Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
Ove sia proposta domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, non potendo il relativo giudizio configurarsi come giudizio a carattere impugnatorio, sorge l'obbligo da parte della Corte d'appello di compiere l'accertamento giudiziale determinando l'indennità, non solo nell'interesse dell'espropriato ma anche dell'espropriante, ben potendo pervenire ad un risultato inferiore al quantum offerto in via amministrativa, non più rilevante, e a prescindere dalla stima definitiva eventualmente sopraggiunta in corso di causa, non potendo la stessa Corte limitarsi a rigettare la domanda ed essendo anzi tenuta a compiere la liquidazione, anche in misura inferiore a quella pretesa, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13668 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
13668/06 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESPROPRIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE PUBBLICA UTILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18562/03 Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO CECCHERINI Rel. Consigliere Cron. 13668 Dott. Aldo Consigliere Rep. 2311 Dott. Paolo GIULIANI Ud. 07/03/06 Dott. Stefano SCHIRO' - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE di CALTANISSETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 30/C, presso l'avvocato MANFREDO FIORMONTI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO LO PRESTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NE EL;
- intimato avverso la sentenza n. 178/02 della Corte d'Appello di 2006 CALTANISSETTA, depositata il 11/06/02; 634 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 07/03/2006 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio rigetti il ricorso. Svolgimento del processo: Oggetto della causa è la determinazione dell'inden- nità d'espropriazione parziale di un terreno espropria- to nel comune di Caltanissetta, richiesta dal signor MI ZO, espropriato. Questi aveva impugnato l'ordinanza sindacale del 1987, di determinazione del- l'indennità provvisoria, e anche la successiva ordinan- za sindacale che nel 1996 aveva provveduto ad una nuova determinazione di essa. Il comune espropriante, costi- tuendosi e opponendosi alle domande attrici, aveva chiesto alla corte territoriale, inizialmente, di re- spingerle, e, in precisazione delle conclusioni, di de- terminare l'indennità d'espropriazione con i criteri stabiliti dall'art. 5 bis 1. n. 359/1992, comma quarto, applicando di conseguenza le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1981 n. 865 e succ. mod., e di determinare l'indennità d'occupazione nella misura de- gli interessi legali sull'importo dell'indennità d'oc- cupazione. ............ Con sentenza 11 giugno 2002, la Corte d'ap pello di Caltanissetta, avendo accertato che l'area espropriata era inedificabile, che dovevano applicarsi le norme di cui al titolo II della legge 22 ottob re 1971 n. 865, e che l'indennità d'espropriazione "da ultim o" offerta e non accettata era superiore a quella spettante in ap- plicazione dell'art. 5 bis, quarto commma della legge n. 359/1992, ha respinto l'opposizione proposta dal- l'espropriato. Contro la sentenza ricorre il Comune di Caltanis- setta con atto notificato al signor ZO nel domici- lio eletto in data 30 giugno 2003, per un motivo, illu- strato anche con memoria. L'intimato esiste non ha volto difes e. Il Procuratore generale ha depositato conc lusioni scritte, con le quali chiede che si dichiari l a manife- sta infondatezza del ricorso, in c amera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c. Motivi della decisione A sostegno del ricorso è dedotto un unico mot ivo d'impugnazione, con il quale si denuncia la viola zione dell'art. 112 c.p.c., essendosi l'impugnata sentenza limitata a respingere l'opposizione alla stima dell'in- dennità, ritenuta infondata, senza emettere alcuna pro- nuncia sulla concreta determinazione della stessa, 3 espressamente richiesta da essa amministrazione in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorso è manife- stamente fondato. E' pacifico in causa che nella fattispecie si era in presenza di un'indennità provvisoria non accettata (e, come tale, appartenente ormai ad una fase procedi- mentale che ha esaurito i suoi effetti, diretti soltan- to a consentire la cessione volontaria di cui agli art. 11 e 12 della legge n. 865 del 1971e succ. mod.); e che gli espropriandi, pur in assenza di una stima operata in sede amministrativa con caratteri di definitività, avevano esercitato la speciale azione sostanzialmente introdotta dalla sentenza 67/1990 della Corte costitu- zionale, sulla base del solo decreto d'esproprio, per l'accertamento e la liquidazione giudiziale dell'inden- nità secondo i criteri che governano tale determinazio- ne: a nulla rilevando che essi (e poi la sentenza impu- gnata) l'avessero erroneamente qualificato "opposizione", perché l'indennità provvisoria non è su- scettibile d'opposizione; e perché, d'altra parte, l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, ai sensi e con le forme di cui all'art. 19 della legge 865 del 1971 è proponibile solo avverso la liquidazione definitiva dell'indennità medesima, da parte della com- missione provinciale di cui all'art. 16 della legge ci- 4 tata (Cass. 2859/2005; 6959/1997; Sez. un. 12009/1991). L'azione da essi intrapresa si configura, in tal caso, non come opposizione ad una determinazione defi- nitiva dell'indennità che manca, ma come domanda d'accertamento, diretta sin dall'origine alla fissazio- ne della giusta indennità ex art.42 Costit., con con- danna dell'espropriante al deposito del suo importo presso la Cassa depositi e prestiti (Cass.7400/2003; 11064/2001; 11370/1999); e con conseguente insorgenza, quale effetto diretto della richiesta, di un autonomo e contestuale interesse dell'espropriante a contrastarne la corrispondenza al parametro stabilito dalla legge, adducendo gli argomenti ed indicando i criteri che, a suo avviso, dovrebbero portare a determinare giudizial- mente un'indennità inferiore rispetto alla prete sa azionata, nonché a disporne il deposito di cui all'art. 48 della legge 2359/1865 in misura ad essa corrispon- dente. Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Cor- te, d'argomentazioni difensive che, per un verso, non fanno valere una propria contro domanda rispetto a quella avanzata dall'espropriato; non ampliano la sfera della controversia;
e neppure comportano l'allegazione di fatti impeditivi, limitativi o estintivi della pre- tesa dedotta in giudizio, ma, unicamente, la contesta- 5 zione della fondatezza in diritto della r ichiesta di controparte. Le stesse argomentazioni postulano , per altro verso, l'accertamento positivo interno al t hema decidendum introdotto dall'espropriato e direttamente dipendente dalla causa petendi fatta valere - dell'ine- sistenza della posizione sostanziale come da questi de- dotta, e/o la ricognizione di presupposti a lui meno favorevoli per definire il contenuto dell'obbligazione indennitaria (Cass. 10668/2005; 1701/200 5; 3048/2001). Consegue, altresì: 1) che la Corte d'appello è co- munque tenuta a compiere l'autonomo accertamento giudi- ziale richiesto dall'unitario rapporto dedotto in cau- sa, da cui traggono origine le contrapposte pretese;
ed a procedere alla concreta determinazione dell'indennità nell'interesse non solo dell'espropriato, ma anche del- l'espropriante, con tutti i suoi poteri d'indagin e, al- la stregua dei criteri legali effettivamente vig enti e riconosciuti applicabili alla fattispecie;
2) che tale potere-dovere non viene meno neppure nel caso in cui i parametri di stima indicati dall'uno siano condivi si dall'altro,e pur quando il criterio posto dalla l egge conduca alla determinazione di un'indennità i nferiore a quella offerta, ormai non più rilevante (Cass. 18681/2005; 6176/2003; 15247/2001); 3) infine, che sol- tanto dopo che il giudice adito abbia esercitato il po- 6 tere-dovere di stabilirne il "quantum", sopravviene l'interesse delle parti a far valere la viol azione del relativo criterio;
ed a maggior ragione la viol azione dell'obbligo di provvedere alla stima giudizia le, non assolto dalla mera comparazione del relat ivo ammontare con l'indennità provvisoria offerta: neppure per il fat- to che in mancanza d'accettazione ne è disposto (e per- mane) il deposito (art.12,3° comma della legge 865/1971), avente com'è noto il solo effetto di li bera- re l'espropriante per la somma corrispondente e non an- che quello di attribuire a questa carattere definitivo (Cass. 5909/2002; 5370/2001). La Corte nissena, pertanto, doveva comunque proce- dere alla determinazione in sed e giudiziaria del "quantum" dell'indennità, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'of- ferta dell'indennità provvisoria, nonché da un'eventua- le stima successivamente compiuta dalla Commissione provinciale (Cass. 12966/2004; 3320/1998; 12 857/1997). Questa, pur se fosse sopravvenuta in corso di giud izio, sarebbe stata inidonea ad influenzare l'azio ne giudi- ziaria già iniziata, e non avrebbe potuto acquistare carattere definitivo (per cui non abbisognava della proposizione d'alcuna specifica opposizione), nè inci- 7 dere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria. Essa non avrebbe inerito, conclusivamente, al "petitum" immediato (elemento d'identificazione del- l'azione) compiutamente definito dalla domanda di ride- terminazione dell'indennità, ancorché non specificata nel "quantum" (Cass. Sez. n. 35/2001, nonché un. 6176/2003; 15247/2001). Siffatta situazione non è mutata per il fatto c he 1'amministrazione comunale, dopo l'entrata in vigore dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, abbia formu la- to nel 1996 con provvedimento un a nuova offerta d'importo più elevato (cfr. Corte Costit. 283/1993): in quanto neppure questa è stata accettata dagli espro- priati (in caso contrario sarebbe venuto meno per il combinato disposto degli art.5 bis,2° comma legge cit. e 12,2° comma della legge 865/1971, il loro diritto di ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità) , ed ha perciò esaurito pur essa la sua funzione. In conclusione, persisteva, da un lato, il dovere del giudice adito di provvedere alla determinazi one suddetta;
ed esso comportava il potere, peraltro solle- citato dal comune di Caltanissetta, di compierne la l i- quidazione in misura inferiore a quella pretes a (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere in ultrapeti- zione, al pari di quanto avviene in tutti i casi di 8 condanna del convenuto ad un qualsiasi ind ennizzo ovve- ro al risarcimento del danno che non raggiunge l'impor- to richiesto dall'attore La sentenza impugnata che si è invece limitata a respingere "l'opposizione” degli espropriati disappli- cando questi principi, va cassata con rinvio alla stes- sa Corte d'appello di Caltanissetta in di versa composi- zione, che provvederà alla determinazione del le inden- nità loro effettivamente dovute (fe rmi restando i cri- teri di valutazione recepiti dalla sentenza impugna- ta, non contestati in questa sede e perciò divenuti de- finitivi); nonché al regolamento delle spese del giudi- zio di legittimità.
P. q. m.
Accoglie il ricorso per manifesta fondatez za, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta in divers a composizione, an- che per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 7 marzo 2006. Il Consigliere stensore Il Presidente Aldo Ceccherini Rosario De Musis евищит Depositato in Cancelleria L. CANCELLIERE Il 13 GIU. 2006 Al Madafferi IL C. TOCELLIERE 9 ap