TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 631
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Decreto cautelare 7 ottobre 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del punto 6 del Disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis

    Le contestazioni relative all'incompletezza della documentazione amministrativa dei mezzi (certificato di proprietà, revisione, libretto di circolazione) sono formalistiche e non dimostrano la mancanza di disponibilità dei mezzi. L'iscrizione dei mezzi all'Albo Gestori TA non è stata oggetto di contraddittorio e la mancata iscrizione è una formalità informatica colmabile in breve tempo. La stipula successiva di contratti di noleggio è conforme alla lex specialis che prevedeva uno iato tra dichiarazione e dimostrazione della disponibilità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del paragrafo 2.1.1.7.1, lett. J) del Disciplinare; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 36/2023; violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di certezza delle regole di gara

    Il requisito tecnico-organizzativo introdotto dal Disciplinare attiene alla 'garanzia' della disponibilità del personale e delle dotazioni strumentali, la cui dimostrazione è richiesta entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione. Questo requisito può essere integrato anche con titoli giuridicamente azionabili che assicurino l'impiego al momento dell'avvio della fase esecutiva, non richiedendo la disponibilità materiale immediata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis (punto 6 del Disciplinare); violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento; eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamento

    Il requisito tecnico-organizzativo attiene alla 'garanzia' della disponibilità dei mezzi, la cui dimostrazione è richiesta entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione. Questo requisito può essere integrato anche con titoli giuridicamente azionabili che assicurino l'impiego al momento dell'avvio della fase esecutiva.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e favor partecipationis; eccesso di potere per sviamento

    Il requisito tecnico-organizzativo attiene alla 'garanzia' della disponibilità dei mezzi, la cui dimostrazione è richiesta entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione. Questo requisito può essere integrato anche con titoli giuridicamente azionabili che assicurino l'impiego al momento dell'avvio della fase esecutiva.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1.1.2 del Disciplinare e dell’art. 5 del Capitolato speciale; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada); violazione e falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 36/2023; violazione dei principi di trasparenza, legittimo affidamento, proporzionalità, buona fede, favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione; eccesso di potere per formalismo, sviamento, illogicità manifesta, aggravamento procedimentale e contraddittorietà intrinseca

    Le contestazioni relative all'incompletezza della documentazione amministrativa dei mezzi (certificato di proprietà, revisione, libretto di circolazione) sono formalistiche e non dimostrano la mancanza di disponibilità dei mezzi. L'iscrizione dei mezzi all'Albo Gestori TA non è stata oggetto di contraddittorio e la mancata iscrizione è una formalità informatica colmabile in breve tempo. La stipula successiva di contratti di noleggio è conforme alla lex specialis che prevedeva uno iato tra dichiarazione e dimostrazione della disponibilità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1.1.2 del disciplinare e dell’art. 5 del capitolato speciale; violazione e falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, favor partecipationis, proporzionalità, ragionevolezza e buona fede

    L'iscrizione dei mezzi all'Albo Gestori TA non è stata oggetto di contraddittorio e la mancata iscrizione è una formalità informatica colmabile in breve tempo. La stazione appaltante ha violato le prerogative partecipative della società ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede e collaborazione procedimentale; eccesso di potere per sviamento e difetto di proporzionalità

    Il requisito tecnico-organizzativo attiene alla 'garanzia' della disponibilità dei mezzi, la cui dimostrazione è richiesta entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione. Questo requisito può essere integrato anche con titoli giuridicamente azionabili che assicurino l'impiego al momento dell'avvio della fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e, in particolare, degli artt. 2.1.1.7.1, lettere j) e k), e dell’art. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio dell’autovincolo e della par condicio. Ingiustizia manifesta

    Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2.1.1.7 lett. j) del Disciplinare non ha natura perentoria. Inoltre, la Stazione appaltante non ha formalizzato la proposta di aggiudicazione in favore di GF VI, venendo meno i presupposti formali per il decorso del termine.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 3 e 6 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Irragionevolezza dell’azione amministrativa

    Le censure relative alla violazione del termine di soccorso istruttorio sono inammissibili perché la Stazione appaltante non ha svolto un'indagine in ordine alla rilevanza delle omissioni dichiarative ai fini dell'esclusione. Le censure relative alla mancata valutazione di anomalia dei costi della manodopera sono inammissibili perché non è ancora stata esercitata tale valutazione da parte della Stazione appaltante. Inoltre, i costi della manodopera sono identici per entrambe le offerte.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La Stazione appaltante non ha svolto tale valutazione perché ha disposto l'esclusione di GF VI unicamente per difetto dei requisiti tecnico-organizzativi. Inoltre, i costi della manodopera sono identici per entrambe le offerte, e non è chiaro sotto quale profilo l'offerta di GF VI dovrebbe condurre alla sua estromissione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2.1.1.7.1, n. 1, lett. j) e 6 del disciplinare di gara. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione del principio del favor partecipationis. Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza

    Il requisito tecnico-organizzativo introdotto dal Disciplinare attiene alla 'garanzia' della disponibilità del personale e delle dotazioni strumentali, la cui dimostrazione è richiesta entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione. Questo requisito può essere integrato anche con titoli giuridicamente azionabili che assicurino l'impiego al momento dell'avvio della fase esecutiva. L'interpretazione proposta da AL, che richiede la disponibilità 'giuridica' e non 'materiale', è parzialmente corretta ma non è sufficiente a dimostrare l'integrazione del requisito nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2.1.1.7, n. 1, lett. j) e 6 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 57 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53-bis del CCNL Igiene Ambientale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1.1.2 del disciplinare di gara e dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023

    AL non ha fornito documentazione attestante l'integrazione del requisito di 'garanzia' della disponibilità dei mezzi e del personale. Il contratto di affitto di ramo d'azienda con SE LU TA, invocato da AL, non conferisce un titolo valido ed efficace per la nuova procedura di appalto, essendo limitato alla durata dell'appalto precedente e alla sua eventuale proroga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 631
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 631
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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