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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24865/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSOLINO ROSARIO, elettivamente Email_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 21 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSOLINO
ROSARIO opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRA PIERLUIGI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/3 80143 NAPOLI presso il difensore avv. SERRA PIERLUIGI opposta
CONCLUSIONI
Per Email_1 Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Frosinone
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Verona.
NEL MERITO e in via principale
4) accertare e dichiarare che nulla, per alcun titolo e/o ragione è dovuto da a e CP_2 CP_1 per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. n. 7732/2023 del 27/04/2023 (RG n. 6992/2023) emesso dal
Tribunale di Milano. 5) Accertare e dichiarare che è debitrice di dell'importo complessivo di euro CP_1 CP_2 122.427,81 e per l'effetto condannare la convenuta opposta al pagamento della predetta somma ovvero a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.
NEL MERITO e in via subordinata
6) Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, della debenza da parte di in tutto o in CP_2 parte, delle somme richieste con l'impugnato decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la pagina 1 di 6 compensazione degli importi liquidati con l'impugnato decreto ingiuntivo con le somme delle quali l'odierna opponente è creditrice e per l'effetto, condannare di al pagamento della somma CP_1 di euro 47.811,24 ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO
7) Con condanna della controparte al pagamento delle spese ed onorari del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
“Per tutte le ragioni esposte, la così come rappresentata e difesa, insta affinché Controparte_1 codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: 1. in via cautelare principale, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 7732/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
2. in via cautelare subordinata, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 7732/2023 emesso dal Tribunale di Milano, limitatamente all'importo riconosciuto come dovuto;
3. in via preliminare, disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, confermando quella del giudice adito;
4. nel merito, respingere l'opposizione spiegata e confermare il decreto ingiuntivo N. 7732/2023;
5. in subordine, accertare e dichiarare il credito della nella misura di € 71.000,00, o Controparte_1 nella maggiore o minore somma provata in corso di causa e, per l'effetto, condannare l CP_2 pagamento, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali
Motivazione
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7732/2023 del 27/04/2023 (RG n. CP_2
6992/2023) emesso dal Tribunale di Milano, che ha ingiunto all'opponente il pagamento in favore della della somma di € 71.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la CP_1 restituzione degli acconti versati per l'acquisto di merce mai consegnata, sulla base di tre assegni emessi dall'opponente a favore dell'opposta rimasti impagati.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ritenendo competente quello di Frosinone, o, in alternativa, di Roma o di Verona;
contestava il credito azionato in via monitoria sostenendo che non esistesse alcun rapporto sottostante agli assegni che erano stati consegnati in garanzia in forza di una prassi commerciale;
proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare un credito vantato dalla ei confronti della pari ad € 122.427,81 e di CP_2 CP_1
condannare quest'ultima al pagamento della predetta somma o in subordine di compensare gli importi liquidati con il decreto ingiuntivo con le somme delle quali l'opponente è creditrice e per l'effetto, di condannare al pagamento della somma di euro 47.811,24 ovvero a quella maggiore o CP_1
minore che sarà accertata in corso di causa. pagina 2 di 6 La si costituiva in giudizio contestando le deduzioni e le domande dell'opponente, CP_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza del 21.3.2024 non venivano ammesse le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti non depositavano gli scritti conclusivi.
E' opportuno premettere che ha agito in via monitoria esercitando l'azione causale e non CP_1
l'azione cartolare, come risulta dal ricorso monitorio in cui la richiama il rapporto CP_1 sottostante, allegando che gli “assegni sono stati dati alla società ricorrente per marce pagata dalla CP_ stessa e mai consegnata da parte di (doc.nn.1,2e 3). Dopo il mancato pagamento del Em_2
primo assegno in data 23.1.2023 la ditta riceveva da parte del legale della ditta CP_1
avv. Rosario Musolino, il quale riconoscendo ampiamente il debito contratto dalla propria CP_2
assistita, la richiesta di voler rinegoziare i titoli, proponendo un piano di rientro. (doc.n.4)”.
La competenza territoriale è del Tribunale di Milano quale giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione - forum destinatae solutionis - ex art. 20 c.p.c. che, ai sensi dell'art. art. 1182 c.c., corrisponde al luogo di residenza o della sede del creditore, essendo dedotta in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, che è determinata secondo la domanda spiegata dal ricorrente (cfr Cass. civ. sez. VI n.10837/11 e Cass. civ. sez. III n.12455/10), e che deve essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c..
La competenza territoriale è pertanto correttamente radicata in applicazione del combinato disposto degli artt. 1182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c., essendo il creditore una persona giuridica il domicilio coincide con quello della sua sede che è in Milano.
Nel merito l'opposizione è infondata.
L'opponente ha riconosciuto di aver ricevuto degli ordini per forniture di merce da parte della
[...]
e ha allegato che “come è prassi nell'ambito dei rapporti commerciali che prevedono questo CP_1 genere di forniture, a garanzia della consegna degli ordini ricevuti da , l'odierna opponente CP_1
emetteva un assegno n.8385220632 di euro 26.000,00; il predetto titolo non doveva essere incassato ma restituito a seguito della consegna dell'ordine.”.
pagina 3 di 6 Secondo la tesi dell'opponente, gli assegni prodotti nel fascicolo monitorio sarebbero dunque stati emessi con funzione di garanzia di un ordine e non come mezzo di pagamento, con la conseguenza che, stante la nullità del titolo per contrasto con la normativa che regola la circolazione dei titoli di credito, il titolo vale solo come promessa di pagamento.
Invero la ricostruzione dell'opponente sulla consegna degli assegni quale garanzia dell'ordine non ha alcun fondamento, considerato che è la parte acquirente e non la venditrice che è tenuta al pagamento della merce ordinata, pertanto non si giustifica l'emissione di assegni in garanzia da parte della venditrice (ossia l'opponente) a favore dell'acquirente CP_1
In ogni caso si osserva che, anche considerando gli assegni come promessa di pagamento, il rapporto sottostante si presume sino a prova contraria ai sensi dell'art 1988 c.c. (la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria) ed era onere della parte opponente provare l'inesistenza del rapporto sottostante che ha originato l'obbligazione di pagamento.
Nella specie, l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti non è in contestazione e vi è prova documentale del debito dell'opponente, che è stato riconosciuto espressamente per la somma di euro
26.000,00 e che ha avuto causa nella mancata consegna della merce ordinata.
In particolare risulta documentalmente che le parti si erano accordate per la consegna della merce entro un termine, prevedendo delle penali per il ritardo (doc. n 5 fasc. opponente) e che la consegna della merce dell'ordine riguardante le T-Shirt e Polo (valore contrattuale € 60.000,00), prevista per il giorno
8.7.2023 non è mai avvenuta. Infatti tra le parti sono intercorse missive in cui la omunicava che CP_2
un container con la merce era sparito (doc. n 3 fasc. opposta); la chiedeva “l'invio della CP_1
copia della denuncia da Voi fatta a seguito della sparizione del container che avrebbe dovuto consegnarci la merce da noi ordinata” (doc. n 4 fasc. opposta); la trasmetteva “copia della CP_2
denuncia presentata per la sparizione del contenitore contenente merce a Voi destinata (doc. 5 fasc. opposta), e dalla lettura dell'allegato si evince come effettivamente risultava depositata presso il 6° nucleo operativo della GdF di Roma una denuncia per la sparizione di un container spedito dalla società La Sartoria LTD sita in Bangladesh e ricollegata alla contenente merce destinata alla CP_2
(doc. n 6 fasc. opposta). Controparte_1
Inoltre risulta dalla corrispondenza scambiata dalle parti (doc. 7 fasc. opposta) tra il novembre 2022 e gennaio 2023, che la metteva delle note di credito a copertura di fatture precedenti, per stornare CP_2
i compensi richiesti relativi agli ordini della merce mai giunta a destinazione ed il 3 gennaio 2023 la informava la controparte di aver ricevuto impagato un assegno di € 26.000,00, Controparte_1
fornendo le coordinate del conto corrente per provvedere al pagamento a mezzo bonifico;
lo stesso 3
pagina 4 di 6 gennaio 2023 la riscontrava la precedente missiva riconoscendo il debito: “Riguardo Pt_1 all'assegno impagato, purtroppo la società non ha incassato le somme che servivano ad onorarlo. In questo momento la società vive un momento di grave difficoltà che la pone a rischio di continuità.
Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi per rifinanziare la società e onorare tutte le obbligazioni contratte. Speriamo nel minor tempo possibile di poter onorare gli impegni che abbiamo nei confronti della Vostra azienda.” ed ancora il 10 gennaio 2023, la affermava che: “In riferimento alle CP_2 questioni relative alle nostre società Vi comunichiamo che e' in via di perfezionamento il rifinanziamento della società e che entro quindici giorni saremo in grado di effettuare il bonifico a copertura dell'assegno impagato.”
L'opponente non ha dunque provato l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento che, al contrario, è stata ulteriormente dimostrata dall'opposta.
Parimenti non provato è il credito di cui alla domanda riconvenzionale dell'opponente. Tale credito di euro 122.427,81 è richiesto per fatture non pagate ma i documenti prodotti dall'opponente (doc. 3 - 7), sono le fatture, l'estratto giornale e le note di debito ( queste ultime del 17.03.2023, pari ad € 26.634,42
e € 45.000,01, che sono state emesse per stornare le note di credito n 02 e 03 del 21.11.2022 e
23.12.2022 come riconosciuto dall'opponente: “con l'insorgere della controversia la stessa CP_2
emetteva note di debito nei confronti della per richiedere gli acconti pattuiti con gli CP_1 ordini ricevuti.”) che non integrano la prova del credito dell'opponente, trattandosi di documenti contabili emessi dalla stessa parte che se intende avvalere. A ciò si aggiunga che l'opposta ha contestato alcune fatture già prima del giudizio (le fatture n 114 e 115 del 30.12.2022 = doc. n 8, 9 e 10 fasc. opposta).
Le prove orali dedotte dall'opponente si confermano inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali, valutative e generiche.
Parte opponente non ha quindi assolto all'onere di provare l'esistenza del credito oggetto della domanda riconvenzionale.
L'opposizione deve pertanto essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo, deve essere confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza dell'opponente, e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per la fase istruttoria stante l'assenza di istruttoria orale e con l'esclusione della fase decisoria non essendo stati depositati gli scritti conclusivi.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
7.015,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 30 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24865/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSOLINO ROSARIO, elettivamente Email_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 21 20122 MILANO presso il difensore avv. MUSOLINO
ROSARIO opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRA PIERLUIGI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/3 80143 NAPOLI presso il difensore avv. SERRA PIERLUIGI opposta
CONCLUSIONI
Per Email_1 Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Frosinone
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Verona.
NEL MERITO e in via principale
4) accertare e dichiarare che nulla, per alcun titolo e/o ragione è dovuto da a e CP_2 CP_1 per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. n. 7732/2023 del 27/04/2023 (RG n. 6992/2023) emesso dal
Tribunale di Milano. 5) Accertare e dichiarare che è debitrice di dell'importo complessivo di euro CP_1 CP_2 122.427,81 e per l'effetto condannare la convenuta opposta al pagamento della predetta somma ovvero a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.
NEL MERITO e in via subordinata
6) Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, della debenza da parte di in tutto o in CP_2 parte, delle somme richieste con l'impugnato decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la pagina 1 di 6 compensazione degli importi liquidati con l'impugnato decreto ingiuntivo con le somme delle quali l'odierna opponente è creditrice e per l'effetto, condannare di al pagamento della somma CP_1 di euro 47.811,24 ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO
7) Con condanna della controparte al pagamento delle spese ed onorari del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
“Per tutte le ragioni esposte, la così come rappresentata e difesa, insta affinché Controparte_1 codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: 1. in via cautelare principale, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 7732/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
2. in via cautelare subordinata, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 7732/2023 emesso dal Tribunale di Milano, limitatamente all'importo riconosciuto come dovuto;
3. in via preliminare, disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, confermando quella del giudice adito;
4. nel merito, respingere l'opposizione spiegata e confermare il decreto ingiuntivo N. 7732/2023;
5. in subordine, accertare e dichiarare il credito della nella misura di € 71.000,00, o Controparte_1 nella maggiore o minore somma provata in corso di causa e, per l'effetto, condannare l CP_2 pagamento, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali
Motivazione
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7732/2023 del 27/04/2023 (RG n. CP_2
6992/2023) emesso dal Tribunale di Milano, che ha ingiunto all'opponente il pagamento in favore della della somma di € 71.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la CP_1 restituzione degli acconti versati per l'acquisto di merce mai consegnata, sulla base di tre assegni emessi dall'opponente a favore dell'opposta rimasti impagati.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ritenendo competente quello di Frosinone, o, in alternativa, di Roma o di Verona;
contestava il credito azionato in via monitoria sostenendo che non esistesse alcun rapporto sottostante agli assegni che erano stati consegnati in garanzia in forza di una prassi commerciale;
proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare un credito vantato dalla ei confronti della pari ad € 122.427,81 e di CP_2 CP_1
condannare quest'ultima al pagamento della predetta somma o in subordine di compensare gli importi liquidati con il decreto ingiuntivo con le somme delle quali l'opponente è creditrice e per l'effetto, di condannare al pagamento della somma di euro 47.811,24 ovvero a quella maggiore o CP_1
minore che sarà accertata in corso di causa. pagina 2 di 6 La si costituiva in giudizio contestando le deduzioni e le domande dell'opponente, CP_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza del 21.3.2024 non venivano ammesse le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti non depositavano gli scritti conclusivi.
E' opportuno premettere che ha agito in via monitoria esercitando l'azione causale e non CP_1
l'azione cartolare, come risulta dal ricorso monitorio in cui la richiama il rapporto CP_1 sottostante, allegando che gli “assegni sono stati dati alla società ricorrente per marce pagata dalla CP_ stessa e mai consegnata da parte di (doc.nn.1,2e 3). Dopo il mancato pagamento del Em_2
primo assegno in data 23.1.2023 la ditta riceveva da parte del legale della ditta CP_1
avv. Rosario Musolino, il quale riconoscendo ampiamente il debito contratto dalla propria CP_2
assistita, la richiesta di voler rinegoziare i titoli, proponendo un piano di rientro. (doc.n.4)”.
La competenza territoriale è del Tribunale di Milano quale giudice del luogo dove deve eseguirsi la prestazione - forum destinatae solutionis - ex art. 20 c.p.c. che, ai sensi dell'art. art. 1182 c.c., corrisponde al luogo di residenza o della sede del creditore, essendo dedotta in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, che è determinata secondo la domanda spiegata dal ricorrente (cfr Cass. civ. sez. VI n.10837/11 e Cass. civ. sez. III n.12455/10), e che deve essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c..
La competenza territoriale è pertanto correttamente radicata in applicazione del combinato disposto degli artt. 1182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c., essendo il creditore una persona giuridica il domicilio coincide con quello della sua sede che è in Milano.
Nel merito l'opposizione è infondata.
L'opponente ha riconosciuto di aver ricevuto degli ordini per forniture di merce da parte della
[...]
e ha allegato che “come è prassi nell'ambito dei rapporti commerciali che prevedono questo CP_1 genere di forniture, a garanzia della consegna degli ordini ricevuti da , l'odierna opponente CP_1
emetteva un assegno n.8385220632 di euro 26.000,00; il predetto titolo non doveva essere incassato ma restituito a seguito della consegna dell'ordine.”.
pagina 3 di 6 Secondo la tesi dell'opponente, gli assegni prodotti nel fascicolo monitorio sarebbero dunque stati emessi con funzione di garanzia di un ordine e non come mezzo di pagamento, con la conseguenza che, stante la nullità del titolo per contrasto con la normativa che regola la circolazione dei titoli di credito, il titolo vale solo come promessa di pagamento.
Invero la ricostruzione dell'opponente sulla consegna degli assegni quale garanzia dell'ordine non ha alcun fondamento, considerato che è la parte acquirente e non la venditrice che è tenuta al pagamento della merce ordinata, pertanto non si giustifica l'emissione di assegni in garanzia da parte della venditrice (ossia l'opponente) a favore dell'acquirente CP_1
In ogni caso si osserva che, anche considerando gli assegni come promessa di pagamento, il rapporto sottostante si presume sino a prova contraria ai sensi dell'art 1988 c.c. (la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria) ed era onere della parte opponente provare l'inesistenza del rapporto sottostante che ha originato l'obbligazione di pagamento.
Nella specie, l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti non è in contestazione e vi è prova documentale del debito dell'opponente, che è stato riconosciuto espressamente per la somma di euro
26.000,00 e che ha avuto causa nella mancata consegna della merce ordinata.
In particolare risulta documentalmente che le parti si erano accordate per la consegna della merce entro un termine, prevedendo delle penali per il ritardo (doc. n 5 fasc. opponente) e che la consegna della merce dell'ordine riguardante le T-Shirt e Polo (valore contrattuale € 60.000,00), prevista per il giorno
8.7.2023 non è mai avvenuta. Infatti tra le parti sono intercorse missive in cui la omunicava che CP_2
un container con la merce era sparito (doc. n 3 fasc. opposta); la chiedeva “l'invio della CP_1
copia della denuncia da Voi fatta a seguito della sparizione del container che avrebbe dovuto consegnarci la merce da noi ordinata” (doc. n 4 fasc. opposta); la trasmetteva “copia della CP_2
denuncia presentata per la sparizione del contenitore contenente merce a Voi destinata (doc. 5 fasc. opposta), e dalla lettura dell'allegato si evince come effettivamente risultava depositata presso il 6° nucleo operativo della GdF di Roma una denuncia per la sparizione di un container spedito dalla società La Sartoria LTD sita in Bangladesh e ricollegata alla contenente merce destinata alla CP_2
(doc. n 6 fasc. opposta). Controparte_1
Inoltre risulta dalla corrispondenza scambiata dalle parti (doc. 7 fasc. opposta) tra il novembre 2022 e gennaio 2023, che la metteva delle note di credito a copertura di fatture precedenti, per stornare CP_2
i compensi richiesti relativi agli ordini della merce mai giunta a destinazione ed il 3 gennaio 2023 la informava la controparte di aver ricevuto impagato un assegno di € 26.000,00, Controparte_1
fornendo le coordinate del conto corrente per provvedere al pagamento a mezzo bonifico;
lo stesso 3
pagina 4 di 6 gennaio 2023 la riscontrava la precedente missiva riconoscendo il debito: “Riguardo Pt_1 all'assegno impagato, purtroppo la società non ha incassato le somme che servivano ad onorarlo. In questo momento la società vive un momento di grave difficoltà che la pone a rischio di continuità.
Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi per rifinanziare la società e onorare tutte le obbligazioni contratte. Speriamo nel minor tempo possibile di poter onorare gli impegni che abbiamo nei confronti della Vostra azienda.” ed ancora il 10 gennaio 2023, la affermava che: “In riferimento alle CP_2 questioni relative alle nostre società Vi comunichiamo che e' in via di perfezionamento il rifinanziamento della società e che entro quindici giorni saremo in grado di effettuare il bonifico a copertura dell'assegno impagato.”
L'opponente non ha dunque provato l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento che, al contrario, è stata ulteriormente dimostrata dall'opposta.
Parimenti non provato è il credito di cui alla domanda riconvenzionale dell'opponente. Tale credito di euro 122.427,81 è richiesto per fatture non pagate ma i documenti prodotti dall'opponente (doc. 3 - 7), sono le fatture, l'estratto giornale e le note di debito ( queste ultime del 17.03.2023, pari ad € 26.634,42
e € 45.000,01, che sono state emesse per stornare le note di credito n 02 e 03 del 21.11.2022 e
23.12.2022 come riconosciuto dall'opponente: “con l'insorgere della controversia la stessa CP_2
emetteva note di debito nei confronti della per richiedere gli acconti pattuiti con gli CP_1 ordini ricevuti.”) che non integrano la prova del credito dell'opponente, trattandosi di documenti contabili emessi dalla stessa parte che se intende avvalere. A ciò si aggiunga che l'opposta ha contestato alcune fatture già prima del giudizio (le fatture n 114 e 115 del 30.12.2022 = doc. n 8, 9 e 10 fasc. opposta).
Le prove orali dedotte dall'opponente si confermano inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali, valutative e generiche.
Parte opponente non ha quindi assolto all'onere di provare l'esistenza del credito oggetto della domanda riconvenzionale.
L'opposizione deve pertanto essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo, deve essere confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza dell'opponente, e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per la fase istruttoria stante l'assenza di istruttoria orale e con l'esclusione della fase decisoria non essendo stati depositati gli scritti conclusivi.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
7.015,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 30 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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