Articolo 6 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 ottobre 1962
Art. 6.
Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.
Spetta al Consiglio nazionale
1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;
2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente:
3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;
4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci
6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo del Comitato esecutivo;
7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962