Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG 575 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
( ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. SPECIALE ANDREA V.A.
) con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. VERDE MANUEL ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: l'On.le Tribunale di Ferrara voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai coniugi e a Controparte_2 CP_1
Latisana il 29 luglio 2000, matrimonio registrato nei registri dello stato civile del Comune di Latisana nell'anno 2000 Atto n. 11 – parte 1 – anno 2000, alle condizioni che seguono: 1) la figlia Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
[...] continuerà a convivere con la madre;
tenuto conto dell'età della figlia la stessa concorderà con il padre tempi e modalità della permanenza presso di lui;
2) la SI.ra , tenuto anche conto dell'impegno di CP_1 versamento mensile che il SI. assume come previsto dalle CP_2 successive condizioni, rinuncia al versamento di un assegno mensile per il concorso nel mantenimento della figlia;
3) l'assegno al nucleo familiare eventualmente versato per la figlia sarà a totale beneficio della SI.ra ; 4) le spese straordinarie che dovessero rendersi CP_1 necessarie per la figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
5) al fine di regolarizzare i rapporti dare-avere tra le parti, fortemente sbilanciati in danno della SI.ra , la quale negli anni CP_1 ha provveduto a ripianare i debiti del SI. il SI. verserà CP_2 CP_2 mensilmente alla SI.ra la somma di € 800,00 (ottocento/00) a CP_1
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6) le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno per il concorso nel proprio mantenimento, godendo ciascuna di redditi autonomi.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 7/3/2025 i coniugi esponevano che in data 29/7/2000 avevano contratto matrimonio in Latisana;
che dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ma Per_1 non indipendente sotto il profilo economico;
che con sentenza del
13/7/2023 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 15/4/2025 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza..
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LATISANA in data 29/7/2000 da e CP_1 Controparte_2
e iscritto al 11 numero parte I del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di LATISANA di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 15 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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