TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 672/2024 RG, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 40/2024 del 20.02.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 108/2024”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1 il cu l corso Matteotti n. 65 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente –
contro
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 P.IVA_1 t difeso DO EL presso il cui studio in Ventimiglia alla via della Stazione n.2/C è eletto domicilio
– parte convenuta/opposta–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 40/2024 del 20.02.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 108/2024, col quale gli veniva intimato il pagamento, in favore di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a fronte della emissione della fattura n.31/2023, della somma di € 117.120,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di competenze dovute per l'attività di mediazione avente ad oggetto la vendita a
[...]
del compendio immobiliare sito alla via Iride di Bordighera, contestato di Pt_2 uto la detta fattura non essendo stato messo in contatto, neppure tramite limitatasi a riferirgli che un imprecisato cliente russo era interessato Controparte_3
i acquirenti del compendio immobiliare dalla Controparte_1 allegato di essere stato messo in contatto con dalla titolare della BENI Parte_2
STABILIS Srls, che rinunciava espressamente ed in forma scritta al compenso, dedotta l'insussistenza del diritto alla provvigione azionato in via monitoria, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando per la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo 40/2024 nonché per la sua condanna per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze di causa.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, che, dedotto, in ragione della corrispondenza intercorsa tra le parti, un effettivo contributo causale offerto dall'agenzia per la conclusione dell'accordo ovvero per la vendita dell'immobile sito in Bordighera alla via Iride giusto atto Notaio Per_1 del 15.3.2022, instava, in via principale, per il rigetto del ricorso in opposizione, in via subordinata, per la condanna di al pagamento, in suo favore, della Parte_1 corrispondente indennità di mediazione quantificata anche in via equitativa, con vittoria di spese. 1.2) Assunta la prova orale (testi parte attrice/opponente: Testimone_1
testi di parte convenuta/opposta: Testimone_2 Controparte_3 erpello di , la causa Testimone_3 Parte_1 decisione all'udienza del 27.05.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 2.1) In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cass. 11443/2022; cass. 3438/2002; cass. 9884/2008; cass. 23438/2004)
2.1.1) Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cass. 11443/2022; cass. 869/2018; cass. 25851/2014). 2.1.2) D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (cass. 11656/2018; cass. 25851/2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (cass. n. 21737/2010). 2.1.3) Per il riconoscimento del diritto alla provvigione è richiesto l'accertamento del nesso di causalità adeguata, ovvero la sussistenza di un apporto causale, da parte del mediatore, il cui intervento dev'essere adeguatamente rilevante per la conclusione dell'affare, non essendo sufficiente, a tal fine, il fatto che il mediatore abbia messo le parti in contatto fra loro (cass. 785/2024; cass. 3165/2023) 2.1.4) Sebbene tale circostanza costituisca l'antecedente necessario per giungere alla stipula del contratto e per far sorgere il relativo diritto alla provvigione, affinchè
2 dott. Pasquale LONGARINI sussistano tutti i presupposti richiesti dal principio della causalità adeguata, serve anche verificare che l'opera dell'intermediario abbia una rilevanza tale da risultare determinante, ai fini della conclusione dell'affare (cass. UU. 11443/2022). 2.1.5) Al contrario, il nesso di causalità verrà meno nel caso in cui vi sia stata una prima fase di trattativa, avviata con l'intervento del mediatore, che però non ha dato esito positivo, a cui faccia però segua la stipula del contratto, senza l'ulteriore intervento del mediatore (sentenza 22426/2020). In ogni caso, è necessario che tale aspetto sia adeguatamente valutato dal giudice, dato che non basta ad escludere il nesso di causalità il solo fatto che la fase iniziale delle trattative, condotte dal primo mediatore, non sia andata a buon fine, mentre la stipula sia giunta in un secondo momento, con il successivo intervento di un secondo mediatore (cass. 785/2024). 2.2) Tanto premesso, è provato che aveva dato incarico alla società Parte_1 di vendere, al prezzo di € 4.000.000,00, il compendio immobiliare Controparte_1 di sua proprietà sito alla via Iride di Bordighera e censito a CF Sez. Bor. F5/N.2236/Cat.F3/Mapp. 1453–1454 e Sez. Censuaria Borghetto San Nicolò F2/mapp.1730–143–1635, consegnando le relative tavole e progetti [alla domanda “Vero che in data antecedente del 17/03/2022 il sig. si recava presso l'agenzia Parte_1 Controparte_4 sedente in Ospedaletti C.so Regina Margheri o tavole e progetti relativ via Iride a Bordighera (da rammostrarsi all'escutendo testimone) e conferendo incarico all'agenzia di posto in vendita per il prezzo di €. 4.000.000,00?”, il teste rispondeva «si è Controparte_3 vero, li consegnò a me personalmente presso l'agenzia di Ospedaletti» mentre il CP_1 teste dichiarava «è vero, io ero presente in quel frangente temporale»]. Testimone_3
2.2.1) Circostanza, peraltro, ammessa da parte attrice/opponente, avendo sul punto svolto una difesa incompatibile con la sua negazione: per il fatto stesso di avere dichiarato, in sede di interpello, di avere, in data 29.7.2022, riferito all'agenzia di abbassare il prezzo ad € 3.800.000,00 (vedi risposta al cap. 3 in sede di interpello), ha per ciò solo ammesso di aver affidato l'incarico all'agenzia In ogni Controparte_1 caso, nel rispondere al capitolo 7, smentendo il teste (che, in controprova, Tes_2 dichiarava di aver consegnato la documentazione del compendio immobiliare oggetto di contesa, presso l'agenzia “Le Rève”), ammetteva di aver inviato le Parte_1 planimetrie generali all'agenzia CP_1
2.3) Dalla successione cronologica e dal contenuto dei messaggi (mail e whatsapp, né disconosciuti né contestati) intervenuti tra la cquirente Controparte_1
HOLOUBEK/MASSETTI, versati in atti, emerge che: (i) le parti con le quali l'agenzia aveva interagito sono le stesse che ebbero a stipulare, al prezzo di € 3.200.000,00, il rogito a ministero Notaio del 12.05.2023; (ii) il compendio immobiliare oggetto Per_1 della corrispondenza era quello di cui all'incarico di vendita ricevuto dall'agenzia da parte del d era quella di cui al contratto di compravendita a rogito Notaio Pt_1
; (iii) il compendio veniva visto per la prima volta dall'acquirente Per_1 Pt_2 per il tramite del sito della agenzia che poi forniva tutte le CP_1 informazioni richieste dal futuro acquirente, tra le quali il prezzo di vendita (13.06.2022 =
Away: “le mando il nostro link con le informazioni e alcune fotografie”; 13.06.2022 = Estate Away: “la CP_1 Pt_ struttura è in cemento armato appena terminata”; 30.06.2022 = Houloubek: “ciao , poiché il proprietario ha ridotto il prezzo a €. 3.400.000,00 potrei essere interessato a fare un'offerta”; 5.10.2022 = : “le mando i disegni di tutta CP_1 l'area”; mess. whatsapp 04/09/2022 e risposta del 30/09/2022 = chiede informazioni Pt_2 Pt_2 specifiche e l'agenzia provvedeva a contattare immediatamente per poi rispondere Pt_1 nuovamente al futuro acquirente quanto da quest'ultimo appreso). 2.4) Sussiste, dunque, il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, avendo l'acquirente visionato l'appartamento per il tramite del mediatore nella vigenza del contratto di mediazione ed era pronto a fare, nel dicembre, una proposta di acquisto dell'immobile, ditalchè l'agenzia, per il tramite di CP_3 [...]
, informava il che a breve sarebbe giunto il cliente da Hong Kong
[...] Pt_1 per visitare l'immobile ed inoltrare un'offerta di acquisto (vedi teste . Controparte_3
Del resto, la proposta irrevocabile di acquisto, versata agli atti dall'attore/opponente, è del dicembre del 2022. 2.5) Ne consegue che l'affare oggetto di contesa trova il suo antecedente causale nell'attività della società mediatrice, che si era conclusa con la messa in relazione delle parti e con l'attesa della formulazione di una proposta di acquisto. Del resto, l'art. 1754 cc, definisce il mediatore come colui che mette in relazione le parti per la conclusione non già di un contratto ma di un affare, sicché il diritto alla provvigione sorge quando esso si ponga in rapporto causale con l'opera svolta, indipendentemente dal suo intervento in tutte le fasi delle trattative o dalla diversità di prezzo concordata in contratto. Ciò che rileva è che il mediatore abbia fornito alla preponente, e per essa ai soci ed ai collaboratori, il suo apporto nella individuazione del soggetto interessato all'acquisto e che con lo stesso il contratto sia stato successivamente concluso. 2.6) Il diritto del mediatore alla provvigione è quindi in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, non essendo richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ma la “messa in relazione” ad opera del mediatore, quale attività costituente l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare medesimo. 2.7) Purtuttavia, la compravendita del compendio immobiliare si è conclusa in un secondo momento e grazie all'intervento di un terzo ovvero BENI STABILIS Srls [teste alla domanda “Vero che la proposta irrevocabile di acquisto datata Testimone_1 1.12.2022 (doc. n. 1 in atti da esibire al teste) veniva inviata da Beni Stabili Srls al signor in Parte_1 pari data?”, rispondeva: «prendo atto del documento mostratomi. La circostanza risponde al vero. Sono il titolare dell'agenzia e mi sono occupato della pratica»; alla domanda “Vero che i signori
[...]
e visitavano gli immobili oggetto della proposta irrevocabile di acquisto datata Pt_2 Persona_3 d esibire al teste) in data 11 gennaio 2023, alla presenza del proprietario, del signor e dell'avvocato Alessandra Rogier?”, rispondeva: «si, è vero, io ero presente. Testimone_1
Ritengo che fosse la prima volta che vedevano l'immobile, che è seguita ad uno scambio di mail»; alla domanda “Vero che la Beni Stabili Srls, rinunciava in forma scritta in data 2.12.2022 a qualsiasi somma dovuta a titolo di provvigione circa la proposta di acquisto di cui ai precedenti capitoli di prova?”, rispondeva: «si, è vero»]. In caso di pluralità di mediatori, l'art. 1758 cc prevede che ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione, la cui misura deve essere rapportata all'entità e all'importanza dell'attività prestata da ciascuno. 2.7.1) In ipotesi di attività di intermediazione posta in essere da più agenzie ai fini della conclusione del contratto, anche se la compravendita si è conclusa in un secondo momento e grazie all'intervento di un terzo professionista, scatta ugualmente per l'agenzia il diritto alla provvigione, ma, in assenza di prova della CP_1 prevalenza dell'attività dell'uno o dell'altro, la ripartizione della provvigione deve essere fatta in parti uguali atteso che, «rispetto alla prestazione divisibile costituita dalla provvigione, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa quando non risulti diversamente provato, a ciascuno dei creditori spetta, appunto, una identica quota» (cass. 25648/2022). 2.8) Pertanto, a titolo di provvigione, alla spetta la somma di € Controparte_1
58.560,00 oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo. 2.9) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, il decreto ingiuntivo n.40/2024 del 20.2.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 108/2024 RG e, al contempo, deve essere condannato al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Controparte_1
4 dott. Pasquale LONGARINI euro 58.560,00 oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 3.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.2) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare a in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, le spese di lite delle due fasi giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, nella somma complessiva di € 1.370,00 per la fase monitoria e di € 3.809,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 40/2024 del 20.02.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 108/2014 e, al contempo, dichiara al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rap re, Controparte_1 la somma di € 58.560,0 t. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del leg o-tempore, delle spese del gi lla somma di € 1.370,00 per la fase monitoria e di € 3.809,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
5 dott. Pasquale LONGARINI 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.05.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dott. Persona_2
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 672/2024 RG, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 40/2024 del 20.02.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 108/2024”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1 il cu l corso Matteotti n. 65 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente –
contro
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 P.IVA_1 t difeso DO EL presso il cui studio in Ventimiglia alla via della Stazione n.2/C è eletto domicilio
– parte convenuta/opposta–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 40/2024 del 20.02.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 108/2024, col quale gli veniva intimato il pagamento, in favore di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a fronte della emissione della fattura n.31/2023, della somma di € 117.120,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di competenze dovute per l'attività di mediazione avente ad oggetto la vendita a
[...]
del compendio immobiliare sito alla via Iride di Bordighera, contestato di Pt_2 uto la detta fattura non essendo stato messo in contatto, neppure tramite limitatasi a riferirgli che un imprecisato cliente russo era interessato Controparte_3
i acquirenti del compendio immobiliare dalla Controparte_1 allegato di essere stato messo in contatto con dalla titolare della BENI Parte_2
STABILIS Srls, che rinunciava espressamente ed in forma scritta al compenso, dedotta l'insussistenza del diritto alla provvigione azionato in via monitoria, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando per la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo 40/2024 nonché per la sua condanna per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze di causa.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, che, dedotto, in ragione della corrispondenza intercorsa tra le parti, un effettivo contributo causale offerto dall'agenzia per la conclusione dell'accordo ovvero per la vendita dell'immobile sito in Bordighera alla via Iride giusto atto Notaio Per_1 del 15.3.2022, instava, in via principale, per il rigetto del ricorso in opposizione, in via subordinata, per la condanna di al pagamento, in suo favore, della Parte_1 corrispondente indennità di mediazione quantificata anche in via equitativa, con vittoria di spese. 1.2) Assunta la prova orale (testi parte attrice/opponente: Testimone_1
testi di parte convenuta/opposta: Testimone_2 Controparte_3 erpello di , la causa Testimone_3 Parte_1 decisione all'udienza del 27.05.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 2.1) In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cass. 11443/2022; cass. 3438/2002; cass. 9884/2008; cass. 23438/2004)
2.1.1) Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cass. 11443/2022; cass. 869/2018; cass. 25851/2014). 2.1.2) D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (cass. 11656/2018; cass. 25851/2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (cass. n. 21737/2010). 2.1.3) Per il riconoscimento del diritto alla provvigione è richiesto l'accertamento del nesso di causalità adeguata, ovvero la sussistenza di un apporto causale, da parte del mediatore, il cui intervento dev'essere adeguatamente rilevante per la conclusione dell'affare, non essendo sufficiente, a tal fine, il fatto che il mediatore abbia messo le parti in contatto fra loro (cass. 785/2024; cass. 3165/2023) 2.1.4) Sebbene tale circostanza costituisca l'antecedente necessario per giungere alla stipula del contratto e per far sorgere il relativo diritto alla provvigione, affinchè
2 dott. Pasquale LONGARINI sussistano tutti i presupposti richiesti dal principio della causalità adeguata, serve anche verificare che l'opera dell'intermediario abbia una rilevanza tale da risultare determinante, ai fini della conclusione dell'affare (cass. UU. 11443/2022). 2.1.5) Al contrario, il nesso di causalità verrà meno nel caso in cui vi sia stata una prima fase di trattativa, avviata con l'intervento del mediatore, che però non ha dato esito positivo, a cui faccia però segua la stipula del contratto, senza l'ulteriore intervento del mediatore (sentenza 22426/2020). In ogni caso, è necessario che tale aspetto sia adeguatamente valutato dal giudice, dato che non basta ad escludere il nesso di causalità il solo fatto che la fase iniziale delle trattative, condotte dal primo mediatore, non sia andata a buon fine, mentre la stipula sia giunta in un secondo momento, con il successivo intervento di un secondo mediatore (cass. 785/2024). 2.2) Tanto premesso, è provato che aveva dato incarico alla società Parte_1 di vendere, al prezzo di € 4.000.000,00, il compendio immobiliare Controparte_1 di sua proprietà sito alla via Iride di Bordighera e censito a CF Sez. Bor. F5/N.2236/Cat.F3/Mapp. 1453–1454 e Sez. Censuaria Borghetto San Nicolò F2/mapp.1730–143–1635, consegnando le relative tavole e progetti [alla domanda “Vero che in data antecedente del 17/03/2022 il sig. si recava presso l'agenzia Parte_1 Controparte_4 sedente in Ospedaletti C.so Regina Margheri o tavole e progetti relativ via Iride a Bordighera (da rammostrarsi all'escutendo testimone) e conferendo incarico all'agenzia di posto in vendita per il prezzo di €. 4.000.000,00?”, il teste rispondeva «si è Controparte_3 vero, li consegnò a me personalmente presso l'agenzia di Ospedaletti» mentre il CP_1 teste dichiarava «è vero, io ero presente in quel frangente temporale»]. Testimone_3
2.2.1) Circostanza, peraltro, ammessa da parte attrice/opponente, avendo sul punto svolto una difesa incompatibile con la sua negazione: per il fatto stesso di avere dichiarato, in sede di interpello, di avere, in data 29.7.2022, riferito all'agenzia di abbassare il prezzo ad € 3.800.000,00 (vedi risposta al cap. 3 in sede di interpello), ha per ciò solo ammesso di aver affidato l'incarico all'agenzia In ogni Controparte_1 caso, nel rispondere al capitolo 7, smentendo il teste (che, in controprova, Tes_2 dichiarava di aver consegnato la documentazione del compendio immobiliare oggetto di contesa, presso l'agenzia “Le Rève”), ammetteva di aver inviato le Parte_1 planimetrie generali all'agenzia CP_1
2.3) Dalla successione cronologica e dal contenuto dei messaggi (mail e whatsapp, né disconosciuti né contestati) intervenuti tra la cquirente Controparte_1
HOLOUBEK/MASSETTI, versati in atti, emerge che: (i) le parti con le quali l'agenzia aveva interagito sono le stesse che ebbero a stipulare, al prezzo di € 3.200.000,00, il rogito a ministero Notaio del 12.05.2023; (ii) il compendio immobiliare oggetto Per_1 della corrispondenza era quello di cui all'incarico di vendita ricevuto dall'agenzia da parte del d era quella di cui al contratto di compravendita a rogito Notaio Pt_1
; (iii) il compendio veniva visto per la prima volta dall'acquirente Per_1 Pt_2 per il tramite del sito della agenzia che poi forniva tutte le CP_1 informazioni richieste dal futuro acquirente, tra le quali il prezzo di vendita (13.06.2022 =
Away: “le mando il nostro link con le informazioni e alcune fotografie”; 13.06.2022 = Estate Away: “la CP_1 Pt_ struttura è in cemento armato appena terminata”; 30.06.2022 = Houloubek: “ciao , poiché il proprietario ha ridotto il prezzo a €. 3.400.000,00 potrei essere interessato a fare un'offerta”; 5.10.2022 = : “le mando i disegni di tutta CP_1 l'area”; mess. whatsapp 04/09/2022 e risposta del 30/09/2022 = chiede informazioni Pt_2 Pt_2 specifiche e l'agenzia provvedeva a contattare immediatamente per poi rispondere Pt_1 nuovamente al futuro acquirente quanto da quest'ultimo appreso). 2.4) Sussiste, dunque, il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, avendo l'acquirente visionato l'appartamento per il tramite del mediatore nella vigenza del contratto di mediazione ed era pronto a fare, nel dicembre, una proposta di acquisto dell'immobile, ditalchè l'agenzia, per il tramite di CP_3 [...]
, informava il che a breve sarebbe giunto il cliente da Hong Kong
[...] Pt_1 per visitare l'immobile ed inoltrare un'offerta di acquisto (vedi teste . Controparte_3
Del resto, la proposta irrevocabile di acquisto, versata agli atti dall'attore/opponente, è del dicembre del 2022. 2.5) Ne consegue che l'affare oggetto di contesa trova il suo antecedente causale nell'attività della società mediatrice, che si era conclusa con la messa in relazione delle parti e con l'attesa della formulazione di una proposta di acquisto. Del resto, l'art. 1754 cc, definisce il mediatore come colui che mette in relazione le parti per la conclusione non già di un contratto ma di un affare, sicché il diritto alla provvigione sorge quando esso si ponga in rapporto causale con l'opera svolta, indipendentemente dal suo intervento in tutte le fasi delle trattative o dalla diversità di prezzo concordata in contratto. Ciò che rileva è che il mediatore abbia fornito alla preponente, e per essa ai soci ed ai collaboratori, il suo apporto nella individuazione del soggetto interessato all'acquisto e che con lo stesso il contratto sia stato successivamente concluso. 2.6) Il diritto del mediatore alla provvigione è quindi in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, non essendo richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ma la “messa in relazione” ad opera del mediatore, quale attività costituente l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare medesimo. 2.7) Purtuttavia, la compravendita del compendio immobiliare si è conclusa in un secondo momento e grazie all'intervento di un terzo ovvero BENI STABILIS Srls [teste alla domanda “Vero che la proposta irrevocabile di acquisto datata Testimone_1 1.12.2022 (doc. n. 1 in atti da esibire al teste) veniva inviata da Beni Stabili Srls al signor in Parte_1 pari data?”, rispondeva: «prendo atto del documento mostratomi. La circostanza risponde al vero. Sono il titolare dell'agenzia e mi sono occupato della pratica»; alla domanda “Vero che i signori
[...]
e visitavano gli immobili oggetto della proposta irrevocabile di acquisto datata Pt_2 Persona_3 d esibire al teste) in data 11 gennaio 2023, alla presenza del proprietario, del signor e dell'avvocato Alessandra Rogier?”, rispondeva: «si, è vero, io ero presente. Testimone_1
Ritengo che fosse la prima volta che vedevano l'immobile, che è seguita ad uno scambio di mail»; alla domanda “Vero che la Beni Stabili Srls, rinunciava in forma scritta in data 2.12.2022 a qualsiasi somma dovuta a titolo di provvigione circa la proposta di acquisto di cui ai precedenti capitoli di prova?”, rispondeva: «si, è vero»]. In caso di pluralità di mediatori, l'art. 1758 cc prevede che ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione, la cui misura deve essere rapportata all'entità e all'importanza dell'attività prestata da ciascuno. 2.7.1) In ipotesi di attività di intermediazione posta in essere da più agenzie ai fini della conclusione del contratto, anche se la compravendita si è conclusa in un secondo momento e grazie all'intervento di un terzo professionista, scatta ugualmente per l'agenzia il diritto alla provvigione, ma, in assenza di prova della CP_1 prevalenza dell'attività dell'uno o dell'altro, la ripartizione della provvigione deve essere fatta in parti uguali atteso che, «rispetto alla prestazione divisibile costituita dalla provvigione, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa quando non risulti diversamente provato, a ciascuno dei creditori spetta, appunto, una identica quota» (cass. 25648/2022). 2.8) Pertanto, a titolo di provvigione, alla spetta la somma di € Controparte_1
58.560,00 oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo. 2.9) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, il decreto ingiuntivo n.40/2024 del 20.2.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 108/2024 RG e, al contempo, deve essere condannato al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Controparte_1
4 dott. Pasquale LONGARINI euro 58.560,00 oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 3.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.2) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare a in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, le spese di lite delle due fasi giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, nella somma complessiva di € 1.370,00 per la fase monitoria e di € 3.809,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 40/2024 del 20.02.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 108/2014 e, al contempo, dichiara al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rap re, Controparte_1 la somma di € 58.560,0 t. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del leg o-tempore, delle spese del gi lla somma di € 1.370,00 per la fase monitoria e di € 3.809,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
5 dott. Pasquale LONGARINI 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.05.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dott. Persona_2
[...]