Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4425/2023 R.G.
RE BLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria RI Stancampiano Giudice
Giudicedott.ssa Elena Contessi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado di modifica delle condizioni di separazione ex art. art. 473-bis.29 c.p.c. promossa da
Parte 1 , c.f. C.F. 1 assistita e difesa dall'avvocato
,
BUSSINI NORA ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. 2 assistito e difeso Controparte_1 c.f. '
,
dall'avvocato IZZO MARIA ANTONIETTA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI:
12.11.24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, proposto ai sensi dell'articolo 473 bis 29 cpc,.la ricorrente Parte 1 conveniva in giudizio il resistente Controparte_1 chiedendo che la sentenza di separazione n. 1873/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, fosse modificata sia in termini di affidamento che sul diritto di visita paterno che, infine, nella quantificazione del contributo per il mantenimento ordinario posto a carico del padre.
In fatto ricordava come, nell'ambito di tale sentenza, era stato previsto una analitica visita a favore del padre, che aveva facoltà di vedere i figli minori Per 1 nato a
Treviglio il 13 Marzo 2007, RI, nata a [...] il [...] e ER_2 nato a [...] il [...] – nei weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, quando il weekend non era trascorso con la madre e due giorni, lunedì e mercoledì, quando il padre avrebbe avuto di competenza il weekend, con la disciplina altresì relativa alle festività e alle vacanze scolastiche e festive;
assumeva che era stato previsto l'affido condiviso dei tre figli con la collocazione prevalente presso la madre, a cui era anche assegnata la casa coniugale, ed infine come era stato posto a carico del resistente un assegno complessivo di €
600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. ER quanto occorre in tale giudizio la ricorrente assumeva che i figli non trascorrevano le vacanze estive con il padre fin dall'estate 2022, ciò addirittura per mezzo di un accordo verbale tra il padre e la sola figlia a RI;
assumeva che detto genitore non aveva mai insistito per poter avere una vacanza con i figli e come anche nei fine settimana di competenza egli non avesse mai fatto pernottare con sé i figli, come pure previsto in seno alla separazione. Aggiungeva che i figli RI e Per 2 solo sporadicamente frequentavano il padre la domenica e anche in questo caso, secondo la ricorrente, il padre dimostrava un forte disinteresse nei loro confronti come era dato dal fatto che, per esempio, non vi era alcun tipo di cucina, ma generalmente i figli in tali occasioni mangiavano soltanto le crocchette comprate al McDonald's, mangiando anche in stanze separate. La ricorrente assumeva che i figli non si trovavano bene nella casa del padre e che in particolare quest'ultimo non faceva nulla per invogliarli a frequentarlo in maniera più costante o più frequente, assumendo, al contrario, un atteggiamento di totale disinteresse cosicchè era solo lei ad interessarsi, accudire e a gestire integralmente tutto ciò che li riguardava, sia in termini di scuola che di relazioni sociali. Da ciò trovava il fondamento per richiedere la modifica dell'affido da condiviso ad esclusivo, visto che, secondo la ricorrente, il padre non esercitava alcun ruolo genitoriale, non svolgendo di fatto neppure la visita come prevista. Come ulteriore conseguenza per la gestione lasciata del tutto a lei ella richiedeva l'aumento del mantenimento a € 300,00 a figlio, con una somma complessiva di € 900,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, sottolineando che il padre percepiva mensilmente il 50% dell'assegno unico, pari a € 329,75. Concludeva quindi con la richiesta di affido esclusivo a suo favore, chiedendo che la visita fosse limitata, a settimane alterne, alla sola domenica, dal mattino al pomeriggio, compreso il pranzo, un assegno di mantenimento di €300,00 a figlio, oltre alla richiesta di percepire integralmente l'assegno unico, con la conferma poi delle altre ulteriori condizioni della separazione e riserva di agire per il recupero delle spese straordinarie non versate.
ノControparte_1 che contestava tutto quanto dedotto con il Si costituiva il resistente ricorso della moglie. In modo particolare si diceva sconcertato per essere accusato ingiustamente in quello che lui definiva essere un affannoso tentativo di allontanare da lui tre figli effettuato dalla madre fondamentalmente al fine di strumentalizzare gli stessi figli per poter ottenere un aumento del contributo paterno, monetizzando in qualche maniera il minor tempo trascorso con gli stessi con lui. Si soffermava in maniera molto decisa a stigmatizzare il comportamento della ricorrente a cui riconduceva il distacco che si era effettivamente creato tra lui e i figli, così da chiedere un provvedimento urgente con la presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo familiare in maniera tale da superare la situazione grave che allo stato lo contrapponeva ai figli. A riprova ricordava che il comportamento alienante della moglie si era già dimostrato durante il procedimento di separazione, sebbene poi con fatica le parti erano riuscite a raggiungere una precisazione delle conclusioni congiunta, e di come, purtroppo già dopo la pronuncia della sentenza la situazione precedente si era riproposta come dimostrava la stessa sua impossibilità di poter riprendere le visite con i figli e l'assoluta indisponibilità alla madre per aiutare la ripresa dei rapporti unitamente ad una sorta di manipolazione dei figli stessi, ricordando come gli risultava che la ricorrente parlava ai minori indicandolo come bugiardo, ladro e affamato.
Assumeva di aver anche proposto alla moglie di intraprendere, dopo la sentenza, un percorso di sostegno alla genitorialità, senza esito. In via preliminare si doleva della. irritualità della notifica nei suoi confronti visto che non era stata utilizzata la pec che egli, in quanto libero professionista, aveva, ciononostante proponeva un'istanza ai sensi dell'articolo 473 bis- 15 cpc chiedendo un provvedimento indifferibile per la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, con compiti di monitoraggio e vigilanza. Nel merito contestava in modo deciso le richieste tutte così come svolte dalla ricorrente, assumendo che non esisteva alcuna sua inidoneità genitoriale, come già evidenziato nell'ambito della CTU attuata nel procedimento di separazione, e quindi non c'era alcun fondamento nella richiesta dell'affido esclusivo a favore della madre, così come non vi erano ragioni fondanti relativamente alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento visto che i suoi redditi erano rimasti invariati rispetto a quelli esistenti all'epoca della separazione: avendo egli un reddito netto mensile per compensi professionali pari ad € 1045,00 con un reddito gravato dal pagamento della locazione di € 270,00 mensili, minore rispetto a quello di € 1315,00 che invece percepiva all'epoca del giudizio di separazione, a fronte del fatto che la moglie adesso aveva migliorato il proprio reddito perché, quale insegnante di ruolo, mentre nel 2021 percepiva uno stipendio mensile di € 1660 nel 2021 oggi aveva un reddito di €
1.750,33 non onerato da alcun tipo di onere di tipo abitativo essendo assegnataria della casa coniugale concessa alla famiglia in comodato gratuito, ciò escludendo ogni ragione per poter ottenere alcun aumento per il mantenimento richiesto, non senza ricordare che anche la moglie percepiva € 330,00 relativo alla metà dell'AU. Si opponeva altresì alla richiesta di riduzione dei tempi di visita visto che ciò non avrebbe che peggiorato il rapporto già difficle che esisteva tra lui e i figli. Chiedeva così il rigetto totale nel merito del ricorso stesso.
L'istruttoria si concretava con un ampio e s nello specifico mandato ai servizi sociali competenti per il Comune di Treviglio, come da ordinanza del 30 aprile 2024, ove si richiedeva quanto segue: “- Monitorare la situazione attuale del nucleo familiare, compiendo tutte le indagini, anche con supporto psicologico, estese ai rispettivi ambiti familiari, con esplicita autorizzazione all'audizione dei tre minori, eventualmente utilizzando per detta audizione di uno psicologo, così in grado di fotografare l'attuale situazione dei rapporti genitori e figli, anche alla luce della necessità di valutare la stessa idoneità genitoriale delle parti;
predisporre tutti i percorsi di supporto e/o
-
ausilio psicologico nei confronti delle parti e dei figli per supportare e favorire i rapporti tra genitori e tra padre e figli, agendo, in particolare, nei confronti di entrambe le parti, al fine di raggiungere una migliore comunicazione che sia scevra di ricatti o risposti aggressive e quindi di superare il rifiuto dei figli per come riportato dalle parti stesse" oltre che con il compito di calendarizzare le visite tra padre e figli, garantendo, laddove necessari, i percorsi per le parti e la ricostruzione equilibrata tra genitori e figli, quindi indicando quali fossero le modalità migliori anche in tema di modalità di visita maggiormente consona agli interessi di cura, educazione e benessere dei tre figli. All'esito del deposito delle due relazione così susseguitesi la causa, previo termine per il deposito di note dei procuratori, veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
La sufficiente motivazione che viene riportata nelle due relazioni indicate rispettivamente dell'8.10.2024 e del 12.11.2024 - rendono superfluo ogni eventuale aggiornamento o necessità di coinvolgimento dei tre figli della coppia che adeguatamente hanno tutti espresso un univoco pensiero e identico disagio, cosicchè non appare opportuno, proprio per la considerazione del benessere dei figli, uno dei quali ormai maggiorenne, ulteriormente richiedere colloqui e ciò quantomeno allo stato. Ciò induce pertanto al rigetto della richiesta di una nuova CTU familiare per come posta dal procuratore del resistente che appare verosimilmente inutile al momento.
In fatto vale sottolineare come dalle relazioni in atti viene raffigurato un quadro familiare nel quale sembrano contrapporsi visioni contrastanti e, in parte, anche una sorta di incapacità di riconoscimento dei propri torti e/o delle proprie responsabilità, situazione che appare difficilmente superabile laddove si cerchi di ricostruire sul serio un rapporto di fiducia ed affetto con i propri figli.
Dalla prima relazione (8.10.2024) si evidenziano le difficoltà comunicative della ricorrente che renderebbero più difficoltoso la presa di decisioni comuni in merito ai figli, siano esse per esempio relative a viaggi all'estero piuttosto che l'acquisto di occhiali;
vengono evidenziate le particolari problematiche che hanno, di fatto, causato il disagio ai minori, i quali hanno ribadito più volte (nell'ambito di entrambe le relazioni) in particolare, per esempio, il fatto che ogni qualvolta i figli si recavano dal padre presso i nonni paterni, ove il padre risiede, i pasti non venissero mai consumati insieme, ma in stanze differenti unitamente a situazioni di controllo attuate dal genitore e vissute come eccessive da parte dei figli, situazioni che, unitamente ad alcune discussioni sorte nell'ambito della abitazione dei nonni paterni, dopo le vacanze estive avevano fatto interrompere dall'estate 2023 il pernottamento presso detta casa e ridotto le visite con il padre alla sola domenica per un certo tempo per poi interrompere de tutto qualunque tipo di rapporto, anche telefonico. In detta relazione viene anche dato atto dell'avvio del percorso presso il centro Moses di Treviglio, e come esso sia stato tuttavia interrotto quasi subito senza esiti particolari. Da questa stessa relazione viene di fatto evidenziata la fatica del resistente nel riconoscere eventuali proprie colpe o responsabilità in tale distaccco, che invece sembrerebbero essere da lui addossate a soggetti terzi, in particolare alla sig.ra Pt_1 senza che egli stesso si renda del tutto conto di quelle che sono le situazioni che danno fastidio ai figli, nonostante i figli stessi glieli abbiano riferiti. L'operatore sociale che ha avuto il colloquio con il resistente ha riconosciuto questa sua volontà di riavvicinamento e l' affetto che egli nutre nei confronti dei figli, seppure oggi non concretandosi nelle scelte più giuste cosicchè allo stato egli ha solo qualche contatto telefonico col solo figlio più grande mentre ER_1
e RI hanno bloccato del tutto anche i contatti telefonici. Si legge che: "Il signor CP 1 si mostra poco consapevole e non si attribuisce alcuna responsabilità, riferendo di non comprendere quali possano essere i motivi che hanno spinto i suoi figli ad allontanarsi e raccontando di non avere mai avuto modo di confrontarsi con loro rispetto a ciò, al di fuori dell'unico colloquio familiare effettuato presso il centro.
Moses", a differenza di quanto invece riferiscono i tre minori che già in questa prima relazione, riferita all'ottobre 2024, rivelano una situazione un pò diversa, nel senso che, per esempio, relativamente al primo figlio, questi mette in evidenza l'assenza del padre mai presente quando si mangiava piuttosto che l'assenza di dialoghi o di attività attuata insieme, egli sembra addirittura ricordare un episodio in cui, in un'occasione di una festività, egli avrebbe chiesto esplicitamente al padre di poter pranzare tutti insieme e di avere sentito a sua volta il nonno che si lamentava di dover allungare il tavolo. Dello stesso tenore sono i vissuti riferiti dagli altri due figli: RI, la seconda figlia, riporta un disappunto soprattutto perché contesta al padre di avergli mentito su una situazione apparentemente banale (acquisto di una maglietta Nike) che tuttavia la fa dubitare della fiducia che il padre ha nei suoi confronti, tanto che riporta non solo la ripetuta indicazione dell'acquisto già intervenuto da parte del padre, in realtà inesistente, quanto il fatto di essere rimasta delusa non del mancato regalo, quanto piuttosto della mancanza di fiducia che così il padre, attraverso questa piccola bugia, le ha trasmesso riportando altresì come davanti alla psicologa si sarebbe sentita ferita perché il padre avrebbe fatto ricadere proprio su di lei la responsabilità del distacco, piuttosto che per averla indicata come un soggetto interessato soltanto ai soldi. La situazione forse più delicata è quella dell'ultimo minore dei tre figli, ER_2 il quale, riporta di aver chiesto più volte di poter incontrare il padre senza che questi avesse mai organizzato alcun tipo di incontro. Di fatto è importante rilevare come secondo l'operatrice, che ha effettuato i colloqui con i tre figli, riporti l'unanime considerazione di essi sul fatto che il padre si ponga soprattutto come vittima della situazione, senza attuare tentativi reali di riavvicinamento, indicando come una sorta di duplicità di atteggiamenti e contestando, per esempio, che il padre appaia collaborativo di fronte alle agli operatori, in particolare nel Centro Moses, mentre poi nella realtà non vi sia riscontro di quanto dichiarato o alcuna disponibilità. Ad oggi viene così indicata l' evidente fatica di tipo relazionale e comunicativo che si vede nel rapporto padre/figli e come, a differenza di ER 2 che sembra essere l'unico ancora aperto a mantenere dei possibili incontri con il padre, ER 1 e RI hanno negato in maniera decisa e molto convinta di voler riallacciare i rapporti con lui, tant'è che è proprio a fronte di queste ragioni e di questa volontà ferma che gli stessi operatori hanno preferito non procedere ad alcuna calendarizzazione per le visite tra padre e figli, ritenendola allo stato contraria agli stessi interessi dei minori e, altresì, rilevando la necessità per il signor CP 1 di intraprendere un percorso di sostegno alla generalità, soprattutto in grado di portarlo ad una rilettura critica degli accadimenti successi che hanno portato al distacco tra lui e i figli e per una possibile elaborazione di una nuova modalità comportamentale che possa essere funzionale e adatta a ricostruire il rapporto con gli stessi.
Una situazione che viene di fatto ancor più evidenziata e sottolineata nell'ambito della seconda relazione psicologica, in cui si sono sentiti in maniera approfondita i tre figli oltre all'incontro della coppia. Mentre le parti hanno dato versioni assolutamente opposte di qualsivoglia evento, la situazione particolare già evidenziata in precedenza di difficoltà e distacco è stata confermata per la prole. Vengono in modo analitico così riportate la rabbia e il disagio del figlio minore ER_2 di cui viene evidenziata da un lato la percezione di essere utilizzato insieme ai fratelli dal padre contro la madre, e dall'altro il suo stato d'animo nei confronti attualmente del padre - "Non è capace di fare il padre.. Non voglio una persona come lui, ..è un falso traditore.. Ha detto sempre bugie,.. faceva finta di volerci bene.. Lui mi usa solo per dare fastidio alla mamma.
..Non mi serve, non mi serve una figura paterna. ..Da quando lui non c'è io sto bene, quando c'è lui mi sento in tensione... Sarebbe totalmente inutile costruire una relazione con lui... Mi distruggerebbe mentalmente”. Vale la pena sottolineare che a fronte della possibilità di fare incontri protetti la psicologa riporta come ciò "l'ha gettato nell'angoscia è scoppiato a piangere, manifestando la paura soprattutto per quello che potrebbe nascondere, nascere da questi incontri una cosa oppressiva. Il papà, secondo Per 2 non ha capito questa sua posizione, nega l'evidenza". Così che ella conclude nel senso che il ragazzino vivrebbe l'avvicinamento al papà come una costrizione difficilmente tollerabile quindi un tradimento dello stesso nucleo familiare.
Situazione abbastanza similare si ha per quanto riguarda ER_1 che è ormai maggiorenne, che riporta la percezione di una condizione emotiva per cui il rapporto con il padre non è un gran rapporto affettivo, vivendo il detto genitore come soggetto di cui non ci si può fidare, dichiarandosi in tal senso deluso e abbandonato avendo imparato a vivere senza di lui, fino a dichiarare che da quando detto genitore non frequenta la casa paterna si sentirebbe addirittura più tranquillo e andrebbe meglio a scuola. Riporta a base del suo disagio non solo la contestazione di dover mangiare in camere separate, che era già stato evidenziato nella prima relazione, ma anche il controllo che lui viveva come opprimente da parte del padre nel fare il padre anche chiamate 12 volte al giorno per controllo, che lui paragona al “Grande Fratello", ma che per le cose più importanti non trovava, come con quello che definisce essere stato un ricatto per la mancata autorizzazione al rilascio del passaporto o per l'iscrizione in palestra o per togliersi un neo, situazioni da cui trae contezza del fatto di non essere importante per il padre. RI, da ultimo, figlia adolescente, riporta il suo dolore per la degenerazione del rapporto ricordando come la stessa avesse cercato in più modi di mantenerne viva la relazione stessa senza riuscirci;
come i suoi fratelli descrive come nella casa paterna il papà non c'era mai e che invece vi erano eccessive telefonate controllanti, e, similmente a ER_1 riporta la fatica ad ottenere la firma del padre per le attività scolastiche. Da qui la conclusione della psicologa dottoressa Per 3 secondo cui:" Ad oggi non sembrano esserci le condizioni necessarie per una ripresa dei rapporti tra il padre e i figli. ER_1 è ormai prossimo alla maggiore età e RI è ormai un'adolescente che non dimostra alcuna apertura nei confronti del padre. ER quanto riguarda ER 2 che ha espresso angoscia solo all'idea di un incontro protetto con il padre, non appare tutelante esporlo alla responsabilità di essere l'unico membro della famiglia a dover frequentare la figura patema. Il ragazzino vivrebbe un avvicinamento al papà come una costrizione difficilmente tollerabile, è un tradimento di tutto il nucleo materno. Ciò che sembrano avere colto i tre ragazzi, anche se non hanno le parole per dirlo, è una fragilità del padre che, per i tratti narcisistici già evidenziati nella CTU del '21, fatica a sintonizzarsi con i bisogni dei figli apparendo più concentrato su se stesso. ER salvaguardare l'immagine di sé ideale rischia di mettere in atto strategie difensive che forzano la realtà e che possano apparire agli occhi dei figli semplicemente delle menzogne. Nella conflittualità ancora accesa tra i genitori, i figli si sono. Difesi schierandosi dalla parte del genitore che dava loro più affidabilità."
Da quanto così esposto si è in grado di valutare le richieste svolte dalla ricorrente.
Sull'affido dei figli minori
La ricorrente insiste per poter ottenere l'affido esclusivo a suo vantaggio, modificando così la forma condivisa esistente in seno alla pronuncia di separazione. A ciò si oppone il resistente.
Ebbene dalla analitica disamina delle relazioni degli operatori intervenuti ad oggi non sembrano esservi i necessari presupposti per fondare la richiesta di un affido esclusivo.
Va premesso che già nel 2021, appunto nel corso del giudizio separativo, era stata espletata una CTU familiare che aveva appunto riconosciuto, nonostante le fragilità evidenziate nelle parti, l'affido condiviso delle parti. Oggi le relazioni non indicano alcuna inidoneità genitoriale, quanto piuttosto dei comportamenti atti ad evidenziare una difficoltà del resistente a condividere i bisogni dei figli. Tale difficoltà tuttavia, peraltro in grado di essere superata attraverso dei percorsi di migliore conoscenza di sé
e dei propri limiti (come suggerito dalla stessa psicologa e dagli operatori intervenuti) non modifica né l'affetto né l'attaccamento del padre alla prole, così come la conflittualità tra i genitori non è comunque ancor a livelli tali da impedire la gestione comune della prole e quindi la condivisione delle decisioni alla stessa relative. Si aggiunga che non vi sono elementi, neppure indiziari, tali da far dubitare della idoneità di alcuna delle parti nel senso che non si riscontrano atteggiamenti alienanti a carico di alcuna di esse.
Se poi a ciò si aggiunge il versamento attuato nei tempi previsti per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli questo Collegio non ha davvero alcun reale elemento per dubitare della idoneità dell CP 1
Da ciò deriva il rigetto della richiesta di modifica della forma di affido per come formulata dalla ricorrente, affido che pertanto viene confermato come condiviso ad entrambi i genitori.
- Sulla disciplina della visita
La ricorrente nel ricorso aveva riportato la intervenuta progressiva rarefazione della visita tra padre e figli. Tale situazione ha avuto un assoluto e pieno riscontro nelle relazioni sopra riportate che hanno evidenziato una reale rottura tra i figli e il resistente che è andata peggiorando negli ultimi tempi, presumibilmente aggravata da comportamenti vissuti come alienanti dai figli presso la casa dei genitori del resistente ove egli abita (consumo dei pasti in camere separate, inesistenza di attività condivise, eccessivo comportamento controllante del padre).
Questo Collegio deve peraltro prendere atto della volontà ferma che i minori (il primo figlio è oggi maggiorenne e pertanto nei suoi confronti non dovrà disciplinarsi alcuna visita) e, insieme, anche del riporto della psicologa che nell'ambito della propria relazione ha sottolineato come perfino le visite protette da svolgere alla presenza dell'operatore sociale assumono, oggi, per i minori, in particolare per il figlio più piccolo, valore che diventa negativo ( "Ad oggi non sembrano esserci le condizioni necessarie per una ripresa dei rapporti tra il padre e i figli. ER 1 è ormai prossimo alla maggiore età e RI è ormai un'adolescente che non dimostra alcuna apertura nei confronti del padre. ER quanto riguarda ER_2 che ha espresso angoscia solo all'idea di un incontro protetto con il padre, non appare tutelante esporlo alla responsabilità di essere l'unico membro della famiglia a dover frequentare la figura paterna. Il ragazzino vivrebbe un avvicinamento al papà come una costrizione difficilmente tollerabile, è un tradimento di tutto il nucleo materno.")
Appare allora necessario, accogliendo la richiesta in tal senso della madre, riformulare il diritto di visita, peraltro non facendo altro che fotografando ciò che avviene nella prassi da tempo tra le parti stesse, e cioè riconoscere il diritto di visita durante la settimana al solo giorno della domenica senza alcun pernotto, salvo restando quanto previsto per i periodi di vacanza
- Sulla misura dell'assegno di mantenimento per la prole.
La ricorrente ha richiesto un assegno di € 300,00 a figlio, per un totale di € 900,00 mensili. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda con la conferma di quanto indicato in seno alla separazione (€ 200,00 a figlio).
Secondo il principio contributivo ogni genitore deve contribuire in rapporto alle proprie capacità economiche al mantenimento dei figli.
Volendo pertanto verificare le condizioni economiche delle parti si ha che: a) la ricorrente, insegnante di ruolo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, ha uno stipendio di € 1.750,00 mensile (leggermente maggiore rispetto a quello di € 1.660,00 che aveva nel periodo del giudizio separativo), non ha oneri abitativi risiedendo presso la casa coniugale, concessa in comodato gratuito dai genitori, percepisce la metà dell'AU come il marito per € 300,00 circa;
b) il resistente, architetto, ha un reddito medio (doc. 23, 24 e 25 fascicolo resistente) di € 1.315,00, comprensivo del canone che percepisce da un immobile di proprietà (doc. 27).
Ritiene il Collegio che, pur non essendovi una particolare differenza tra i redditi delle parti, debba essere valorizzato il tempo di permanenza dei figli nella quantificazione del mantenimento e come ciò imponga, visto che di fatto è venuta meno la visita infrasettimanale mentre quella quindicinale del weekend si è ridotta ad un solo giorno sempre che i figli vogliano andarci, un aumento dell'assegno che da € 200,00 viene aumentato in € 230,00 a figlio al mese, salvo rimanendo l'onere al 50% delle spese straordinarie.
- Spese di lite
Alla luce della reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte appare equo riconoscere la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di separazione n. 1873/2022 del 28/07/2022 di questo Tribunale così provvede:
- dispone che il diritto di visita infrasettimanale del padre nei confronti dei figli minori sia, salvo accordo migliorativo assunto con la moglie e in conformità alla volontà dei figli stessi, da svolgere a fine settimana alterati nella sola giornata della domenica;
salvi restando invece i periodi relativi alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
- aumenta ad € 230,00 a figlio al mese l'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del resistente, da versare con le stesse modalità già vigenti;
- rigetta le altre domande conferma per il resto le condizioni della separazione;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 5/12/2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa RI Concetta Elda Caprino