Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 446/2024 promossa da (Avv. Ivan Di Carlo) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso depositato il 10 maggio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di svolgere da oltre 34 anni l'attività di coltivatore diretto presso i propri fondi ubicati in agro del Comune di Filetto, condotti a vigneto per una superficie di HA 05.70.43, oliveto con 150 piante per una superficie di HA
00.44.73 e bosco ceduo per una superficie di HA 00.50.00, deduceva di utilizzare
“periodicamente, costantemente e ripetutamente trattrici agricole, forbici manuali, decespugliatori, motoseghe, abbracciatori, abbacchiatori ed atomizzatori necessari per l'esecuzione delle varie attività agrarie, quali l'irrorazione dei trattamenti chimici, la potatura, la trinciatura, la legatura, la fresatura, la decespugliatura, la raccolta e il conferimento delle uve e delle olive, il taglio e la manutenzione del bosco.”. Il ricorrente lamentava, quindi, di aver riportato, a causa dello svolgimento di tali attività - svolte con continuità e con l'utilizzo quotidiano e ripetuto di detti macchinari - una tendinopatia spalle bilaterale con grado dell'8% ed una epicondilite gomiti bilaterale con grado del
2%, la cui natura professionale era stata negata dall . Dedotto di essere stato CP_1
“già riconosciuto gravato da precedenti riconoscimenti”, parte ricorrente concludeva quindi chiedendo di: “a) riconoscere e dichiarare che egli è affetto da
“tendinopatia spalle bilaterale” di certa origine professionale con un danno biologico quantificabile nella misura del 8% ed “epicondilite gomiti bilaterale” di certa origine professionale con un danno biologico quantificabile nella misura del
26.06.2023; da MP “ipoacusia percettiva bilaterale sulle alte frequenze” di cui al caso n. 516661986 del 14.02.2019 con grado accertato e riconosciuto del 8% che con revisione passiva del 27.02.2023 passava al 9% e grado complessivo con unifica del 17%; da infortunio agricolo “arto inferiore sinistro: esiti di lesione muscolare del polpaccio senza deficit funzionali o deficit di forza” di cui al caso n.
51412164761 del 28.02.2001 con grado accertato e riconosciuto del 1%; da MP
“STC di grado medio a dx e lieve a sx EMG accertato” di cui al caso n.
519391976 del 01.03.2023 con grado accertato e riconosciuto del 3% e grado complessivo con unifica del 17%), ritenere e dichiarare sussistenti in capo a i requisiti utili all'ammissione al trattamento indennitario per Parte_1
malattia professionale, essendo egli gravato da menomazioni di indiscussa origine professionale, quantificabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 5 D.Lgs.
38/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nella complessiva misura del 27%
e conseguentemente c) condannare il resistente - sede di Chieti, in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente il trattamento economico del danno biologico con conseguente riliquidazione della rendita al 27%, così come stabilito dalla normativa in materia, a far data dalla presentazione della domanda di malattia professionale
(14.02.2019), ovvero da data diversa che dovesse risultare di Giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
d) in via subordinata condannare il resistente - sede di Chieti, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente il trattamento economico stabilito dal citato D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda C.T.U., tenendo comunque conto anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata e riconosciuta, nonché di
Pag. 2 di 7 tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso sia del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta sugli arretrati;
e) con ogni altra statuizione di legge, condannare comunque parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara sin da ora antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , vicino di casa del Testimone_1
ricorrente e proprietario di terreni confinanti con quelli del sig. ha Pt_1 confermato che quest'ultimo “svolge l'attività lavorativa di coltivatore diretto dal
1990 a tutt'oggi”; ha affermato di vedere il ricorrente continuamente intento nello svolgimento di “tutte le attività agricole necessarie alla conduzione dei propri terreni coltivati a vigneto, uliveto e bosco ceduo” e che il sig. “effettua Pt_1
tutti i lavori agricoli, quali trattamenti chimici, potatura, trinciatura, fresatura, legatura, decespugliatura, abbacchiatura, raccolta delle uve e delle olive e il loro conferimento in cantina e taglio del bosco”, attività conosciute dal teste in quanto svolte anche da lui;
il teste ha precisato che l'estensione dei terreni del ricorrente
“sia di circa sei/sette ettari per il vigneto ed un paio di ettari per l'uliveto; poi ha qualche seminativo ed un bosco” e che “il ricorrente svolge l'attività da solo”; infine, ha confermato che “per lo svolgimento delle attività agrarie il ricorrente
Pag. 3 di 7 utilizza costantemente e ripetutamente trattrici agricole, forbici manuali, vanghe, fresatrici, decespugliatori, motoseghe, abbracciatori, abbacchiatori ed atomizzatori”.
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste TE
, conoscente del ricorrente “da quando è nato”, titolare di “attività nei
[...] paraggi dei terreni del ricorrente” e meccanico che “ripara sovente trattori del ricorrente”, il quale ha confermato tutte le circostanze dedotte dal ricorrente, precisando di vederlo lavorare “da solo” e di aver riparato qualche volta gli strumenti da lui utilizzati per lo svolgimento delle attività agrarie.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che questi sia affetto da: tendinopatia inserzionale bilaterale delle spalle, a medio impegno funzionale ed epicondilite bilaterale dei gomiti, a lieve impegno funzionale. Chiarito che “La tendinopatia inserzionale bilaterale delle spalle e l'epicondilite rientrano tra le patologie indicate al d.m.
27.04.04 ad eziologia professionale probabile, ove ricorrano «microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo”, il C.T.U. ha indagato in ordine alla specifica attività di bracciante agricolo al fine di accertarne l'inerente idoneità alla determinazione delle patologie degenerative di cui il ricorrente è portatore, arrivando ad affermare che “nel caso in esame, i quadri patomorfici manifestatisi possono ritenersi ricollegati alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza. Tali lavorazioni, infatti, con pluripetitività giornaliera, elevata frequenza di azioni ed insufficiente tempo di recupero, hanno di ragione comportato al Sig. posture e movimenti con valore di fattori usuranti Pt_1 per microtraumi ripetuti dei cingoli scapolari e dei gomiti (…) Ecco allora che la connessione, quantomeno concausale, tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa, deve dunque ritenersi dotata di alta credibilità razionale. In tal senso, in relazione al minus obiettivato e nel merito dei possibili esiti che rilevavano ed ancora rilevano a titolo riduzione dell'attitudine lavorativa generica
Pag. 4 di 7 dell'assicurato, rilevata la obiettivata limitazione nei movimenti, deve ritenersi sussistente: - a carico dei cingoli, una condizione clinica che, anche far data dalla domanda amministrativa, può essere ragionevolmente valutata in misura del 8%
(otto per cento) - a carico dei gomiti, una condizione clinica che, anche far data dalla domanda amministrativa, può essere ragionevolmente valutata in misura del
2% (due per cento).”
Il C.T.U. ha quindi concluso che “Valutata la natura di tali anzidette lesioni, consideratane anche la naturale evoluzione, tenuto conto dell'odierno stato funzionale in comparativa allo stato anteriore documentato, è possibile ritenere che l'incidenza menomativa del riscontrato quadro clinico al distretto polso-mano sull'integrità psicofisica del Sig. è ragionevolmente quantificabile, Pt_1
attualmente, in misura del 8% (otto per cento) a carico delle spalle e del 2% (due per cento) a carico dei gomiti - in rapporto alla attitudine al lavoro nei sensi di cui al d.lgs. n° 38/2000) - dalla data della domanda amministrativa. Nel merito poi della determinazione del grado complessivo di riduzione della capacità lavorativa, tenuto conto che il ricorrente è già titolare di riconoscimento di danno biologico nella misura del 16%, considerata la anzidescritta incidenza disfunzionale delle patomorfosi a carico di spalle e gomiti, con riferimento ad un apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato, tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule secondo la corrente metodologia medico legale (come disposto dall'attuale normativa), il caso è valutabile complessivamente nella misura del 24% (ventiquattro per cento) dalla data della domanda amministrativa.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs. 23.2.2000 n.
38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 24%, con la
Pag. 5 di 7 conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia inserzionale bilaterale delle spalle, a medio impegno funzionale ed epicondilite bilaterale dei gomiti, a lieve impegno funzionale” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura dell'8% a carico delle spalle e del 2% a carico dei gomiti con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al 24% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Pag. 6 di 7 come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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