Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/07/2025, n. 12983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12983 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 12983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11496/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11496 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Girmaneza Zarela Victoria Castillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto PROT: M_IT PR_RMSUI -OMISSIS-25/01/2023 emesso il 25.01.2023 e notificato a mezzo pec all''indirizzo del procuratore del lavoratore in data 14.06.2023, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig.-OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS- del 06.07.2020, protocollo n. P-RM/L/N/2020/109700-OMISSIS- ;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, altrimenti collegato e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente censura il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma in data 25.01.2023 ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. -OMISSIS- in suo favore.
Il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento alle documentazioni reddituali rese da parte dell’interessato, non ritenute idonee ai fini dell’accoglimento dell’istanza. Parte ricorrente prospetta l’insussistenza del presupposto richiamato a fondamento del provvedimento impugnato, avendo, a suo avviso, il datore di lavoro dimostrato una capacità reddituale tale da consentire il regolare pagamento della retribuzione. L’ufficio motiva nel senso che le osservazioni prodotte dall’interessato non sono state ritenute idonee a far venir meno i motivi ostativi rilevati, in quanto le parti, ai fini della dimostrazione del reddito, hanno depositato una mera dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore della Banca del datore di lavoro e non un reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Si è costituita l’amministrazione che ha chiesto il rigetto del gravame, depositando memoria e documenti.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare; il Consiglio di Stato, sez. III, con ord. n. -OMISSIS-, ha tuttavia accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie fondata “ la censura attinente ai redditi e alle risorse economiche di cui gode il datore di lavoro ”.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Col primo motivo di ricorso, si afferma che l’atto impugnato è viziato da una errata istruttoria in quanto la Prefettura di Roma –Sportello unico immigrazione ha emesso in data 14 giugno 2023 un decreto di diniego, senza aver notificato il preavviso di rigetto della domanda di emersione; l’omissione viola l’art. 10 bis della l. 241/1990.
La circostanza, a suo avviso, non ha consentito al ricorrente la produzione documentale attestante la sussistenza in capo al datore di lavoro del requisito economico richiesto per legge.
Col secondo motivo, afferma il ricorrente che il datore di lavoro richiedente è in possesso del requisito reddituale minimo richiesto di euro 27mila; il Sig.-OMISSIS-nell’anno 2019 aveva una capacità economica certificata da attestazione bancaria “Giacenza media bancaria” pari ad euro 221.781,03, come da documentazione in atti; il datore di lavoro è titolare di reddito che supera ampiamente il limite previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Ai fini della dimostrazione della capacità economica, ritiene che la normativa di emersione (art. 9 del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020) stabilisca che nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità).
Il ricorso deve essere accolto.
Il primo motivo è infondato; esso può comunque essere superato attesa la fondatezza del secondo motivo, che attiene al merito del provvedimento gravato.
Il datore di lavoro ha dimostrato di possedere una giacenza media bancaria superiore a 200mila euro per l’anno 2019 e per gli anni 2020, 2021, 2022.
In relazione alla verifica della capacità economica, ai sensi art. 30 bis co. 8 DPR 394/1999, la stessa deve essere compiuta ai fini di determinare una capienza economica idonea a garantire l’adempimento di impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Le disposizioni sono volte a garantire che il lavoratore irregolare possa essere congruamente retribuito ed in tale prospettiva si deve ritenere che il reddito del datore di lavoro, dimostrato dalla giacenza media bancaria, garantisca la capienza economica per fare fronte all’obbligo assunto.
L'art. 103 c. 6 d. l. 34/2020 convertito in legge 17.07.2020 n. 77 ha delegato alla norma secondaria regolamentare di stabilire i limiti di reddito del datore di lavoro allo scopo di evitare istanze di emersione elusive o fittizie e nell’interesse del singolo lavoratore, a garanzia dell’erogazione effettiva del corretto trattamento retributivo e contributivo. L’art. 103 citato costituisce quindi il fondamento del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l’accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione.
In particolare va rilevato quanto segue:
- il D.M. 27.5.2020 all’art. 9 “ Requisiti reddituali del datore di lavoro”, c. 2, stabilisce:
“2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi”;
-la capacità reddituale del datore di lavoro e dei parenti entro il secondo grado rappresenta, quindi, uno dei presupposti essenziali per l’ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare, essendo essa richiesta al duplice scopo di evitare assunzioni fittizie miranti ad eludere le norme sull’immigrazione e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo;
- la capacità economica del datore di lavoro rappresenta uno dei presupposti essenziali per l’ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare, essendo essa richiesta al duplice scopo di evitare assunzioni fittizie miranti ad eludere le norme sull’immigrazione e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5397).
Poiché la titolarità di reddito ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma come datore di lavoro, ne segue in conclusione che nel caso in esame deve ritenersi adeguata la dimostrazione della capacità economica del datore, attraverso la giacenza bancaria attestata dallo stesso in atti.
Il caso di specie si caratterizza, invero, per essere un caso peculiare in quanto, sebbene non risulti che il datore di lavoro “produca” reddito, ciò tuttavia non esclude che lo stesso, anche in un’ottica prospettica, abbia a disposizione una capacità economica che gli consenta di sostenere un rapporto di lavoro subordinato; tale visione prospettica è confermata, come detto, dalle certificazioni bancarie che attestano, negli anni, una giacenza media di liquidità di un certo rilievo, tale cioè da far legittimamente ritenere che non si tratti di un rapporto di lavoro limitato nel tempo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto è annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite per ragioni equitative sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO