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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 4956/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. GROSSO SILVIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO GIOVANNI CP_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO CP_2
GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo a: nato a [...] il [...]. CP_2
Collegio del
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, rispettivamente del 23/10/2024 e 24/10/2024):
“1. Il Sig. corrisponderà alla ORa a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 772,00 mensili, fino CP_2 al mese di dicembre 2025 compreso.
2. A decorrere da gennaio 2026 il detto contributo verrà meno, a prescindere dal completamento del ciclo di studi del figlio CP_2
3. Le parti convengono che il detto contributo al mantenimento mensile di pari ad Euro CP_2
772,00 mensili, è da intendersi comprensivo della quota parte di spese straordinarie riferibili al figlio ed a carico del padre, relative al periodo dal deposito del ricorso (marzo 2024) e fino a dicembre
2025, fatta salva la riserva di parte convenuta di recuperare la quota di spese straordinarie, maturata fino al febbraio 2024 incluso, relativa a CP_2
4. Il detto contribuito al mantenimento continuerà ad essere erogato, sino alla scadenza convenuta
(dicembre 2025 compreso), con le modalità odierne, ovvero con versamento diretto dalla Regione
Piemonte, datrice di lavoro del OR , alla ORa Pt_2 CP_1
5. Con compensazione delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/3/2024, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica del decreto del Tribunale di Torino del 22-25/10/2004, confermato dalla sentenza n. 6405/2006 del Tribunale di Torino, in punto assegno di mantenimento disposto a suo carico nei confronti del figlio, nonché in punto spese straordinarie. Segnatamente, parte ricorrente, a sostegno delle proprie domande, dava atto di essere gravato da ulteriori carichi familiari, dovendo, altresì, provvedere al mantenimento del minore , nato da una convivenza more uxorio Persona_1 intrapresa nel 2015. Dava, inoltre, atto delle differenze reddituali esistenti tra le parti (l'uno impiegato come funzionario con uno stipendio di circa 1.800,00 euro netti al mese, l'altra lavoratrice presso il CSI Piemonte con uno stipendio mensile di circa 2.200,00 euro netti al mese). Evidenziava, infine, il fatto che il figlio abbia, a partire dal mese di settembre 2022 e, in ogni caso, sino a pochi CP_2 mesi fa, svolto attività lavorativa presso l'impresa SILANUS srl di Torino.
Con istanza depositata in data 22/8/2024, parte ricorrente chiedeva disporsi un breve differimento dell'udienza del 23/10/2024; istanza che veniva accolta, con decreto del 16/9/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/9/2024, si costituiva in giudizio parte resistente, unitamente al figlio, opponendosi alle domande CP_1 CP_2 formulate da controparte e chiedendo, in via principale, rigettarsi le richieste formulate da controparte in punto revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio nonché in punto revoca della CP_2 corresponsione al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva disporsi la corresponsione diretta al figlio delle somme spettanti a titolo di mantenimento ordinario e CP_2 straordinario. Chiedeva, infine, in punto istruttorio, disporsi l'esibizione da parte del sig. della Pt_2 documentazione richiesta ex art. 472bis.12 c.p.c. e, in particolare, del modello 730/2024 (riferito ai redditi 2023). Segnatamente, parte resistente negava la ricostruzione operata da controparte in punto situazione economica delle parti. Parimenti, negava qualsiasi forma di interesse nei confronti del figlio rappresentata dal padre. CP_2
Con memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 1/10/2024, parte ricorrente, Pt_1
contestava la ricostruzione operata da controparte e, in via principale, insisteva nella
[...] domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio disposto a suo carico, nonché di revoca della sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva ridursi il quantum del predetto assegno nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, previa revoca del pagamento diretto del datore di lavoro, chiedeva disporsi la corresponsione diretta a di quanto disposto a titolo di contributo al mantenimento per lo CP_2 stesso.
Con memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 11/10/2024, parte resistente, anche in tale occasione contestando quanto rappresentato da controparte, si richiamava integralmente alle conclusioni e alle istanze istruttorie già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 14/10/2024, avanti al G.O.P., Barbara Ferrero, le parti comparivano personalmente e davano atto di aver raggiunto un accordo. Per tale ragione, il G.O.P. revocava l'udienza di comparizione delle parti e assegnava alle stesse termine, ex art. 127 ter c.p.c, al 24/10/2024 per il deposito di conclusioni congiunte.
Le parti ritualmente provvedevano, rispettivamente in data 23/10/2024 e in data 24/10/2024, al deposito di conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 6/11/2024, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
NULLA sulle spese di lite.
***
Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento del Tribunale, così provvede:
DISPONE che il Sig. corrisponda alla ORa a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 CP_1
del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 772,00 CP_2
mensili, fino al mese di dicembre 2025 compreso.
DÀ ATTO che, a decorrere da gennaio 2026 il detto contributo verrà meno, a prescindere dal completamento del ciclo di studi del figlio CP_2
DISPONE che le parti convengano che il detto contributo al mantenimento mensile di pari CP_2
ad Euro 772,00 mensili, è da intendersi comprensivo della quota parte di spese straordinarie riferibili al figlio ed a carico del padre, relative al periodo dal deposito del ricorso (marzo 2024) e fino a dicembre 2025, fatta salva la riserva di parte convenuta di recuperare la quota di spese straordinarie, maturata fino al febbraio 2024 incluso, relativa a CP_2
DISPONE che il detto contribuito al mantenimento continui ad essere erogato, sino alla scadenza convenuta (dicembre 2025 compreso), con le modalità odierne, ovvero con versamento diretto dalla
Regione Piemonte, datrice di lavoro del OR , alla ORa Pt_2 CP_1
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 4956/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. GROSSO SILVIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO GIOVANNI CP_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO CP_2
GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo a: nato a [...] il [...]. CP_2
Collegio del
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, rispettivamente del 23/10/2024 e 24/10/2024):
“1. Il Sig. corrisponderà alla ORa a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 772,00 mensili, fino CP_2 al mese di dicembre 2025 compreso.
2. A decorrere da gennaio 2026 il detto contributo verrà meno, a prescindere dal completamento del ciclo di studi del figlio CP_2
3. Le parti convengono che il detto contributo al mantenimento mensile di pari ad Euro CP_2
772,00 mensili, è da intendersi comprensivo della quota parte di spese straordinarie riferibili al figlio ed a carico del padre, relative al periodo dal deposito del ricorso (marzo 2024) e fino a dicembre
2025, fatta salva la riserva di parte convenuta di recuperare la quota di spese straordinarie, maturata fino al febbraio 2024 incluso, relativa a CP_2
4. Il detto contribuito al mantenimento continuerà ad essere erogato, sino alla scadenza convenuta
(dicembre 2025 compreso), con le modalità odierne, ovvero con versamento diretto dalla Regione
Piemonte, datrice di lavoro del OR , alla ORa Pt_2 CP_1
5. Con compensazione delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/3/2024, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica del decreto del Tribunale di Torino del 22-25/10/2004, confermato dalla sentenza n. 6405/2006 del Tribunale di Torino, in punto assegno di mantenimento disposto a suo carico nei confronti del figlio, nonché in punto spese straordinarie. Segnatamente, parte ricorrente, a sostegno delle proprie domande, dava atto di essere gravato da ulteriori carichi familiari, dovendo, altresì, provvedere al mantenimento del minore , nato da una convivenza more uxorio Persona_1 intrapresa nel 2015. Dava, inoltre, atto delle differenze reddituali esistenti tra le parti (l'uno impiegato come funzionario con uno stipendio di circa 1.800,00 euro netti al mese, l'altra lavoratrice presso il CSI Piemonte con uno stipendio mensile di circa 2.200,00 euro netti al mese). Evidenziava, infine, il fatto che il figlio abbia, a partire dal mese di settembre 2022 e, in ogni caso, sino a pochi CP_2 mesi fa, svolto attività lavorativa presso l'impresa SILANUS srl di Torino.
Con istanza depositata in data 22/8/2024, parte ricorrente chiedeva disporsi un breve differimento dell'udienza del 23/10/2024; istanza che veniva accolta, con decreto del 16/9/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/9/2024, si costituiva in giudizio parte resistente, unitamente al figlio, opponendosi alle domande CP_1 CP_2 formulate da controparte e chiedendo, in via principale, rigettarsi le richieste formulate da controparte in punto revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio nonché in punto revoca della CP_2 corresponsione al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva disporsi la corresponsione diretta al figlio delle somme spettanti a titolo di mantenimento ordinario e CP_2 straordinario. Chiedeva, infine, in punto istruttorio, disporsi l'esibizione da parte del sig. della Pt_2 documentazione richiesta ex art. 472bis.12 c.p.c. e, in particolare, del modello 730/2024 (riferito ai redditi 2023). Segnatamente, parte resistente negava la ricostruzione operata da controparte in punto situazione economica delle parti. Parimenti, negava qualsiasi forma di interesse nei confronti del figlio rappresentata dal padre. CP_2
Con memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 1/10/2024, parte ricorrente, Pt_1
contestava la ricostruzione operata da controparte e, in via principale, insisteva nella
[...] domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio disposto a suo carico, nonché di revoca della sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva ridursi il quantum del predetto assegno nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso, previa revoca del pagamento diretto del datore di lavoro, chiedeva disporsi la corresponsione diretta a di quanto disposto a titolo di contributo al mantenimento per lo CP_2 stesso.
Con memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 11/10/2024, parte resistente, anche in tale occasione contestando quanto rappresentato da controparte, si richiamava integralmente alle conclusioni e alle istanze istruttorie già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 14/10/2024, avanti al G.O.P., Barbara Ferrero, le parti comparivano personalmente e davano atto di aver raggiunto un accordo. Per tale ragione, il G.O.P. revocava l'udienza di comparizione delle parti e assegnava alle stesse termine, ex art. 127 ter c.p.c, al 24/10/2024 per il deposito di conclusioni congiunte.
Le parti ritualmente provvedevano, rispettivamente in data 23/10/2024 e in data 24/10/2024, al deposito di conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 6/11/2024, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
NULLA sulle spese di lite.
***
Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento del Tribunale, così provvede:
DISPONE che il Sig. corrisponda alla ORa a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 CP_1
del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 772,00 CP_2
mensili, fino al mese di dicembre 2025 compreso.
DÀ ATTO che, a decorrere da gennaio 2026 il detto contributo verrà meno, a prescindere dal completamento del ciclo di studi del figlio CP_2
DISPONE che le parti convengano che il detto contributo al mantenimento mensile di pari CP_2
ad Euro 772,00 mensili, è da intendersi comprensivo della quota parte di spese straordinarie riferibili al figlio ed a carico del padre, relative al periodo dal deposito del ricorso (marzo 2024) e fino a dicembre 2025, fatta salva la riserva di parte convenuta di recuperare la quota di spese straordinarie, maturata fino al febbraio 2024 incluso, relativa a CP_2
DISPONE che il detto contribuito al mantenimento continui ad essere erogato, sino alla scadenza convenuta (dicembre 2025 compreso), con le modalità odierne, ovvero con versamento diretto dalla
Regione Piemonte, datrice di lavoro del OR , alla ORa Pt_2 CP_1
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.