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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 1270/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta civile, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise - presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Elena Rossi ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
(già Parte_1 Parte_2
) in persona del procuratore avv. Carla Funes, con gli avv.ti P.IVA_1
Pietro Venerando e Gualtiero Pizzigati contro
( ) in persona del l.r.p.t., con l'avv. Gian CP_1 P.IVA_2
Luca Altini
e contro
( ) in persona del procuratore avv. Agatino Di Bar- CP_2 P.IVA_3
tolomeo, con gli avv.ti Annalisa Parenti e Giovanni Salvatore;
oggetto: locazione e comodato di immobile urbano – affitto d'azienda; appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1680/2024, emessa il 30/05/2024, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“In via principale: - riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ha accertato Con l'inadempimento di all'obbligo di rilasciare l'Immobile per cui è giudizio per causa imputabile ad ed ha condannato Parte_1
Con quest'ultima a manlevare delle spese derivanti dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di a titolo di CP_1
penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di indennità di occupazio- ne dello stesso e di interessi di mora
Con
- per l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti di Con
a manlevare delle spese derivanti dalla condanna di Parte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di a titolo di CP_1
penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di indennità di occupazio- ne dello stesso e di interessi di mora.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile pattui- CP_1
Con ta tra e ai fini della convenzionale liquidazione del danno CP_1
nella misura di Euro 400.000,00.
In via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle do- mande proposte in via principale e di quella subordinata di cui al punto precedente, riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ha con- Con dannato a manlevare delle spese derivanti dalla Parte_1
condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di CP_1
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, riducendo
l'importo oggetto di manleva rapportando quest'ultimo alla proporzione tra la superficie dell'Immobile e quella del Locale ov'è collocata la Ca-
pag. 2/16 bina e, dunque, ad Euro 1.600,00 (= Euro 400.000,00 x 0,4%) o alla di- versa somma che fosse ritenuta di giustizia.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di occupazione dell'Immobile, riducendo l'importo og- CP_1
getto di manleva rapportando quest'ultimo alla proporzione tra la su- perficie dell'Immobile e quella del Locale ov'è collocata la e, Pt_3
dunque, ad Euro 570,95 (= Euro 142.739,91 x 0,4%) per il periodo dal- la data di scadenza del ONratto di Locazione del 31.03.2022 al
31.03.2023 ed Euro 50,50 (=Euro 12.648,21 x 0,4%) mensili a decorre- re dal 1.04.2023 al rilascio dell'Immobile, o alle diverse somme che fos- sero ritenute di giustizia.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di in- CP_1
dennità di occupazione dello stesso e di interessi di mora per periodi successivi al 16.02.2024.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di in- CP_1
dennità di occupazione dello stesso e di interessi di mora, riducendone il quantum in via equitativa alla luce del comportamento inadempiente e
pag. 3/16 Con contrario a buona fede tenuto da , come dedotto nell'ambito del ter- zo motivo d'appello, capoverso tredici.
In ogni caso:
- riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ha condannato e- Con distribuzione a manlevare delle spese di lite liquidate a favore di Con ed alla rifusione delle spese di lite di CP_1
Con [...
- per l'effetto, rigettare le domande di nei confronti di
di manleva delle spese di lite liquidate a favore di CP_3 CP_4
e di rifusione delle spese di lite.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudi- zio.
In via istruttoria:
- Anche nell'esercizio dei poteri d'ufficio previsti dall'art. 447 bis, com- ma 3, c.p.c. o comunque in quanto mezzi di prova rilevanti ed indispen- sabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.:
a. disporsi l'acquisizione dei fascicoli (i) del processo esecutivo n.
1876/2022 RG Tribunale di Venezia e dell'ordinanza emessa nel relativo procedimento in data 16.01.2024, (ii) della fase cautelare in sede di re- clamo n. 1365/2024 RG del Tribunale di Venezia e dell'ordinanza emes- sa nel relativo procedimento in data 22.02.2024 e (iii) del giudizio di merito n. 5570/2024 RG del Tribunale di Venezia
b. laddove l'Ecc.ma Corte adita lo ritenesse rilevante e necessario ai fini Con della decisione, ordinarsi a l'esibizione e produzione in giudizio della documentazione comprovante la registrazione del ONratto di
Concessione”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA CP_1
“- nel merito ed in via principale, respingere integralmente l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato Parte_1
pag. 4/16 in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e - per l'effetto - confermare integralmente la sentenza n. 1680 di primo grado emessa dal Tribunale di Venezia in data 31.05.2024, con conseguente accertamento dell'inadempimento di all'obbligo di rilasciare l'immobile di CP_2
cui è causa entro il 31.03.2022 libero da persone e cose, per causa im- putabile alla , e condanna (i) di , in persona Parte_1 CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla per il ritardato rilascio dell'immobile quantificati in CP_1
€ 400.000,00 a titolo di penale per il ritardo, oltre ad € 142.739,91 a ti- tolo di indennità di occupazione ex art. 1591 cc dalla data di scadenza del contratto di locazione del 31.03.2022 al 31.03.2023, oltre interessi di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nonché dell'indennità di occupazione dell'immobile, pari ad € 12.648,21 mensili oltre interessi di mora, a decorrere dal 01.04.2023 sino all'effettivo rila- scio dell'immobile; (ii) di , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, a manlevare la delle spese soste- CP_2
nute in virtù del punto che precede;
(iii) di alla rifusione delle CP_2
spese di lite in favore di liquidate in € 1.713,00 per antici- CP_1
pazioni ed € 8.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e
c.p.a. come per legge;
(iv) di a manlevare la Parte_1 CP_2
delle spese sostenute in virtù del punto che precede nonché alla rifu-
[...]
sione delle spese di lite in favore di , liquidate in € 1.686,00 per CP_2
anticipazioni ed € 8.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- sempre nel merito ed in via subordinata, in caso di parziale accogli- mento dell'appello principale, accertare comunque l'inadempimento di all'obbligo di rilasciare l'immobile di cui è causa entro il CP_2
Con 31.03.2022 libero da persone e cose e, per l'effetto, condannare
pag. 5/16 ON
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla per il ritardato rilascio dell'immobile CP_1
quantificati in € 400.000,00 a titolo di penale per il ritardo, oltre ad €
142.739,91 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 cc dalla da- ta di scadenza del contratto di locazione del 31.03.2022 al 31.03.2023, oltre interessi di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nonché dell'indennità di occupazione dell'immobile pari ad € 12.648,21 mensili, oltre interessi di mora, a decorrere dal 01.04.2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giu- dizio”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : CP_2
“in via principale rigettare l'appello principale promosso da per- Parte_1
ché totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomen- tato e dedotto nel corpo del presente atto;
In via di appello incidentale condizionato nella denegata ipotesi di ac- coglimento dell'appello principale, rilevata l'insussistenza di alcun rap- Con porto contrattuale tra e , per quanto rappresentato nel CP_1
corpo del presente atto ed in quello di appello principale, rigettare le domande tutte proposte da in primo grado nei confronti di CP_1
Con
, per avere la stessa liberato l'immobile per cui è causa entro le tempistiche pattuite, con conseguente inattività della penale contrat- tualmente pattuita e dunque riformare in via incidentale condizionata la Con sentenza nella parte in cui la stessa condanna al pagamento della penale contrattuale e delle ulteriori indennità liquidate;
in via gradata, ridurre la penale invocata da , ex art. 1384 cc per come de- CP_1
dotto nel corpo del presente atto.
pag. 6/16 In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite.
In via istruttoria, dichiarare inammissibili i nuovi documenti prodotti da
, nonché rigettare i mezzi istruttori dedotti, perché tardivi Parte_1
e pertanto inammissibili”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. (contumace in primo grado) ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1680/2024 del Tribunale di Venezia che, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato l'inadempimento CP_1
di agli accordi assunti con le scritture private del 31.5.2019. CP_2
2. In particolare, ha esposto di utilizzare con pieni poteri di CP_1
gestione in virtù di una locazione finanziaria n. 00104730/001 del
5.8.2008 l'immobile sito in Jesolo (VE), Via Eleonora Duse S.n.c., in proprietà di NG EA AL SP (doc. 1 e 2), già concesso in locazione a terzi dalla precedente proprietaria;
Parte_4 CP_1
in base alla locazione dell'1.12.2005 cui è subentrata (doc. n. 3), modifi- cata con le scritture private del 31.5.2019, alle clausole n. 2.1 (doc. 4) e ON n. 3 (doc. 5), ha concordato con il rilascio dell'immobile per il
31.3.2022, dovendo essa convertire, dismettere, costruire e CP_1
alienare il cespite a terzi nell'ambito del suo tipico scopo sociale. Con 3. , contestando la detta pretesa di , ha evocato CP_1 [...]
(rimasta contumace) per esserne manlevata in caso di ac- CP_3
coglimento del ricorso, imputando alla terza chiamata la Parte_1
responsabilità nel ritardo della riconsegna dell'immobile e conseguente inadempimento.
4. Il Giudice di primo grado, respinta la richiesta risarcitoria per lu- cro cessante della ricorrente , ha accertato l'inadempimento CP_1
pag. 7/16 ON della resistente all'obbligo di rilasciare il bene per fatto imputabile a . Parte_1
Con 5. Ha inoltre condannato a risarcire i danni, liquidati a titolo di penale nell'importo contrattualmente stabilito di € 400.000,00 per il rila- scio tardivo (vd. art. 4 addendum registrato il 13.6.2019, doc. 5 CP_4
mek: «in caso di ritardata restituzione dell'immobile da parte di Tele- com AL entro i termini suindicati, sarà tenuta a versare a Pt_5
una penale di importo non contestabile di € 400.000,00 entro CP_1
90 giorni dalla data di rilascio»); inoltre, € 142.739,91 per indennità di occupazione ex art. 1591 cc dalla scadenza della locazione al 31.3.2023, ed € 12.648,21 al mese come indennità di occupazione dall'1.4.2023 si- no al rilascio, con aggiunta di interessi moratori sulle predette voci risar- citorie.
6. Il Tribunale, accertato che la mancata restituzione del bene va im- putata a , e ritenuta fondata la domanda di chiamata in Parte_1
garanzia della stessa, ha condannato la terza chiamata a Parte_1
Con manlevare dalle poste risarcitorie gravanti sulla resistente, e a tener- la indenne dalle spese di soccombenza, nonché a rifonderle le spese di lite.
7. L'appellante ha interposto gravame formulan- Parte_1
do sostanzialmente quattro motivi d'impugnazione, volti a contestare la:
1. erronea qualificazione della posizione giuridica di Parte_1
quale sub-conduttore;
2. illegittimità della pronuncia di manleva nei confronti di
[...]
per il mancato rilascio del locale, la cui esecuzione era CP_3
sospesa all'atto della pronuncia della sentenza appellata;
pag. 8/16 3. inapplicabilità a E-Distribuzione della penale prevista nel contratto Con sottoscritto tra e e delle indennità di occupazione e, in CP_1
subordine, erroneità delle misure applicate;
4. riforma della sentenza nei capi in cui ha condannato
[...]
Con
a manlevare dalle spese di lite dovute a CP_3 CP_1
Con ed a rifondere a le spese di lite; formulando altresì istanza per ot- tenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugna- ta.
8. Le appellate si sono costituite per l'inibitoria chiedendone il riget- to, e successivamente nel merito con richiesta di reiezione dell'appello e conferma della decisione del Tribunale, avanzando altresì anche CP_2
appello incidentale condizionato limitato peraltro alla sola ipotesi di eventuale accoglimento dell'appello principale, in relazione all'inesistenza del rapporto contrattuale con . Respinta l'istanza CP_1
d'inibitoria per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericu- lum in mora con decreto del 19.10.2024, la causa viene in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
9. La Corte osserva preliminarmente come non con- Parte_1
testi la sentenza per carenza di vocatio in ius, limitandosi a riferire di non aver «preso parte al giudizio di primo grado per un errore nella gestione della casella PEC ove è stata effettuata la notifica della chiamata in causa da parte di » (pag. 3 del ricorso) ossia, pertanto, per fatto e Pt_6
causa imputabile alla stessa appellante, con ogni conseguente maturato effetto preclusivo nel merito e in via istruttoria, non potendo perciò sol- levare eccezioni non rilevabili d'ufficio, né richiedere prove nuove che non siano state sollevate o richieste in primo grado, accettando il giudi- zio nello stato in cui si trova, potendo al più la difesa limitarsi alla conte- stazione della non corretta interpretazione dei fatti da parte del Giudice a
pag. 9/16 quo, ammissibile tuttavia sulla base delle emergenze istruttorie assunte ritualmente in giudizio, restando perciò preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili d'ufficio e/o che non siano rinvenibili già dagli atti di causa. Un tanto, già ponderato in sede di rigetto dell'istanza d'inibitoria, assume valore definente anche nel meri- to, per quanto di qui appresso verrà esposto, venendo nel dettaglio all'esame dei motivi di gravame.
10. L'appellante fonda l'impugnazione sostanzialmente su una errata qualificazione della propria posizione nella vertenza de qua, reclamando- la «titolarità di un diritto autonomo alla detenzione del locale ov'è col- locata la cabina elettrica» (pag. 3 del ricorso) – in forza di una conces- sione per l'impianto e l'esercizio di una cabina elettrica anteriore alla lo- cazione controversa – e non già come sub-conduttrice di una porzione Con dell'immobile locato a , come invece è stato accertato nella sentenza di primo grado. Trattasi della «concessione di un vano per l'impianto e Con l'esercizio di una cabina elettrica» fatta da a beneficio di con Pt_2
allegata planimetria che individua il locale che a detta dell'appellante ri- sale all'1.11.1976 (doc. 1 all. all'appello di ). Parte_1
11. Per l'effetto, col primo motivo (pagg. 11-23) Parte_1
contesta al Tribunale di aver errato nell'individuare la propria posizione giuridica da cui sarebbe derivata «l'errata condanna in manleva della medesima conseguente all'attribuzione della responsabilità del mancato rilascio dell'immobile nel termine previsto».
12. Tale circostanza, che costituisce eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, è di per sé tardiva e inammissibile, attese le maturate decaden- ze conseguenti alla mancata costituzione nella fase a quo dell'appellante,
pag. 10/16 con ogni conseguente effetto dirimente in merito alla reiezione del moti- vo di gravame.
13. Ma non solo, poiché l'appellante non vince, neppure tardivamente, il fatto che «l'atto di concessione in uso di un vano per l'impianto e
l'esercizio di una cabina elettrica» non è munito di data certa, né risulta trascritto, non essendo così opponibile a terzi, né confuta o affronta il fatto che il preteso accordo di concessione attiene (e atteneva) comunque alla «disponibilità del locale ove, a valle dell'espletamento dei necessari iter autorizzativi…ha realizzato la cabina elettrica” (pag. 15 del ricor- so): questo esplicito riferimento alla «disponibilità» del locale chiarisce che la permanenza nella cabina elettrica da parte di di- Parte_1
Con Con pende(va) dal suo concreto utilizzo effettuato prima da e poi da
(conduttrice in forza della locazione 9.12.2005, che è il titolo per cui
ON
è rimasta nell'immobile anche dopo la sua cessione dell'originaria proprietà alla terza ). Fra l'altro, l'appellante – CP_1 Parte_1
nonostante abbia assunto la qualifica di nuova locatrice, ha CP_1
Con continuato a versare il canone a . ON 14. Ne deriva che, venuto meno il titolo della conduttrice a per- manere nell'immobile della locatrice , questo si è riverberato CP_1
anche su , secondo quanto prevede l'art.
2.1 della scrittu- Parte_1
ra 31.5.2019, ovvero che «l'immobile andrà restituito…privo di persone
o cose, compreso il traliccio per antenne radiomobili, senza alcun onere di ripristino» (doc. 4 , vd. anche art. 3 addendum, doc. 5 CP_1 [...]
). CP_6
15. Peraltro, non risulta neppure contestata o smentita la missiva Con 20.6.2022 (doc. 30 di ), inviata dal procuratore di a CP_1
[...]
dove, in merito al rilascio dell'immobile, viene espressa- CP_3
mente menzionato il rapporto di sublocazione con la terza chiamata in pag. 11/16 prime cure, e comunque al fatto che «... venuto meno l'originario titolo di TIM» «avrebbe dovuto liberare anch'essa l'immobile Parte_1
in questione», fermo restando che al di là del nomen iuris che la parte abbia inteso attribuire al rapporto, non sussistono (o non sono esplicitate e provate ritualmente dall'appellante) le condizioni di pretesa destina- zione del bene al pubblico servizio, eventualmente riconducibile a una convenzione amministrativa, sicché la situazione de qua agitur resta in- quadrabile nello schema privatistico della locazione. Il motivo, atteso l'esposto, va pertanto respinto.
16. Lo stato degli atti, come cristallizzato a conclusione della fase di merito del primo grado, rende non accoglibile anche il secondo motivo d'impugnazione (pagg. 23 – 25), con il quale conte- Parte_1
sta l'illegittimità della condanna in manleva per un'asserita sospensione dell'esecuzione forzata afferente all'immobile de quo, dal momento che la pretesa doglianza si fonda su documentazione non prodotta dall'appellante (contumace) in prime cure – e perciò inammissibile come eccepito anche dagli appellati – con argomentazioni che comunque non portano a dimostrare la carenza di prova dei presupposti della domanda accolta di , ovvero che i principi giuridici applicati dalla sen- CP_1
tenza impugnata debbano ritenersi errati: la parte rimasta volontariamen- te contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi, soggiacendo, nel giu- dizio di appello, alle preclusioni incorse per essere decaduta, omettendo di costituirsi ritualmente in primo grado, dal diritto di proporre i mezzi di prova di cui intenda valersi, non potendo nemmeno rilevare il potere del giudice ad quem di ammettere nuovi mezzi di prova – ammissibili peral- tro ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione - poiché, a prescin- dere dal carattere meramente discrezionale di siffatta valutazione, tale pag. 12/16 potere non può essere esercitato allo scopo di sanare decadenze proces- suali già verificatesi.
17. Peraltro, i provvedimenti richiamati da non sono Parte_1
neppure conferenti alla vicenda, che attiene semmai alla domanda risar- citoria conseguente all'inadempimento del contratto di locazione.
18. Con il terzo motivo (pagg. 25 – 32) l'appellante ha eccepito
«l'inapplicabilità…della clausola penale prevista nel contratto…e in su- bordine l'erroneità delle misure applicate», asserendo che «è, infatti, ben vero che, nel caso di specie, la penale è stata addossata a
[...]
Con
quale conseguenza del preteso obbligo di manlevare CP_3
dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condanna nei confronti di
ma riconosce, quale misura del danno, un importo del tutto CP_1
svincolato dalla sua effettiva misura, soltanto in quanto pattuito preven- tivamente inter alios, finirebbe con attribuire, sia pure in via indiretta, efficacia a tale pattuizione nei confronti di un terzo estraneo alla stessa, in violazione dei principi sulla relatività dell'efficacia esecutiva del con- tratto» (pag. 28 ricorso).
19. Tale doglianza, oltre a scontrarsi con le già menzionate preclusio- ni, non affronta le statuizioni della sentenza impugnata (pag. 9) che han- no accertato una responsabilità solidale ex art. 2055 cc della resistente
ON
e della terza chiamata , rispettivamente a titolo con- Parte_1
trattuale ed extracontrattuale, tanto più che è risultato «pacifico il fatto che la mancata restituzione dell'immobile è imputabile esclusivamente al contegno della sub-conduttrice (la quale era stata dif- Parte_1
fidata appositamente dalla resistente come si evince dai doc. nn. 6 e 10 allegati alla memoria di costituzione)», con conseguente accoglimento della domanda di garanzia impropria, ossia con condanna a manlevare il soggetto garantito dell'esborso risarcitorio sostenuto.
pag. 13/16 20. Inoltre, le ulteriori eccezioni di merito sulla quantificazione della clausola penale e dell'indennità d'occupazione come riconosciuta in sen- tenza, ovvero sulla liquidazione del danno risarcitorio, oltre ad apparire generiche e inconferenti atteso il nesso di natura economica – originato da rapporti giuridici diversi - connaturato all'obbligo derivante dalla ga- ranzia impropria, scontano l'intervenuta decadenza del grado, trattandosi d'inammissibili eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e tenuto al- tresì conto che non viene neppure confutata l'evidenza assunta in senten- za (pag. 7) per cui la permanenza dell'appellante nell'immobile ha costi- tuito «un serio ostacolo sia a un'eventuale nuova locazione del bene
(che, se possibile con riguardo alla parte libera, avrebbe quantomeno un diverso canone rispetto a quello che potrebbe concordarsi locando
l'intero immobile), sia alla demolizione dello stabile (che la proprietà aveva deciso di intraprendere come specificato al punto 8 delle premes- se alla scrittura privata prodotta sub doc. 4 di parte ricorrente), così da rendere assolutamente giustificabile il diniego di derogare alle condi- zioni contrattuali» e così da giustificare «un pieno interesse del locatore ad ottenere l'esatto adempimento di controparte, con esclusione di qual- siasi riduzione della penale ex art. 1384 cc» attesa l'incidenza dell'inadempimento avuta in concreto per e, di converso, CP_1
non risultando provata ritualmente l'eccessività della penale stessa. Il motivo non è pertanto accoglibile.
21. L'infondatezza dei primi tre motivi di gravame comporta anche il rigetto del quarto motivo di impugnazione (pag. 32) attinente alla ride- terminazione della liquidazione delle spese di lite a carico dell'appellante, avendo comunque il Tribunale applicato legittimamente il principio di causalità posto che, in relazione all'esito della causa, la parte soccombente anche in primo grado è risultata Parte_1
pag. 14/16 attesi da un lato l'accoglimento della domanda della ricorrente CP_1
[... e dall'altro il diritto di ad essere manlevata. CP_2
22. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da va Parte_1
respinto, assorbendo ogni altra questione anche in ordine alle istanze istruttorie, peraltro comunque tardive ed esplorative, dell'appellante, nonché in merito all'appello incidentale condizionato, il cui esame nel merito è superato tenuto conto che la proposizione dello stesso è stata da parte dell'appellata limitata al solo fine dell'eventuale accoglimento, in- vero disatteso, del gravame principale.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ap- plicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (da € 520.000 ad
€ 1.000.000, sul presupposto che «ai fini del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato
– in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente presta- ta, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del di- sputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ov- vero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza – Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2001» Cass. n. 19930/2022), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
24. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 15/16 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza n. 1680/2024 del Tribunale di Venezia;
2. condanna l'appellante a rifondere le spese del giudizio di secondo grado a favore delle parti appellate, liquidate (scaglione da € 520.000 ad
€ 1.000.000) in € 9.300,00 ciascuna, oltre spese generali e accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante princi- pale per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, intro- dotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originaria- mente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Venezia, 22.1.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 1270/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta civile, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise - presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Elena Rossi ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
(già Parte_1 Parte_2
) in persona del procuratore avv. Carla Funes, con gli avv.ti P.IVA_1
Pietro Venerando e Gualtiero Pizzigati contro
( ) in persona del l.r.p.t., con l'avv. Gian CP_1 P.IVA_2
Luca Altini
e contro
( ) in persona del procuratore avv. Agatino Di Bar- CP_2 P.IVA_3
tolomeo, con gli avv.ti Annalisa Parenti e Giovanni Salvatore;
oggetto: locazione e comodato di immobile urbano – affitto d'azienda; appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1680/2024, emessa il 30/05/2024, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“In via principale: - riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ha accertato Con l'inadempimento di all'obbligo di rilasciare l'Immobile per cui è giudizio per causa imputabile ad ed ha condannato Parte_1
Con quest'ultima a manlevare delle spese derivanti dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di a titolo di CP_1
penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di indennità di occupazio- ne dello stesso e di interessi di mora
Con
- per l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti di Con
a manlevare delle spese derivanti dalla condanna di Parte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di a titolo di CP_1
penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di indennità di occupazio- ne dello stesso e di interessi di mora.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile pattui- CP_1
Con ta tra e ai fini della convenzionale liquidazione del danno CP_1
nella misura di Euro 400.000,00.
In via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle do- mande proposte in via principale e di quella subordinata di cui al punto precedente, riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ha con- Con dannato a manlevare delle spese derivanti dalla Parte_1
condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di CP_1
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, riducendo
l'importo oggetto di manleva rapportando quest'ultimo alla proporzione tra la superficie dell'Immobile e quella del Locale ov'è collocata la Ca-
pag. 2/16 bina e, dunque, ad Euro 1.600,00 (= Euro 400.000,00 x 0,4%) o alla di- versa somma che fosse ritenuta di giustizia.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di occupazione dell'Immobile, riducendo l'importo og- CP_1
getto di manleva rapportando quest'ultimo alla proporzione tra la su- perficie dell'Immobile e quella del Locale ov'è collocata la e, Pt_3
dunque, ad Euro 570,95 (= Euro 142.739,91 x 0,4%) per il periodo dal- la data di scadenza del ONratto di Locazione del 31.03.2022 al
31.03.2023 ed Euro 50,50 (=Euro 12.648,21 x 0,4%) mensili a decorre- re dal 1.04.2023 al rilascio dell'Immobile, o alle diverse somme che fos- sero ritenute di giustizia.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di in- CP_1
dennità di occupazione dello stesso e di interessi di mora per periodi successivi al 16.02.2024.
In via di subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, riformare la Sentenza appellata nella parte in Con cui ha condannato a manlevare delle spese derivanti Parte_1
dalla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni a favore di
a titolo di penale per il ritardato rilascio dell'Immobile, di in- CP_1
dennità di occupazione dello stesso e di interessi di mora, riducendone il quantum in via equitativa alla luce del comportamento inadempiente e
pag. 3/16 Con contrario a buona fede tenuto da , come dedotto nell'ambito del ter- zo motivo d'appello, capoverso tredici.
In ogni caso:
- riformare la Sentenza appellata nella parte in cui ha condannato e- Con distribuzione a manlevare delle spese di lite liquidate a favore di Con ed alla rifusione delle spese di lite di CP_1
Con [...
- per l'effetto, rigettare le domande di nei confronti di
di manleva delle spese di lite liquidate a favore di CP_3 CP_4
e di rifusione delle spese di lite.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudi- zio.
In via istruttoria:
- Anche nell'esercizio dei poteri d'ufficio previsti dall'art. 447 bis, com- ma 3, c.p.c. o comunque in quanto mezzi di prova rilevanti ed indispen- sabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.:
a. disporsi l'acquisizione dei fascicoli (i) del processo esecutivo n.
1876/2022 RG Tribunale di Venezia e dell'ordinanza emessa nel relativo procedimento in data 16.01.2024, (ii) della fase cautelare in sede di re- clamo n. 1365/2024 RG del Tribunale di Venezia e dell'ordinanza emes- sa nel relativo procedimento in data 22.02.2024 e (iii) del giudizio di merito n. 5570/2024 RG del Tribunale di Venezia
b. laddove l'Ecc.ma Corte adita lo ritenesse rilevante e necessario ai fini Con della decisione, ordinarsi a l'esibizione e produzione in giudizio della documentazione comprovante la registrazione del ONratto di
Concessione”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA CP_1
“- nel merito ed in via principale, respingere integralmente l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato Parte_1
pag. 4/16 in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e - per l'effetto - confermare integralmente la sentenza n. 1680 di primo grado emessa dal Tribunale di Venezia in data 31.05.2024, con conseguente accertamento dell'inadempimento di all'obbligo di rilasciare l'immobile di CP_2
cui è causa entro il 31.03.2022 libero da persone e cose, per causa im- putabile alla , e condanna (i) di , in persona Parte_1 CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla per il ritardato rilascio dell'immobile quantificati in CP_1
€ 400.000,00 a titolo di penale per il ritardo, oltre ad € 142.739,91 a ti- tolo di indennità di occupazione ex art. 1591 cc dalla data di scadenza del contratto di locazione del 31.03.2022 al 31.03.2023, oltre interessi di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nonché dell'indennità di occupazione dell'immobile, pari ad € 12.648,21 mensili oltre interessi di mora, a decorrere dal 01.04.2023 sino all'effettivo rila- scio dell'immobile; (ii) di , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, a manlevare la delle spese soste- CP_2
nute in virtù del punto che precede;
(iii) di alla rifusione delle CP_2
spese di lite in favore di liquidate in € 1.713,00 per antici- CP_1
pazioni ed € 8.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e
c.p.a. come per legge;
(iv) di a manlevare la Parte_1 CP_2
delle spese sostenute in virtù del punto che precede nonché alla rifu-
[...]
sione delle spese di lite in favore di , liquidate in € 1.686,00 per CP_2
anticipazioni ed € 8.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- sempre nel merito ed in via subordinata, in caso di parziale accogli- mento dell'appello principale, accertare comunque l'inadempimento di all'obbligo di rilasciare l'immobile di cui è causa entro il CP_2
Con 31.03.2022 libero da persone e cose e, per l'effetto, condannare
pag. 5/16 ON
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla per il ritardato rilascio dell'immobile CP_1
quantificati in € 400.000,00 a titolo di penale per il ritardo, oltre ad €
142.739,91 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 cc dalla da- ta di scadenza del contratto di locazione del 31.03.2022 al 31.03.2023, oltre interessi di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nonché dell'indennità di occupazione dell'immobile pari ad € 12.648,21 mensili, oltre interessi di mora, a decorrere dal 01.04.2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giu- dizio”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : CP_2
“in via principale rigettare l'appello principale promosso da per- Parte_1
ché totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomen- tato e dedotto nel corpo del presente atto;
In via di appello incidentale condizionato nella denegata ipotesi di ac- coglimento dell'appello principale, rilevata l'insussistenza di alcun rap- Con porto contrattuale tra e , per quanto rappresentato nel CP_1
corpo del presente atto ed in quello di appello principale, rigettare le domande tutte proposte da in primo grado nei confronti di CP_1
Con
, per avere la stessa liberato l'immobile per cui è causa entro le tempistiche pattuite, con conseguente inattività della penale contrat- tualmente pattuita e dunque riformare in via incidentale condizionata la Con sentenza nella parte in cui la stessa condanna al pagamento della penale contrattuale e delle ulteriori indennità liquidate;
in via gradata, ridurre la penale invocata da , ex art. 1384 cc per come de- CP_1
dotto nel corpo del presente atto.
pag. 6/16 In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite.
In via istruttoria, dichiarare inammissibili i nuovi documenti prodotti da
, nonché rigettare i mezzi istruttori dedotti, perché tardivi Parte_1
e pertanto inammissibili”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. (contumace in primo grado) ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1680/2024 del Tribunale di Venezia che, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato l'inadempimento CP_1
di agli accordi assunti con le scritture private del 31.5.2019. CP_2
2. In particolare, ha esposto di utilizzare con pieni poteri di CP_1
gestione in virtù di una locazione finanziaria n. 00104730/001 del
5.8.2008 l'immobile sito in Jesolo (VE), Via Eleonora Duse S.n.c., in proprietà di NG EA AL SP (doc. 1 e 2), già concesso in locazione a terzi dalla precedente proprietaria;
Parte_4 CP_1
in base alla locazione dell'1.12.2005 cui è subentrata (doc. n. 3), modifi- cata con le scritture private del 31.5.2019, alle clausole n. 2.1 (doc. 4) e ON n. 3 (doc. 5), ha concordato con il rilascio dell'immobile per il
31.3.2022, dovendo essa convertire, dismettere, costruire e CP_1
alienare il cespite a terzi nell'ambito del suo tipico scopo sociale. Con 3. , contestando la detta pretesa di , ha evocato CP_1 [...]
(rimasta contumace) per esserne manlevata in caso di ac- CP_3
coglimento del ricorso, imputando alla terza chiamata la Parte_1
responsabilità nel ritardo della riconsegna dell'immobile e conseguente inadempimento.
4. Il Giudice di primo grado, respinta la richiesta risarcitoria per lu- cro cessante della ricorrente , ha accertato l'inadempimento CP_1
pag. 7/16 ON della resistente all'obbligo di rilasciare il bene per fatto imputabile a . Parte_1
Con 5. Ha inoltre condannato a risarcire i danni, liquidati a titolo di penale nell'importo contrattualmente stabilito di € 400.000,00 per il rila- scio tardivo (vd. art. 4 addendum registrato il 13.6.2019, doc. 5 CP_4
mek: «in caso di ritardata restituzione dell'immobile da parte di Tele- com AL entro i termini suindicati, sarà tenuta a versare a Pt_5
una penale di importo non contestabile di € 400.000,00 entro CP_1
90 giorni dalla data di rilascio»); inoltre, € 142.739,91 per indennità di occupazione ex art. 1591 cc dalla scadenza della locazione al 31.3.2023, ed € 12.648,21 al mese come indennità di occupazione dall'1.4.2023 si- no al rilascio, con aggiunta di interessi moratori sulle predette voci risar- citorie.
6. Il Tribunale, accertato che la mancata restituzione del bene va im- putata a , e ritenuta fondata la domanda di chiamata in Parte_1
garanzia della stessa, ha condannato la terza chiamata a Parte_1
Con manlevare dalle poste risarcitorie gravanti sulla resistente, e a tener- la indenne dalle spese di soccombenza, nonché a rifonderle le spese di lite.
7. L'appellante ha interposto gravame formulan- Parte_1
do sostanzialmente quattro motivi d'impugnazione, volti a contestare la:
1. erronea qualificazione della posizione giuridica di Parte_1
quale sub-conduttore;
2. illegittimità della pronuncia di manleva nei confronti di
[...]
per il mancato rilascio del locale, la cui esecuzione era CP_3
sospesa all'atto della pronuncia della sentenza appellata;
pag. 8/16 3. inapplicabilità a E-Distribuzione della penale prevista nel contratto Con sottoscritto tra e e delle indennità di occupazione e, in CP_1
subordine, erroneità delle misure applicate;
4. riforma della sentenza nei capi in cui ha condannato
[...]
Con
a manlevare dalle spese di lite dovute a CP_3 CP_1
Con ed a rifondere a le spese di lite; formulando altresì istanza per ot- tenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugna- ta.
8. Le appellate si sono costituite per l'inibitoria chiedendone il riget- to, e successivamente nel merito con richiesta di reiezione dell'appello e conferma della decisione del Tribunale, avanzando altresì anche CP_2
appello incidentale condizionato limitato peraltro alla sola ipotesi di eventuale accoglimento dell'appello principale, in relazione all'inesistenza del rapporto contrattuale con . Respinta l'istanza CP_1
d'inibitoria per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericu- lum in mora con decreto del 19.10.2024, la causa viene in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
9. La Corte osserva preliminarmente come non con- Parte_1
testi la sentenza per carenza di vocatio in ius, limitandosi a riferire di non aver «preso parte al giudizio di primo grado per un errore nella gestione della casella PEC ove è stata effettuata la notifica della chiamata in causa da parte di » (pag. 3 del ricorso) ossia, pertanto, per fatto e Pt_6
causa imputabile alla stessa appellante, con ogni conseguente maturato effetto preclusivo nel merito e in via istruttoria, non potendo perciò sol- levare eccezioni non rilevabili d'ufficio, né richiedere prove nuove che non siano state sollevate o richieste in primo grado, accettando il giudi- zio nello stato in cui si trova, potendo al più la difesa limitarsi alla conte- stazione della non corretta interpretazione dei fatti da parte del Giudice a
pag. 9/16 quo, ammissibile tuttavia sulla base delle emergenze istruttorie assunte ritualmente in giudizio, restando perciò preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili d'ufficio e/o che non siano rinvenibili già dagli atti di causa. Un tanto, già ponderato in sede di rigetto dell'istanza d'inibitoria, assume valore definente anche nel meri- to, per quanto di qui appresso verrà esposto, venendo nel dettaglio all'esame dei motivi di gravame.
10. L'appellante fonda l'impugnazione sostanzialmente su una errata qualificazione della propria posizione nella vertenza de qua, reclamando- la «titolarità di un diritto autonomo alla detenzione del locale ov'è col- locata la cabina elettrica» (pag. 3 del ricorso) – in forza di una conces- sione per l'impianto e l'esercizio di una cabina elettrica anteriore alla lo- cazione controversa – e non già come sub-conduttrice di una porzione Con dell'immobile locato a , come invece è stato accertato nella sentenza di primo grado. Trattasi della «concessione di un vano per l'impianto e Con l'esercizio di una cabina elettrica» fatta da a beneficio di con Pt_2
allegata planimetria che individua il locale che a detta dell'appellante ri- sale all'1.11.1976 (doc. 1 all. all'appello di ). Parte_1
11. Per l'effetto, col primo motivo (pagg. 11-23) Parte_1
contesta al Tribunale di aver errato nell'individuare la propria posizione giuridica da cui sarebbe derivata «l'errata condanna in manleva della medesima conseguente all'attribuzione della responsabilità del mancato rilascio dell'immobile nel termine previsto».
12. Tale circostanza, che costituisce eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, è di per sé tardiva e inammissibile, attese le maturate decaden- ze conseguenti alla mancata costituzione nella fase a quo dell'appellante,
pag. 10/16 con ogni conseguente effetto dirimente in merito alla reiezione del moti- vo di gravame.
13. Ma non solo, poiché l'appellante non vince, neppure tardivamente, il fatto che «l'atto di concessione in uso di un vano per l'impianto e
l'esercizio di una cabina elettrica» non è munito di data certa, né risulta trascritto, non essendo così opponibile a terzi, né confuta o affronta il fatto che il preteso accordo di concessione attiene (e atteneva) comunque alla «disponibilità del locale ove, a valle dell'espletamento dei necessari iter autorizzativi…ha realizzato la cabina elettrica” (pag. 15 del ricor- so): questo esplicito riferimento alla «disponibilità» del locale chiarisce che la permanenza nella cabina elettrica da parte di di- Parte_1
Con Con pende(va) dal suo concreto utilizzo effettuato prima da e poi da
(conduttrice in forza della locazione 9.12.2005, che è il titolo per cui
ON
è rimasta nell'immobile anche dopo la sua cessione dell'originaria proprietà alla terza ). Fra l'altro, l'appellante – CP_1 Parte_1
nonostante abbia assunto la qualifica di nuova locatrice, ha CP_1
Con continuato a versare il canone a . ON 14. Ne deriva che, venuto meno il titolo della conduttrice a per- manere nell'immobile della locatrice , questo si è riverberato CP_1
anche su , secondo quanto prevede l'art.
2.1 della scrittu- Parte_1
ra 31.5.2019, ovvero che «l'immobile andrà restituito…privo di persone
o cose, compreso il traliccio per antenne radiomobili, senza alcun onere di ripristino» (doc. 4 , vd. anche art. 3 addendum, doc. 5 CP_1 [...]
). CP_6
15. Peraltro, non risulta neppure contestata o smentita la missiva Con 20.6.2022 (doc. 30 di ), inviata dal procuratore di a CP_1
[...]
dove, in merito al rilascio dell'immobile, viene espressa- CP_3
mente menzionato il rapporto di sublocazione con la terza chiamata in pag. 11/16 prime cure, e comunque al fatto che «... venuto meno l'originario titolo di TIM» «avrebbe dovuto liberare anch'essa l'immobile Parte_1
in questione», fermo restando che al di là del nomen iuris che la parte abbia inteso attribuire al rapporto, non sussistono (o non sono esplicitate e provate ritualmente dall'appellante) le condizioni di pretesa destina- zione del bene al pubblico servizio, eventualmente riconducibile a una convenzione amministrativa, sicché la situazione de qua agitur resta in- quadrabile nello schema privatistico della locazione. Il motivo, atteso l'esposto, va pertanto respinto.
16. Lo stato degli atti, come cristallizzato a conclusione della fase di merito del primo grado, rende non accoglibile anche il secondo motivo d'impugnazione (pagg. 23 – 25), con il quale conte- Parte_1
sta l'illegittimità della condanna in manleva per un'asserita sospensione dell'esecuzione forzata afferente all'immobile de quo, dal momento che la pretesa doglianza si fonda su documentazione non prodotta dall'appellante (contumace) in prime cure – e perciò inammissibile come eccepito anche dagli appellati – con argomentazioni che comunque non portano a dimostrare la carenza di prova dei presupposti della domanda accolta di , ovvero che i principi giuridici applicati dalla sen- CP_1
tenza impugnata debbano ritenersi errati: la parte rimasta volontariamen- te contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi, soggiacendo, nel giu- dizio di appello, alle preclusioni incorse per essere decaduta, omettendo di costituirsi ritualmente in primo grado, dal diritto di proporre i mezzi di prova di cui intenda valersi, non potendo nemmeno rilevare il potere del giudice ad quem di ammettere nuovi mezzi di prova – ammissibili peral- tro ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione - poiché, a prescin- dere dal carattere meramente discrezionale di siffatta valutazione, tale pag. 12/16 potere non può essere esercitato allo scopo di sanare decadenze proces- suali già verificatesi.
17. Peraltro, i provvedimenti richiamati da non sono Parte_1
neppure conferenti alla vicenda, che attiene semmai alla domanda risar- citoria conseguente all'inadempimento del contratto di locazione.
18. Con il terzo motivo (pagg. 25 – 32) l'appellante ha eccepito
«l'inapplicabilità…della clausola penale prevista nel contratto…e in su- bordine l'erroneità delle misure applicate», asserendo che «è, infatti, ben vero che, nel caso di specie, la penale è stata addossata a
[...]
Con
quale conseguenza del preteso obbligo di manlevare CP_3
dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condanna nei confronti di
ma riconosce, quale misura del danno, un importo del tutto CP_1
svincolato dalla sua effettiva misura, soltanto in quanto pattuito preven- tivamente inter alios, finirebbe con attribuire, sia pure in via indiretta, efficacia a tale pattuizione nei confronti di un terzo estraneo alla stessa, in violazione dei principi sulla relatività dell'efficacia esecutiva del con- tratto» (pag. 28 ricorso).
19. Tale doglianza, oltre a scontrarsi con le già menzionate preclusio- ni, non affronta le statuizioni della sentenza impugnata (pag. 9) che han- no accertato una responsabilità solidale ex art. 2055 cc della resistente
ON
e della terza chiamata , rispettivamente a titolo con- Parte_1
trattuale ed extracontrattuale, tanto più che è risultato «pacifico il fatto che la mancata restituzione dell'immobile è imputabile esclusivamente al contegno della sub-conduttrice (la quale era stata dif- Parte_1
fidata appositamente dalla resistente come si evince dai doc. nn. 6 e 10 allegati alla memoria di costituzione)», con conseguente accoglimento della domanda di garanzia impropria, ossia con condanna a manlevare il soggetto garantito dell'esborso risarcitorio sostenuto.
pag. 13/16 20. Inoltre, le ulteriori eccezioni di merito sulla quantificazione della clausola penale e dell'indennità d'occupazione come riconosciuta in sen- tenza, ovvero sulla liquidazione del danno risarcitorio, oltre ad apparire generiche e inconferenti atteso il nesso di natura economica – originato da rapporti giuridici diversi - connaturato all'obbligo derivante dalla ga- ranzia impropria, scontano l'intervenuta decadenza del grado, trattandosi d'inammissibili eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e tenuto al- tresì conto che non viene neppure confutata l'evidenza assunta in senten- za (pag. 7) per cui la permanenza dell'appellante nell'immobile ha costi- tuito «un serio ostacolo sia a un'eventuale nuova locazione del bene
(che, se possibile con riguardo alla parte libera, avrebbe quantomeno un diverso canone rispetto a quello che potrebbe concordarsi locando
l'intero immobile), sia alla demolizione dello stabile (che la proprietà aveva deciso di intraprendere come specificato al punto 8 delle premes- se alla scrittura privata prodotta sub doc. 4 di parte ricorrente), così da rendere assolutamente giustificabile il diniego di derogare alle condi- zioni contrattuali» e così da giustificare «un pieno interesse del locatore ad ottenere l'esatto adempimento di controparte, con esclusione di qual- siasi riduzione della penale ex art. 1384 cc» attesa l'incidenza dell'inadempimento avuta in concreto per e, di converso, CP_1
non risultando provata ritualmente l'eccessività della penale stessa. Il motivo non è pertanto accoglibile.
21. L'infondatezza dei primi tre motivi di gravame comporta anche il rigetto del quarto motivo di impugnazione (pag. 32) attinente alla ride- terminazione della liquidazione delle spese di lite a carico dell'appellante, avendo comunque il Tribunale applicato legittimamente il principio di causalità posto che, in relazione all'esito della causa, la parte soccombente anche in primo grado è risultata Parte_1
pag. 14/16 attesi da un lato l'accoglimento della domanda della ricorrente CP_1
[... e dall'altro il diritto di ad essere manlevata. CP_2
22. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da va Parte_1
respinto, assorbendo ogni altra questione anche in ordine alle istanze istruttorie, peraltro comunque tardive ed esplorative, dell'appellante, nonché in merito all'appello incidentale condizionato, il cui esame nel merito è superato tenuto conto che la proposizione dello stesso è stata da parte dell'appellata limitata al solo fine dell'eventuale accoglimento, in- vero disatteso, del gravame principale.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ap- plicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (da € 520.000 ad
€ 1.000.000, sul presupposto che «ai fini del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato
– in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente presta- ta, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del di- sputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ov- vero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza – Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2001» Cass. n. 19930/2022), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
24. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 15/16 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza n. 1680/2024 del Tribunale di Venezia;
2. condanna l'appellante a rifondere le spese del giudizio di secondo grado a favore delle parti appellate, liquidate (scaglione da € 520.000 ad
€ 1.000.000) in € 9.300,00 ciascuna, oltre spese generali e accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante princi- pale per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, intro- dotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originaria- mente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Venezia, 22.1.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
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