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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1737/2021 vertente
TRA
(già ) C.F. , Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga Meroni e
Paolo Marra, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
, C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Ragusa, C.so Vittorio Veneto n. 165, presso lo studio dell'avv. Riccardo Schininà, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Gianni Maria Saracco, Laura Formentin, Antonio
Finocchiaro, Fabrizio Colasurdo, Fabio Iannuzzi e Federica Brochiero, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle domande attrici.
Le domande sono parzialmente fondate e meritano parziale accoglimento.
La parte attrice chiede in via principale di accertare e dichiarare che, per le Parte ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del CP_1 dei seguenti importi: a. € 421.701,39 in linea capitale portato dalle
[...] fatture prodotte (doc. 02); b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 219,75 a titolo di interessi di mora (maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.), portati nelle Note Debito Interessi (doc. 03); e. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5,
D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Parte tempore, al relativo pagamento in favore di a qualsiasi titolo, anche in via subordinata per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Parte L'attrice ha precisato di essere istituto di credito specializzato nella gestione smobilizzo del credito verso pubblica amministrazione e nell'ambito di tale attività, precisa di agire quale cessionaria dei crediti vantati da
[...]
(crediti maturati a titolo di corrispettivo di servizi di telefonia e CP_2 connettività), (crediti maturati a titolo di corrispettivo di Controparte_3 somministrazione di energia elettrica) ed ER OM S.p.A. (crediti maturati a titolo di corrispettivo di somministrazione di energia elettrica).
Orbene, non è suscettibile di accoglimento l'eccezione di inefficacia della cessione del credito, avanzata dalla parte convenuta.
Occorre precisare che la cessione dei crediti è disciplina agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2240/1923 la quale prevede che allorquando una delle parti contrattuali sia un'Amministrazione pubblica e presenta aspetti peculiari rispetto alla generale disciplina codicistica improntata alla libera cedibilità dei crediti (artt.
1260 e ss. c.c.). Ai sensi del predetto articolo 69 R.D. n. 2440/1923, invero, le cessioni dei crediti verso le Amministrazioni devono necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio ed essere notificate, nelle forme degli atti giudiziari, al debitore ceduto. L'art.70 dello stesso decreto prevede, inoltre, richiamando l'art. 9 dell'allegato E della legge n.
2248/1865, che le cessioni non producono effetti se non vi è adesione dell'Amministrazione interessata. Tali disposizioni, tuttavia, oltre a trovare applicazione solo con riferimento alle cessioni dei contratti di durata che siano ancora in esecuzione, prevedono una disciplina speciale riferibile solo alle
Amministrazioni statali e, quindi, insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni. Ciò si evince dall'esplicito richiamo contenuto nelle disposizioni in esame alle sole amministrazioni statali e dall'assenza di qualsivoglia riferimento all'ordinamento degli enti locali. Anche la modifica apportata con la legge n. 231/2005 all'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 conferma tale orientamento giurisprudenziale. È stato aggiunto, invero, al predetto art. 69 il comma 6, che chiarisce l'ambito di applicazione della disciplina speciale, precisando che “tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l e l Controparte_4 [...]
, in considerazione sia della natura delle funzioni Controparte_5 svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all' , di rappresentante Controparte_5 dello Stato italiano nei confronti della OMissione europea ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni” (cfr. Cass. civ. sez. VI-1,
Ord. del 15.10.2020 n.2315; Cass. civ. sez. III, Ord. del 21.12.2017 n.30658; Trib. Cosenza - sez. I, Sent. del 13.3.2023 n.447; Trib. Rieti, Sent. del 28.3.2023
n.144). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezioni di inefficacia della cessione del credito, non essendo applicabile la disciplina della necessaria adesione dell'ente pubblico, essendo la disciplina con contenuto speciale ed insuscettibile di trovare applicazione analogica nei confronti degli enti locali. Peraltro, va pure rilevato, al fine di escludere l'applicabilità delle predette disposizioni, che nel caso in esame oggetto di cessione non è stato il contratto di fornitura, ma unicamente i crediti già maturati dalla cedente e già fatturati. L'accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione è, invero, prescritta solo con riferimento ai rapporti di durata ancora in essere al momento della cessione, essendo la ratio sottesa alla disciplina speciale quella di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che a seguito della cessione il nuovo soggetto obbligato verso l'Amministrazione possa compromettere la regolare prosecuzione del rapporto. Tale esigenza non può, di certo, ravvisarsi con riferimento alle cessioni aventi ad oggetto esclusivamente dei crediti maturati dalla cedente per prestazioni già eseguite, come nel caso di specie.
Sicché anche per tale ragione non trova applicazione la predetta normativa speciale.
Va, infine, precisato, che ai sensi della disciplina generale di cui agli artt.1260 e ss. c.c. le cessioni non necessitano dell'accettazione del debitore ceduto e anche nel caso in cui ne venga omessa la notifica il cessionario è comunque legittimato ad esigere il pagamento nei confronti del debitore ceduto, in quanto la notifica prescritta dal primo comma dell'art. 1264 c.c. è finalizzata unicamente ad attribuire efficacia liberatoria al pagamento eseguito al cedente dal debitore che ignorava, in buona fede, l'intervenuta cessione.
Va, poi, disattesa l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria, per carenza di prova circa la prestazione resa e l'esistenza di rapporti contrattuali con i presunti fornitori somministranti di cui si chiede il pagamento.
Invero, con riferimento ai crediti ceduti da nonostante in Controparte_2 atti vi sia la prova del contratto intercorso tra le parti, manca l'elenco dei crediti ceduti. Invero, dall'esame del compendio probatorio allegato, non sono indicati gli specifici crediti oggetto di cessione;
all'interno del contratto del 2.8.2021 n. 70842, n. rep. 2792 risulta inserita la generica voce “la cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 12 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come indicato di seguito”. Tuttavia senza una specifica allegazione dei crediti esistenti la sola indicazione delle fatture non è sufficiente a fondare la prova del credito. Risulta, pertanto, ininfluente la documentazione allegata da TR
(già , in quanto nel contratto di cessione stipulato Controparte_7 con la non vi è l'indicazione di alcun credito riferibile al Controparte_2 rapporto intercorso tra le parti. Non sussiste, dunque, prova di alcuna obbligazione a carico dell'ente comunale.
La domanda attrice è, viceversa, fondata quanto ai crediti e Controparte_3
ER OM S.p.A., siccome basata sulle fatture allegate (v. memorie ex art. 183, comma VI, nn. 1 e 2), nonché sul contratto stipulato tra il CP_1
e l in regime di salvaguardia per la Calabria per il periodo
[...] CP_3
2019/2020 e per il successivo 2021/2022 (v. allegati nn. 0173 e 0174 nei docc.
0120-0194, alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.) e, per quanto riguarda l'ER OM S.p.A. sulla sua qualità di esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in Calabria dal 1-01-2017 (v. allegato n. 1333 alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di parte attrice). Si fa presente, invero, che sussistono in atti (allegato all'atto di citazione) gli atti di cessione di credito rep. 63316, Racc. n. 24.6.2021 e Rep. 63816, Racc. 33041 del 22.9.221 tra e e il contrato di cessione Controparte_3 TR
Rep. n. 68178, Racc. n. 17155, Rep. serie 1 T del 27.12.2019 tra ER OM S.p.A. e la TR
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte convenuta. Invero, il termine di prescrizione quinquennale nel caso di specie non risulta decorso, tenuto conto delle fatture nonché di quelle CP_3 riferibili ad ER OM S.p.a., per come indicate nel prospetto di estratto conto
(allegati nn. 2 e 3 all'atto introduttivo del fascicolo di parte attrice), che sono riferibili all'anno 2019 e all'anno 2021 (allegati al fascicolo di parte attrice alle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 1 e 2, c.p.c.); il termine di prescrizione è stato in ogni caso interrotto con la notifica dell'atto di citazione e non risulta ancora maturato.
Ciò chiarito, la parte attrice ha dato prova del titolo contrattuale fatto valere, avendo depositato, con la memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., i contratti posti alla base delle fatture oggetto di domanda e avendo, altresì, provato la propria legittimazione attiva, documentata dai contratti di cessione allegati all'atto di citazione.
In merito e in punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n.
7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, come detto, parte attrice, nel caso di specie, ha provato la fonte negoziale del suo diritto.
Nel caso in esame la parte attrice ha depositato il contratto e le fatture relative ai crediti e ER OM S.p.a. (v. allegati all'atto di citazione e Controparte_3 alla memoria ex art. 183, comma VI, nn. 1 e 2 c.p.c.); la parte convenuta non ha, invece, provato di aver adempiuto.
Come detto, a differente conclusione deve giungersi quanto ai crediti CP_2
invero, sebbene sussista in atti il contratto intercorso con l'ente
[...] comunale nonché quello di cessione tra la stessa società cedente e la cessionaria Parte del 2.8.2021 (v. allegato all'atto introduttivo del fascicolo parte attrice), non è presente all'interno del contratto la specifica dei crediti ceduti.
La domanda subordinata spiegata da (già TR [...]
di condanna del per ingiustificato Controparte_7 Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento deve, invece, essere dichiarata inammissibile. L'azione di arricchimento senza causa ha il carattere di azione residuale, sicché la stessa, ai sensi dell'art. 2042 c.c., può essere proposta solo qualora non sussistano altri rimedi esperibili. Nel caso di specie, il soggetto che ha fruito della fornitura/servizio, in assenza di valido titolo, è un ente locale e vengono, quindi, in rilievo gli artt. 191 e 194 T.U.E.L.
Dal combinato disposto delle predette disposizioni risulta che, qualora l'ente locale abbia acquisito una fornitura/servizio in assenza di un valido impegno di spesa e dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio deve intendersi instaurato, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, salvo la possibilità per l'ente medesimo di riconoscere il debito fuori bilancio. Tuttavia, la possibilità per l'ente di riconoscere un debito fuori bilancio postula l'assunzione da parte di quest'ultimo di una valida obbligazione, seppur in assenza di copertura finanziaria. Sicché, in presenza di un contratto radicalmente nullo per mancanza della forma scritta ad substantiam, alcun vincolo può dirsi sorto a carico dell'ente, con la conseguenza che in mancanza di un'obbligazione non può neppure prospettarsi la possibilità di riconoscere un debito fuori bilancio (cfr. Trib. Napoli, sez. XI, sent. del
9.3.2023 n.2548). Difetta, quindi, il requisito di sussidiarietà richiesto per l'esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c., in quanto il fornitore, per ottenere il risultato che si prefigge, ha a disposizione l'azione nei confronti dell'amministratore, del funzionario o del dipendente che ha, in ipotesi, consentito la fornitura, dovendo il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, intendersi instaurato con tale soggetto. La domanda ex art. 2041 c.c. proposta da (già deve, TR Controparte_7 dunque, essere dichiarata inammissibile.
Ebbene, in base a quanto fin qui esposto e dall'analisi del compendio probatorio nonché dal confronto tra crediti ceduti e fatture azionate, occorre rilevare che parte attrice ha diritto alla minor somma di sorte capitale pari ad € 165.740,74 afferente ai soli crediti di e ER OM. S.p.a. ceduti (v. Controparte_3 elenco crediti azionati per come specificati nel doc. 2 all'atto di citazione, nonché le singole fatture azionate allegate alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).
Quanto agli interessi moratori, deve evidenziarsi come la Direttiva comunitaria 2000/35/CE, di cui il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 costituisce attuazione, si propone, in tema di ritardi di pagamento, di eliminare o di attenuare taluni degli effetti negativi derivanti dallo squilibrio della forza contrattuale dei contraenti nelle transazioni commerciali. Tali disposizioni trovano attuazione in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza limitazioni soggettive e, quindi, anche per i contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione, nel caso di specie il Tale interpretazione è avvalorata dal CP_1 CP_1 tenore letterale dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/02 in cui si conferma che per transazioni commerciali devono intendersi i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Ciò detto, considerato che il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati da parte attrice e rilevato che ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02), appare fondata la pretesa di pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2, allegato all'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo.
Quanto agli interessi sugli interessi, detti anatocistici, essi sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile e il debitore sia in mora. Essenziale, altresì, la proposizione della domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (Cass. Civ. n. 12512/2015). Ne deriva che essi spettano, essendo scaduti già al momento della domanda ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. E sono dovuti nella misura determinata dall'art. 1284 comma IV c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
Parte Spetta, infine, alla quale importo dovuto a titolo di interessi di mora (maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, per come riportati dalle Note Debito Interessi indicate nell'elenco prodotto all'atto di citazione doc. 3) la minor somma pari € 137,29 ( € 74,53 per crediti ceduti da ER OM S.p.A. + € 62,76 per crediti ceduti da derivante Controparte_3 dal confronto dei singoli crediti ceduti e dalla notifica delle singole fatture. Somma sui quali calcolare, per gli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica sino al saldo, gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna del convenuto alla loro rifusione in favore della parte attrice. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147/2022, ridotti del 70% quanto alla fase istruttoria e del 50% quanto alle restanti fasi, in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00
(giudizi ordinari), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in (parziale) accoglimento delle domande attrici, condanna il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della CP_1 somma € 165.740,74 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, oltre alla somma di € 137,29 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
2. dichiara inammissibile la domanda attrice di condanna del
[...] al pagamento in suo favore di somme per ingiustificato CP_1 arricchimento ex art. 2041 c.c.; 3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 7.158,50, di cui € 1.241,00 per spese ed € 5.917,50 per onorari, oltre a iva, spese generali e cpa.
Così deciso in Paola, il 22.07.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)