TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 495/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Monica Manera;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_1 avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale, Carmela Filice e Stefania Di Cato.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 08.02.2019, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento del provvedimento dell' del 16.10.2018, con cui CP_2
l' ha richiesto la restituzione della somma di € 894,86, percepita a titolo di trattamento CP_1 pensionistico (ovvero quale trattamento di famiglia, maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione) da per il periodo 01.01.2003 – 30.06.2004, in relazione alla Persona_1 pensione cat. VO n. 13002867.
Il ricorrente ha dedotto che tale richiesta si fonderebbe sull'erronea presunzione che egli sia erede del de cuius, circostanza contestata sin dalla prima comunicazione ricevuta in data 05.06.2014.
A tal fine ha prodotto certificato storico di famiglia, dal quale non risulta alcun legame di parentela con il defunto, evidenziando che il sig. era padre della propria moglie, Per_1 Persona_2 ma che egli non ha mai accettato l'eredità né ha percepito alcuna somma riferibile alla pensione in oggetto.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato di essersi recato presso gli uffici dell' per chiarire la CP_2 propria posizione e che un funzionario dell'Istituto, riconosciuto l'errore, gli aveva assicurato l'annullamento della richiesta.
Tuttavia, con successiva comunicazione del 16.10.2018, l' ha reiterato la richiesta di pagamento. CP_2
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale , rimasto privo di riscontro, e ha quindi proposto il presente giudizio, eccependo, CP_2 oltre alla mancata legittimazione passiva, anche la decadenza e la prescrizione del diritto dell' CP_2 al recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991 e dell'art. 2946 c.c. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato esperimento CP_2 del procedimento amministrativo e sostenendo la legittimità della richiesta di recupero, in quanto fondata su indebita percezione di somme da parte del de cuius, per effetto di omessa comunicazione reddituale. L' ha, altresì, affermato che il ricorrente sarebbe tenuto alla restituzione in CP_1 quanto erede, senza tuttavia produrre documentazione idonea a dimostrare tale qualità.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati, per le ragioni esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento del 16.10.2018, con cui l' ha chiesto la CP_2 restituzione della somma di € 894,86, indebitamente percepita dal defunto, , Persona_1 per il periodo 01.01.2003 – 30.06.2004, in quanto non dovuta.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito vantato deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi.
E, infatti, la Suprema Corte, nella ordinanza n. 9706/2024 ha precisato che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass.
n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio preteso dall' sulla base della mera CP_2 presunzione che questi sia erede dell'originario “accipiens”, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, va esaminato e accolto il preliminare motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione passiva ovvero alla mancanza della qualità di erede del ricorrente.
L' ha indirizzato al ricorrente una richiesta di restituzione di somme asseritamente percepite in CP_2 modo indebito da , titolare della pensione VO n. 13002867, deceduto nel Persona_1
2004. La pretesa si fonda, in sostanza, sulla presunta qualità di erede del ricorrente.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che il ricorrente non è parente diretto del de cuius, bensì genero (marito della figlia del pensionato), e non ha mai accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, producendo, a sostegno di ciò, un certificato storico di famiglia che esclude ogni legame diretto con il de cuius.
Il ricorso, pertanto, va accolto per carenza di valido titolo in capo all' per agire in ripetizione CP_2 nei confronti della parte ricorrente. A fronte di una chiara difesa della parte ricorrente circa l'assenza di titolarità, l' non ha provato la sua qualità di erede dell'accipiens, limitandosi a ritenere che il CP_2 ricorrente, in qualità di presunto erede, fosse titolare dell'obbligazione restitutoria.
Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità dell'indebito.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 21436/2018), la qualità di erede non si presume e l'onere della prova grava su chi agisce in giudizio. Infatti, in considerazione dei principi sopra menzionati, la qualità di erede non può essere presunta, ma deve essere provata da chi agisce per la ripetizione dell'indebito.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con comunicazione del CP_2
16.10.2018 e riferite all'indebito sulla pensione VO n. 13002867 di;
Persona_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, esclusa la CP_2 fase istruttoria, in € 886,00, oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Monica Manera;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_1 avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale, Carmela Filice e Stefania Di Cato.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 08.02.2019, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento del provvedimento dell' del 16.10.2018, con cui CP_2
l' ha richiesto la restituzione della somma di € 894,86, percepita a titolo di trattamento CP_1 pensionistico (ovvero quale trattamento di famiglia, maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione) da per il periodo 01.01.2003 – 30.06.2004, in relazione alla Persona_1 pensione cat. VO n. 13002867.
Il ricorrente ha dedotto che tale richiesta si fonderebbe sull'erronea presunzione che egli sia erede del de cuius, circostanza contestata sin dalla prima comunicazione ricevuta in data 05.06.2014.
A tal fine ha prodotto certificato storico di famiglia, dal quale non risulta alcun legame di parentela con il defunto, evidenziando che il sig. era padre della propria moglie, Per_1 Persona_2 ma che egli non ha mai accettato l'eredità né ha percepito alcuna somma riferibile alla pensione in oggetto.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato di essersi recato presso gli uffici dell' per chiarire la CP_2 propria posizione e che un funzionario dell'Istituto, riconosciuto l'errore, gli aveva assicurato l'annullamento della richiesta.
Tuttavia, con successiva comunicazione del 16.10.2018, l' ha reiterato la richiesta di pagamento. CP_2
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale , rimasto privo di riscontro, e ha quindi proposto il presente giudizio, eccependo, CP_2 oltre alla mancata legittimazione passiva, anche la decadenza e la prescrizione del diritto dell' CP_2 al recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991 e dell'art. 2946 c.c. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato esperimento CP_2 del procedimento amministrativo e sostenendo la legittimità della richiesta di recupero, in quanto fondata su indebita percezione di somme da parte del de cuius, per effetto di omessa comunicazione reddituale. L' ha, altresì, affermato che il ricorrente sarebbe tenuto alla restituzione in CP_1 quanto erede, senza tuttavia produrre documentazione idonea a dimostrare tale qualità.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati, per le ragioni esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento del 16.10.2018, con cui l' ha chiesto la CP_2 restituzione della somma di € 894,86, indebitamente percepita dal defunto, , Persona_1 per il periodo 01.01.2003 – 30.06.2004, in quanto non dovuta.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito vantato deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi.
E, infatti, la Suprema Corte, nella ordinanza n. 9706/2024 ha precisato che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass.
n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio preteso dall' sulla base della mera CP_2 presunzione che questi sia erede dell'originario “accipiens”, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, va esaminato e accolto il preliminare motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione passiva ovvero alla mancanza della qualità di erede del ricorrente.
L' ha indirizzato al ricorrente una richiesta di restituzione di somme asseritamente percepite in CP_2 modo indebito da , titolare della pensione VO n. 13002867, deceduto nel Persona_1
2004. La pretesa si fonda, in sostanza, sulla presunta qualità di erede del ricorrente.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che il ricorrente non è parente diretto del de cuius, bensì genero (marito della figlia del pensionato), e non ha mai accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, producendo, a sostegno di ciò, un certificato storico di famiglia che esclude ogni legame diretto con il de cuius.
Il ricorso, pertanto, va accolto per carenza di valido titolo in capo all' per agire in ripetizione CP_2 nei confronti della parte ricorrente. A fronte di una chiara difesa della parte ricorrente circa l'assenza di titolarità, l' non ha provato la sua qualità di erede dell'accipiens, limitandosi a ritenere che il CP_2 ricorrente, in qualità di presunto erede, fosse titolare dell'obbligazione restitutoria.
Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità dell'indebito.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 21436/2018), la qualità di erede non si presume e l'onere della prova grava su chi agisce in giudizio. Infatti, in considerazione dei principi sopra menzionati, la qualità di erede non può essere presunta, ma deve essere provata da chi agisce per la ripetizione dell'indebito.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con comunicazione del CP_2
16.10.2018 e riferite all'indebito sulla pensione VO n. 13002867 di;
Persona_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, esclusa la CP_2 fase istruttoria, in € 886,00, oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.