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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10852/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10852/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Roma n. 162, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianmario Parola, con il quale è elett.te dom.ta presso l'avv. Barbara Greco, con studio in Salerno, alla via C. Granozio n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30/11/18, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la già Controparte_1 Controparte_2
filiale di San Giuseppe Vesuviano, assumendo di aver intrattenuto con quest'ultima
[...]
il rapporto di c/c n. 40737 (in precedenza n. 10737), al quale era agganciato il conto anticipi n.
10738 (poi divenuto n. 40738); che, come emerso dalla ctp, nel corso degli anni la convenuta aveva indebitamente applicato sul predetto rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché interessi ultralegali non pattuiti e la commissione di massimo scoperto da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto e carenza di causa;
che,
pagina 1 di 5 inoltre, il TEG del rapporto in alcuni trimestri risultava superiore al tasso soglia ex l. n. 108/96; che la convenuta aveva variato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole ad essa attrice, in violazione dell'art. 118 T.U.B.
Tanto premesso, la società istante chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento della nullità parziale del contratto di c/c per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, per l'importo complessivo di € 104.675,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/03/19, si costituiva la la quale Controparte_1 deduceva l'infondatezza delle avverse domande, posto che, in primo luogo, non risultava prodotta l'intera sequenza degli estratti conto inerenti al rapporto oggetto di causa;
inoltre, il contratto di c/c conteneva un'esplicita pattuizione di tutte le condizioni ed i tassi applicati, che non avevano mai sforato il tasso soglia ex l. n. 108/96. Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 02/05/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la Persona_1 stipulava con la banca convenuta (all'epoca Parte_1 [...]
, in data 19/02/07, il contratto di c/c n. 10737, con contestuali due Controparte_2
aperture di credito per anticipo fatture.
Risultano prodotti il contratto di apertura del c/c, con relativo documento di sintesi, e gli estratti conto dal 28/03/08 al 13/03/18: a tale ultima data il c/c presentava un saldo passivo di € 25.629,80.
La documentazione prodotta, anche se incompleta, è tuttavia sufficiente ai fini del ricalcolo
(parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi,
pagina 2 di 5 l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati
(giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n.
30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n. 35979/22).
Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU, dopo aver appurato che il TEG del rapporto non ha mai superato il tasso soglia ex l. n. 108/96, ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, senza tener conto delle variazioni peggiorative unilateralmente disposte dalla banca in violazione dell'art. 118
T.U.B.;
b) eliminazione di numerosi addebiti sul conto corrente privi di riscontro probatorio, avendo il
CTU rilevato quanto segue: “1) per il trimestre 30/06/2008, si riscontra un saldo ricalcolato (Avere € 32.902,00) diverso dal saldo evidenziato dalla CA (Avere €
17.397,22) con una differenza Avere di € 15.504,78; 2) per il trimestre 30/06/2010, mancano le operazioni dal 01/04/2010 al 06/04/2010, per cui il saldo ricalcolato (Avere €
3.245,52) è differente dal saldo indicato dalla CA (Dare € 16.789,67), con una differenza di € 20.035,19; 3) per il trimestre 31/12/2011, mancano le operazioni dal
01/10/2011 al 07/10/2011, per cui il saldo ricalcolato (Dare € 58.663,76) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare € 44.987,83), con una differenza di € 13.675,93; 4) per il trimestre 30/06/2012, mancano le operazioni dal 01/04/2012 al 10/04/2012, per cui il saldo ricalcolato (Avere € 100.385,23) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Avere €
96.698,86), con una differenza di € 3.686,37; 5) per il trimestre 30/09/2012, mancano le operazioni dal 28/09/2012 al 30/09/2012, per cui il saldo ricalcolato (Avere € 6.641,33) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare € 9.748,56), con una differenza di €
16.389,89; 6) per il trimestre 30/06/2013, mancano le operazioni dal 24/06/2013 al
pagina 3 di 5 30/06/2013, per cui il saldo ricalcolato (Dare € 49.957,42) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare € 59.403,34), con una differenza di € 9.445,92; 7) per il trimestre
30/09/2014, mancano le operazioni dal 24/06/2013 al 30/06/2013, per cui il saldo ricalcolato (Dare € 44.097,43) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare €
49.904,19), con una differenza di € 5.806,76”;
c) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'01/01/14 (si veda, in proposito, la recente Cass. n. 21344/24, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [rectius: dal 1° gennaio
2014] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”).
L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale a credito dell'attrice, alla data del 13/03/18, di € 65.891,22, a fronte della somma risultante da estratto conto bancario pari ad €
25.629,80 a debito della correntista alla medesima data.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c., la convenuta va condannata CP_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 65.891,22, oltre interessi legali dal
30/11/18 al soddisfo.
Considerata l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nel corso del presente giudizio in ordine ad alcune delle questioni esaminate, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento della restante metà delle stesse, che vengono liquidate per intero
(ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00). Le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10852/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, accertata la nullità parziale del contratto di c/c per cui è causa, condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 della della somma di € 65.891,22, oltre Parte_1
interessi legali dal 30/11/18 al soddisfo;
pagina 4 di 5 2) compensa per metà le spese giudiziali e condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore della della restante metà di tali spese, Parte_1 che si liquidano per intero in € 800,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di
CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Salerno, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10852/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Roma n. 162, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianmario Parola, con il quale è elett.te dom.ta presso l'avv. Barbara Greco, con studio in Salerno, alla via C. Granozio n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30/11/18, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la già Controparte_1 Controparte_2
filiale di San Giuseppe Vesuviano, assumendo di aver intrattenuto con quest'ultima
[...]
il rapporto di c/c n. 40737 (in precedenza n. 10737), al quale era agganciato il conto anticipi n.
10738 (poi divenuto n. 40738); che, come emerso dalla ctp, nel corso degli anni la convenuta aveva indebitamente applicato sul predetto rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché interessi ultralegali non pattuiti e la commissione di massimo scoperto da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto e carenza di causa;
che,
pagina 1 di 5 inoltre, il TEG del rapporto in alcuni trimestri risultava superiore al tasso soglia ex l. n. 108/96; che la convenuta aveva variato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole ad essa attrice, in violazione dell'art. 118 T.U.B.
Tanto premesso, la società istante chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento della nullità parziale del contratto di c/c per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, per l'importo complessivo di € 104.675,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/03/19, si costituiva la la quale Controparte_1 deduceva l'infondatezza delle avverse domande, posto che, in primo luogo, non risultava prodotta l'intera sequenza degli estratti conto inerenti al rapporto oggetto di causa;
inoltre, il contratto di c/c conteneva un'esplicita pattuizione di tutte le condizioni ed i tassi applicati, che non avevano mai sforato il tasso soglia ex l. n. 108/96. Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 02/05/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la Persona_1 stipulava con la banca convenuta (all'epoca Parte_1 [...]
, in data 19/02/07, il contratto di c/c n. 10737, con contestuali due Controparte_2
aperture di credito per anticipo fatture.
Risultano prodotti il contratto di apertura del c/c, con relativo documento di sintesi, e gli estratti conto dal 28/03/08 al 13/03/18: a tale ultima data il c/c presentava un saldo passivo di € 25.629,80.
La documentazione prodotta, anche se incompleta, è tuttavia sufficiente ai fini del ricalcolo
(parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni
(come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi,
pagina 2 di 5 l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati
(giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n.
30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n. 35979/22).
Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU, dopo aver appurato che il TEG del rapporto non ha mai superato il tasso soglia ex l. n. 108/96, ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, senza tener conto delle variazioni peggiorative unilateralmente disposte dalla banca in violazione dell'art. 118
T.U.B.;
b) eliminazione di numerosi addebiti sul conto corrente privi di riscontro probatorio, avendo il
CTU rilevato quanto segue: “1) per il trimestre 30/06/2008, si riscontra un saldo ricalcolato (Avere € 32.902,00) diverso dal saldo evidenziato dalla CA (Avere €
17.397,22) con una differenza Avere di € 15.504,78; 2) per il trimestre 30/06/2010, mancano le operazioni dal 01/04/2010 al 06/04/2010, per cui il saldo ricalcolato (Avere €
3.245,52) è differente dal saldo indicato dalla CA (Dare € 16.789,67), con una differenza di € 20.035,19; 3) per il trimestre 31/12/2011, mancano le operazioni dal
01/10/2011 al 07/10/2011, per cui il saldo ricalcolato (Dare € 58.663,76) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare € 44.987,83), con una differenza di € 13.675,93; 4) per il trimestre 30/06/2012, mancano le operazioni dal 01/04/2012 al 10/04/2012, per cui il saldo ricalcolato (Avere € 100.385,23) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Avere €
96.698,86), con una differenza di € 3.686,37; 5) per il trimestre 30/09/2012, mancano le operazioni dal 28/09/2012 al 30/09/2012, per cui il saldo ricalcolato (Avere € 6.641,33) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare € 9.748,56), con una differenza di €
16.389,89; 6) per il trimestre 30/06/2013, mancano le operazioni dal 24/06/2013 al
pagina 3 di 5 30/06/2013, per cui il saldo ricalcolato (Dare € 49.957,42) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare € 59.403,34), con una differenza di € 9.445,92; 7) per il trimestre
30/09/2014, mancano le operazioni dal 24/06/2013 al 30/06/2013, per cui il saldo ricalcolato (Dare € 44.097,43) è diverso dal saldo indicato dalla CA (Dare €
49.904,19), con una differenza di € 5.806,76”;
c) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'01/01/14 (si veda, in proposito, la recente Cass. n. 21344/24, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [rectius: dal 1° gennaio
2014] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”).
L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale a credito dell'attrice, alla data del 13/03/18, di € 65.891,22, a fronte della somma risultante da estratto conto bancario pari ad €
25.629,80 a debito della correntista alla medesima data.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c., la convenuta va condannata CP_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 65.891,22, oltre interessi legali dal
30/11/18 al soddisfo.
Considerata l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nel corso del presente giudizio in ordine ad alcune delle questioni esaminate, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento della restante metà delle stesse, che vengono liquidate per intero
(ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00). Le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10852/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, accertata la nullità parziale del contratto di c/c per cui è causa, condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 della della somma di € 65.891,22, oltre Parte_1
interessi legali dal 30/11/18 al soddisfo;
pagina 4 di 5 2) compensa per metà le spese giudiziali e condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore della della restante metà di tali spese, Parte_1 che si liquidano per intero in € 800,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di
CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Salerno, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5