Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1140
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 gennaio 1971
Art. 7.
La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacita' all'esercizio della sua professione.
Il conseguimento del diritto alla pensione e' subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidita'.
L'ammontare della pensione di invalidita' si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971
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