Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 785
CASS
Sentenza 9 gennaio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, il 19 gennaio 2023. Le parti in causa erano una società di mediazione immobiliare e una locatrice, la quale contestava l'obbligo di pagamento della provvigione per la mediazione, sostenendo la vessatorietà di una clausola contrattuale. La società ricorrente sosteneva di aver svolto un'attività di mediazione che aveva portato alla conclusione di un contratto di locazione, mentre la controparte eccepiva la mancanza di nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, nonché la nullità della clausola che imponeva il pagamento della provvigione anche in caso di conclusione del contratto da parte di soggetti riconducibili.

Il giudice ha accolto il ricorso principale, ritenendo che il Tribunale di Roma avesse omesso di considerare elementi decisivi per il giudizio, come la clausola contrattuale e il nesso di causalità. La Corte ha ribadito che, per il riconoscimento del diritto alla provvigione, non è necessario un nesso eziologico diretto, ma è sufficiente che l'attività del mediatore abbia messo in relazione le parti. Inoltre, ha dichiarato vessatoria la clausola che imponeva il pagamento della provvigione senza limiti temporali, evidenziando lo squilibrio a danno del consumatore. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma per una nuova valutazione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di mediazione, la clausola predisposta unilateralmente dal mediatore - che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona "riconducibile" - è vessatoria ed abusiva, ai sensi dell'art.1341 c.c. e dell'art.33 del Codice del Consumo, in quanto determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, obbligato ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concreta da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, successivamente alla scadenza della mediazione, il contratto di locazione oggetto della stessa, veniva concluso dal coniuge della parte che si era vista rifiutare l'originaria proposta).

Commentari17

Mostra tutto (17)
  • 1Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    A cura della Redazione. Con la sentenza n. 785/2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto alla provvigione del mediatore e della natura vessatoria di alcune clausole che, inserite nel contratto di mediazione, ne determinino la nullità. Il caso: L'agenzia immobiliare Delta concludeva con Mevia un contratto di mediazione avente ad oggetto la locazione di un immobile al canone di € 3. 960,00, con espressa ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Corte d'Appello di Palermo nella sentenza del 18 novembre 2021 individua i presupposti in presenza dei quali l'agente immobilire matura il diritto a ricevere la provvigione in caso di esito positivo della mediazione. Il caso: Tizia si …

     Leggi di più…

  • 5Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    Di Giovanni Stefano Messuri. La disciplina delle clausole vessatorie, primariamente contenuta nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore nei rapporti contrattuali con i professionisti. Questa normativa recepisce la Direttiva 93/13/CEE, e mira a riequilibrare le posizioni contrattuali, sanzionando le pattuizioni che generano un'alterazione sostanziale ... Leggi tutto… Di Filippo Portoghese. La Corte d'Appello di Napoli con sent. n. 1254/2025 ha dichiarato valida la clausola locatizia che vieta la detenzione di animali, escludendone la natura vessatoria ex art. 1341 c. c. ; ha tuttavia rigettato la domanda …

     Leggi di più…
Mostra tutto (17)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 785
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo