del freno, quindi senza che alcuna accelerazione fosse stata impressa, appare credibile soltanto uno spostamento molto lento dell'autovettura - infatti il EC ha riferito di un minimo avanzamento della Mercedes -, di talché la susseguente immediata frenata alla velocità necessariamente esigua nel frattempo raggiunta dal mezzo non può aver comportato il movimento di chiusura dello sportello, prima ancora che la violenza dell'urto e l'efficienza lesiva dello stesso ai danni del passeggero intento alla discesa da quel lato, e già con piede e gamba sulla strada. Al contrario, va ritenuto che il moto inerziale abbia semmai sospinto la portiera - ove reso possibile dalla sua peculiare cerniera a compasso - verso una maggiore apertura, seguendo lo spostamento in avanti dell'auto siccome riavviatasi automaticamente. Valutazioni queste che hanno trovato piena conferma negli accertamenti compiuti dal CTU incaricato, che nell'impossibilità di esaminare proprio il veicolo coinvolto nel sinistro in parola in quanto radiato dal P.R.A. per esportazione nell'U.E., ha utilizzato una Mercedes CLK 230 con cambio automatico identica per modello e tipologia ed ha simulato la partenza automatica del veicolo in posizione
"drive" a causa del rilascio del pedate del freno e la susseguente frenata, con porta semiaperta o completamente aperta, non pure nell'unica altra posizione di apertura consentita dall'apposito fermo della cerniera -ossia la prima - poiché non sufficiente a consentire la discesa del passeggero. Ebbene, le prove tecniche effettuate dal Consulente, registrate nel filmato allegato alla relazione, hanno consentito di accertare che se non viene impressa una accelerata al veicolo (come è rimasto incontestato nel caso in decisione) esso si sposta lentamente ed anche a seguito della frenata lo sportello del lato passeggero non si richiude, ma resta nella posizione nella quale era stato aperto, di semiapertura o di completa apertura. L'instante dunque non ha assolto l'onere probatorio che lo gravava, in quanto non ha dimostrato di essersi procurato i danni qui redamati nelle circostanze dedotte in atti ed a bordo del veicolo di parte convenuta sul quale era trasportato, e pertanto la sua domanda di risarcimento deve essere respinta".
Deduce l'appellante: "Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 141 CdA l'istante sig. Parte_1 in qualità di terzo trasportato, aveva soltanto l'onere di provare: l'esistenza del danno e il fatto storico, ossia l'avvenuto trasporto a bordo del veicolo. Come dettagliatamente illustrato nel presente atto d'appello, il sig. Parte_1 ai sensi dell'art. 141 CdA ha ampiamente provato sia il fatto storico del trasporto a bordo del veicolo (cfr. interrogatorio formale e prova testimoniale), sia l'esistenza del danno (cfr. documentazione medica depositata in atti e relazione medico-legale di parte stilata dalla dott.ssa Parte 2 ). Inoltre, nel corso del giudizio, anche mediante CTU medico legale stilata dal dott. Per_2, è stata confermata l'esistenza del nesso causale tra evento e danno, nonché la assoluta compatibilità della lesione con la dinamica del sinistro, come riferita dall'attore e confermata sia dal conducente dell'autovettura sig. EC in sede di interrogatorio formale, sia dal testimone oculare sig. Per_1 in sede di prova testimoniale. Qualora il Giudicante avesse ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2054 cc, senza fornire peraltro alcuna motivazione in tal senso, avrebbe dovuto comunque considerare operante una presunzione di responsabilità a carico del conducente sig. EC, con la conseguenza che in mancanza di prova contraria ovvero che il sig.
EC avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, il terzo trasportato avrebbe dovuto ottenere il dovuto risarcimento. Vieppiù nel caso in questione, il sig. EC, conducente dell'autovettura assicurata con la Compagnia oggi CP_1 si è assunto sin da subito Controparte_4
l'intera responsabilità del sinistro de quo (cfr. denuncia di sinistro allegata in atti), confermando la propria condotta, nonché la dinamica del sinistro, anche in sede di interrogatorio formale. Sulla scorta di quanto sopra, la Sent. n. 2350/2020 del Tribunale di Roma, ha violato le suddette norme e principi di rito e come tale andrà riformata nel senso che, da quanto emerso in sede di interpello e prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio, dai documenti versati in atti e dalle consulenze medico-legali svolte, in mancanza di prova contraria fornita da parte convenuta, risulta che l'onere probatorio gravante sul terzo trasportato è stato pienamente e puntualmente assolto, avendo dimostrato di essersi procurato i danni reclamati nelle circostanze dedotte in atti ed a bordo del veicolo di parte convenuta sul quale era trasportato e pertanto la sua domanda di risarcimento merita accoglimento".
Il motivo non coglie nel segno.
Invero l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale.
Proprio la prova di quest'ultimo è mancata.
Invero il conducente del veicolo Mercedes ES EC così ha dichiarato in sede di interrogatorio formale “mentre stava scendendo Parte_1 che era seduto sul sedile posteriore...
ho lasciato il pedale del freno inavvertitamente cosicché la macchina che era ferma si è spostata in avanti di poco ed io ho rifrenato e questo ha causato la chiusura dello sportello...... mi ero accorto che Parte_1 stava scendendo dalla macchina ma per sbaglio ho lasciato il pedale del freno e automaticamente la macchia si è riavviata...".
Dunque, la macchina è ripartita lentamente e ciò esclude che l'appellante abbia potuto subire la lesione del tendine d'Achille. Invero il CTU Persona_4 ha effettuato delle prove su una macchina identica a quella sulla quale si sarebbe verificato il sinistro ed ha rilevato che "Nelle prove effettuate è stato dimostrato che la porta si chiude soltanto se il conducente del veicolo dopo aver dato "gas" effettua una brusca frenata che permette alla relativa forza d'inerzia di far richiudere lo sportello precedentemente posto nella posizione "totalmente aperto" ...Il Ctp stima la velocità necessaria al veicolo Mercedes per il verificarsi della condizione della chiusura della porta a seguito di una partenza da fermo, la stessa viene stimata in 19 Km/h. In ogni caso tale velocità (17/19 Km/h) è in netto contrasto con quanto dichiarato e asserito dalle parti poiché raggiungibile soltanto con l'utilizzo dell'acceleratore e non con partenza accidentale dovuta al solo rilascio del pedale del freno".
La Corte condivide le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto fondate su prove empiriche ed immuni da vizi logici.
È notorio che le autovetture dotate di cambio automatico, in caso di rilascio del pedale del freno, avanzano lentamente e ciò esclude che la portiera, a seguito di una frenata, possa essersi chiusa accidentalmente.
§ 9.2. Il secondo motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA 66
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALL'APPREZZAMENTO
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE OPERATO DAL GIUDICE DI PRIME CURE ED
ERRONEA RICOSTRUZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 132 CPC E DELL'ART. 111 COST. CO.
6 PER OMESSA, CARENTE, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALLA DIVERSA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO RISPETTO
A QUANTO RIFERITO DAGLI INTERESSATI".
Si legge sul punto nella sentenza impugnata "Va rilevato che a differenza del convenuto contumace, che in udienza ha insistito nel riferire anche la circostanza del riappoggiarsi dell'attore sul sedile posteriore, indicandola inizialmente quale "effetto dell'urto" ed invece al termine dell'interrogatorio come conseguenza della frenata che egli aveva impresso al veicolo, dopo l'accidentale ripartenza dello stesso (cfr. interpello di ES EC), il suddetto teste oculare nella sua deposizione non ha fatto alcun accenno a tale perdita di equilibrio e alla retropulsione del passeggero infortunatosi. Movimento quest'ultimo che la stessa difesa attorea ha solo menzionato senza evidenziarne la rilevanza, nella memoria che segna il limite preclusivo di ogni ulteriore attività assertiva, mentre nell'atto introduttivo del giudizio si era limitata ad accennare genericamente ad un
"contraccolpo" conseguente al violento urto della portiera causata da all'automatico riavviarsi del mezzo".
Deduce l'appellante che "Il Giudicante ha erroneamente ricostruito alcuni fatti rilevanti ai fini della decisione, in quanto ingiustamente ed immotivatamente, ha evidenziato una differenza tra quanto dichiarato in sede di interpello dal conducente sig. ES EC e quanto dichiarato dal testimone oculare sig. Come è evidente il teste non ha negato detta circostanza,Persona_1 come dichiarato dallo stesso Giudicante, ma ha solo omesso di riferirla e ciò non ha alcuna valenza probatoria, anche in considerazione del fatto che nella prima dichiarazione fornita dal sig. Per_1 allegata in atti, lo stesso dichiarava testualmente Parte_1 ricadeva sul sedile rimanendo
incastrato tra la vettura e lo sportello della macchina". Contrariamente a quanto asserito dal
Giudicante, le risultanze istruttorie sono state univoche, precise e concordanti rispetto alla dinamica del sinistro come riferita dall'attore".
Il motivo è infondato.
Invero il Tribunale ha rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale e quelle rese dal teste su una circostanza (retropulsione) non marginale nella ricostruzione dell'accaduto.
Ciò incide evidentemente nella ricostruzione e prova del nesso causale. 66§ 9.3. Il terzo motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC E DEGLI ARTT. 228 CPC, 230 CPC, 232 CPC,
2730 CC, 2733 CC, 2734 CC. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132
CPC E DELL'ART 111 COST. CO. 6 PER OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE IN ORDINE AL TOTALE DISCOSTAMENTO DALLE RISULTANZE
DELL'INTERROGATORIO FORMALE DEL CONDUCENTE SIG. EC".
Lamenta l'appellante che il Tribunale non aveva considerato che ES EC, in sede di interrogatorio formale, si era assunto la piena responsabilità dell'incidente rendendo così “una confessione giudiziale di fatti sfavorevoli a sé e ad esclusivo vantaggio della controparte che ha richiesto l'interrogatorio. Quanto agli effetti, la confessione ha efficacia di prova legale in quanto vincola il Giudice nel suo apprezzamento ed è volta a semplificare il giudizio di fatto e renderlo controllabile. Ai sensi dell'art. 2733 c.c. la confessione “forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili".
Il motivo è infondato.
Invero la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio (cfr. Cass. Sez. 6, 02/02/2022, n. 3118, Rv. 663932 -01).
Nel caso di specie tale valore indiziario è stato insufficiente a superare gli esiti della CTU cinematica. 66§ 9.4. - Il quarto motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC IN RIFERIMENTO ALL'OMESSO
APPREZZAMENTO E VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU MEDICO LEGALE REDATTA DAL DOTT. Per 2 , NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA
E RELAZIONE MEDICO-LEGALE DI PARTE ATTRICE REDATTA CP_6
AROMATARIO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132 CPC E
-
DELL'ART 111 COST. CO. 6 PER OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL TOTALE
DISCOSTAMENTO DALLE CONCLUSIONI DELLA CTU MEDICO - LEGALE".
Deduceva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto della "CTU medico-legale dott.
Per 2, il quale confermava pienamente la compatibilità della lesione subita dall'attore con la dinamica del sinistro, così come riferita, nonché la sussistenza del nesso causale tra evento e danno".
Il motivo è infondato.
Invero il CTU ha affermato la compatibilità delle lesioni con quanto riferito dalle parti.
Si legge infatti nella consulenza che "nel caso in esame il movimento di discesa dall'autovettura risulta compatibile con un carico obliquo sul tendine e la ripartenza repentina e inaspettata della vettura può aver determinato, di riflesso, una violenta spinta sull'avampiede contemporanea all'estensione del ginocchio. Pertanto la cinematica dell'evento risulta compatibile con la biomeccanica tipicamente sottesa ad un evento lesivo del genere di cui trattasi".
Invece deve ritenersi appurato che non si è avuta alcuna ripartenza repentina dell'autovettura che invece, per stessa ammissione del conducente, si è mossa lentamente.
Le conclusioni del CTU medico sul punto devono ritenersi superate dalle risultanze della CTU cinematica.
Comunque, il contrasto tra le consulenze non può che riverberarsi a danno dell'attore su cui grava l'onere di provare il nesso di causalità. 66-§ 9.5. Il quinto motivo di appello è rubricato VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT 115 E 116 CPC IN RIFERIMENTO ALL'APPREZZAMENTO
DELLA CTU CINEMATICA, ERRATA E/O PARZIALE INTERPRETAZIONE DELLA
MEDESIMA CTU E OMESSA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DEPOSITATE
RIPETUTAMENTE DA PARTE ATTRICE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2729 C.C. PER AVER IL GIUDICANTE DECISO SULLA BASE DI PRESUNZIONI
NON GRAVI, NÉ PRECISE, NÉ CONCORDANTI ED ERRONEA RICOSTRUZIONE DI FATTI
RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE".
L'appellante contesta le risultanze cui è giunto il CTU Persona_3 evidenziando, in particolare che:
1) L'autovettura sulla quale veniva effettuato il test non è la stessa del sinistro, ma un'autovettura simile;
2) il luogo in cui veniva effettuato il test non è lo stesso del sinistro;
3) la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata dal CTU e simulata nelle foto allegate in perizia, così come nel video, non è la stessa dichiarata dagli interessati;
4) il CTU dichiara che la portiera di questo tipo di autovettura ha tre fasi di apertura-chiusura.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'attore non ha partecipato alle operazioni peritali talché le sue osservazioni non sono state sottoposte all'attenzione del CTU.
Comunque, la Corte ritiene la CTU attendibile in quanto effettuata su un'autovettura di modello identico a quella su cui si sarebbe verificato il sinistro.
Ciò si è reso necessario a causa dell'immatricolazione all'estero della vettura coinvolta.
Sarebbe stato onere dell'attore reperire tale vettura ovvero dimostrare che la stessa avesse delle caratteristiche (anche manutentive) che potessero incidere sul funzionamento della portiera.
Analoghe considerazioni possono farsi in ordine al luogo in cui è stato effettuato il test.
Infatti, l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato in Roma, piazzale Aldo Moro, in una zona notoriamente pianeggiante.
Comunque, anche in tal caso nessuna prova è stata fornita dall'attore su caratteristiche del terreno che possano aver influito sulla dinamica dell'incidente.
Il CTU ha tenuto conto della dinamica del sinistro come riferita dagli interessati le cui dichiarazioni,
infatti, sono state riportate alla pagina 4.
Naturalmente era compito del consulente verificare l'attendibilità di tale ricostruzione.
Per quanto concerne le fasi di apertura-chiusura della portiera rileva infine l'appellante che "il CTU nella ricostruzione, prende in esame solo due aperture della portiera (tutta aperta e semi aperta) e non la prima ovvero quella con il raggio di apertura minore, che invece con estrema probabilità è quella interessata dalla dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice. Infatti, quando il passeggero si accinge a scendere dal sedile posteriore di una coupé è probabile che riesca ad aprire lo sportello poco per volta con l'aiuto del braccio e quindi che lo sportello del Parte_1 si trovasse proprio in prossimità della prima posizione di apertura. Si contestano al riguardo le fotografie di cui alla perizia, in quanto del tutto fuorvianti, evidentemente lo sportello è stato aperto dall'esterno e posto nelle due posizioni scelte dal CTU e non dall'interno dal soggetto che si accinge a scendere.
Infine, nessuno ha mai sostenuto che la portiera si trovasse esattamente ferma su una delle tre posizioni di stallo, è infatti verosimile che nella fase di discesa potesse essere in parte aperta e poi tornare indietro o comunque trovarsi a metà strada tra le varie posizioni di stallo".
Ritiene la Corte che appare verosimile che la portiera dell'autovettura fosse completamente aperta in quanto dalla stessa era appena sceso il Per_1
Deve ritenersi che quest'ultimo, dopo esser sceso dall'autovettura, non abbia chiuso la portiera essendo consapevole che anche l'attore si apprestava ad uscire dalla stessa.
Il CTU ha quindi appurato che, una volta aperta, la portiera si sarebbe potuta chiudere solo se il conducente dell'autovettura avesse accelerato fino a raggiungere la velocità di 17-19 km/h e poi repentinamente arrestato l'autovettura cosa che non è avvenuta.
§ 10. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia:
€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio:
€ 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione:
€ 2.163,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
Compenso tabellare
€ 12.154,00
§ 12.
- L' appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti e ES EC, avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Controparte_1
ordinario di Roma n. 2350/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna Parte_1 a rifondere alla Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
TO ER