Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 203/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Trapani, Corso Piersanti C.F._1
Mattarella n. 228, presso lo studio dell'avv. Vito Culcasi, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Canale, P.IV_1
giusto mandato in atti;
appellata
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, P.IV , P.IV_2
appellata rimasta contumace in questo grado
Conclusioni dell'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, Respinta ogni contraria istanza, ritenere e dichiarare la sentenza numero 476/20 20 resa
dal Tribunale di Trapani, in data 03.07.2020, pubblicata in pari data, parzialmente
viziata per gli esposti motivi, e per l'effetto, in parziale riforma della cennata
sentenza: Preliminarmente Disporre la rinnovazione della CTU risultando quella
presente in atti inutilizzabile ai fini della decisione in quanto carente,
contraddittoria e illogica. Nel merito: - disporre la riduzione del prezzo pattuito nel
contratto di compravendita stipulato tra e la Parte_1 [...]
nella misura pari ad euro 9.000,00; - riformare la sentenza in Controparte_1 relazione al capo sul risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno patito Controparte_1 dall'appellante e non contestato dalla convenuta, quantificato in euro 40.000,00
o nel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;
- riformare la sentenza in relazione al capo sulle spese di lite e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle spese di lite ex D.M. 37/2018, secondo Controparte_1
il principio della soccombenza di entrambi i gradi di giudizio nonché porre definitivamente a carico della parte convenuta, il costo riguardante l'espletata
CTU tecnica.”
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel rito - rigettare la richiesta di
rinnovazione della CTU espletata nel primo grado del giudizio;
nel merito - rigettare con la più opportuna statuizione l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto sia in diritto,
[...]
per le motivazioni indicate in atti, con conferma della sentenza emessa dal 3
Tribunale di Trapani n. 476/2020, nel procedimento civile n. 2929/2016 R.G, pubblicata il 03.07.2020; - con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado del giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 21.11.2016 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Trapani la concessionaria Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di €
9.000,00, a titolo di riduzione del prezzo di vendita del veicolo di cui infra, ai sensi dell'art.130 del Codice del Consumo o ai sensi dell'art.1490 c.c., oltre al ristoro delle spese sostenute per le riparazioni, nonché, in ogni caso, al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato nella cifra di € 40.000,00, ovvero nella maggiore o minore di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa.
Rappresentava: a) che in data 27.01.2015 aveva acquistato presso la predetta concessionaria l'autovettura Range Rover Sport V 8 TD HSE, targata DL652M, al prezzo di € 16.000,00, sottoscrivendo contestualmente un contratto con la società per ottenere copertura assicurativa in caso di Controparte_2
rottura di componenti meccaniche ed elettriche del veicolo oltre a servizi ulteriori, tra i quali l'assistenza e il soccorso stradale;
b) di aver successivamente riscontrato vizi di funzionamento, prontamente denunciati al rivenditore e alla compagnia assicurativa, per i quali non aveva ottenuto adeguato ristoro;
b) che in data 15 ottobre 2015 l'autovettura si era arrestata definitivamente mentre marciava in autostrada;
c) che all'esito degli accertamenti tecnici, eseguiti anche con la partecipazione di un tecnico inviato dalla società assicuratrice, era stato confermato che il guasto del veicolo derivava dalla rottura dello scambiatore di calore, che aveva determinato il passaggio dell'olio motore nel liquido refrigerante e, quindi, il collasso del propulsore;
d) a causa di tale condizione del 4
bene, si era trovato costretto, stante l'antieconomicità delle riparazioni da eseguire, ad acquistare in data 21.12.2015 una nuova vettura, permutando la
Range Rover per la cifra di euro 7.000,00.
Si costituiva la quale, per quanto qui ancora di rilievo, Controparte_1
contestava in toto le superiori domande, invocando, in ogni caso, anche il disposto dell'art.1227 c.c.; richiedeva, al contempo, l'autorizzazione alla chiamata in causa di (nel prosieguo solo ) Controparte_2 Controparte_2
per essere manlevata in caso di condanna.
Si costituiva la terza chiamata invocando il rigetto delle richieste enunciate dall'attore e, in via subordinata, deducendo l'inoperatività della polizza.
La causa veniva istruita anche mediante espletamento di consulenza tecnica.
Con sentenza n. 476/2020, pubblicata il 3 luglio 2020, il Tribunale adito riconosceva il diritto dell'attore alla riduzione del prezzo di vendita ma solo nell'ammontare di € 1.530,00, e, per l'effetto, condannava la società convenuta al pagamento a favore del di tale importo, oltre interessi legali dalla Pt_1
domanda al soddisfo;
condannava altresì a tenere indenne Controparte_2
di quanto la stessa era stata condannata a pagare Controparte_1 all'attore; rigettava ogni altra domanda e poneva a carico di tutte le parti, in solido, le spese di CTU, compensando integralmente tra loro le spese di lite.
Avverso il decisum proponeva appello il deducendo Parte_1
l'insufficienza e la contraddittorietà delle risultanze probatorie, l'omessa motivazione con riguardo al rigetto della richiesta risarcitoria per danno non patrimoniale e l'erroneità della statuizione concernente l'imputazione delle spese di lite. Chiedeva, dunque, in via preliminare, la rinnovazione della CTU e nel merito la riforma parziale della sentenza impugnata.
Resisteva mentre nessuno si costituiva per Controparte_1 [...]
CP_2 5
All'udienza del 26 giugno 2024, sulle note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Va premesso che la sentenza di primo grado ha ritenuto: a) in ordine alla domanda quanti minoris, condividendo interamente le argomentazioni esposte dal c.t.u., che il guasto allo scambiatore di calore, che lo stesso aveva Pt_1
segnalato sia alla concessionaria che alla società assicuratrice già con denunzia del 24.6.2015, ove tempestivamente e diligentemente da costui rimosso -
tenendo anche conto che alla data del 6.8.2015 aveva offerto la Controparte_2
fornitura gratuita del relativo pezzo di ricambio - avrebbe evitato il prodursi delle ulteriori problematiche che, anche a causa della prosecuzione nell'utilizzo del veicolo, avevano comportato il definitivo arresto del veicolo e i danni aggiuntivi riscontrati nell'ottobre-novembre del 2015 cosicché il minor valore del bene andava commisurato solo al costo delle riparazioni/sostituzioni, indicate a pag.15 dell'elaborato peritale, che avrebbero consentito ab origine di ripristinare l'efficienza della autovettura;
b) in merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, che la stessa andasse rigettata “per la sua genericità già in punto di allegazione”; c) che la operata regolamentazione delle spese di lite fosse giustificata “considerato l'esito complessivo del giudizio”.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla base di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio a suo dire contraddittoria e carente. In particolare, lamenta che l'ausiliario: 1) aveva sviluppato l'argomentazione in ordine alla negligenza nel continuare ad utilizzare il veicolo pur ammettendo di non sapere se, dopo la segnalazione del 24.6.2015, era stata effettuata la sostituzione del componente difettoso;
2) non aveva operato alcuna quantificazione del danno a tale data;
3) 6
non aveva fornito risposte precise circa la presenza nel veicolo del sistema elettronico di blocco preventivo del motore, sistema che, ove presente e funzionante, avrebbe segnalato la gravità del problema e così evitato che si arrivasse alla compromissione del motore.
La censura è infondata in tutte le sue articolazioni.
Occorre premettere che l'art 130 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), nella formulazione precedente alla riforma apportata con D.lgs. n. 170/2021
applicabile alla fattispecie in esame, prevede una serie di rimedi a tutela dell'acquirente nel caso in cui il bene acquistato presenti vizi o difetti di conformità. Segnatamente, i rimedi esperibili sono il diritto al ripristino, senza spesa, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, da effettuarsi entro un congruo termine, oppure, in mancanza, una riduzione adeguata del prezzo ovvero la risoluzione del contratto.
Tanto premesso, nella fattispecie odierna le valutazioni compiute dal consulente nominato dal Tribunale, ing. vanno condivise, in quanto frutto di indagini Per_1
accurate, eseguite secondo metodi corretti e scevri da vizi logici, e non si ravvisa la necessità di una rinnovazione degli accertamenti.
In particolare, posto che è stato confermato dal c.t.u. quanto sostenuto anche dal sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, ossia che la causa Pt_1
fondamentale delle problematiche del veicolo fu il guasto dello scambiatore di calore, sarebbe spettato allo stesso attore esporre e documentare, ove effettivamente da lui compiute, le riparazioni/sostituzioni che aveva indicato come necessarie alle controparti già nelle denunzie del 24.6.2015 e del 3.8.2015. Del
resto, ad opinare diversamente, ove tali interventi vi fossero stati - cosa, appunto,
in alcun modo allegata, prima ancora che dimostrata - si sarebbe dovuto a quel punto indagare sulle ragioni per cui nel veicolo si manifestarono tutte le ulteriori problematiche certamente riconducibili, per come accertato dal c.t.u., alla 7
combinazione tra il malfunzionamento di tale componente e il protratto utilizzo della vettura (utilizzo che è incontestato e comunque dimostrato dall'aumento del chilometraggio ad ogni successiva denunzia di guasti).
Peraltro, è di piena evidenza che la richiesta, riproposta in questo grado, di liquidazione del maggiore importo di euro 9.000,00 è ancorata solo alla differenza tra il prezzo di acquisto e la stima attribuita in sede di permuta al veicolo, ormai gravemente danneggiato, ossia ad un dato che non può costituire parametro oggettivo di commisurazione del valore che il bene avrebbe avuto se, all'atto della consegna al fosse stato conforme al contratto. Pt_1
Anche la seconda doglianza va disattesa, in quanto la quantificazione del minor valore del bene è stata ragionevolmente parametrata dal Tribunale al costo, non contestato, degli interventi che avrebbero consentito, ove attuati con tempestività, di ripristinarne l'efficienza e la conformità.
La terza censura si presenta assertiva, non avendo il deducente neppure esposto le modalità della asserita presenza e del funzionamento, nel modello di veicolo de quo, del menzionato “sistema di autolimitazione”; né, comunque, risulta alcuna specifica confutazione al rilievo del Tribunale secondo cui, quantomeno alla data del 6.8.2015, il era certamente edotto della esistenza del Pt_1
difetto dello scambiatore di calore, rilievo a cui può aggiungersi quello per cui,
essendo tale problematica emersa a seguito di apposito controllo tecnico svolto in officina, egli avrebbe certamente potuto informarsi e comprendere la sua gravità nonché le conseguenze, in termini di aggravamento dei danni, che si sarebbero determinate in caso di prosecuzione della circolazione del mezzo.
Parimenti infondata risulta, nella sostanza, la doglianza afferente alla insufficienza motivazionale della sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale trascurando l'esame delle certificazioni mediche prodotte. 8
Al riguardo, va rammentato che, giusto principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, al di là dei casi di danno morale derivante da condotte di reato, è da intendersi non come mera alterazione transeunte delle abitudini e dei riti quotidiani, nella specie episodi di disagio, fastidio, ansia o stress, bensì come cambiamento significativo e duraturo (Cass. Civ. Sentenza n.
27229 del 16/11/2017; conf. Cass. Civ. Sentenza n 9250 del 11/4/2017); esso soggiace alla regola generale dettata dall'art 2697 cod.civ., e dunque, alla stregua di ogni altro danno, dovrà essere allegato e provato (Cass. Civ.
Ordinanza n. 2056 del 29.01.2018).
Ebbene, nella fattispecie odierna, dalla scarna documentazione medica versata in atti, proveniente da un medesimo specialista privato, risulta certificato solo uno stato d'ansia e di stress, riconducibile – ma solo sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso paziente e senza che risulti effettuato alcun test - ai disagi collegati al malfunzionamento della vettura e circoscritti al periodo di detenzione della stessa. Tale condizione, vieppiù in assenza di profili di verificabile “fragilità” personale e familiare dell'appellante, che non sono stati allegati e che non si traggono dai dati anagrafici e professionali per come emergenti dagli atti, appare priva dei connotati sopra indicati.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione sulle spese operata dal Giudice di prime cure.
Siffatta doglianza risulta parzialmente fondata.
Innanzitutto, il costo per l'espletamento della c.t.u., resasi necessaria per la verifica della fondatezza dell'azione estimatoria, non può essere addossato neppure parzialmente all'attore, che per tale azione è risultato vittorioso, anche se per un quantum minore da quello da lui richiesto.
Per quanto riguarda le spese di lite, l'accoglimento solo di alcune delle domande giustifica sì una compensazione ma solo parziale, che può congruamente 9
determinarsi nella misura di 2/3, tenuto conto che la domanda più rilevante sotto il profilo del quantum è stata rigettata.
Pertanto, alla appellata controparte delle domande Controparte_1 proposte dall'odierno appellante, va addossato il costo della c.t.u. e la stessa società va anche condannata a rifondere al un terzo del complessivo Pt_1
ammontare delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ferma ogni altra statuizione.
Tali spese, applicando i parametri tariffari e alla luce dell'attività svolta, si liquidano nella loro interezza (su cui andrà calcolata la quota dovuta sopra indicata) nell'importo di euro 5.400,00 per il primo grado, oltre esborsi documentati pari ad euro 545,00, e di euro 5.700,00 per questo grado, oltre esborsi documentati pari ad euro 804,00, su cui rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando, nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 476/2020 del Tribunale di Trapani, pubblicata il
3.7.2020, appellata da Parte_1
-condanna la a rifondere a un terzo Controparte_1 Parte_1 delle spese del primo grado - che liquida nella loro interezza nell'importo di euro
5.400,00, oltre esborsi documentati pari ad euro 545,00, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IV come per legge – disponendo la compensazione della restante quota;
- pone definitivamente a carico di i costi della c.t.u.; Controparte_1
- conferma nel resto.
Condanna a rifondere all'appellante anche un terzo delle Controparte_1 spese del presente grado - che liquida nella loro interezza nell'importo di euro
5.700,00, oltre esborsi documentati pari ad euro 804,00, su cui rimborso spese 10
generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IV come per legge – disponendo la compensazione della restante quota.
Palermo, 14.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo