Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;
per il risarcimento del danno
ingiusto derivante dalla condotta di straining serbata nei confronti del ricorrente, allora Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato un militare dell’Arma dei Carabinieri, dall’arruolamento avvenuto nella metà degli anni ottanta e sino al congedo del 26 gennaio 2022.
Dal 2017 al 2021 – periodo temporale d’interesse per la risoluzione della causa – ha prestato servizio con il grado di luogotenente (poi, carica speciale) presso il reparto operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.
Con provvedimento disciplinare non impugnato del 22 gennaio 2021, il Comandante della 1° Compagnia del citato Reggimento, all’esito di contraddittorio procedimentale, infliggeva al ricorrente la sanzione di sette giorni di consegna con la seguente motivazione: “ Luogotenente C.S. Comandante di Squadra della 1ª Compagnia del 12° Reggimento “Sicilia”, posto in quarantena precauzionale per contatto stretto con caso positivo di Covid-19 dall’Infermeria Presidiaria della Legione “Sicilia”, presso struttura alberghiera sita in Porto Empedocle (AG), violando la normativa sanitaria nazionale derivante dallo stato di emergenza in atto e contravvenendo alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione, consumava, unitamente ai militari dipendenti, sottoposti medesimo provvedimento, il pasto in una sala riservata dell’hotel, esponendo a rischio di contagio dal virus il personale civile e militare ivi alloggiato e impiegato. Tale mancanza, aggravata dal ruolo assunto di comandante di squadra e di distaccamento, costituisce una grave violazione dei doveri attinenti al grado, alla dipendenza gerarchica, ai doveri propri dei superiori, all'iniziativa, al senso di responsabilità ed al contegno ”.
Di conseguenza, venuto meno il rapporto di fiducia con il rispettivo Comandante di Compagnia, con provvedimento -OMISSIS-2021 del 26 febbraio 2021, il Comandante di Reggimento trasferiva d’autorità il ricorrente per motivi di opportunità, impiegandolo in altra Compagnia (Comando e Servizi) del medesimo Reggimento.
Nemmeno questo provvedimento veniva impugnato.
Il giorno precedente l’adozione del trasferimento, 25 febbraio 2021, il ricorrente notificava all’amministrazione una certificazione del medico curante attestante una “ crisi ipertensiva ipotizzando evento stressogeno ” con “ consigliata consulenza cardiologica e psichiatrica ”, nonché la concessione di dieci giorni di riposo medico.
Veniva conseguentemente ritirata l’arma in dotazione in applicazione della Circolare n. -OMISSIS-2018 datata 31 luglio 2018 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri “ Governo del personale. Interventi di supporto e di natura Assistenziale e Sanitaria ”.
In data 4 marzo 2021, il ricorrente veniva visitato presso il Dipartimento Salute Mentale dell’A.S.P. di Palermo, che prescriveva trenta giorni di riposo medico, poiché affetto da “ sindrome depressiva reattiva e riferito mobbing lavorativo con consigliata visita presso il centro AntiMobbing ”.
In data 17 marzo 2021, nel corso del periodo di riposo, l’odierno ricorrente veniva convocato dall’Infermeria Presidiaria della Legione “Sicilia” che riconosceva lo status di “ammalato” con una prognosi clinica inabilitante sino al 26 aprile 2021.
In ultimo, all’esito del più volte prorogato riposo, in data 27 gennaio 2022, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina giudicava il ricorrente “ NON IDONEO permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto da collocare in congedo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. (legge 266/99) in compiti che non lo espongono a stress psicofisici intensi e protratti ed in mansioni compatibili con le infermità sofferte e la ridotta efficienza psico-fisica ” poiché riscontrato affetto da “ Disturbo dell’adattamento con ansia in terapia farmacologica - Disturbo dell’umore (affettivo) non specificato ”.
Il ricorrente decideva di non transitare nei ruoli civili e veniva collocato in congedo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS--OMISSIS- conveniva il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, derivante dalla condotta di straining tenuta nei suoi confronti.
Veniva allegata al ricorso una copia dell’attestazione dell’A.S.P. di Palermo - Centro Anti-Mobbing del 16 settembre 2022 che, dopo aver ricostruito l’episodio da cui sono originati il provvedimento disciplinare e di trasferimento, così conclude: “ alla luce di quanto emerso nel corso dei colloqui clinici, si ritiene il Sig. -OMISSIS-soggetto che presenta fenomeni di somatizzazione dell’ansia e deflessione del tono dell’umore, quale risultato dell’esposizione ad una condizione vessatoria, discriminatoria e stressante. Tale quadro risulta compatibile, stante la classificazione del DSM 5, con un Disturbo dell’adattamento persistente (DDA) F43.22 con Ansia [309.28] in situazione occupazionale avversativa e frustrante ”.
Veniva anche avanzata un’istanza istruttoria ai sensi degli artt. 63 ss. c.p.a., al fine di acquisire prova dichiarativa da alcuni commilitoni informati sui fatti.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni che concludevano per il rigetto della domanda, anche alla luce della documentazione versata in atti.
All’udienza del 6 giugno 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via pregiudiziale, il Collegio intende puntualizzare che anche dal rapporto di impiego con la pubblica amministrazione di c.d. diritto pubblico discende un fascio di situazioni giuridiche soggettive passive, specificamente di obbligo, tra cui quello di cui all’art. 2087 c.c. di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore.
La connotazione della situazione citata quale obbligo evoca la sussistenza, dal lato del lavoratore, di un diritto soggettivo, che può essere azionato (come correttamente avvenuto nel caso in esame) dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.
La medesima connotazione, sul fronte stavolta del merito della causa, rivela la ricomprensione della pretesa risarcitoria – in caso di assunta violazione dell’obbligazione – nell’ambito delle regole della responsabilità contrattuale.
Ne discende che, al fine di ritenere sussistente la responsabilità da straining a danno del pubblico dipendente in regime di diritto pubblico, sia necessario allegare l’inadempimento del datore di lavoro e dare prova del nesso di causalità con il danno conseguenza patito; spetterà quindi all’amministrazione convenuta offrire prova dell’adempimento o, comunque, del decorso causale alternativo non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, il Collegio prende atto che il ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’amministrazione e provato il danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato, quantificato in euro 434.736,20 (euro 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e euro 404.736,20 a titolo di danno patrimoniale).
Tale somma viene elaborata dando specifica evidenza delle differenze salariali patite in ragione del trasferimento di autorità che si assume rivelatore dello straining , che ha comportato il collocamento in un reparto privo di incarichi operativi, con una perdita media di circa 1.000 euro sulla retribuzione mensile (e con i successivi riflessi sul montante pensionistico più basso, ora goduto).
Ciononostante, pur a fronte di queste emergenze, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia debitamente offerto la prova liberatoria da responsabilità, cioè di corretto adempimento dei propri obblighi datoriali, rendendo inutile ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Infatti, sia il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare, che quello di trasferimento di autorità – conosciuti incidentalmente da questo Tribunale perché non impugnati per via diretta – appaiono giustificati dalla grave condotta del ricorrente che, nonostante il ruolo di Capo Squadra ricoperto, ha assunto decisioni, peraltro non concordate con la scala gerarchica, in aperta violazione delle norme di contenimento del Covid-19 a cui era stato comandato dall’Infermeria competente.
Tale condotta – già di inadempimento dell’obbligo di fedeltà al datore di lavoro – è resa ancora più grave se si considera che sia stata posta in essere da un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio, in luogo aperto al pubblico, mettendo a repentaglio anche la salute degli altri colleghi.
Difatti, l’ordine dato dallo -OMISSIS-alla direzione dell’Hotel dei Pini, presso cui era stanziata (e posta poi in quarantena da contagio) la sua squadra, volto a consentire la consumazione del pasto in socialità, pur tra contagiati, è gravemente illegittimo, oltre che inopportuno.
Quanto si dice è confortato dall’annotazione da cui è originato il procedimento disciplinare, a firma di una seconda squadra di stanza nello stesso hotel, appartenente allo stesso Reggimento ma non in quarantena, che stigmatizzava il comportamento dell’odierno ricorrente e dei militari al suo comando.
L’illegittimità dell’ordine, discendente dall’incompetenza a disporlo, oltre che dalla normativa anticontagio, unita al clamore suscitato, giustificano entrambi i provvedimenti negativi assunti a carico dello -OMISSIS-.
Da ciò discende l’infondatezza della domanda risarcitoria perché difetta la condotta di inadempimento dell’amministrazione, che invece ha adottato i provvedimenti disciplinare e di trasferimento in piena legittimità e nell’esercizio dei propri diritti datoriali.
Le conseguenze depressive discendenti dalla vicenda deferita, pur meritevoli di umana comprensione, sono quindi causalmente occasionate dal contegno dello stesso ricorrente che, a fronte di una gravissima violazione degli obblighi di lavoratore e militare, ha innescato la legittima risposta del datore di lavoro che, con il trasferimento, ha correttamente salvaguardato l’unità della Compagnia, altrimenti dilaniata dalle frizioni causate dal comportamento della squadra comandata dallo -OMISSIS-.
In altri termini, i danni lamentati sono direttamente ascrivibili allo stesso ricorrente, per avere l’amministrazione agito nell’esercizio di un proprio diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in totali euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO