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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2255/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Ursula Pane e Marco Stabile, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Strambino (TO), Piazza della Repubblica, 16\A;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F./P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore e amministratori e CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti stabiliti Pasquale Siciliano e
[...]
Fabiana Caterina Cotrone, giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Aosta, Corso Battaglione,
125;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONTRATTO D'OPERA E
CORRISPETTIVO IN NATURA.
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 18.09.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: - Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 545\2022 emesso dal Tribunale di Ivrea per le causali di cui in premessa, dichiarare quindi,
Pag. 1 a 7 nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da parte convenuta nel medesimo stante l'insussistenza dei crediti di cui alle fatture nn. 90 del 24.03.2021 e 56 del 09.03.2022, per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa, sia in ragione della datio in solutum ex art. 1197 c.c., sia in ragione dell'infondatezza delle pretese creditorie nella fattura n. 56\2022, ovvero secondo i principi di diritto che il
Giudice adìto vorrà individuare in base al principio iura novit curia ex art.
113 c.p.c., sempre per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa, IN VIA
SUBORDINATA NEL MERITO - Previa revoca del decreto ingiuntivo n.
545\2022 emesso dal Tribunale di Ivrea per le causali di cui in premessa, dichiarare quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da parte convenuta nel medesimo stante
l'eccezione di compensazione ex art. 1243 comma 2 c.c. per gli importi oggetto di decreto ingiuntivo, ovvero secondo i principi di diritto che il
Giudice adìto vorrà individuare in base al principio iura novit curia ex art.
113 c.p.c., il tutto per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa. - Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ivrea, contrariis reiectis: in via principale: respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2022 del 21/05/2022 R.G. n.
1313/2022; in via di subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, quale sia l'effettivo valore delle lavorazioni eseguite dall'odierno attore in opposizione e per l'effetto, condannare il signor , C.F. Parte_1 C.F._2 nato in data [...] in [...] e residente in [...]
[...]
(TO) Via Pobbia n. 45, al pagamento della somma determinata dalla differenza tra i crediti azionati e il valore delle eventuali lavorazioni eseguite dal signor;
Con il favore delle spese, dei diritti e degli Pt_1 onorari di causa sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha chiesto e ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 545/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 21.05.2022 nei confronti di
[...]
per il pagamento della somma capitale di € 5.450,00, oltre Pt_1 interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la vendita del motociclo
Yamaha TM 00 (targato CM25829) e di una serie di pezzi di ricambio,
Pag. 2 a 7 producendo come prova scritta due fatture commerciali prodotte unitamente ad estratto autentico del registro IVA.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 contestando la pretesa di credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, in via subordinata la compensazione del credito con il controcredito vantato dall'opponente per prestazioni di manodopera eseguite a favore dell'opponente, in via ulteriormente subordinata la riduzione del corrispettivo.
Respinta l'istanza di concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche mediante proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti e prove orali ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2025, sostituita con termini per note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ Sull'opposizione. Il credito derivante dalla fattura di vendita n. 90 del 24.03.2021 di importo pari a euro 3.300,00.
L'opposizione è fondata.
La società convenuta (attrice sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha fondato la domanda di pagamento della fattura n. 90 del 24.03.2021, azionata in via monitoria, sulla prospettazione di aver concluso con l'opponente, , un contratto per la vendita di Parte_1 motociclo, rimasto inadempiuto per omesso pagamento del prezzo da parte dell'acquirente nonostante il ricevimento in consegna del mezzo.
L'opponente ha contestato tale prospettazione deducendo di aver concluso, invece, un contratto d'opera con la convenuta per l'esecuzione di alcune opere edili e che, in base all'accordo con la controparte, il valore complessivo dei lavori commissionati, quantificato in circa euro 5.000,00, sarebbe stato retribuito con la consegna materiale della Yamaha TM 00
(targata CM25829) al , affinché quest'ultimo se ne servisse sin Pt_1 dall'inizio dei lavori per recarsi al cantiere.
In particolare, la parte opponente ha precisato che:
a) l'accordo prevedeva che , su indicazione di , CP_1 Parte_1 avrebbe dovuto acquistare i materiali necessari allo svolgimento dei lavori mentre avrebbe dovuto occuparsi delle opere edili (lavori Parte_1 edili consistenti nella rasatura e tinteggiatura di un bene immobile di
Pag. 3 a 7 proprietà di , sito in Pont Saint Martin (AO), Via Nazionale per CP_1
Carema n. 32);
b) ha dedotto di aver prestato la propria opera presso Parte_1
l'immobile di dal mese di marzo 2021 sino al dicembre 2021, CP_1 allorquando è stato immotivatamente estromesso dalla prosecuzione delle opere.
Secondo la prospettazione di parte opponente, quindi, il motociclo costituiva il corrispettivo in natura della prestazione d'opera e non era, pertanto, l'oggetto di un contratto di vendita (con causa di scambio di bene contro prezzo).
A fronte della specifica contestazione dell'opponente, la società convenuta ha mutato, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, la sua prospettazione difensiva ammettendo di aver concluso un accordo avente il contenuto prospettato dall'opponente ma replicando che i lavori non erano stati ultimati dal prestatore d'opera.
È significativo evidenziare, in particolare, che in terza memoria istruttoria la convenuta ha dichiarato esplicitamente di non contestare l'accordo iniziale ma soltanto la mancata esecuzione dell'obbligazione assunta dal
, definendo perciò irrilevanti i capitoli nn. 3,4 articolati dall'attore Pt_1 nella seconda memoria istruttoria di controparte sulle seguenti circostanze di fatto:
- cap. 3: “specificamente incaricava per CP_1 Parte_1
l'esecuzione di lavori edili consistenti nella rasatura e tinteggiatura del caseggiato sito in Pont Saint Martin (AO), Via Nazionale per Carema n.
32;
- cap. 4: contestualmente cedeva il motociclo Yamaha TM 00 tg CP_1
CM25829 a , a titolo di corrispettivo per le opere Parte_1 commissionategli”.
La difesa della convenuta ha, quindi, modificato un elemento costitutivo della domanda giudiziale proposta in via monitoria, e in particolare della causa petendi, dal momento che in sede di opposizione la convenuta opposta non ha più rivendicato il credito pecuniario a titolo di pagamento del corrispettivo di prezzo ma lo ha preteso a titolo di restituzione del corrispettivo pagato (rectius, del suo equivalente monetario) per la prestazione rimasta asseritamente inadempiuta.
Tale modifica deve reputarsi ammissibile sulla scorta della decisione delle
Sezioni Unite che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno
Pag. 4 a 7 espresso il principio secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi) – superando in questo modo la retorica del binomio emendatio/mutaio libelli - sempreché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. e 23975/2024).
In tale quadro ricostruttivo e con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, al creditore opposto – a fronte dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183
c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria
(cfr. Cass. 9/01/2024 n. 7592; Cass. 11/12/2017 n. 29619, secondo cui l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio non è limitato alla editio actionis del ricorrente in monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.).
Ritenuta ammissibile la modifica della domanda giudiziale e passando ad esaminarla nel merito, la domanda di parte convenuta è ritenuta infondata alla luce degli elementi processuali acquisiti.
Risulta anzitutto provato in causa, per effetto dell'ammissione compiuta dal legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale, che il rapporto si è sciolto unilateralmente per effetto del recesso del committente. Così in sede di interrogatorio formale: CP_3
“Confermo di aver detto a di non venire più, non ricordo con Pt_1 precisione in che periodo ciò è avvenuto. Preciso che in quel periodo ho mandato all'attore dei messaggi Whatsapp in cui gli dicevo di non venire.
Presa visione sul mio telefono degli ultimi messaggi Whatsapp inviati all'attore posso dire che ciò è avvenuto nell'inverno 2021/2022 perché gli ultimi messaggi che ho ricevuto dall'attore sono di gennaio 2022”.
AI sensi dell'art. 2227 c.c., in caso di recesso del committente il prestatore d'opera ha diritto al pagamento del compenso per il lavoro eseguito.
Nel caso di specie, gli elementi processuali acquisiti (in particolare, le risultanze dell'istruttoria testimoniale e la documentazione fotografica
Pag. 5 a 7 depositata dall'opponente nel proprio fascicolo) hanno consentito di appurare che aveva eseguito presso l'immobile del Parte_1 committente le seguenti lavorazioni: rasatura e tinteggiatura dell'intero vano scala e dell'intero piano superiore;
tinteggiatura di un bagno;
rasatura di una cabina armadio;
rasatura e tinteggiatura della cucina al piano terra;
tinteggiatura impregnante del legno esterno del sottotetto.
In particolare, le deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 sono ritenute di per sé attendibili in quanto precise nei ricordi, prive di contraddizioni evidenti, rese da persone dotate di cognizioni diretta dei fatti (avendo cooperato con l'opponente nell'esecuzione delle opere) e coerenti con le risultanze della documentazione fotografica prodotta dall'opponente.
Il costo di manodopera per tali lavorazioni è stato stimato dal c.t.u. in €
4.338,95, importo che risulta superiore al valore del mezzo indicato nella fattura n. 90 del 24.03.2021 (€ 3.300,00).
La contestazione della convenuta secondo cui la valutazione del c.t.u. non terrebbe conto che le opere sono state eseguite solo in parte deve essere disattesa avendo il c.t.u. tenuto conto, in sede di stima, dell'esecuzione delle opere soltanto in alcune parti dell'immobile (vano scala, cabina armadio, cucina, bagno PT) e non nell'intero piano (cfr. in relazione sub. pag. 8).
Parimenti, è rimasta sfornita di prova la deduzione difensiva della convenuta che i lavori sarebbero stati eseguiti in modo imperfetto, dal momento che il c.t.u. ha affermato, in base ai dati in suo possesso, che i lavori erano stati compiuti a regola d'arte.
In conclusione, ritenuto accertato che il costo della manodopera del decoratore è stato stimato in misura superiore rispetto al Parte_1 valore del motociclo ceduto da , quale corrispettivo per l'esecuzione CP_1 delle opere commissionate, nulla è dovuto in favore della
[...]
Controparte_1
Il motivo di opposizione è pertanto fondato per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere respinta la domanda, avanzata in via subordinata, di pagamento dell'eccedenza del valore del mezzo rispetto al costo delle opere eseguite.
§ Sulla fattura n. 56 del 09.03.2022.
Pag. 6 a 7 Parte convenuta ha chiesto, in via monitoria, il pagamento dell'importo di €
2.00,00 a titolo di prezzo per la vendita di ricambi e accessori della moto nonché per riparazioni eseguite sul mezzo.
A fronte dell'espressa contestazione dell'opponente, tuttavia, il convenuto non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice in ordine all'esistenza del preteso accordo di vendita (e di riparazione) con l'opponente.
Anche rispetto a tale motivo, l'opposizione è fondata.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della e sono Controparte_1 liquidate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicata una riduzione (pari al
30%) sui valori medi previsti per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00 per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore dell'affare, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2255/2022 R.G., in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da , così provvede: Parte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2022, pronunciato dal Tribunale di
Ivrea in data 21.05.2022;
2. condanna parte convenuta opposta, in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore e amministratori, al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano Parte_1 in euro 3.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nonché delle spese vive, che si quantificano in euro 145,50;
3. pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 04.06.2024, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Ivrea, il 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2255/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Ursula Pane e Marco Stabile, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Strambino (TO), Piazza della Repubblica, 16\A;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F./P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore e amministratori e CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti stabiliti Pasquale Siciliano e
[...]
Fabiana Caterina Cotrone, giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Aosta, Corso Battaglione,
125;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONTRATTO D'OPERA E
CORRISPETTIVO IN NATURA.
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 18.09.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: - Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 545\2022 emesso dal Tribunale di Ivrea per le causali di cui in premessa, dichiarare quindi,
Pag. 1 a 7 nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da parte convenuta nel medesimo stante l'insussistenza dei crediti di cui alle fatture nn. 90 del 24.03.2021 e 56 del 09.03.2022, per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa, sia in ragione della datio in solutum ex art. 1197 c.c., sia in ragione dell'infondatezza delle pretese creditorie nella fattura n. 56\2022, ovvero secondo i principi di diritto che il
Giudice adìto vorrà individuare in base al principio iura novit curia ex art.
113 c.p.c., sempre per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa, IN VIA
SUBORDINATA NEL MERITO - Previa revoca del decreto ingiuntivo n.
545\2022 emesso dal Tribunale di Ivrea per le causali di cui in premessa, dichiarare quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da parte convenuta nel medesimo stante
l'eccezione di compensazione ex art. 1243 comma 2 c.c. per gli importi oggetto di decreto ingiuntivo, ovvero secondo i principi di diritto che il
Giudice adìto vorrà individuare in base al principio iura novit curia ex art.
113 c.p.c., il tutto per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa. - Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ivrea, contrariis reiectis: in via principale: respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 545/2022 del 21/05/2022 R.G. n.
1313/2022; in via di subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, quale sia l'effettivo valore delle lavorazioni eseguite dall'odierno attore in opposizione e per l'effetto, condannare il signor , C.F. Parte_1 C.F._2 nato in data [...] in [...] e residente in [...]
[...]
(TO) Via Pobbia n. 45, al pagamento della somma determinata dalla differenza tra i crediti azionati e il valore delle eventuali lavorazioni eseguite dal signor;
Con il favore delle spese, dei diritti e degli Pt_1 onorari di causa sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha chiesto e ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 545/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 21.05.2022 nei confronti di
[...]
per il pagamento della somma capitale di € 5.450,00, oltre Pt_1 interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la vendita del motociclo
Yamaha TM 00 (targato CM25829) e di una serie di pezzi di ricambio,
Pag. 2 a 7 producendo come prova scritta due fatture commerciali prodotte unitamente ad estratto autentico del registro IVA.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 contestando la pretesa di credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, in via subordinata la compensazione del credito con il controcredito vantato dall'opponente per prestazioni di manodopera eseguite a favore dell'opponente, in via ulteriormente subordinata la riduzione del corrispettivo.
Respinta l'istanza di concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche mediante proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti e prove orali ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2025, sostituita con termini per note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§ Sull'opposizione. Il credito derivante dalla fattura di vendita n. 90 del 24.03.2021 di importo pari a euro 3.300,00.
L'opposizione è fondata.
La società convenuta (attrice sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha fondato la domanda di pagamento della fattura n. 90 del 24.03.2021, azionata in via monitoria, sulla prospettazione di aver concluso con l'opponente, , un contratto per la vendita di Parte_1 motociclo, rimasto inadempiuto per omesso pagamento del prezzo da parte dell'acquirente nonostante il ricevimento in consegna del mezzo.
L'opponente ha contestato tale prospettazione deducendo di aver concluso, invece, un contratto d'opera con la convenuta per l'esecuzione di alcune opere edili e che, in base all'accordo con la controparte, il valore complessivo dei lavori commissionati, quantificato in circa euro 5.000,00, sarebbe stato retribuito con la consegna materiale della Yamaha TM 00
(targata CM25829) al , affinché quest'ultimo se ne servisse sin Pt_1 dall'inizio dei lavori per recarsi al cantiere.
In particolare, la parte opponente ha precisato che:
a) l'accordo prevedeva che , su indicazione di , CP_1 Parte_1 avrebbe dovuto acquistare i materiali necessari allo svolgimento dei lavori mentre avrebbe dovuto occuparsi delle opere edili (lavori Parte_1 edili consistenti nella rasatura e tinteggiatura di un bene immobile di
Pag. 3 a 7 proprietà di , sito in Pont Saint Martin (AO), Via Nazionale per CP_1
Carema n. 32);
b) ha dedotto di aver prestato la propria opera presso Parte_1
l'immobile di dal mese di marzo 2021 sino al dicembre 2021, CP_1 allorquando è stato immotivatamente estromesso dalla prosecuzione delle opere.
Secondo la prospettazione di parte opponente, quindi, il motociclo costituiva il corrispettivo in natura della prestazione d'opera e non era, pertanto, l'oggetto di un contratto di vendita (con causa di scambio di bene contro prezzo).
A fronte della specifica contestazione dell'opponente, la società convenuta ha mutato, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, la sua prospettazione difensiva ammettendo di aver concluso un accordo avente il contenuto prospettato dall'opponente ma replicando che i lavori non erano stati ultimati dal prestatore d'opera.
È significativo evidenziare, in particolare, che in terza memoria istruttoria la convenuta ha dichiarato esplicitamente di non contestare l'accordo iniziale ma soltanto la mancata esecuzione dell'obbligazione assunta dal
, definendo perciò irrilevanti i capitoli nn. 3,4 articolati dall'attore Pt_1 nella seconda memoria istruttoria di controparte sulle seguenti circostanze di fatto:
- cap. 3: “specificamente incaricava per CP_1 Parte_1
l'esecuzione di lavori edili consistenti nella rasatura e tinteggiatura del caseggiato sito in Pont Saint Martin (AO), Via Nazionale per Carema n.
32;
- cap. 4: contestualmente cedeva il motociclo Yamaha TM 00 tg CP_1
CM25829 a , a titolo di corrispettivo per le opere Parte_1 commissionategli”.
La difesa della convenuta ha, quindi, modificato un elemento costitutivo della domanda giudiziale proposta in via monitoria, e in particolare della causa petendi, dal momento che in sede di opposizione la convenuta opposta non ha più rivendicato il credito pecuniario a titolo di pagamento del corrispettivo di prezzo ma lo ha preteso a titolo di restituzione del corrispettivo pagato (rectius, del suo equivalente monetario) per la prestazione rimasta asseritamente inadempiuta.
Tale modifica deve reputarsi ammissibile sulla scorta della decisione delle
Sezioni Unite che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno
Pag. 4 a 7 espresso il principio secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi) – superando in questo modo la retorica del binomio emendatio/mutaio libelli - sempreché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. e 23975/2024).
In tale quadro ricostruttivo e con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, al creditore opposto – a fronte dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183
c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria
(cfr. Cass. 9/01/2024 n. 7592; Cass. 11/12/2017 n. 29619, secondo cui l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio non è limitato alla editio actionis del ricorrente in monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.).
Ritenuta ammissibile la modifica della domanda giudiziale e passando ad esaminarla nel merito, la domanda di parte convenuta è ritenuta infondata alla luce degli elementi processuali acquisiti.
Risulta anzitutto provato in causa, per effetto dell'ammissione compiuta dal legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale, che il rapporto si è sciolto unilateralmente per effetto del recesso del committente. Così in sede di interrogatorio formale: CP_3
“Confermo di aver detto a di non venire più, non ricordo con Pt_1 precisione in che periodo ciò è avvenuto. Preciso che in quel periodo ho mandato all'attore dei messaggi Whatsapp in cui gli dicevo di non venire.
Presa visione sul mio telefono degli ultimi messaggi Whatsapp inviati all'attore posso dire che ciò è avvenuto nell'inverno 2021/2022 perché gli ultimi messaggi che ho ricevuto dall'attore sono di gennaio 2022”.
AI sensi dell'art. 2227 c.c., in caso di recesso del committente il prestatore d'opera ha diritto al pagamento del compenso per il lavoro eseguito.
Nel caso di specie, gli elementi processuali acquisiti (in particolare, le risultanze dell'istruttoria testimoniale e la documentazione fotografica
Pag. 5 a 7 depositata dall'opponente nel proprio fascicolo) hanno consentito di appurare che aveva eseguito presso l'immobile del Parte_1 committente le seguenti lavorazioni: rasatura e tinteggiatura dell'intero vano scala e dell'intero piano superiore;
tinteggiatura di un bagno;
rasatura di una cabina armadio;
rasatura e tinteggiatura della cucina al piano terra;
tinteggiatura impregnante del legno esterno del sottotetto.
In particolare, le deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 sono ritenute di per sé attendibili in quanto precise nei ricordi, prive di contraddizioni evidenti, rese da persone dotate di cognizioni diretta dei fatti (avendo cooperato con l'opponente nell'esecuzione delle opere) e coerenti con le risultanze della documentazione fotografica prodotta dall'opponente.
Il costo di manodopera per tali lavorazioni è stato stimato dal c.t.u. in €
4.338,95, importo che risulta superiore al valore del mezzo indicato nella fattura n. 90 del 24.03.2021 (€ 3.300,00).
La contestazione della convenuta secondo cui la valutazione del c.t.u. non terrebbe conto che le opere sono state eseguite solo in parte deve essere disattesa avendo il c.t.u. tenuto conto, in sede di stima, dell'esecuzione delle opere soltanto in alcune parti dell'immobile (vano scala, cabina armadio, cucina, bagno PT) e non nell'intero piano (cfr. in relazione sub. pag. 8).
Parimenti, è rimasta sfornita di prova la deduzione difensiva della convenuta che i lavori sarebbero stati eseguiti in modo imperfetto, dal momento che il c.t.u. ha affermato, in base ai dati in suo possesso, che i lavori erano stati compiuti a regola d'arte.
In conclusione, ritenuto accertato che il costo della manodopera del decoratore è stato stimato in misura superiore rispetto al Parte_1 valore del motociclo ceduto da , quale corrispettivo per l'esecuzione CP_1 delle opere commissionate, nulla è dovuto in favore della
[...]
Controparte_1
Il motivo di opposizione è pertanto fondato per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere respinta la domanda, avanzata in via subordinata, di pagamento dell'eccedenza del valore del mezzo rispetto al costo delle opere eseguite.
§ Sulla fattura n. 56 del 09.03.2022.
Pag. 6 a 7 Parte convenuta ha chiesto, in via monitoria, il pagamento dell'importo di €
2.00,00 a titolo di prezzo per la vendita di ricambi e accessori della moto nonché per riparazioni eseguite sul mezzo.
A fronte dell'espressa contestazione dell'opponente, tuttavia, il convenuto non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice in ordine all'esistenza del preteso accordo di vendita (e di riparazione) con l'opponente.
Anche rispetto a tale motivo, l'opposizione è fondata.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della e sono Controparte_1 liquidate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicata una riduzione (pari al
30%) sui valori medi previsti per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 – 26.000,00 per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore dell'affare, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2255/2022 R.G., in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da , così provvede: Parte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2022, pronunciato dal Tribunale di
Ivrea in data 21.05.2022;
2. condanna parte convenuta opposta, in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore e amministratori, al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano Parte_1 in euro 3.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nonché delle spese vive, che si quantificano in euro 145,50;
3. pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 04.06.2024, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Ivrea, il 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
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