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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3516/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO CAVALLO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via Mercè n. 8;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO Controparte_1 C.F._2
ROSARIO SCUDERI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, largo R. Pilo n. 14;
CONVENUTO
Oggetto
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30/7/2019 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- di aver stipulato in data 27/1/2011 con il contratto di appalto per la Controparte_2 ristrutturazione di un immobile sito in Ispica, c.da ; CP_3
- che i lavori erano stati concordati in parte a misura e in parte in economia;
- che, a seguito della conclusione dei lavori, l'arch. aveva redatto un computo Persona_1 IC per la somma di euro 102.043,88, oltre IVA al 10%;
- che, durante l'esecuzione dei lavori, aveva versato acconti per euro 79.850,88, Controparte_2 essendo perciò debitrice della somma di euro 22.193,88, oltre IVA al 10%, per complessivi euro
24.413,27;
- che l'unico erede di , deceduta medio tempore, era , il quale Controparte_2 Controparte_1 era perciò tenuto al pagamento della predetta somma. Pertanto, chiedeva di condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 24.413,27, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/12/2019 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale esponeva: CP_1
- di non aver ricevuto la notifica di alcun atto di citazione;
- di aver appreso fortuitamente (a seguito di comunicazione trasmessa in data 11/12/2019 via pec dalla cancelleria) dell'esistenza della causa;
- che, secondo gli atti di causa, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale (ma senza traccia dell'avviso di ricevimento);
- che, pertanto, la notifica era inesistente;
- che, in ogni caso, il computo IC redatto dall'arch. era viziato, in quanto Persona_1 le opere di cui ai capitoli II e III erano state conteggiate utilizzando un parametro orario, in contrasto con quanto previsto dagli artt.
1-3 del contratto di appalto;
- che la committenza non aveva mai espresso il proprio consenso all'esecuzione di lavori o di spese non previste in elenco;
- che l'incidenza dei lavori computati con il parametro orario era inverosimilmente di gran lunga maggiore rispetto alla parte contabilizzata a corpo, misura ed economia;
- che la sommatoria delle giornate lavorative del muratore e del manovale, computate con il parametro orario, superava la durata complessiva dei lavori realizzati;
- che non vi era traccia nel computo IC di alcuna documentazione attestante l'effettiva presenza e il tipo di lavorazione svolto dalle maestranze;
- che alcune lavorazioni, contabilizzate a corpo, erano state contabilizzate, duplicandole, anche con il parametro orario;
- che alcune lavorazioni, contabilizzate a misura, erano state contabilizzate anche con il parametro orario;
- che alcune lavorazioni effettuate presentavano evidenti segni di degrado, da imputare alla realizzazione non a regola d'arte e/o alla scelta dei materiali;
- che l'intervento dell'appaltatore si era esaurito ben successivamente alla scadenza del termine contrattualmente pattuito (30/4/2011), dovendo perciò essere conteggiata la penale giornaliera prevista dall'art. 9 del contratto di appalto;
- che la contabilità con il parametro orario era stata effettuata a distanza di tempo e senza alcun contraddittorio fra le parti;
- che, per la voce “lavori a misura, corpo ed economia”, la committente aveva già versato la somma di euro 43.956,08 e vantava un credito di almeno euro 20.000,00 per l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, nonché per la penale giornaliera prevista, per cui l'importo versato dalla committenza per le ulteriori voci, pari a euro 36.043,92, era di gran lunga maggiore rispetto al dovuto, con conseguente credito nei confronti di . Parte_1
Pertanto, chiedeva: Controparte_1 - preliminarmente, di dichiarare la nullità del giudizio per difetto di citazione;
- in subordine, nel merito, di dichiarare l'infondatezza delle domande attoree;
- in via riconvenzionale, di dichiarare che l'attore era debitore di euro 20.000,00 o della somma, maggiore o minore, da quantificare in sede di giudizio e, per l'effetto, di condannarlo al relativo pagamento.
Con ordinanza del 2/2/2021 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito della prova testimoniale, con ordinanza del 26/10/2022 veniva formulata proposta conciliativa.
Preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte di , con Parte_1 ordinanza del 20/4/2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 16/1/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, il convenuto ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto Controparte_1 di citazione e ha conseguentemente chiesto di dichiarare la nullità del giudizio per difetto di citazione.
Tale eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
L'inesistenza della notifica è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e precisamente tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, per cui i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016; nello stesso senso, fra tante,
Cass. 34161/2022, 26511/2022, 20418/2020, 13161/2020, 26328/2019 e 14365/2019).
In sintesi, la notifica è inesistente solo nei casi di mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali idonei a qualificare l'atto come notifica (cioè la trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la consegna); qualora la notifica presenti altri vizi, si ha nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale ed è stato prodotto dall'attore un avviso di ricevimento che risulta contraddittorio, in Parte_1 quanto viene dato atto sia dell'irreperibilità del destinatario, sia della compiuta giacenza per mancato ritiro in ufficio del plico.
Orbene, l'attestazione di tali circostanze consente:
- di escludere che sia mancata la “consegna” dell'atto (così come intesa dalla citata giurisprudenza della Cassazione) e dunque di escludere l'inesistenza della notifica e la nullità del giudizio per il
(preteso) difetto di citazione;
- di ritenere integrata un'ipotesi di nullità della notifica, in ragione della contraddittorietà dell'avviso di ricevimento e, in particolare, dell'attestazione in merito all'irreperibilità del destinatario.
Ad ogni modo, tale nullità deve considerarsi sanata a seguito della costituzione del convenuto, avvenuta con comparsa di risposta (con domanda riconvenzionale) depositata in data 16/12/2019.
È vero che:
- ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- nel caso di specie, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 20/12/2019 per la comparizione delle parti e il convenuto ha proposto la domanda riconvenzionale con comparsa di risposta depositata in data 16/12/2019;
- pertanto, all'udienza del 14/1/2020 l'attore ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto.
Tuttavia, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale non sia stata proposta nel termine di legge per ragioni non imputabili al convenuto, dipendenti dalla mancata rituale notifica dell'atto di citazione al convenuto (che ha avuto conoscenza del presente giudizio solo in quanto in data
11/12/2019 la cancelleria ha trasmesso via pec al convenuto il decreto di rinvio dell'udienza di comparizione delle parti al 14/1/2020).
Pertanto, con ordinanza del 4/2/2020 è stato osservato che il convenuto doveva essere rimesso in termini per la proposizione della (già proposta) domanda riconvenzionale e che doveva essere garantito all'attore il termine di legge per l'esame della domanda riconvenzionale del convenuto e per la proposizione delle conseguenti domande ed eccezioni. Ciò è avvenuto mediante la fissazione di nuova udienza di prima comparizione delle parti, ove l'attore ha potuto proporre le domande e le eccezioni conseguenti alla (ammissibile, a seguito della rimessione in termini) domanda riconvenzionale del convenuto.
Ciò premesso, nel merito, l'attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 24.413,27, quale (preteso) residuo corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in Ispica, c.da ; per contro, il convenuto ha chiesto di rigettare le CP_3 domande dell'attore e, in via riconvenzionale, di condannarlo al pagamento della somma di euro
20.000,00.
La domanda attorea è infondata, mentre la domanda riconvenzionale del convenuto è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto rilevato che l'attore (che ne aveva l'onere) ha prodotto il contratto di appalto stipulato in data 27/1/2011 da (madre del convenuto) con l'attore, nonché l'elenco dei Controparte_2 prezzi di contratto (cfr. all.
1-2 all'atto di citazione).
Tale contratto prevedeva, fra l'altro, che:
- i lavori, come da allegato elenco prezzi, fossero appaltati a misura e le opere fossero pagate secondo la contabilità e gli stati d'avanzamento redatti dal direttore dei lavori, mentre per i prezzi non eventualmente previsti si sarebbe fatto riferimento ai prezziari regionali siciliani per le opere pubbliche vigenti (cfr. art. 1);
- a seguito di accordi tra le parti si sarebbero potuti eseguire anche lavori in economia, che sarebbero stati contabilizzati e pagati come stabilito per i lavori a misura (cfr. art. 1);
- i prezzi di eventuali opere non previste in elenco, ma ritenute necessarie per il completamento dell'intervento, sarebbero stati concordati tra il committente e l'appaltatore, sentita in merito la direzione lavori (cfr. art. 3);
- nessuna variante poteva essere apportata dall'appaltatore al progetto, durante il corso dei lavori, senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori (cfr. art. 6);
- i lavori sarebbero stati diretti e contabilizzati dall'arch. (cfr. art. 7); Persona_1
- i lavori dovevano essere iniziati entro e non oltre il 31/1/2011 e condotti al termine nel modo più sollecito e consegnati non oltre il 30/4/2011 (cfr. art. 9);
- in caso di mancata consegna, ove non dovuta a cause di forza maggiore, l'appaltatore sarebbe stato soggetto alla penale giornaliera di euro 10,00 per le prime tre settimane di ritardo e di euro 30,00 dal ventunesimo giorno in poi (cfr. art. 9).
L'attore ha altresì prodotto il “computo IC a consuntivo e stima oraria lavori aggiuntivi” (all. 3 all'atto di citazione), redatto dall'arch. in data 27/9/2013, per il complessivo Persona_1 importo di euro 102.043,88 (oltre IVA).
Tale computo IC è composto da quattro parti.
Nella prima parte, intitolata “lavori a misura, corpo ed economia come da elenco prezzi di contratto” sono state quantificate le lavorazioni a misura, a corpo e a giornata, con applicazione dei prezzi desunti dall'elenco allegato al contratto di appalto, per un importo complessivo pari a euro
43.956,08.
La seconda parte, intitolata “stima oraria di integrazione, per complessità di alcuni lavori come sopra contabilizzati”, comprende 14 voci “a ore”, per un importo complessivo di euro 14.889,60, somma determinata da 404,80 ore di lavoro del muratore e da 404,80 ore di lavoro del manovale, ai rispettivi costi orari di euro 22,00/ora e di euro 15,00/ora. La terza parte, intitolata “stima oraria di ulteriori lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera”, comprende 34 voci “a ore”, per un importo complessivo di euro 42.615,20, somma determinata da
1.085,60 ore di lavoro del muratore e da 1.248,80 ore di lavoro del manovale.
La quarta parte, intitolata “materiali extra pagati dalla ditta appaltatrice”, comprende 21 voci “a corpo”, per un importo complessivo di euro 583,00.
Orbene, l'attore ha dimostrato (oltre alla sussistenza del rapporto contrattuale) l'esecuzione dei lavori indicati nel computo IC del 27/9/2013.
Ed infatti, il teste (il quale ha lavorato per l'attore come muratore nel Testimone_1
2010-2011) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero (o no) che i lavori eseguiti dall'impresa hanno riguardato la sistemazione della facciata Pt_1 meridionale, raschiatura e l'arricciatura per il raccordo alla vecchia tonachina esistente, sistemazione sottofondo pavimenti e raschiatura per livellarli, rifacimento della fognatura, controtelai esterni, sistemazione muraria aperture esterne e finestre nonché porte interne tutte rifatte”): “è vero. Sono a conoscenza di questi fatti perché sono stato io stesso, insieme al sig.
, ad eseguire tali lavori (non c'erano altri lavoratori)”; Pt_1
- con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero (o no) che sono stati installati pavimenti e rivestimenti di tutte le dimensioni, rifatto l'impianto idrico, elettrico e fognario, n. 5 aeratori di sicurezza in PVC, da 100 e 120 per gas, cappa e camino con attraversamento di n. 7 muri da cm. 6, ed un aeratore passivo da 250 con griglia, messa in opera di lastre bagni, realizzazione piatti doccia in mattoni di pece, soglie, battenti, controsoglie, pedate scalini , scalini scala, rivestimento scala e arredi fissi quali formazione muri cucina, formazione cappa, formazione camino, opere protezione fognatura, intonaci interni con arricciatura, lavori tutti indicati nel computo IC in atti che si porta in visione”): “è vero che sono stati eseguiti i lavori indicati nell'articolato. Non ho mai visto il computo IC che mi è stato esibito, quindi non so dire se ci sia stata esatta corrispondenza”;
- con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero ( o no) che i lavori di ristrutturazione hanno interessato l'immobile detto palmento, la casa della mandra e la loggia quest'ultima comprensiva del rifacimento del tetto con applicazione cordolo in cemento armato sui muri perimetrali, sostituzione legni di copertura, applicazione delle listelle, sistemazione tegole nuove e vecchie, rifacimento grondaie, applicazione impermeabile bituminosa applicata nei salienti del tetto della loggia a protezione dei muri”): “è vero che sono stati eseguiti i lavori indicati nell'articolato”.
Inoltre, il teste (direttore dei lavori) ha dichiarato: Persona_1
- con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “è vero,
l'impresa ha eseguito tutti i lavori indicati nell'articolato”; Pt_1
- con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “sono stati eseguiti dall'impresa tutti i lavori indicati nel computo IC in atti, a mia firma. La Pt_1 maggior parte dei lavori è a misura, gli altri lavori sono a corpo o in economia, per come indicato nel computo IC”;
- con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “è vero”; - con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero (o no) che i materiali utilizzati per detto intervento sono stati indicati dalla D.L. ed acquistati dalla committente”): “i materiali sono stati indicati da me, quale direttore lavori. Alcuni materiali sono stati acquistati da me per conto di mio cugino avv. , altri materiali sono stati acquistati CP_1 direttamente da mio cugino, altri ancora sono stati acquistati dalla ditta IN e conteggiati in contabilità (cioè nel computo IC in atti a mia firma)”.
Dalle esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi escussi (aventi diretta conoscenza dei fatti di causa) si evince, dunque, l'esecuzione, da parte dell'attore, delle prestazioni indicate nel computo IC del 27/9/2013.
Occorre però a questo punto verificare se siano fondate le eccezioni formulate dal convenuto.
In primo luogo, il convenuto ha eccepito che:
- le opere di cui ai capitoli II e III del computo IC erano state conteggiate utilizzando un parametro orario, in contrasto con quanto previsto dagli artt.
1-3 del contratto di appalto;
- la committenza non aveva mai espresso il proprio consenso all'esecuzione di lavori o di spese non previste in elenco;
- l'incidenza dei lavori computati con il parametro orario era inverosimilmente di gran lunga maggiore rispetto alla parte contabilizzata a corpo, misura ed economia;
- la sommatoria delle giornate lavorative del muratore e del manovale, computate con il parametro orario, superava la durata complessiva dei lavori realizzati;
- non vi era traccia nel computo IC di alcuna documentazione attestante l'effettiva presenza e il tipo di lavorazione svolto dalle maestranze;
- alcune lavorazioni, contabilizzate a corpo e a misura, erano state contabilizzate, duplicandole, anche con il parametro orario;
- la contabilità con il parametro orario era stata effettuata a distanza di tempo e senza alcun contraddittorio fra le parti.
Quanto, anzitutto, alla doglianza in merito al mancato consenso della committenza all'esecuzione di lavori o spese non previste in elenco, va ricordato che:
- in base all'art. 1660 c.c., se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo;
- “in tema di appalto, le variazioni di cui all'art. 1660 c.c., sono quelle non previste nel progetto, ma rese necessarie dall'esecuzione dell'opera; ove si tratti di variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'opera commessa in appalto, deve ritenersi consentito all'appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (Cass. 10891/2017).
Nel caso di specie, le voci indicate nella seconda parte del computo IC del 27/9/2013 non costituiscono lavori o spese ulteriori rispetto a quanto già previsto dal contratto di appalto del 27/1/2011. Ed infatti, per come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, “si tratta di lavorazioni già trattate nella prima parte del computo IC, che avrebbero presentato una particolare complessità
o delle quantità (misure) limitate, condizioni queste, che avrebbero reso non conveniente il compenso determinato nella prima parte del computo, dove erano stati applicati i prezzi di cui all'EP allegato al contratto d'appalto” (cfr. relazione del 13/12/2023, p. 7).
Le voci indicate nella terza parte del computo IC attengono, invece, a “ulteriori lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera”. Con riguardo a tali voci, deve notarsi che:
- l'art. 1660 c.c. e la giurisprudenza citata consentono variazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, alle quali l'appaltatore può dare esecuzione anche senza preventiva autorizzazione del committente;
- ed effettivamente, l'art. 3 del contratto di appalto del 27/1/2011 consentiva l'esecuzione di opere non previste in elenco, ma ritenute necessarie per il completamento dell'intervento, prevedendo però che i relativi prezzi fossero concordati tra il committente e l'appaltatore;
- inoltre, l'art. 6 del contratto di appalto del 27/1/2011 disponeva che nessuna variante potesse essere apportata, nel corso dei lavori, senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore ha affermato (senza successiva specifica contestazione del convenuto) che tutti gli interventi erano stati eseguiti “su indicazione della D.L. Arch. (cfr. p. 3); Per_1
- il direttore dei lavori, arch. escusso come teste, ha confermato l'esecuzione Persona_1 di tutti i lavori indicati nel computo IC, nel quale sono compresi anche lavori (indicati nella terza parte) ulteriori rispetto a quelli desumibili dall'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;
- poiché, in base all'art. 6 del contratto di appalto del 27/1/2011, non potevano essere apportate varianti senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori e quest'ultimo ha confermato l'esecuzione anche dei lavori ulteriori indicati nella terza parte del computo IC, può presumersi che anche l'esecuzione di tali lavori (in quanto necessaria per la realizzazione dell'opera) sia ritualmente avvenuta con l'autorizzazione del direttore dei lavori;
- peraltro, l'arch. escusso come teste, ha dichiarato che alcuni materiali erano stati Per_1 acquistati direttamente dal convenuto, potendo perciò ritenersi che quest'ultimo abbia seguito (e implicitamente avallato) l'avanzamento dei lavori;
- in ogni caso, l'art. 3 del contratto di appalto del 27/1/2011 consentiva, per come si è detto,
l'esecuzione di opere non previste in elenco, ma ritenute necessarie per il completamento dell'intervento, prevedendo però che il loro prezzo fosse concordato dalle parti.
Orbene, non vi è prova che il prezzo dei lavori di cui alla terza (ma anche alla seconda) parte del computo IC del 27/9/2013 sia stato concordato fra le parti.
Occorre perciò verificare se la contabilizzazione operata con il computo IC sia corretta, tenuto conto delle superiori doglianze formulate dal convenuto.
Sul punto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, con formulazione del seguente mandato (cfr. ordinanza del 20/4/2023): “1) esaminati gli atti ed espletata ogni opportuna indagine (incluso, se del caso, l'accesso sui luoghi), il CTU verifichi se i prezzi indicati nel computo IC in atti siano coerenti con i parametri e con le previsioni contrattuali;
2) il CTU verifichi se nel computo IC in atti vi siano lavorazioni contabilizzate non solo a corpo o a misura, ma anche con il parametro orario, con conseguente duplicazione;
3) qualora il CTU riscontri prezzi non coerenti con i parametri e con le previsioni contrattuali o lavorazioni duplicate, ridetermini l'importo finale indicato nel computo IC in atti”.
Con relazione del 13/12/2023 il consulente tecnico d'ufficio ha anzitutto osservato (cfr. p. 7) che:
- come si è già accennato, “le 14 voci della seconda parte del computo IC non sono da considerarsi dei veri e propri duplicati ma si tratta di lavorazioni già trattate nella prima parte del computo IC, che avrebbero presentato una particolare complessità o delle quantità (misure) limitate, condizioni queste, che avrebbero reso non conveniente il compenso determinato nella Co prima parte del computo, dove erano stati applicati i prezzi di cui all' allegato al contratto d'appalto”;
- “quasi tutte le 14 voci della seconda parte del computo sono tuttavia risultate anomale per le seguenti ragioni (entrambe o una di esse):
• in alcuni casi perché non sono risultate “coerenti con i parametri e le previsioni contrattuali”, precisando che la mancanza di coerenza non è associata all'impiego di voci non previste nel contratto (il costo orario comunque era stato debitamente preventivato, essendo stato fissato nell'EP), bensì è attribuibile al fatto che la descrizione delle voci nell'EP era ben definita e non contemplava la possibilità di affrontare eventuali complicazioni durante l'esecuzione delle lavorazioni;
• principalmente a causa di una esorbitante quantificazione delle ore di lavoro aggiuntive indicate dal DL, tale da rendere la specifica chiamata del computo palesemente non credibile”;
- “utilizzare il paramento orario per integrare qualche voce nell'ambito di un cantiere edile può essere accettabile, d'altronde nella fattispecie, il costo orario risultava inserito nell'EP allegato al contratto e definito in 176 €/giorno per il muratore e 120 €/giorno per il manovale, ovvero 22,00
€/ora e 15,00 €/ora”;
- “ciononostante non è assolutamente possibile redigere un computo IC con un tale numero di voci orarie e con una tale quantificazione”;
- “complessivamente, infatti, sono presenti 18 voci a giornata nella prima parte del computo, 14 voci ad ora nella seconda parte del computo e 34 voci ad ora nella terza, per un totale di 66 voci ad ora o a giornata ed un monte ore complessivo, tra muratore e manovale, di 4.079,20 ore, che corrispondono a 509,90 giorni di lavoro, ovvero quasi due anni di cantiere escludendo sabato, domenica ed i festivi”;
- “un operato del genere rende assolutamente non credibile il computo IC”;
- “inoltre va rilevato che la descrizione delle voci di computo della seconda e terza parte risulta poco precisa, essendo limitata e generica, tale da non far comprendere la maggiore difficoltà riscontrata per le 14 voci della seconda parte né l'oggetto specifico di alcune lavorazioni della terza parte del computo”. Conseguentemente, nei casi in cui ha riscontrato anomalie, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a rideterminare il congruo prezzo della lavorazione e, di conseguenza, la somma non dovuta, da detrarre dall'importo dei lavori quantificato nel computo IC del 27/9/2013.
Più precisamente, per come chiarito dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione del 13/12/2023,
p. 9):
- tale operazione è stata condotta in modo puntuale per le 14 voci della seconda parte del computo IC, che recavano, oltre alle ore di lavoro, anche l'indicazione delle quantità, per cui è stato possibile analizzare dettagliatamente le 14 lavorazioni, effettuando un controllo incrociato con la prima parte del computo IC (dove le quantità risultavano analiticamente calcolate);
- il raffronto con la prima parte del computo IC ha fatto emergere anomalie anche in questa sezione, laddove è stato utilizzato il parametro giornaliero o per lavorazioni non eseguite, con conseguente rettifica anche di tali costi;
- quanto alla terza parte del computo IC, non essendo presente nel computo IC alcun riferimento alle quantità ed essendo generiche le descrizioni, la rideterminazione dei costi è stata ristretta alle sole voci contenenti evidenti anomalie.
A seguito di un analitico e puntuale esame delle singole voci “anomale” del computo IC
(effettuato con relazione del 13/12/2023 alle pp. da 10 a 35), il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato gli “importi eccedenti e non giustificabili” in complessivi euro 19.863,44 (cfr. p. 36).
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ha formulato le seguenti conclusioni (cfr. relazione del
13/12/2023, pp. 37-38):
- “quasi tutte le voci della seconda parte del computo e molte della terza parte, le ho ritenute non coerenti con i parametri e le previsioni contrattuali”;
- “un motivo che rende non coerenti alcune voci di computo consiste nel fatto che le lavorazioni non contemplavano la possibilità di eventuali maggiori oneri durante la loro esecuzione, dovendo l'impresa consegnare il lavoro a perfetta regola d'arte”;
- “nella maggior parte dei casi, invece, la non coerenza è data dall'eccessiva quantificazione delle ore di lavoro aggiuntive indicate dal DL, tale da rendere la specifica chiamata del computo palesemente non credibile”;
- “nei casi in cui sono state riscontrate le anomalie ho provveduto a rideterminare il congruo prezzo della lavorazione e, di conseguenza, la somma che ritengo non dovuta e quindi che andrebbe detratta dall'importo dei lavori quantificato dal DL, somma quantificata in 19.863,44 €”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (confermate anche a seguito delle osservazioni dell'attore) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici (formulati all'esito di sopralluogo) ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Del resto, risultano infondate le contestazioni formulate dall'attore (mediante le osservazioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, la memoria depositata in data 8/1/2024, la comparsa conclusionale e la memoria di replica) con riguardo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
L'attore ha lamentato (in sintesi): - che le voci indicate nel computo IC riguardavano ulteriori lavori eseguiti e contabilizzati dalla direzione lavori, per cui il consulente tecnico d'ufficio non poteva eliminare tali lavorazioni, considerato che in sede di prova testimoniale il direttore dei lavori aveva confermato il computo IC in questione in ogni sua parte ed inoltre il convenuto non aveva contestato i lavori alla consegna del cantiere e meno che mai la loro quantificazione;
- che l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio era limitato dall'eccessivo tempo decorso, per cui la visione esclusiva dei lavori terminati non aveva consentito una valutazione dello stato originario dell'immobile, dei vizi presenti e delle difficoltà riscontrate dall'attore (intervenuto dopo altra ditta) per eliminarli.
Orbene, quanto alla prima doglianza, va osservato che:
- per come affermato da Cass. 25577/2021, “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la contabilità redatta dal direttore dei lavori non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. n. 10860 del 2007)” (nello stesso senso, Cass. 7593/2023, 3855/2020 e 2490/2019);
- nel caso di specie, non vi è prova che il committente abbia accettato senza riserve il computo IC del 27/9/2013;
- ed anzi, fin dal 2013 vi è stata una fitta corrispondenza fra i procuratori delle parti in merito ai fatti di causa, dalla quale si evince, fra l'altro, che il difensore del convenuto ha contestato il computo IC del 27/9/2013 con mail inviata al difensore dell'attore in data 25/5/2017 (cfr. file
“corrispondenza tra i procuratori delle parti”, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto);
- conseguentemente, anche nel presente giudizio il convenuto ben poteva contestare l'importo del computo IC del 27/9/2013;
- del resto, in sede di prova testimoniale il teste ha confermato l'esecuzione, da Persona_1 parte dell'attore, dei lavori indicati nel computo IC del 27/9/2013, ma non che il convenuto avesse accettato l'importo ivi indicato.
Quanto alla seconda doglianza, deve notarsi che:
- con la relazione del 13/12/2023 lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha dato atto del “notevole lasso di tempo intercorso dalla data di esecuzione dei lavori (2011)” (cfr. p. 3) e dell'assenza nel fascicolo di causa di “alcuna fotografia scattata durante l'esecuzione dei lavori”, nonché dei
“disegni del progetto di ristrutturazione”;
- tuttavia, era onere delle parti (e in particolare, per quanto qui di rilievo, dell'attore) dimostrare quale fosse lo stato dei luoghi anteriormente all'esecuzione dei lavori e documentare in modo eventualmente più preciso le modalità di esecuzione dei lavori e le relative difficoltà;
- in mancanza di quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente svolto l'incarico conferito previo accesso sui luoghi ed esame della documentazione in atti;
- in ogni caso, per come precisato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di risposta alle osservazioni delle parti, se è vero che “in linea generale, alcune maggiori difficoltà riscontrate durante i lavori di un qualsiasi lavoro edile, possono essere pagate mediante costi maggiorativi”, “non è tollerabile né giustificabile un computo IC con un numero di voci orari inserite a consuntivo, tale da comportare un aumento percentuale, a fine lavori, del 132.84% rispetto alla parte di computo il cui importo è stato determinato applicando l'EP di contratto. Il DL, ribadisco, avrebbe potuto inserire voci a misura, voci a corpo o analizzare un nuovo prezzo, anche utilizzando alcune voci con costo orario ma non è professionalmente accettabile un computo IC con 66 voci ad ora o a giornata ed un monte ore complessivo, tra muratore e manovale, di 4.079,20 ore”
(cfr. relazione del 13/12/2023, p. 39);
- conseguentemente, le eventuali maggiori difficoltà riscontrate dall'attore in ragione dello stato dei luoghi e dei vizi causati dall'attività svolta da precedente ditta non potevano comunque determinare una maggiorazione del computo IC nei predetti termini, che (per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio) risultano eccessivi rispetto alla tipologia dei lavori eseguiti.
Dunque, data l'infondatezza delle contestazioni formulate dall'attore con riguardo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, non vi è ragione di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, richiesta dall'attore con le note scritte di precisazione delle conclusioni dell'11/10/2024.
D'altro canto, è inammissibile la richiesta dell'attore (formulata con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica) di confronto ex art. 254 c.p.c. fra il consulente tecnico d'ufficio e il teste in quanto: Persona_1
- l'art. 254 c.p.c. consente il confronto in caso di “divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni”;
- nel caso di specie, l'attore non ha evidenziato divergenze tra le deposizioni di due testimoni, ma, piuttosto, il (preteso) contrasto fra la relazione del consulente tecnico d'ufficio e la deposizione del teste con conseguente inapplicabilità dell'art. 254 c.p.c. Persona_1
Pertanto, alla luce delle condivisibili conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, considerata anche l'infondatezza delle contestazioni dell'attore, l'importo del computo IC del
27/9/2013 (euro 102.043,88) deve essere ridotto, una volta sottratti gli “importi eccedenti e non giustificabili” (euro 19.863,44), a euro 82.180,44.
In secondo luogo, il convenuto ha lamentato che alcune lavorazioni effettuate presentavano evidenti segni di degrado, da imputare alla realizzazione non a regola d'arte e/o alla scelta dei materiali.
Sul punto, va rilevato che:
- in base all'art. 1667, comma 2, c.c., il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
- nel caso di specie, per come affermato dall'attore (senza successiva specifica contestazione del convenuto), i lavori sono stati conclusi nel maggio 2012 e, più, precisamente, in data 4/5/2012 (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 5, e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., p. 3);
- per come si è detto, fin dal 2013 vi è stata una fitta corrispondenza fra i procuratori delle parti in merito ai fatti di causa (cfr. file “corrispondenza tra i procuratori delle parti”, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto);
- in data 16/4/2014 l'arch. quale consulente tecnico di parte di Persona_2 Controparte_2
(madre del convenuto), ha redatto una “consulenza tecnica” in merito ai lavori per cui è causa
(allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto), nella quale si legge, fra l'altro, che “alcune lavorazioni effettuate … presentano evidenti segni di degrado da imputare alla realizzazione e/o alla scelta dei materiali” (cfr. p. 6);
- può quindi presumersi che, quanto meno dal 16/4/2014, la committenza avesse consapevolezza delle difformità o dei vizi dell'opera;
- alla luce della documentazione in atti, non vi è prova che la denuncia di tali difformità o vizi sia avvenuta prima del 25/5/2017, data in cui il difensore del convenuto ha inviato al difensore dell'attore una mail con cui veniva rilevato, fra l'altro, che “alcune lavorazioni effettuate … presentano evidenti segni di degrado, da imputare alla realizzazione non a regola d'arte e/o alla scelta dei materiali” (cfr. file “corrispondenza tra i procuratori delle parti”, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto);
- da ciò deriva la tardività di tale contestazione, effettuata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c.;
- del resto, il convenuto (pur avendone l'onere) non ha articolato richieste di prova orale volte a dimostrare che la denuncia era stata effettuata prima della citata mail del 25/5/2017.
In terzo luogo, il convenuto ha lamentato che l'intervento dell'appaltatore si era esaurito ben successivamente alla scadenza del termine contrattualmente pattuito (30/4/2011), dovendo perciò essere conteggiata la penale giornaliera prevista dall'art. 9 del contratto di appalto.
Sul punto, deve anzitutto ricordarsi che la clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., è una pattuizione con la quale viene stabilita una determinata sanzione per il caso di inadempimento o di ritardo e ha l'effetto di limitare alla somma pattuita il risarcimento del danno per inadempimento alla prestazione promessa, salvo che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Essa si configura come mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, concretando una anticipata liquidazione convenzionale del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.
Ad ogni modo, la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
infatti connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (cfr. Cass. 7180/2012, che richiama Cass.
11748/2003 e 1097/1995).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Secondo quanto affermato da Cass. 13902/2016, dato il riferimento all'interesse del creditore contenuto nella norma appena richiamata, e considerato che la possibilità della riduzione ad una
"misura equa" trova la sua ragion d'essere nell'interesse del debitore inadempiente, il criterio che il giudice dovrebbe utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva (e conseguentemente il limite che dovrebbe osservare nella riduzione della stessa) è quello dell'equo contemperamento degli interessi contrapposti. Analogamente, è stato sostenuto che l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare valutando l'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (cfr. Cass. 7180/2012, che richiama Cass. 2231/2012,
6158/2007, 3998/2003, 9295/2002, 6380/2001 e 3475/1994).
Nel caso di specie, per come si è detto:
- con il contratto di appalto del 27/1/2011 è stato previsto che i lavori dovevano essere iniziati entro e non oltre il 31/1/2011 e condotti al termine nel modo più sollecito e consegnati non oltre il
30/4/2011; in caso di mancata consegna, ove non dovuta a cause di forza maggiore, l'appaltatore sarebbe stato soggetto alla penale giornaliera di euro 10,00 per le prime tre settimane di ritardo e di euro 30,00 dal ventunesimo giorno in poi (cfr. art. 9);
- per come affermato dall'attore (senza successiva specifica contestazione del convenuto), i lavori sono stati conclusi nel maggio 2012 e, più, precisamente, in data 4/5/2012 (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 5, e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., p. 3).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, essendovi stati 370 giorni di ritardo, in base alle previsioni contrattuali la penale dovuta ammonterebbe a complessivi euro 10.680,00, di cui:
- euro 210,00 per i primi 21 giorni di ritardo (euro 10,00 per 21 giorni);
- euro 10.470,00 per gli ulteriori 349 giorni di ritardo (euro 30,00 per 349 giorni).
L'attore ha eccepito la “mancata richiesta e/o messa in mora”, nonché l'esistenza di una “causa di forza maggiore per le difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 6), avendo dovuto procedere all'eliminazione dei vizi determinati dai lavori precedentemente eseguiti da altra ditta.
Tuttavia, deve notarsi che:
- la legge non richiede, ai fini del pagamento della penale, una preventiva richiesta e/o messa in mora;
- l'attore ha dedotto che i lavori svolti in precedenza da altra ditta presentavano “numerosi vizi apparenti” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 3), ma non ha precisato di quali specifici vizi si trattasse e, in ogni caso, non ne ha dato prova;
- non può perciò fondatamente sostenersi che il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da cause (non esattamente individuate, né provate) non imputabili all'attore.
Può quindi ritenersi che, a fronte del ritardo dell'attore nel completamento delle proprie prestazioni, sia dovuto da quest'ultimo il pagamento di una somma a titolo di penale.
Va però evidenziato che:
- i lavori svolti dall'attore sono stati caratterizzati da una certa complessità, per come si evince dall'articolato computo IC del 27/9/2013, peraltro predisposto (presumibilmente anche in ragione di tale complessità) dopo oltre un anno dalla conclusione dei lavori;
- il convenuto ha comunque ricavato un'utilità dall'esecuzione (per quanto ritardata) delle prestazioni dell'attore, tanto da aver corrisposto acconti anche successivamente alla scadenza contrattuale inizialmente fissata (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore) e da aver infine accettato le prestazioni, per quanto eseguite tardivamente, dell'attore;
- ciò dimostra che il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dell'attore ha avuto una limitata incidenza sugli interessi del convenuto.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata e valutata la limitata incidenza che la condotta dell'attore ha concretamente avuto sull'interesse del convenuto all'esecuzione del contratto e sull'equilibrio fra le prestazioni, va disposta la riduzione in via equitativa della penale a euro 4.000,00.
Ciò chiarito, sulla base di quanto finora rilevato, va osservato che:
- l'importo del computo IC (euro 102.043,88) deve essere ridotto, una volta sottratti gli
“importi eccedenti e non giustificabili” individuati dal consulente tecnico d'ufficio (euro
19.863,44), a euro 82.180,44;
- lo stesso attore ha riconosciuto che il convenuto aveva versato acconti per euro 79.850,88 (cfr. atto di citazione, p. 2);
- pertanto, la residua somma dovuta dal convenuto ammonterebbe a euro 2.329,56, oltre IVA al
10%, e dunque a euro 2.562,52;
- deve tuttavia tenersi conto della penale dovuta dall'attore al convenuto, pari a euro 4.000,00;
- conseguentemente, il convenuto risulta creditore dell'attore per la somma di euro 1.437,48.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve rigettarsi la domanda proposta dall'attore e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, deve condannarsi l'attore al pagamento, in favore del convenuto, della somma di euro 1.437,48, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè dal 16/12/2019, data di deposito della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale).
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dato dall'importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attore.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio (che ha ridotto l'importo del computo IC da euro 102.043,88 a euro 82.180,44), anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3516/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_1
1.437,48, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 237,00 per spese vive e in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico di . Parte_1
Così deciso in Ragusa, 14 gennaio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3516/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO CAVALLO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Modica, via Mercè n. 8;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO Controparte_1 C.F._2
ROSARIO SCUDERI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, largo R. Pilo n. 14;
CONVENUTO
Oggetto
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30/7/2019 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- di aver stipulato in data 27/1/2011 con il contratto di appalto per la Controparte_2 ristrutturazione di un immobile sito in Ispica, c.da ; CP_3
- che i lavori erano stati concordati in parte a misura e in parte in economia;
- che, a seguito della conclusione dei lavori, l'arch. aveva redatto un computo Persona_1 IC per la somma di euro 102.043,88, oltre IVA al 10%;
- che, durante l'esecuzione dei lavori, aveva versato acconti per euro 79.850,88, Controparte_2 essendo perciò debitrice della somma di euro 22.193,88, oltre IVA al 10%, per complessivi euro
24.413,27;
- che l'unico erede di , deceduta medio tempore, era , il quale Controparte_2 Controparte_1 era perciò tenuto al pagamento della predetta somma. Pertanto, chiedeva di condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 24.413,27, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/12/2019 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale esponeva: CP_1
- di non aver ricevuto la notifica di alcun atto di citazione;
- di aver appreso fortuitamente (a seguito di comunicazione trasmessa in data 11/12/2019 via pec dalla cancelleria) dell'esistenza della causa;
- che, secondo gli atti di causa, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale (ma senza traccia dell'avviso di ricevimento);
- che, pertanto, la notifica era inesistente;
- che, in ogni caso, il computo IC redatto dall'arch. era viziato, in quanto Persona_1 le opere di cui ai capitoli II e III erano state conteggiate utilizzando un parametro orario, in contrasto con quanto previsto dagli artt.
1-3 del contratto di appalto;
- che la committenza non aveva mai espresso il proprio consenso all'esecuzione di lavori o di spese non previste in elenco;
- che l'incidenza dei lavori computati con il parametro orario era inverosimilmente di gran lunga maggiore rispetto alla parte contabilizzata a corpo, misura ed economia;
- che la sommatoria delle giornate lavorative del muratore e del manovale, computate con il parametro orario, superava la durata complessiva dei lavori realizzati;
- che non vi era traccia nel computo IC di alcuna documentazione attestante l'effettiva presenza e il tipo di lavorazione svolto dalle maestranze;
- che alcune lavorazioni, contabilizzate a corpo, erano state contabilizzate, duplicandole, anche con il parametro orario;
- che alcune lavorazioni, contabilizzate a misura, erano state contabilizzate anche con il parametro orario;
- che alcune lavorazioni effettuate presentavano evidenti segni di degrado, da imputare alla realizzazione non a regola d'arte e/o alla scelta dei materiali;
- che l'intervento dell'appaltatore si era esaurito ben successivamente alla scadenza del termine contrattualmente pattuito (30/4/2011), dovendo perciò essere conteggiata la penale giornaliera prevista dall'art. 9 del contratto di appalto;
- che la contabilità con il parametro orario era stata effettuata a distanza di tempo e senza alcun contraddittorio fra le parti;
- che, per la voce “lavori a misura, corpo ed economia”, la committente aveva già versato la somma di euro 43.956,08 e vantava un credito di almeno euro 20.000,00 per l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, nonché per la penale giornaliera prevista, per cui l'importo versato dalla committenza per le ulteriori voci, pari a euro 36.043,92, era di gran lunga maggiore rispetto al dovuto, con conseguente credito nei confronti di . Parte_1
Pertanto, chiedeva: Controparte_1 - preliminarmente, di dichiarare la nullità del giudizio per difetto di citazione;
- in subordine, nel merito, di dichiarare l'infondatezza delle domande attoree;
- in via riconvenzionale, di dichiarare che l'attore era debitore di euro 20.000,00 o della somma, maggiore o minore, da quantificare in sede di giudizio e, per l'effetto, di condannarlo al relativo pagamento.
Con ordinanza del 2/2/2021 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito della prova testimoniale, con ordinanza del 26/10/2022 veniva formulata proposta conciliativa.
Preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte di , con Parte_1 ordinanza del 20/4/2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 16/1/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, il convenuto ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto Controparte_1 di citazione e ha conseguentemente chiesto di dichiarare la nullità del giudizio per difetto di citazione.
Tale eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
L'inesistenza della notifica è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione e precisamente tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, per cui i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016; nello stesso senso, fra tante,
Cass. 34161/2022, 26511/2022, 20418/2020, 13161/2020, 26328/2019 e 14365/2019).
In sintesi, la notifica è inesistente solo nei casi di mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali idonei a qualificare l'atto come notifica (cioè la trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la consegna); qualora la notifica presenti altri vizi, si ha nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale ed è stato prodotto dall'attore un avviso di ricevimento che risulta contraddittorio, in Parte_1 quanto viene dato atto sia dell'irreperibilità del destinatario, sia della compiuta giacenza per mancato ritiro in ufficio del plico.
Orbene, l'attestazione di tali circostanze consente:
- di escludere che sia mancata la “consegna” dell'atto (così come intesa dalla citata giurisprudenza della Cassazione) e dunque di escludere l'inesistenza della notifica e la nullità del giudizio per il
(preteso) difetto di citazione;
- di ritenere integrata un'ipotesi di nullità della notifica, in ragione della contraddittorietà dell'avviso di ricevimento e, in particolare, dell'attestazione in merito all'irreperibilità del destinatario.
Ad ogni modo, tale nullità deve considerarsi sanata a seguito della costituzione del convenuto, avvenuta con comparsa di risposta (con domanda riconvenzionale) depositata in data 16/12/2019.
È vero che:
- ai sensi degli artt. 166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza con la comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- nel caso di specie, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 20/12/2019 per la comparizione delle parti e il convenuto ha proposto la domanda riconvenzionale con comparsa di risposta depositata in data 16/12/2019;
- pertanto, all'udienza del 14/1/2020 l'attore ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto.
Tuttavia, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale non sia stata proposta nel termine di legge per ragioni non imputabili al convenuto, dipendenti dalla mancata rituale notifica dell'atto di citazione al convenuto (che ha avuto conoscenza del presente giudizio solo in quanto in data
11/12/2019 la cancelleria ha trasmesso via pec al convenuto il decreto di rinvio dell'udienza di comparizione delle parti al 14/1/2020).
Pertanto, con ordinanza del 4/2/2020 è stato osservato che il convenuto doveva essere rimesso in termini per la proposizione della (già proposta) domanda riconvenzionale e che doveva essere garantito all'attore il termine di legge per l'esame della domanda riconvenzionale del convenuto e per la proposizione delle conseguenti domande ed eccezioni. Ciò è avvenuto mediante la fissazione di nuova udienza di prima comparizione delle parti, ove l'attore ha potuto proporre le domande e le eccezioni conseguenti alla (ammissibile, a seguito della rimessione in termini) domanda riconvenzionale del convenuto.
Ciò premesso, nel merito, l'attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 24.413,27, quale (preteso) residuo corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in Ispica, c.da ; per contro, il convenuto ha chiesto di rigettare le CP_3 domande dell'attore e, in via riconvenzionale, di condannarlo al pagamento della somma di euro
20.000,00.
La domanda attorea è infondata, mentre la domanda riconvenzionale del convenuto è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto rilevato che l'attore (che ne aveva l'onere) ha prodotto il contratto di appalto stipulato in data 27/1/2011 da (madre del convenuto) con l'attore, nonché l'elenco dei Controparte_2 prezzi di contratto (cfr. all.
1-2 all'atto di citazione).
Tale contratto prevedeva, fra l'altro, che:
- i lavori, come da allegato elenco prezzi, fossero appaltati a misura e le opere fossero pagate secondo la contabilità e gli stati d'avanzamento redatti dal direttore dei lavori, mentre per i prezzi non eventualmente previsti si sarebbe fatto riferimento ai prezziari regionali siciliani per le opere pubbliche vigenti (cfr. art. 1);
- a seguito di accordi tra le parti si sarebbero potuti eseguire anche lavori in economia, che sarebbero stati contabilizzati e pagati come stabilito per i lavori a misura (cfr. art. 1);
- i prezzi di eventuali opere non previste in elenco, ma ritenute necessarie per il completamento dell'intervento, sarebbero stati concordati tra il committente e l'appaltatore, sentita in merito la direzione lavori (cfr. art. 3);
- nessuna variante poteva essere apportata dall'appaltatore al progetto, durante il corso dei lavori, senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori (cfr. art. 6);
- i lavori sarebbero stati diretti e contabilizzati dall'arch. (cfr. art. 7); Persona_1
- i lavori dovevano essere iniziati entro e non oltre il 31/1/2011 e condotti al termine nel modo più sollecito e consegnati non oltre il 30/4/2011 (cfr. art. 9);
- in caso di mancata consegna, ove non dovuta a cause di forza maggiore, l'appaltatore sarebbe stato soggetto alla penale giornaliera di euro 10,00 per le prime tre settimane di ritardo e di euro 30,00 dal ventunesimo giorno in poi (cfr. art. 9).
L'attore ha altresì prodotto il “computo IC a consuntivo e stima oraria lavori aggiuntivi” (all. 3 all'atto di citazione), redatto dall'arch. in data 27/9/2013, per il complessivo Persona_1 importo di euro 102.043,88 (oltre IVA).
Tale computo IC è composto da quattro parti.
Nella prima parte, intitolata “lavori a misura, corpo ed economia come da elenco prezzi di contratto” sono state quantificate le lavorazioni a misura, a corpo e a giornata, con applicazione dei prezzi desunti dall'elenco allegato al contratto di appalto, per un importo complessivo pari a euro
43.956,08.
La seconda parte, intitolata “stima oraria di integrazione, per complessità di alcuni lavori come sopra contabilizzati”, comprende 14 voci “a ore”, per un importo complessivo di euro 14.889,60, somma determinata da 404,80 ore di lavoro del muratore e da 404,80 ore di lavoro del manovale, ai rispettivi costi orari di euro 22,00/ora e di euro 15,00/ora. La terza parte, intitolata “stima oraria di ulteriori lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera”, comprende 34 voci “a ore”, per un importo complessivo di euro 42.615,20, somma determinata da
1.085,60 ore di lavoro del muratore e da 1.248,80 ore di lavoro del manovale.
La quarta parte, intitolata “materiali extra pagati dalla ditta appaltatrice”, comprende 21 voci “a corpo”, per un importo complessivo di euro 583,00.
Orbene, l'attore ha dimostrato (oltre alla sussistenza del rapporto contrattuale) l'esecuzione dei lavori indicati nel computo IC del 27/9/2013.
Ed infatti, il teste (il quale ha lavorato per l'attore come muratore nel Testimone_1
2010-2011) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero (o no) che i lavori eseguiti dall'impresa hanno riguardato la sistemazione della facciata Pt_1 meridionale, raschiatura e l'arricciatura per il raccordo alla vecchia tonachina esistente, sistemazione sottofondo pavimenti e raschiatura per livellarli, rifacimento della fognatura, controtelai esterni, sistemazione muraria aperture esterne e finestre nonché porte interne tutte rifatte”): “è vero. Sono a conoscenza di questi fatti perché sono stato io stesso, insieme al sig.
, ad eseguire tali lavori (non c'erano altri lavoratori)”; Pt_1
- con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero (o no) che sono stati installati pavimenti e rivestimenti di tutte le dimensioni, rifatto l'impianto idrico, elettrico e fognario, n. 5 aeratori di sicurezza in PVC, da 100 e 120 per gas, cappa e camino con attraversamento di n. 7 muri da cm. 6, ed un aeratore passivo da 250 con griglia, messa in opera di lastre bagni, realizzazione piatti doccia in mattoni di pece, soglie, battenti, controsoglie, pedate scalini , scalini scala, rivestimento scala e arredi fissi quali formazione muri cucina, formazione cappa, formazione camino, opere protezione fognatura, intonaci interni con arricciatura, lavori tutti indicati nel computo IC in atti che si porta in visione”): “è vero che sono stati eseguiti i lavori indicati nell'articolato. Non ho mai visto il computo IC che mi è stato esibito, quindi non so dire se ci sia stata esatta corrispondenza”;
- con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero ( o no) che i lavori di ristrutturazione hanno interessato l'immobile detto palmento, la casa della mandra e la loggia quest'ultima comprensiva del rifacimento del tetto con applicazione cordolo in cemento armato sui muri perimetrali, sostituzione legni di copertura, applicazione delle listelle, sistemazione tegole nuove e vecchie, rifacimento grondaie, applicazione impermeabile bituminosa applicata nei salienti del tetto della loggia a protezione dei muri”): “è vero che sono stati eseguiti i lavori indicati nell'articolato”.
Inoltre, il teste (direttore dei lavori) ha dichiarato: Persona_1
- con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “è vero,
l'impresa ha eseguito tutti i lavori indicati nell'articolato”; Pt_1
- con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “sono stati eseguiti dall'impresa tutti i lavori indicati nel computo IC in atti, a mia firma. La Pt_1 maggior parte dei lavori è a misura, gli altri lavori sono a corpo o in economia, per come indicato nel computo IC”;
- con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “è vero”; - con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore (“vero (o no) che i materiali utilizzati per detto intervento sono stati indicati dalla D.L. ed acquistati dalla committente”): “i materiali sono stati indicati da me, quale direttore lavori. Alcuni materiali sono stati acquistati da me per conto di mio cugino avv. , altri materiali sono stati acquistati CP_1 direttamente da mio cugino, altri ancora sono stati acquistati dalla ditta IN e conteggiati in contabilità (cioè nel computo IC in atti a mia firma)”.
Dalle esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi escussi (aventi diretta conoscenza dei fatti di causa) si evince, dunque, l'esecuzione, da parte dell'attore, delle prestazioni indicate nel computo IC del 27/9/2013.
Occorre però a questo punto verificare se siano fondate le eccezioni formulate dal convenuto.
In primo luogo, il convenuto ha eccepito che:
- le opere di cui ai capitoli II e III del computo IC erano state conteggiate utilizzando un parametro orario, in contrasto con quanto previsto dagli artt.
1-3 del contratto di appalto;
- la committenza non aveva mai espresso il proprio consenso all'esecuzione di lavori o di spese non previste in elenco;
- l'incidenza dei lavori computati con il parametro orario era inverosimilmente di gran lunga maggiore rispetto alla parte contabilizzata a corpo, misura ed economia;
- la sommatoria delle giornate lavorative del muratore e del manovale, computate con il parametro orario, superava la durata complessiva dei lavori realizzati;
- non vi era traccia nel computo IC di alcuna documentazione attestante l'effettiva presenza e il tipo di lavorazione svolto dalle maestranze;
- alcune lavorazioni, contabilizzate a corpo e a misura, erano state contabilizzate, duplicandole, anche con il parametro orario;
- la contabilità con il parametro orario era stata effettuata a distanza di tempo e senza alcun contraddittorio fra le parti.
Quanto, anzitutto, alla doglianza in merito al mancato consenso della committenza all'esecuzione di lavori o spese non previste in elenco, va ricordato che:
- in base all'art. 1660 c.c., se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo;
- “in tema di appalto, le variazioni di cui all'art. 1660 c.c., sono quelle non previste nel progetto, ma rese necessarie dall'esecuzione dell'opera; ove si tratti di variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'opera commessa in appalto, deve ritenersi consentito all'appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (Cass. 10891/2017).
Nel caso di specie, le voci indicate nella seconda parte del computo IC del 27/9/2013 non costituiscono lavori o spese ulteriori rispetto a quanto già previsto dal contratto di appalto del 27/1/2011. Ed infatti, per come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, “si tratta di lavorazioni già trattate nella prima parte del computo IC, che avrebbero presentato una particolare complessità
o delle quantità (misure) limitate, condizioni queste, che avrebbero reso non conveniente il compenso determinato nella prima parte del computo, dove erano stati applicati i prezzi di cui all'EP allegato al contratto d'appalto” (cfr. relazione del 13/12/2023, p. 7).
Le voci indicate nella terza parte del computo IC attengono, invece, a “ulteriori lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera”. Con riguardo a tali voci, deve notarsi che:
- l'art. 1660 c.c. e la giurisprudenza citata consentono variazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, alle quali l'appaltatore può dare esecuzione anche senza preventiva autorizzazione del committente;
- ed effettivamente, l'art. 3 del contratto di appalto del 27/1/2011 consentiva l'esecuzione di opere non previste in elenco, ma ritenute necessarie per il completamento dell'intervento, prevedendo però che i relativi prezzi fossero concordati tra il committente e l'appaltatore;
- inoltre, l'art. 6 del contratto di appalto del 27/1/2011 disponeva che nessuna variante potesse essere apportata, nel corso dei lavori, senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore ha affermato (senza successiva specifica contestazione del convenuto) che tutti gli interventi erano stati eseguiti “su indicazione della D.L. Arch. (cfr. p. 3); Per_1
- il direttore dei lavori, arch. escusso come teste, ha confermato l'esecuzione Persona_1 di tutti i lavori indicati nel computo IC, nel quale sono compresi anche lavori (indicati nella terza parte) ulteriori rispetto a quelli desumibili dall'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;
- poiché, in base all'art. 6 del contratto di appalto del 27/1/2011, non potevano essere apportate varianti senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori e quest'ultimo ha confermato l'esecuzione anche dei lavori ulteriori indicati nella terza parte del computo IC, può presumersi che anche l'esecuzione di tali lavori (in quanto necessaria per la realizzazione dell'opera) sia ritualmente avvenuta con l'autorizzazione del direttore dei lavori;
- peraltro, l'arch. escusso come teste, ha dichiarato che alcuni materiali erano stati Per_1 acquistati direttamente dal convenuto, potendo perciò ritenersi che quest'ultimo abbia seguito (e implicitamente avallato) l'avanzamento dei lavori;
- in ogni caso, l'art. 3 del contratto di appalto del 27/1/2011 consentiva, per come si è detto,
l'esecuzione di opere non previste in elenco, ma ritenute necessarie per il completamento dell'intervento, prevedendo però che il loro prezzo fosse concordato dalle parti.
Orbene, non vi è prova che il prezzo dei lavori di cui alla terza (ma anche alla seconda) parte del computo IC del 27/9/2013 sia stato concordato fra le parti.
Occorre perciò verificare se la contabilizzazione operata con il computo IC sia corretta, tenuto conto delle superiori doglianze formulate dal convenuto.
Sul punto è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, con formulazione del seguente mandato (cfr. ordinanza del 20/4/2023): “1) esaminati gli atti ed espletata ogni opportuna indagine (incluso, se del caso, l'accesso sui luoghi), il CTU verifichi se i prezzi indicati nel computo IC in atti siano coerenti con i parametri e con le previsioni contrattuali;
2) il CTU verifichi se nel computo IC in atti vi siano lavorazioni contabilizzate non solo a corpo o a misura, ma anche con il parametro orario, con conseguente duplicazione;
3) qualora il CTU riscontri prezzi non coerenti con i parametri e con le previsioni contrattuali o lavorazioni duplicate, ridetermini l'importo finale indicato nel computo IC in atti”.
Con relazione del 13/12/2023 il consulente tecnico d'ufficio ha anzitutto osservato (cfr. p. 7) che:
- come si è già accennato, “le 14 voci della seconda parte del computo IC non sono da considerarsi dei veri e propri duplicati ma si tratta di lavorazioni già trattate nella prima parte del computo IC, che avrebbero presentato una particolare complessità o delle quantità (misure) limitate, condizioni queste, che avrebbero reso non conveniente il compenso determinato nella Co prima parte del computo, dove erano stati applicati i prezzi di cui all' allegato al contratto d'appalto”;
- “quasi tutte le 14 voci della seconda parte del computo sono tuttavia risultate anomale per le seguenti ragioni (entrambe o una di esse):
• in alcuni casi perché non sono risultate “coerenti con i parametri e le previsioni contrattuali”, precisando che la mancanza di coerenza non è associata all'impiego di voci non previste nel contratto (il costo orario comunque era stato debitamente preventivato, essendo stato fissato nell'EP), bensì è attribuibile al fatto che la descrizione delle voci nell'EP era ben definita e non contemplava la possibilità di affrontare eventuali complicazioni durante l'esecuzione delle lavorazioni;
• principalmente a causa di una esorbitante quantificazione delle ore di lavoro aggiuntive indicate dal DL, tale da rendere la specifica chiamata del computo palesemente non credibile”;
- “utilizzare il paramento orario per integrare qualche voce nell'ambito di un cantiere edile può essere accettabile, d'altronde nella fattispecie, il costo orario risultava inserito nell'EP allegato al contratto e definito in 176 €/giorno per il muratore e 120 €/giorno per il manovale, ovvero 22,00
€/ora e 15,00 €/ora”;
- “ciononostante non è assolutamente possibile redigere un computo IC con un tale numero di voci orarie e con una tale quantificazione”;
- “complessivamente, infatti, sono presenti 18 voci a giornata nella prima parte del computo, 14 voci ad ora nella seconda parte del computo e 34 voci ad ora nella terza, per un totale di 66 voci ad ora o a giornata ed un monte ore complessivo, tra muratore e manovale, di 4.079,20 ore, che corrispondono a 509,90 giorni di lavoro, ovvero quasi due anni di cantiere escludendo sabato, domenica ed i festivi”;
- “un operato del genere rende assolutamente non credibile il computo IC”;
- “inoltre va rilevato che la descrizione delle voci di computo della seconda e terza parte risulta poco precisa, essendo limitata e generica, tale da non far comprendere la maggiore difficoltà riscontrata per le 14 voci della seconda parte né l'oggetto specifico di alcune lavorazioni della terza parte del computo”. Conseguentemente, nei casi in cui ha riscontrato anomalie, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a rideterminare il congruo prezzo della lavorazione e, di conseguenza, la somma non dovuta, da detrarre dall'importo dei lavori quantificato nel computo IC del 27/9/2013.
Più precisamente, per come chiarito dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione del 13/12/2023,
p. 9):
- tale operazione è stata condotta in modo puntuale per le 14 voci della seconda parte del computo IC, che recavano, oltre alle ore di lavoro, anche l'indicazione delle quantità, per cui è stato possibile analizzare dettagliatamente le 14 lavorazioni, effettuando un controllo incrociato con la prima parte del computo IC (dove le quantità risultavano analiticamente calcolate);
- il raffronto con la prima parte del computo IC ha fatto emergere anomalie anche in questa sezione, laddove è stato utilizzato il parametro giornaliero o per lavorazioni non eseguite, con conseguente rettifica anche di tali costi;
- quanto alla terza parte del computo IC, non essendo presente nel computo IC alcun riferimento alle quantità ed essendo generiche le descrizioni, la rideterminazione dei costi è stata ristretta alle sole voci contenenti evidenti anomalie.
A seguito di un analitico e puntuale esame delle singole voci “anomale” del computo IC
(effettuato con relazione del 13/12/2023 alle pp. da 10 a 35), il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato gli “importi eccedenti e non giustificabili” in complessivi euro 19.863,44 (cfr. p. 36).
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ha formulato le seguenti conclusioni (cfr. relazione del
13/12/2023, pp. 37-38):
- “quasi tutte le voci della seconda parte del computo e molte della terza parte, le ho ritenute non coerenti con i parametri e le previsioni contrattuali”;
- “un motivo che rende non coerenti alcune voci di computo consiste nel fatto che le lavorazioni non contemplavano la possibilità di eventuali maggiori oneri durante la loro esecuzione, dovendo l'impresa consegnare il lavoro a perfetta regola d'arte”;
- “nella maggior parte dei casi, invece, la non coerenza è data dall'eccessiva quantificazione delle ore di lavoro aggiuntive indicate dal DL, tale da rendere la specifica chiamata del computo palesemente non credibile”;
- “nei casi in cui sono state riscontrate le anomalie ho provveduto a rideterminare il congruo prezzo della lavorazione e, di conseguenza, la somma che ritengo non dovuta e quindi che andrebbe detratta dall'importo dei lavori quantificato dal DL, somma quantificata in 19.863,44 €”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (confermate anche a seguito delle osservazioni dell'attore) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici (formulati all'esito di sopralluogo) ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Del resto, risultano infondate le contestazioni formulate dall'attore (mediante le osservazioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, la memoria depositata in data 8/1/2024, la comparsa conclusionale e la memoria di replica) con riguardo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
L'attore ha lamentato (in sintesi): - che le voci indicate nel computo IC riguardavano ulteriori lavori eseguiti e contabilizzati dalla direzione lavori, per cui il consulente tecnico d'ufficio non poteva eliminare tali lavorazioni, considerato che in sede di prova testimoniale il direttore dei lavori aveva confermato il computo IC in questione in ogni sua parte ed inoltre il convenuto non aveva contestato i lavori alla consegna del cantiere e meno che mai la loro quantificazione;
- che l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio era limitato dall'eccessivo tempo decorso, per cui la visione esclusiva dei lavori terminati non aveva consentito una valutazione dello stato originario dell'immobile, dei vizi presenti e delle difficoltà riscontrate dall'attore (intervenuto dopo altra ditta) per eliminarli.
Orbene, quanto alla prima doglianza, va osservato che:
- per come affermato da Cass. 25577/2021, “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la contabilità redatta dal direttore dei lavori non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. n. 10860 del 2007)” (nello stesso senso, Cass. 7593/2023, 3855/2020 e 2490/2019);
- nel caso di specie, non vi è prova che il committente abbia accettato senza riserve il computo IC del 27/9/2013;
- ed anzi, fin dal 2013 vi è stata una fitta corrispondenza fra i procuratori delle parti in merito ai fatti di causa, dalla quale si evince, fra l'altro, che il difensore del convenuto ha contestato il computo IC del 27/9/2013 con mail inviata al difensore dell'attore in data 25/5/2017 (cfr. file
“corrispondenza tra i procuratori delle parti”, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto);
- conseguentemente, anche nel presente giudizio il convenuto ben poteva contestare l'importo del computo IC del 27/9/2013;
- del resto, in sede di prova testimoniale il teste ha confermato l'esecuzione, da Persona_1 parte dell'attore, dei lavori indicati nel computo IC del 27/9/2013, ma non che il convenuto avesse accettato l'importo ivi indicato.
Quanto alla seconda doglianza, deve notarsi che:
- con la relazione del 13/12/2023 lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha dato atto del “notevole lasso di tempo intercorso dalla data di esecuzione dei lavori (2011)” (cfr. p. 3) e dell'assenza nel fascicolo di causa di “alcuna fotografia scattata durante l'esecuzione dei lavori”, nonché dei
“disegni del progetto di ristrutturazione”;
- tuttavia, era onere delle parti (e in particolare, per quanto qui di rilievo, dell'attore) dimostrare quale fosse lo stato dei luoghi anteriormente all'esecuzione dei lavori e documentare in modo eventualmente più preciso le modalità di esecuzione dei lavori e le relative difficoltà;
- in mancanza di quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente svolto l'incarico conferito previo accesso sui luoghi ed esame della documentazione in atti;
- in ogni caso, per come precisato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di risposta alle osservazioni delle parti, se è vero che “in linea generale, alcune maggiori difficoltà riscontrate durante i lavori di un qualsiasi lavoro edile, possono essere pagate mediante costi maggiorativi”, “non è tollerabile né giustificabile un computo IC con un numero di voci orari inserite a consuntivo, tale da comportare un aumento percentuale, a fine lavori, del 132.84% rispetto alla parte di computo il cui importo è stato determinato applicando l'EP di contratto. Il DL, ribadisco, avrebbe potuto inserire voci a misura, voci a corpo o analizzare un nuovo prezzo, anche utilizzando alcune voci con costo orario ma non è professionalmente accettabile un computo IC con 66 voci ad ora o a giornata ed un monte ore complessivo, tra muratore e manovale, di 4.079,20 ore”
(cfr. relazione del 13/12/2023, p. 39);
- conseguentemente, le eventuali maggiori difficoltà riscontrate dall'attore in ragione dello stato dei luoghi e dei vizi causati dall'attività svolta da precedente ditta non potevano comunque determinare una maggiorazione del computo IC nei predetti termini, che (per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio) risultano eccessivi rispetto alla tipologia dei lavori eseguiti.
Dunque, data l'infondatezza delle contestazioni formulate dall'attore con riguardo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, non vi è ragione di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, richiesta dall'attore con le note scritte di precisazione delle conclusioni dell'11/10/2024.
D'altro canto, è inammissibile la richiesta dell'attore (formulata con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica) di confronto ex art. 254 c.p.c. fra il consulente tecnico d'ufficio e il teste in quanto: Persona_1
- l'art. 254 c.p.c. consente il confronto in caso di “divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni”;
- nel caso di specie, l'attore non ha evidenziato divergenze tra le deposizioni di due testimoni, ma, piuttosto, il (preteso) contrasto fra la relazione del consulente tecnico d'ufficio e la deposizione del teste con conseguente inapplicabilità dell'art. 254 c.p.c. Persona_1
Pertanto, alla luce delle condivisibili conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, considerata anche l'infondatezza delle contestazioni dell'attore, l'importo del computo IC del
27/9/2013 (euro 102.043,88) deve essere ridotto, una volta sottratti gli “importi eccedenti e non giustificabili” (euro 19.863,44), a euro 82.180,44.
In secondo luogo, il convenuto ha lamentato che alcune lavorazioni effettuate presentavano evidenti segni di degrado, da imputare alla realizzazione non a regola d'arte e/o alla scelta dei materiali.
Sul punto, va rilevato che:
- in base all'art. 1667, comma 2, c.c., il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
- nel caso di specie, per come affermato dall'attore (senza successiva specifica contestazione del convenuto), i lavori sono stati conclusi nel maggio 2012 e, più, precisamente, in data 4/5/2012 (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 5, e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., p. 3);
- per come si è detto, fin dal 2013 vi è stata una fitta corrispondenza fra i procuratori delle parti in merito ai fatti di causa (cfr. file “corrispondenza tra i procuratori delle parti”, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto);
- in data 16/4/2014 l'arch. quale consulente tecnico di parte di Persona_2 Controparte_2
(madre del convenuto), ha redatto una “consulenza tecnica” in merito ai lavori per cui è causa
(allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto), nella quale si legge, fra l'altro, che “alcune lavorazioni effettuate … presentano evidenti segni di degrado da imputare alla realizzazione e/o alla scelta dei materiali” (cfr. p. 6);
- può quindi presumersi che, quanto meno dal 16/4/2014, la committenza avesse consapevolezza delle difformità o dei vizi dell'opera;
- alla luce della documentazione in atti, non vi è prova che la denuncia di tali difformità o vizi sia avvenuta prima del 25/5/2017, data in cui il difensore del convenuto ha inviato al difensore dell'attore una mail con cui veniva rilevato, fra l'altro, che “alcune lavorazioni effettuate … presentano evidenti segni di degrado, da imputare alla realizzazione non a regola d'arte e/o alla scelta dei materiali” (cfr. file “corrispondenza tra i procuratori delle parti”, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del convenuto);
- da ciò deriva la tardività di tale contestazione, effettuata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c.;
- del resto, il convenuto (pur avendone l'onere) non ha articolato richieste di prova orale volte a dimostrare che la denuncia era stata effettuata prima della citata mail del 25/5/2017.
In terzo luogo, il convenuto ha lamentato che l'intervento dell'appaltatore si era esaurito ben successivamente alla scadenza del termine contrattualmente pattuito (30/4/2011), dovendo perciò essere conteggiata la penale giornaliera prevista dall'art. 9 del contratto di appalto.
Sul punto, deve anzitutto ricordarsi che la clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., è una pattuizione con la quale viene stabilita una determinata sanzione per il caso di inadempimento o di ritardo e ha l'effetto di limitare alla somma pattuita il risarcimento del danno per inadempimento alla prestazione promessa, salvo che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Essa si configura come mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, concretando una anticipata liquidazione convenzionale del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.
Ad ogni modo, la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
infatti connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (cfr. Cass. 7180/2012, che richiama Cass.
11748/2003 e 1097/1995).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Secondo quanto affermato da Cass. 13902/2016, dato il riferimento all'interesse del creditore contenuto nella norma appena richiamata, e considerato che la possibilità della riduzione ad una
"misura equa" trova la sua ragion d'essere nell'interesse del debitore inadempiente, il criterio che il giudice dovrebbe utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva (e conseguentemente il limite che dovrebbe osservare nella riduzione della stessa) è quello dell'equo contemperamento degli interessi contrapposti. Analogamente, è stato sostenuto che l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare valutando l'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (cfr. Cass. 7180/2012, che richiama Cass. 2231/2012,
6158/2007, 3998/2003, 9295/2002, 6380/2001 e 3475/1994).
Nel caso di specie, per come si è detto:
- con il contratto di appalto del 27/1/2011 è stato previsto che i lavori dovevano essere iniziati entro e non oltre il 31/1/2011 e condotti al termine nel modo più sollecito e consegnati non oltre il
30/4/2011; in caso di mancata consegna, ove non dovuta a cause di forza maggiore, l'appaltatore sarebbe stato soggetto alla penale giornaliera di euro 10,00 per le prime tre settimane di ritardo e di euro 30,00 dal ventunesimo giorno in poi (cfr. art. 9);
- per come affermato dall'attore (senza successiva specifica contestazione del convenuto), i lavori sono stati conclusi nel maggio 2012 e, più, precisamente, in data 4/5/2012 (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 5, e memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., p. 3).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, essendovi stati 370 giorni di ritardo, in base alle previsioni contrattuali la penale dovuta ammonterebbe a complessivi euro 10.680,00, di cui:
- euro 210,00 per i primi 21 giorni di ritardo (euro 10,00 per 21 giorni);
- euro 10.470,00 per gli ulteriori 349 giorni di ritardo (euro 30,00 per 349 giorni).
L'attore ha eccepito la “mancata richiesta e/o messa in mora”, nonché l'esistenza di una “causa di forza maggiore per le difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 6), avendo dovuto procedere all'eliminazione dei vizi determinati dai lavori precedentemente eseguiti da altra ditta.
Tuttavia, deve notarsi che:
- la legge non richiede, ai fini del pagamento della penale, una preventiva richiesta e/o messa in mora;
- l'attore ha dedotto che i lavori svolti in precedenza da altra ditta presentavano “numerosi vizi apparenti” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 3), ma non ha precisato di quali specifici vizi si trattasse e, in ogni caso, non ne ha dato prova;
- non può perciò fondatamente sostenersi che il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da cause (non esattamente individuate, né provate) non imputabili all'attore.
Può quindi ritenersi che, a fronte del ritardo dell'attore nel completamento delle proprie prestazioni, sia dovuto da quest'ultimo il pagamento di una somma a titolo di penale.
Va però evidenziato che:
- i lavori svolti dall'attore sono stati caratterizzati da una certa complessità, per come si evince dall'articolato computo IC del 27/9/2013, peraltro predisposto (presumibilmente anche in ragione di tale complessità) dopo oltre un anno dalla conclusione dei lavori;
- il convenuto ha comunque ricavato un'utilità dall'esecuzione (per quanto ritardata) delle prestazioni dell'attore, tanto da aver corrisposto acconti anche successivamente alla scadenza contrattuale inizialmente fissata (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attore) e da aver infine accettato le prestazioni, per quanto eseguite tardivamente, dell'attore;
- ciò dimostra che il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dell'attore ha avuto una limitata incidenza sugli interessi del convenuto.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata e valutata la limitata incidenza che la condotta dell'attore ha concretamente avuto sull'interesse del convenuto all'esecuzione del contratto e sull'equilibrio fra le prestazioni, va disposta la riduzione in via equitativa della penale a euro 4.000,00.
Ciò chiarito, sulla base di quanto finora rilevato, va osservato che:
- l'importo del computo IC (euro 102.043,88) deve essere ridotto, una volta sottratti gli
“importi eccedenti e non giustificabili” individuati dal consulente tecnico d'ufficio (euro
19.863,44), a euro 82.180,44;
- lo stesso attore ha riconosciuto che il convenuto aveva versato acconti per euro 79.850,88 (cfr. atto di citazione, p. 2);
- pertanto, la residua somma dovuta dal convenuto ammonterebbe a euro 2.329,56, oltre IVA al
10%, e dunque a euro 2.562,52;
- deve tuttavia tenersi conto della penale dovuta dall'attore al convenuto, pari a euro 4.000,00;
- conseguentemente, il convenuto risulta creditore dell'attore per la somma di euro 1.437,48.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve rigettarsi la domanda proposta dall'attore e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, deve condannarsi l'attore al pagamento, in favore del convenuto, della somma di euro 1.437,48, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda (cioè dal 16/12/2019, data di deposito della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale).
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dato dall'importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attore.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio (che ha ridotto l'importo del computo IC da euro 102.043,88 a euro 82.180,44), anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3516/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_1
1.437,48, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 237,00 per spese vive e in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico di . Parte_1
Così deciso in Ragusa, 14 gennaio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo