Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 78/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Paola via Nazionale n. 147, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Salvatore Matera,
c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Paola C.so C.F._2
Garibaldi, pec Email_1
Attore
E
in persona dell'amministratore sig.ra Controparte_1
c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 residente in Paola, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Ottavino Maria Riggio, c.f.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola via San Salvatore C.F._4
25, PEC Email_2
Convenuto
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare ex art. 1137 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a in data 22.01.22, portato alla notifica il 17.01.22, Controparte_2
il ha convenuto in giudizio il sito in Paola via Nazionale 147, nella Pt_1 Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., chiedendo volersi “accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 27 dicembre 2021 comunicata all'odierno attore in data 23 dicembre 2021 per
pagina 1 di 7
L'impugnazione è seguita a trasmissione del 10.01.22 avente ad oggetto il verbale e delibera assembleare del 27.12.21, ritenendo l'attore di non aver ricevuto valida comunicazione della indicata assemblea, essendo pervenuta raccomandata a.r. n. 150210827920 del 23/12/2021 a fronte della prima convocazione fissata per il giorno 26.12.21 ed in seconda convocazione il 27.12.2021, con conseguente vizio della delibera assembleare impugnata, adottata in sua assenza.
Si è costituito il convenuto nella persona della suindicata , quale CP_1 CP_2
amministratore, al fine di resistere alla impugnazione e chiederne il rigetto, rilevando: - che trattasi di piccolo condominio con posizione assimilabile alla comunione, in cui l'amministratore di fatto ha curato alcuni servizi condominiali, volontariamente ed a titolo gratuito, senza assumere gi obblighi previsti dagli artt. 1129 e 1130 cod. civ., per cui trovano applicazione i soli articoli 1105 e 1106 cod. civ. ; - che è stata trasmessa all'attore raccomandata a.r. del 18 dicembre 2021 nonché successiva p.e.c. del 21.12.2021, per cui “la comunicazione inoltrata e ricevuta il 21 dicembre è rispettosa dei tale prescrizione, rendendo pienamente valida l'assemblea e le determinazioni ivi assunte”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28.03.2023 questo giudice, atteso il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, richiesto ex lege a pena di inammissibilità dell'azione de quo, ha assegnato a parte attrice il termine di giorni 15 per il deposito dell'istanza di mediazione.
All'esito, parte attrice ha provveduto a presentare istanza di mediazione ma la convenuta è rimasta assente, come da documentazione versata in atti.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28.11.23, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221 IV comma legge del 7-7-2020 n. 77 di conversione con modifiche del D.L. 19-5-2020 n. 34, indicate le specifiche esigenze di ruolo, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 28.01.2025, con assegnazione di termini.
Il procedimento viene, quindi, deciso con sentenza contestuale alla precisazione delle conclusioni delle parti, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dall'attore è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Pacifica è la circostanza secondo cui l'immobile di via Nazionale 147 a Paola è costituito da sei proprietari, come si evince da verbale dell'assemblea del 27.12.21 (in cui i condomini sono indicati in
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Persona_1 Persona_2
), e come precisato in sentenza n. 100 del 2020 del Giudice di Pace di Paola intervenuta Parte_1
tra le parti, nonché per quanto da queste ultime concordemente riconosciuto.
pagina 2 di 7 In particolare, nella pronuncia n. 100 del 2020 da ultimo indicata, non impugnata, è stato precisato che <<il composto da condomini e si in presenza di un condominio minimo>>> Controparte_1
nel quale si è provveduto a nominare un <amministratore di condominio a titolo gratuito, ai soli fini di una gestione più snella>>, nonché ad adottare tabelle millesimali, pur mancando un obbligo in tal senso.
Parimenti, nell'indicato verbale dell'assemblea del 27.12.21, convocata su richiesta dell'ing. CP_5 in qualità di “condomino con responsabilità di amministratore”, i partecipanti “condomini”
[...] dell'immobile di hanno provveduto a ratificare le dimissioni dell'indicato ing. Controparte_1
e nominare quale nuovo “condomino con responsabilità di amministratore” la dott.ssa CP_5 [...]
. CP_2
A conferma, quest'ultima si è costituita in giudizio “nella qualità di amministratore del ”. CP_1
Ebbene, per quanto vi siano differenziazioni tra le ipotesi di condominio “minimo” – costituito da due condomini-, “piccolo” condominio – costituito da meno di 8 condomini, come nel caso di specie- e condominio con un numero superiore di proprietari, è pacifica l'applicabilità generale delle norme dettate in materia di condominio, ove non escluse dalla legge, come riconosciuto sin dalla sentenza n.
2046 del 31 gennaio 2006 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di “condominio minimo”, e pertanto estensibile in materia di “piccolo” condominio come quello in esame, in cui si è affermato che devono trovare applicazione le “norme che disciplinano il regime del condominio in edificio, se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengano in proprietà solitaria a persone diverse” e che “il condominio si istaura, sul fondamento della relazione di accessorietà tra le cose, gli impianti ed i servizi rispetto ai piani o le porzioni di piano in proprietà solitaria, ogni qual volta nel fabbricato esistono più piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva;
la relazione di accessorio a principale conferisce all'istituto la fisionomia specifica, per cui si differenzia dalla comunione e dalle altre formazioni sociali di tipo associativo;
d'altra parte, nessuna disposizione prevede l'inapplicabilità delle norme concernenti il condominio negli edifici al "condominio minimo", composto da due soli partecipanti, posto che le sole norme in materia concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina dell'amministratore e la formazione del regolamento (gli artt. 1129 e
1138 c.c.).”.
Le fattispecie del condominio e della comunione non sono, infatti, analoghe, differenziandosi per natura del bene, per quote, per quanto attiene la gestione.
Ne consegue la piena applicazione delle norme civilistiche sul nelle fattispecie in esame, CP_1
fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., così da prevedersi la mancanza di obbligazione di pagina 3 di 7 nomina dell'amministratore, di adozione del regolamento di condominio, di apertura di un apposito conto corrente intestato al e di richiesta di attribuzione di partita IVA. CP_1
Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che la disposizione dell'art. 1105 c.c., relativa all'amministratore della comunione in generale, è applicabile al condominio di edifici, in forza della norma di rinvio di cui all'art. 1139 c.c., solo ove i comproprietari abbiano scelto di non nominare un amministratore, così concorrendo tutti nell'amministrazione, circostanza diversa da quella oggetto di giudizio essendo stata esercitata dai condomini la facoltà di nominare un amministratore, se pur tra i condomini ed a titolo gratuito come consentito dalla norma vigente.
Le norme dettate in materia condominiale trovano, quindi, piena applicazione per quanto attiene le modalità di convocazione dell'assemblea, regolate dalla disposizione normativa contenuta al comma 2 dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dovendo essere pienamente garantito il diritto di ogni condomino ad intervenire all'assemblea e, quindi, ad essere previamente avvertito.
L'art. 1136, comma 6, c.c., enuncia che “l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", e più esplicitamente l'articolo 66, comma 3, delle disp. att. c.c., come novellato da ultimo con D.L. del 14 agosto 2020 n. 104, D.L del 7 ottobre 2020 n.
125 e D.L. convertito in legge 27 novembre 2020 n. 159 e precedentemente dalla legge 11 dicembre
2012 n. 220, sancisce che "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
Ripetesi, unica differenza in materia di “piccolo” condominio è che la convocazione dell'assemblea viene effettuata da uno dei condomini in caso di mancanza di amministratore o da quest'ultimo in caso di sua nomina, come nell'ipotesi in esame.
Le indicate formalità, quindi, dovevano essere rispettate anche nel caso di specie.
A conferma, lo stesso amministratore dimissionario in verbale di assemblea del 27.12.21 da atto di aver effettuato “formale comunicazione nei tempi e modi previsti dalla legge”, riconoscendone la tenutezza.
Sul punto non può essere attribuito valore di giudicato alla sentenza n. 100 del 2020 resa dal Giudice di
Pace di Paola tra le parti, richiamata da parte convenuta, atteso che l'autorità di tale accertamento è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti che hanno costituito oggetto di deliberazione, essendo stata la pronuncia limitata alla valutazione del numero dei condomini e di non obbligatorietà delle
“incombenze” oggetto di causa (diverse da quelle in esame), e non essendo stati oggetto di pagina 4 di 7 accertamento i termini di convocazione delle assemblee condominiali o le modalità di esercizio dell'assemblea.
Si precisa, inoltre, che va disatteso l'assunto di parte attrice secondo cui si tratterebbe di giorni “liberi” con esclusione anche dei festivi, rappresentando ciò un'ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge.
Anche in conformità a quanto disposto dall'articolo 155 c.p.c., ai fini del calcolo dei cinque giorni, infatti, non si considera il dies a quo mentre si considera il dies ad quem, riferito sempre all'adunanza di prima convocazione.
Il termine di "almeno cinque giorni prima" stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale va calcolato, quindi, a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l'adunanza, e va considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza stessa, anche conteggiando i giorni festivi e prefestivi compresi.
Nessuna norma impone di retrodatare il termine ove sia presente una festività, come affermato da parte attrice.
Inoltre, quale atto unilaterale recettizio, la comunicazione deve essere non solo inviata, ma anche ricevuta nel termine, ivi stabilito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 - 2, 26/09/2013, n. 22047; Cass.
Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769).
Ne consegue che, a fronte della convocazione per l'adunanza del 26.12.21 il termine di comunicazione dell'assemblea scadeva il 21.12.2021.
Tanto premesso, nel caso di specie la norma indicata non è stata rispettata.
È stata, infatti, spedita in data 18.12.21 raccomandata a r. contenente la convocazione che risulta essere stata consegnata solo il 23.12.21 (come da esito della spedizione prodotto), quindi in violazione del termine.
Nessun valore, inoltre, può essere attribuito alla comunicazione trasmessa dalla pec dell'amministratore in carica all'indirizzo mail dell'attore in data 21.12.21.
In reazione a quest'ultima si precisa che, se pur tale modalità esula da quelle tassativamente indicate dall'art. 66 dis. att. c.c. ed appositamente tipizzate dal legislatore in quelle che garantiscono la dimostrazione dell'effettiva conoscibilità, la giurisprudenza ne ha ammesso la validità nei casi in cui la ricezione sia stata garantita, si possa desumere l'avvenuta conoscenza tempestiva del destinatario, il pagina 5 di 7 condomino non abbia sollevato eccezioni in merito o sia stato presente all'assemblea, tutte ipotesi che esulano dal caso in esame.
Inoltre, avendo il eccepito la mancata convocazione, sarebbe spettato al condominio provare Pt_1
di aver assolto al relativo obbligo nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa di tale obbligo (cfr.
Cass. 5254/2011; Cass. 10875/1998) e costituendo l'avviso un elemento costitutivo della validità della delibera (cfr. Cass. 22685/2014), onere non adempiuto da parte convenuta.
A fronte della contestazione di parte attorea, secondo cui lo stesso non avrebbe avuto conoscenza tempestiva della convocazione non avendo fatto accesso allo strumento della posta ordinaria nei giorni interessati (e nel caso de quo limitatamente allo stesso giorno di spedizione, 21.12.21, poiché unico che sarebbe stato tempestivo), il convenuto, in capo al quale incombe il relativo onere, non ha CP_1 dimostrato l'effettivo recapito della comunicazione all'indirizzo del destinatario e l'intervenuta lettura e conoscenza della medesima da parte dell'attore in pari data.
Non risulta, inoltre, essere stata prevista una siffatta forma di comunicazione con approvazione dei condomini o una autorizzazione preventiva alla stessa.
Detti elementi non si evincono dalla mera trasmissione da pec a mail del 21.12 in atti di causa, attesa la produzione della sola ricevuta di invio del messaggio.
Non è stata esibita, infatti, alcuna attestazione di avvenuta lettura o di avvenuta consegna o una trasmissione di riscontro dalla quale dedurre la ricezione.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82 del 2005, nella L. n. 2 del 2009 e nel D.P.R. n. 68 del 2005
(visto che per quest'ultimo i soggetti del servizio di posta certificata sono tanto il mittente che il destinatario) garantiscono che la PEC ha valore di raccomandata, tale da soddisfare i requisiti di forma previsti dall'art. 66 disp. att. c.c., solo se entrambe le parti sono titolari di casella di posta certificata, in quanto solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, mancante nel caso di specie.
Non può prospettarsi neanche una presunzione di conoscenza correlata al fatto che il messaggio sarebbe giunto all'indirizzo del destinatario poiché, a differenza del possessore di un indirizzo PEC, il titolare di un indirizzo e-mail non ha alcun onere di consultare la posta elettronica in arrivo (sempre ammesso che giunga nella relativa "cartella").
Né rileva che l'attore abbia, invece, acquisito conoscenza della trasmissione del verbale di assemblea effettuata nelle medesime modalità (anche se da indirizzo pec del nuovo amministratore) in data
10.01.22, in quanto ciò non dimostra diverse ed effettive consultazioni precedenti.
La validità della trasmissione via mail viene, pertanto, esclusa.
pagina 6 di 7 Atteso quanto indicato, si ravvede il vizio di convocazione fuori termine in relazione all'assemblea del
27.12.2021, tale da integrare un vizio di annullabilità della relativa assemblea.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va annullata la impugnata delibera del 27.12.2021 in conseguenza della mancata convocazione dell'attore per mancato rispetto delle formalità prescritte per legge.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte convenuta, in persona del suo amministratore p.t. costituito, alla rifusione delle Controparte_1
stesse.
Le competenze di lite sono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore del giudizio desumibile dalla domanda, indeterminato (scaglione fino ad € 26.000,00), secondo i valori medi di riferimento, ridotti del 20%, del vigente decreto ministeriale n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e relativamente alle fasi spiegate -studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari-, in complessive € 2.717,60, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Delle stesse va disposto il pagamento da parte dell'indicato Condominio in favore dell'Erario, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria dell'attore al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per le motivazioni in narrativa, annulla la delibera condominiale assunta dal in Paola in data 27.12.2021; Controparte_6
2. condanna il convenuto in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che si liquidano in complessivi € 2.717,60 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge, disponendo che il pagamento di dette spese venga effettuato in favore dello Stato, ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Paola, 28.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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