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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio Angelo
Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4674/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto D'Amico Parte_1
e Meliana Francesca Ricchiuti come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ragni come da mandato in atti
OP
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
OP
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 e 617 c.p.c. notificato in data
24.10.2024, conveniva in giudizio il e la Parte_1 Controparte_2
, al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento Controparte_3
n. 10620249008147959/000 del 02.08.2024, notificatale in data 05.10.2024, unitamente al ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 10620190004774784000, nonché tutti gli altri atti connessi e consequenziali, dichiarando inesigibile ed estinta la somma intimata per complessivi € 1.700,38, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione. Con vittoria delle spese di lite.
1 Si costituiva il , che eccepiva: l'incompetenza per valore del Tribunale adìto, Controparte_2
ritenendo competente per valore il Giudice di Pace di Taranto;
la inammissibilità della impugnazione della intimazione di pagamento, per omessa impugnazione tempestiva della cartella di pagamento ad essa sottesa;
il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di ruolo emesso dall'Avvocatura dello Stato di Potenza per competenze di Avvocati e Procuratori dello Stato ex l. 559/1993, con conseguente estraneità di esso , nei cui registri infatti non risultavano posizioni debitorie a CP_2
carico della opponente. Chiedeva, comunque, rigettare ogni domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio
Si costituiva infine anche la che, dichiarando di aver tentato la Controparte_3
notifica presso l'ultima residenza nota dell'attrice e che, accertata la sua "irreperibilità" e provveduto a richiedere l'aggiornamento anagrafico, constatata la sua migrazione e iscrizione all'AIRE, ha provveduto, oltre all'affissione ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73 (all. n. 1), all'invio della raccomandata che, purtroppo, non le era reperibile. Per cui, non potendo dimostrare la corretta notifica della cartella, in autotutela aveva provveduto all'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e alla sospensione del ruolo al fine di inibire la notifica di altri atti alla opponente. Così, cessata la materia del contendere, evidenziando il suo corretto comportamento processuale, chiedeva la compensazione delle spese.
Per tutti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del qui evocato Controparte_2
, in quanto estraneo alle pretese di cui al ruolo posto a fondamento della cartella in
[...]
contestazione. Questa, infatti, fa riferimento ad un ruolo concernente competenze di Avvocati e
Procuratori dello Stato ex l. 559/1993, emesso dalla Avvocatura dello Stato di Potenza, Istituto incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e non nel dicastero della Giustizia. Da ciò discende la inammissibilità di ogni eccezione formulata dal , in quanto Controparte_2
sollevata da soggetto privo di interesse ex art. 100 c.p.c..
Ad ogni buon conto, per mera completezza, si rileva comunque che la opposizione va correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., poichè con essa si contesta primariamente la mancata notifica della cartella di pagamento. Con conseguente competenza di questo Giudice adito.
Ciò premesso, la opposizione è fondata e merita accoglimento.
2 Non vi è dubbio che la cartella di pagamento n. 10620190004774784000, posta a fondamento della intimazione di pagamento n. 10620249008147959/000 del 02.08.2024, non sia mai stata notificata alla opponente che, come da certificazione anagrafica prodotta, dal 14.09.2000 ha avuto Pt_1
residenza in Germania nella città di Aalen all'indirizzo Waldstrasse, 28 5 cap 73432, mentre la notifica della cartella fu tentata erroneamente in data 05.06.2019 in Manduria al Vico I Marugj n.1.
Tant'è che la stessa , riconoscendo espressamente di non poter fornire prova della corretta e CP_4
perfezionata notifica (“Non potendo allo stato dare dimostrazione della corretta notifica della cartella”, con efficacia confessoria e di prova legale), ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e alla sospensione del ruolo al fine di inibire la notifica di altri atti alla . Da ciò consegue che, avendo ad oggetto il ruolo emesso crediti per spese di Pt_1
giustizia risalenti al 2011, in mancanza di prova di atti interruttivi sino alla intimazione qui impugnata, notificata il 5.10.2024, stante la non provata notifica della cartella di pagamento, la pretesa creditoria deve ritenersi e dichiararsi comunque definitivamente estinta per intervenuta prescrizione decennale.
All'accoglimento della opposizione consegue la soccombenza delle spese di lite nei confronti della sola , tuttavia opportunamente ridotte nel minimo, in ragione della assenza di fase istruttoria e CP_4
di sostanziale contenzioso ed assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto, stante l'avvenuto riconoscimento ed annullamento della intimazione di pagamento e sospensione del ruolo. Ritenendo equo compensarle invece nei confronti del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti e Parte_1 Controparte_2
della , ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così Controparte_3
provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
2) Accoglie la opposizione e, per l'effetto, dichiara estinta la pretesa creditoria avanzata dall con la intimazione di pagamento n. 10620249008147959/000 del 02.08.2024 e CP_4
sottesa cartella di pagamento n. 10620190004774784000, per intervenuta prescrizione decennale, per quanto esposto in motivazione
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 977,00 - di cui € 125,00 CP_4 per esborsi ed € 852,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
4) Spese compensate nei confronti del . Controparte_2
Così deciso in Taranto in data 18.04.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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