Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 3 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2023 R.G. e vertente fra nato a [...] l'[...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Garibaldi n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Giuseppina Cataldo e dall'Avv. Giuseppe
Iacoviello;
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_1
società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Per_1
in Fiumicino, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 24, comma 5, D.lgs 46/99 depositato il 24.09.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
392 2022 00017181 92 000 notificato il 2.02.2023 della somma complessiva di € 3.196,25, riguardante il periodo dall'01/2021 al 12/2021 e relativo a presunti contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti.
Deduceva in diritto:la mancata prova dell'esistenza del credito, per cessazione dell'attività di impresa.
1
00017181 92 000 - ED DI EN (cfr. doc. 1) per la somma complessiva di €. CP_1
3.196,25, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
nel merito: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 392 2022 00017181 92 000 - ED CP_1
DI
EN per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare poiché il ricorrente, come accennato ut supra, in data 14.02.2011 cessava la propria omonima impresa individuale con cod. fiscale e n. di iscrizione: ed in data 31.08.2011 effettuava C.F._1
successiva cancellazione dalla Camera di Commercio ed in data 04.11.2015 cessava la società
, partita IVA Controparte_3
ed i presunti contributi richiesti dall'Ente previdenziale sono successivi alle P.IVA_1 cancellazioni in quanto afferenti all'anno 2021; 3. sempre nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 392 2022 00017181 92
000 - ED DI EN per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto CP_1
annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1
mandatario della ( , e domandava il Controparte_4 Controparte_2
rigetto dell'atto di opposizione perché infondato in fatto e diritto con la conseguente conferma dell'avviso d'addebito opposto;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
Previa sospensione dell'avviso di addebito opposto, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare si osserva che le eccezioni sollevate dall' vanno disattese, in quanto CP_1 sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
2 3. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto
3 dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del 26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2022 00017181 92
000 notificato il 2.02.2023, con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 3.196,25 per contributi accertati a titolo di gestione commercianti in relazione al periodo da 01/2021 a 12/2021 che, secondo la prospettazione dell' , CP_1
sarebbero dovuti poiché titolare dell' impresa individuale con cod. fiscale e n. di iscrizione:
, nonché socio accomandatario della società “ C.F._1 [...]
, le cui attività risultavano cessate Controparte_3
rispettivamente in data 14.2.2011 e 4.11.2015.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività commerciale svolta dal ricorrente nell'ambito della impresa individuale e nella società di cui risulta socio accomandatario.
Peraltro si osserva che la prospettazione dell' risulta smentita dalla documentazione CP_1
attorea dalla quale emerge che le attività del ricorrente risultano cessate e, in particolare,
l'impresa individuale MARANGI EMILIO, con sede in Potenza alla via del Popolo n. 54, risulta cessata in data 14.02.2011, mentre la società Controparte_3
, codice fiscale risulta cancellata per cessazione di attività
[...] P.IVA_1 il 4.11.2015, ragione per la quale le pretese di cui all'atto opposto e relative all'anno 2021 appaiono prive di fondamento, non sussistendo la prova né dello svolgimento del lavoro autonomo né dell'esercizio dell'attività commerciale da parte del ricorrente.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va annullato l'avviso di addebito n. e, per l'effetto, va dichiarato che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' . CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
4 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 15.02.2023, ogni altra CP_3
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito n. 392 2022 00017181 92 000 notificato il 2.02.2023 e dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' CP_1
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 03 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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