Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13668
CASS
Sentenza 13 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ove sia proposta domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, non potendo il relativo giudizio configurarsi come giudizio a carattere impugnatorio, sorge l'obbligo da parte della Corte d'appello di compiere l'accertamento giudiziale determinando l'indennità, non solo nell'interesse dell'espropriato ma anche dell'espropriante, ben potendo pervenire ad un risultato inferiore al quantum offerto in via amministrativa, non più rilevante, e a prescindere dalla stima definitiva eventualmente sopraggiunta in corso di causa, non potendo la stessa Corte limitarsi a rigettare la domanda ed essendo anzi tenuta a compiere la liquidazione, anche in misura inferiore a quella pretesa, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13668
    Data del deposito : 13 giugno 2006

    Testo completo