Decreto cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02470/2025 REG.RIC.
N. 03548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2025, proposto da
G.F. VI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B729B86F3F, rappresentata e difesa dall’avvocata Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Al.Ma. IA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2025, proposto da
Al.Ma. IA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B729B86F3F, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
G.F. VI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
nell’ambito del giudizio rubricato a R.G. n. 2470 del 2025:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 15/09/2025, con cui MA ha disposto l’esclusione di G.F. VI s.r.l. dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di ST TO (rif. APP_46/2025 - CIG B729B86F3F) (prot. 94012);
- del provvedimento del 30/09/2025, con cui MA ha confermato l’esclusione di G.F. VI s.r.l. dalla suddetta procedura aperta (prot. 99774);
- della nuova graduatoria pubblicata sul sito della MA, che indica prima in graduatoria la società Al.Ma. IA s.r.l.;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, ivi incluso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione a favore di Al.Ma. IA s.r.l.
Nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione, per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e per il subentro della ricorrente nello stesso;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, proposto da Al.Ma. IA s.r.l. in data 6/11/2025:
- nei limiti di interesse della ricorrente incidentale, del provvedimento prot. n. 94012 del 15/09/2025 (rif. APP_46/2025 - CIG B729B86F3F), mediante il quale la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha escluso la G.F. VI s.r.l. dalla procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di ST TO;
- del provvedimento prot. n. 99774 del 30/09/2025 (rif. APP_46/2025 – CIG B729B86F3F), mediante il quale la Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. ha confermato il provvedimento di esclusione adottato con il provvedimento prot. n. 94012 del 15/09/2025, nella parte in cui la stazione appaltante non si è avveduta della sussistenza di ulteriori motivi di esclusione;
- di tutti i verbali di gara, di contenuto non noto;
e, per l’effetto, per la declaratoria di carenza di interesse o legittimazione della ricorrente principale;
nell’ambito del giudizio rubricato a R.G. n. 3548 del 2025:
- della comunicazione di esclusione del 7/11/2025 (prot. n. 116103), avente ad oggetto la « Procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di ST TO (rif. APP_46/2025 - CIG B729B86F3F) »; del verbale di sopralluogo del 29/10/2025 nonché di ogni altro atto o documento, ivi compreso, ove occorra, il Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale D’appalto, nei limiti di interesse specificati in ricorso e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei rispettivi giudizi delle Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., Al.Ma. IA s.r.l. e di G.F. VI s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026 il dott. AN ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – Con delibera del 10/06/2025, la Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (di seguito “ MA ” o “ Stazione appaltante ”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del « Servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di ST TO (Rif. App_46/2025) ». Hanno partecipato alla gara tre operatori economici, uno dei quali è stato escluso per carenza di requisiti esperienziali. Esaminate le offerte economiche, è risultata prima classificata la G.F. VI s.r.l. (di seguito “ GF VI ”), che ha prevalso su Al.Ma. IA s.r.l. (di seguito anche “ AL ”), gestore uscente del servizio.
Con nota del 18/07/2025 prot. n. 74539 (doc. 2 GF VI in RG 2470/2025) MA ha comunicato a GF VI l’esito della graduatoria di gara e ha invitato la concorrente a fornire giustificazioni in relazione ai costi della manodopera indicati nell’offerta nonché a trasmettere la documentazione inerente la titolarità dei requisiti tecnico-organizzativi, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di Gara.
A seguito di una nota di sollecito (nota del 20/08/2025: doc. 4 GF VI in RG 2470/2025) e di una richiesta di integrazione documentale (nota del 02/09/2025: doc. 8 GF VI in RG 2470/2025), le parti hanno effettuato in via telematica il sopralluogo delle dotazioni strumentali (verbale del 04/09/2025: doc. 8 MA in RG 2470/2025). Constatata l’incompletezza della documentazione fornita, il RU ha inviato a GF VI due ulteriori richieste di integrazione documentale (note del 05/09/2025 e del 10/09/2025: docc. 11A e 11B GF VI in RG 2470/2025). Ritenuto che la società non avesse colmato le lacune riscontrate, la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione di GF VI con delibera del 15/09/2025 prot. 94012, sulla scorta della seguente motivazione:
«[…] si comunica la NON idoneità tecnico-professionale della Vostra offerta per le seguenti motivazioni:
• mancata disponibilità in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, da mantenere per tutta la durata del contratto ed in qualsiasi momento di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto con riferimento al mezzo (primo autocarro) targato GD 040 LX del quale non è stato prodotto né idoneo libretto di circolazione né certificato di proprietà poiché non disponibili;
• mancata disponibilità in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, da mantenere per tutta la durata del contratto ed in qualsiasi momento di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto con riferimento alla spazzatrice targata AEW501 in contratto di nolo della quale non è stato prodotto il libretto di circolazione poiché mancante. […]
Infine, con riferimento alla documentazione presentata e dalla conseguente verifica effettuata sul portale dell’Albo Nazionale dei Gestori TA, risulta che tutti i mezzi d’opera (2 autocarri di proprietà e 2 a nolo) non sono inclusi, al momento della verifica aggiornata al 12/09/2025, nell’elenco dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti nelle categorie indicate da disciplinare ».
GF VI ha quindi chiesto il riesame in autotutela della determinazione espulsiva, lamentandone l’illegittimità sotto plurimi profili (nota del 19/09/2025, doc. 14 GF VI in RG 2470/2025). La stazione appaltante ha tuttavia respinto l’istanza, rivendicando la correttezza del proprio operato sul piano formale e sostanziale (nota del 30/09/2025 prot. n. 99774, doc. 15 GF VI in RG 2470/2025).
2. – GF VI è insorta avverso le menzionate determinazioni del 15/09/2025 e del 30/09/2025, con ricorso rubricato al RG n. 2470/2025. L’impugnazione è affidata a sette motivi di doglianza, di seguito compendiati:
« I. Violazione e falsa applicazione del punto 6 del Disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis », diretto a denunciare l’arbitrarietà dell’ iter motivazionale e decisorio seguito da MA, in quanto giustificato della mancata trasmissione di documentazione non menzionata nella nota del 18/07/2025 e della cui necessità la Stazione appaltante ha dato conto solo pochi giorni prima di disporre l’esclusione di GF VI;
« II. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 2.1.1.7.1, lett. J) del Disciplinare; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 36/2023; violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di certezza delle regole di gara », a mezzo del quale GF VI contesta che la propria esclusione possa in alcun modo essere giustificata dalle previsioni dell’art. 6 del Disciplinare, le quali imporrebbero al concorrente primo classificato di garantire la disponibilità di mezzi e personale al momento dell’esecuzione dell’appalto, non invece di documentarne la titolarità al momento dell’offerta. La ricorrente osserva, inoltre, che il termine previsto dalla menzionata disposizione per comprovare la disponibilità delle dotazioni strumentali decorrerebbe dalla “proposta di aggiudicazione”, che nel caso di specie MA non avrebbe mai formalizzato;
« III. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (punto 6 del Disciplinare); violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento; eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamento », teso a denunciare l’irragionevole brevità del termine assegnato dalla Stazione appaltante per documentare la titolarità/disponibilità dei mezzi per l’esecuzione dell’appalto, in quanto tra la prima richiesta espressa in tal senso (nota del 02/09/2025) e la determinazione espulsiva (determinazione del 15/09/2025) sarebbero decorsi appena tredici giorni;
« IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e favor partecipationis; eccesso di potere per sviamento », diretto a contestare l’arbitrarietà del termine assegnato in data 10/09/2025 da MA per colmare le lacune documentali riscontrate dal RU e l’assenza di previsioni della lex specialis che consentissero di fissare termini decadenziali in fase istruttoria;
« V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1.1.2 del Disciplinare e dell’art. 5 del Capitolato speciale; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada); violazione e falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 36/2023; violazione dei principi di trasparenza, legittimo affidamento, proporzionalità, buona fede, favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione; eccesso di potere per formalismo, sviamento, illogicità manifesta, aggravamento procedimentale e contraddittorietà intrinseca », a mezzo del quale GF VI si duole del carattere formalistico delle lacune documentali contestate dalla Stazione appaltante e ne rivendica l’irrilevanza ai fini dell’attestazione dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa;
« VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1.1.2 del disciplinare e dell’art. 5 del capitolato speciale; violazione e falsa applicazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023; violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, favor partecipationis, proporzionalità, ragionevolezza e buona fede », con cui la ricorrente denuncia l’inammissibilità della contestazione elevata da MA in ordine alla mancata iscrizione di alcuni automezzi nel portale dell’Albo Nazionale Gestori TA, trattandosi di questione mai sollevata nel corso dell’istruttoria;
« VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede e collaborazione procedimentale; eccesso di potere per sviamento e difetto di proporzionalità », reiterativo delle doglianze precedenti, diretto a contestare in via generale l’inconsistenza e la contraddittorietà del contegno procedimentale assunto dalla Stazione appaltante.
3. – Con decreto del 07/10/2025 n. 461, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta ex art. 56 c.p.a. dalla società ricorrente, per difetto del requisito di estrema gravità ed urgenza.
4. – Costituitesi le parti intimate, in data 06/11/2025 la controinteressata AL IA ha proposto ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a., chiedendo l’esclusione di GF VI dalla gara d’appalto per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli rappresentati dalla Stazione appaltante nel provvedimento gravato. A tal fine, la società ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
« I. Violazione della lex specialis e, in particolare, degli artt. 2.1.1.7.1, lettere j) e k), e dell’art. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio dell’autovincolo e della par condicio. Ingiustizia manifesta », secondo cui MA avrebbe dovuto escludere la concorrente ancor prima di effettuare sopralluogo delle dotazioni strumentali, avendo GF VI violato il termine decadenziale, previsto dall’art. 6 del Disciplinare, per la trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;
« II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 3 e 6 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Irragionevolezza dell’azione amministrativa », diretto a rivendicare l’esclusione di GF VI in forza dell’art. 3 del Disciplinare di gara, che vietava in sede di soccorso istruttorio alla Stazione appaltante di assegnare alla concorrente un termine superiore a cinque giorni per le integrazioni documentali, e comunque in forza dell’art. 95 e 98 d.lgs. 36/2023, avendo la concorrente omesso di dichiarare alcuni precedenti illeciti professionali;
« III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria », con cui AL Ecologica denuncia la lacunosità dell’istruttoria svolta, in quanto la Stazione appaltante avrebbe omesso di dar seguito alla nota del 18/07/2025, sotto il profilo della verifica di congruità dei costi della manodopera indicati dell’offerta economica.
5. – Nelle more del giudizio, MA ha disposto la prosecuzione dell’istruttoria amministrativa. Ha quindi chiesto ad AL IA, quale (nuova) prima classificata, di giustificare i costi della manodopera indicati nell’offerta, nonché di trasmettere la documentazione inerente la titolarità dei requisiti tecnico-organizzativi, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di Gara (nota del 16/09/2025: doc. 8 AL IA in RG 3548/2025).
All’esito di una richiesta di integrazione documentale, le parti hanno effettuato il sopralluogo dei mezzi e delle attrezzature indicate per l’esecuzione dell’appalto (verbali del 23/10/2025 e del 28/10/2025: doc. 13-15 MA in RG 3548/2025). La Stazione appaltante ha poi sollecitato la trasmissione di documentazione ulteriore e, ritenutane l’incompletezza o comunque insufficienza ai fini dell’attestazione dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa, ha disposto l’esclusione dalla gara di AL IA (delibera del 07/11/2025 n 116103: doc. 1 AL in RG 3548/2025). A fondamento della propria decisione, la Stazione appaltante ha offerto seguente motivazione:
«[la] Direttrice per l’Esecuzione del Contratto ha evidenziato le sotto indicate importanti criticità sui requisiti richiesti in fase di gara:
• autocarro con gru/ragno: non è stata fornita evidenza dell’esecuzione delle verifiche a norma di legge sui mezzi di sollevamento;
• al momento della verifica dei mezzi, gli autocarri targati GY200BF e GY201BF non risultano iscritti all’ANGA come richiesto da Capitolato Speciale d’Appalto;
• pala caricatrice gommata targa AHA711 e autospazzatrice targa CN792CB: l’impresa AL.MA. ECOLOGIA presenta, a giustificazione della disponibilità dei mezzi indicati per tutta la durata dell’appalto, il Contratto di fitto del ramo d’azienda con SE LU TA. Il contratto di fitto del ramo d’azienda ha però validità per tutta la durata dell’appalto in corso (APP_74/2022) e perde di validità al cessare dello stesso. Non è possibile quindi dichiarare la disponibilità dei suddetti mezzi senza specifico contratto di nolo a freddo con l’impresa proprietaria;
• contenitori scarrabili: non sono state fornite indicazioni in merito al possesso dei 15 contenitori scarrabili richiesti. Alcuni contenitori sono stati portati in impianto, ma non sono sufficienti a coprire le richieste del contratto d’appalto;
• rilevatore multigas per la segnalazione di gas (ammoniaca e metano): è stato fornito un documento attestante l’acquisto di un cerca fughe domestico inidoneo per le attività richieste;
• trattore con lama ed attrezzatura spargisale: mancano indicazioni sulle modalità di esecuzione del servizio e risulta mancante la lama spazzaneve in cantiere.
Infine, per quanto riguarda il personale indicato nel modello MO055 dell’impresa che sarà utilizzato per l’appalto in oggetto, l’impresa AL.MA. ECOLOGIA dichiara la disponibilità del personale attualmente impiegato in cantiere ed appartenente all’impresa SE LU TA nell’ambito del fitto di ramo d’azienda che, come già sopra indicato, ha validità per tutta la durata dell’appalto in corso (APP_74/2022) e perde di validità al cessare dello stesso ».
6. – Avverso tale determinazione è insorta AL, con ricorso rubricato al RG n. 3548/2025. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di diritto:
« I. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2.1.1.7.1, n. 1, lett. j) e 6 del disciplinare di gara. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Violazione del principio del favor partecipationis. Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza », a mezzo del quale AL denuncia l’arbitrarietà del provvedimento espulsivo impugnato, poiché la stessa lex specialis – ove correttamente interpretata – qualificherebbe la disponibilità dei mezzi d’opera e del personale quale requisito esecutivo (non già quale requisito di idoneità professionale) e poiché, in ogni caso, essa richiederebbe la “titolarità giuridica” delle dotazioni strumentali, non invece la loro disponibilità materiale;
« II. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2.1.1.7, n. 1, lett. j) e 6 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 57 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53-bis del CCNL Igiene Ambientale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1.1.2 del disciplinare di gara e dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 », a propria volta suddiviso in otto sotto-motivi, diretto a confutare ciascuna delle contestazioni di merito elevate dalla Stazione appaltante in ordine alla disponibilità di mezzi e attrezzatura dimostrate nel corso dell’istruttoria.
7. – Per resistere ai ricorsi, oggi riuniti, MA si è costituita rispettivamente in data 14/10/2025 (RG 2470/2025) e in data 22/12/2025 (RG 3548/2025), chiedendo l’integrale reiezione delle pretese di controparte.
La Stazione appaltante ha eccepito in limine che ricorsi proposti da AL sarebbero fondati su presupposti antitetici: nel ricorso incidentale proposto nel giudizio 2470/2025, infatti, la disponibilità dei mezzi d’opera e della dotazione di personale integrerebbe un requisito di qualificazione tecnico-professionale, indefettibile ai fini dell’aggiudicazione mentre nel ricorso introduttivo del giudizio RG n. 3548/2025 sarebbe qualificato quale requisito esecutivo nel ricorso principale. Ne conseguirebbe l’inammissibilità delle impugnazioni – incidentale e principale – proposte, in quanto reciprocamente incompatibili sul piano logico-giuridico.
Nel merito, MA ha rivendicato la correttezza del proprio operato. Ha sostenuto che la disciplina di gara non lascerebbe dubbi sugli oneri documentali e probatori posti a carico dei concorrenti e sui termini per il loro assolvimento, e ha ribadito che, sia pur sotto profili diversi, GF VI e AL avrebbero mancato di dimostrare pienamente la propria idoneità tecnico-professionale.
8. – In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato ex art. 73 co. 1 c.p.a. memorie a sostegno delle proprie posizioni, seguite da memorie di replica. La causa è stata infine introitata per la decisione all’udienza pubblica del 08/03/2026, dopo ampia discussione.
DIRITTO
1. – Il Collegio deve preliminarmente disporre la riunione dei giudizi a norma dell’articolo 70 c.p.a., stante l’identità della loro compagine processuale soggettiva (connessione soggettiva) e del procedimento amministrativo in cui le determinazioni impugnate sono state assunte (connessione oggettiva).
2. – Prima di entrare nel merito delle impugnazioni proposte dalle parti è opportuno procedere a una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento. Gli assunti difensivi di entrambe le parti ricorrenti hanno, infatti, ad oggetto l’interpretazione delle medesime disposizioni della lex specialis , dirette a disciplinare i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa dei concorrenti.
Ai fini della decisione vengono in rilievo, oltre naturalmente alle previsioni del d.lgs. del 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), le seguenti disposizioni del Disciplinare di Gara:
- l’art. 2.1.1.2 (recante “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori TA”) che – per quanto di interesse – dispone: « I concorrenti, dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori TA nelle seguenti categorie e classe, ai sensi all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Categoria 4 - Classe C Categoria 5 - Classe F – subappaltabile Per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori TA non è ammesso l’avvalimento »;
- l’art. 2.1.1.4 (recante “Requisiti di idoneità professionale”) che – per quanto di interesse – dispone: « I concorrenti dovranno essere iscritti nel Registro delle Imprese per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 100, comma 3, D.Lgs. 36/2023 »
- l’art. 2.1.1.7 (recante “Accettazione delle condizioni che regolano l’appalto”) che – per quanto di interesse – dispone: « La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutta la documentazione di gara sono condizioni di ammissibilità. Pertanto: 2.1.1.7.1 Il concorrente dovrà dichiarare esplicitamente nell’Allegato A al presente Disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, quanto segue: […]
j) che, in caso di aggiudicazione, l’impresa garantisce la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in conformità a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto o comunque che ne garantisce la dotazione rispettando il termine massimo di 30 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione dell’appalto per la dimostrazione del possesso dei requisiti, assicurandone la disponibilità per tutta la durata dell’appalto;
k) di essere a conoscenza che la mancanza di disponibilità delle dotazioni di cui al precedente punto sarà considerata quale mancanza di prova dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti con conseguente esclusione dalla procedura e segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ».
-l’art. 3 (recante “ Apertura delle Buste Telematiche ”) che – per quanto di interesse – dispone: « Per le carenze di qualsiasi elemento formale e/o per l’omissione, l’inesattezza e ogni altra irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica, si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023. I concorrenti dovranno presentare la documentazione richiesta entro e non oltre 5 giorni dalla relativa richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire la risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta »;
- l’art. 6 (recante “Adempimenti richiesti all’operatore economico aggiudicatario e stipula contratto”) che – per quanto di interesse – dispone: « Ai fini dell’aggiudicazione, l’operatore economico primo classificato, nei termini di seguito indicati, dovrà presentare:
entro 15 giorni dalla data della richiesta
1. spiegazioni sul prezzo proposto nell’offerta, qualora appaia anormalmente basso;
2. documentazione necessaria per comprovare il possesso delle “Capacità tecniche e professionali” – contratti analoghi di cui al punto 2.1.1.5 del presente disciplinare;
3. eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare;
4. idonee giustificazioni dei costi della manodopera indicati nell’offerta;
5. eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Stazione appaltante ai fini della verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art.11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
6. impegno di riservatezza “Sicurezza dati MA” debitamente firmato per accettazione;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. m159/2011 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) da rendere dal titolare o legale rappresentante dell’impresa nonché da tutti i soggetti previsti nell’art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 (vedere modulo allegato);
entro 30 giorni dalla data della richiesta
8. documentazione atta a dimostrare la disponibilità (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, da mantenere per tutta la durata del contratto ed in qualsiasi momento) di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto in termini di personale, mezzi e attrezzature. La disponibilità di mezzi e attrezzature sarà verificata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto mediante sopralluogo di cui verrà redatto apposito verbale (vedere schema verbale allegato);
9. la seguente documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale: - autocertificazione D.Lgs. 81/2008 (all. MO024); - autocertificazione D.P.R. 177/2011 (all. MO025); - elenco personale (all. MO055); - elenco attrezzature (all. MO056); […]».
Viene altresì in rilievo il Capitolato Speciale d’Appalto, che all’art. 6 (“Mezzi di Servizio”) – per quanto di interesse – dispone: « Sotto l’espressione generica “mezzi” si intendono compresi: gli automezzi, i veicoli e le attrezzature in genere destinate alla movimentazione e al trasporto dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di depurazione, nonché dei servizi accessori richiesti. […] L’Appaltatore è tenuto al rispetto dei limiti di carico previsti dal Nuovo Codice della Strada. MA potrà richiedere la messa a disposizione di un numero maggiore di mezzi. Tutti i mezzi da trasporto devono essere presenti all’interno della posizione iscritta presso la Camera di Commercio – Albo Nazionale Gestori TA. […] Tutti i mezzi dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento. Tutti gli autocarri dovranno rispettare le normative EURO 6 o superiore; qualora qualsiasi mezzo e/o attrezzatura venisse riscontrato inservibile, la MA ne ordinerà la sostituzione e l’Impresa dovrà provvedere entro il termine assegnato.
3. – Così delimitato il quadro regolatorio di riferimento, è doveroso principiare dallo scrutinio del ricorso incidentale proposto da AL. L’eventuale accoglimento delle doglianze articolate ex art. 42 c.p.a. comporterebbe infatti l’improcedibilità del ricorso principale di GF VI, giacché “consoliderebbe” l’esito espulsivo per ragioni diverse e ulteriori da quelle indicate nel provvedimento del 15/09/2025 prot. 94012 e, dunque, priverebbe di ogni utilità l’accertamento dei vizi dedotti dalla ricorrente principale.
3.1 - Va precisato in limine che l’intervenuta esclusione di AL dalla procedura di gara non comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale, giacché la società ha impugnato in via autonoma la delibera del 07/11/2025 n 116103 ( supra §6 Fatto) e, dunque, conserva un interesse diretto e attuale all’esclusione della concorrente che formalmente la precede nella graduatoria concorsuale. Né d’altronde l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale può discendere dal fatto che la Stazione appaltante abbia comunque già disposto l’esclusione dalla procedura di gara di GF VI, come da quest’ultima sostenuto nelle proprie memorie conclusive. GF VI ha infatti impugnato il (proprio) provvedimento espulsivo, di talché l’interesse di AL a consolidare per diverse e ulteriori ragioni l’espulsione della concorrente è sorto “in dipendenza” della domanda demolitoria avversa proposta in via principale (art. 42, co. 1 c.p.a.). Nessun dubbio può esservi pertanto sull’ammissibilità del ricorso incidentale sotto il profilo in esame. Diversa questione è l’ammissibilità dei singoli motivi di gravame, la quale tuttavia non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione nel suo complesso.
Viceversa, il Collegio nutre seri dubbi sull’ammissibilità sul piano logico-assertivo delle impugnazioni, principale e incidentale, proposte da AL. Le argomentazioni difensive ivi rispettivamente articolate, quand’anche non direttamente confliggenti sul piano logico-giuridico, poggiano su di una lettura antitetica della lex specialis , formalista nel ricorso incidentale (ai danni della concorrente), sostanzialista nel ricorso principale (in proprio favore).
Da un lato, infatti, AL invoca l’esclusione della concorrente per l’omessa produzione di documenti entro un termine che ella assume perentorio (« La G.F. VI, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ancor prima della fase (solo successiva) deputata al sopralluogo da parte del DEC (avvenuto in data 4.9.2025), non avendo la ricorrente principale provato il possesso del requisito dell’idoneità tecnico-professionale secondo quanto disposto dalle predette disposizioni della lex specialis mediante la trasmissione della documentazione di cui all’art. 6 cit. entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla proposta di aggiudicazione del 18.7.2025 »: pag. 12 ricorso incidentale).
Dall’altro lato, con riferimento delle medesime norme della lex specialis , ella esclude che gli adempimenti previsti dalla disciplina di gara fossero prescritti a pena di decadenza (« L’esclusione di che trattasi promana da una erronea interpretazione della disciplina di gara che non prescrive affatto a pena di esclusione gli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui alle disposizioni del par. 2.1.1.7 n. 1, lett. j) e 6 del disciplinare »: pag. 10 ricorso incidentale).
In altri termini, le circostanze di fatto e diritto poste a fondamento del ricorso incidentale (RG 2470/2025) paiono confliggere con la situazione soggettiva vantata nel giudizio RG 3548/2025, con conseguente possibile inammissibilità di entrambi i gravami per abuso dello strumento processuale ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20/10/2025, n. 8093; Cons. Stato, Sez. III, 24/12/2024, 10362).
Il Collegio ritiene tuttavia di poter soprassedere dall’esame di tale questione, giacché i motivi di impugnazione proposti da AL sono comunque infondati nel merito.
3.2 - Non è suscettibile di accoglimento il primo motivo del gravame incidentale, diretto a contestare la violazione del termine, asseritamente perentorio, previsto dal Disciplinare per la dimostrazione della « disponibilità di personale, mezzi e attrezzature » .
3.2.1 - L’argomentazione difensiva sconta un primo limite di ordine testuale.
L’art. 2.1.1.7 del disciplinare prevede che la disponibilità delle dotazioni strumentali – recte , la garanzia della loro disponibilità (più ampiamente infra §4.1) – debba essere documentata dall’impresa nel termine “massimo” di 30 giorni « dalla data della proposta di aggiudicazione dell’appalto ». L’art. 6 prevede invece che l’operatore debba trasmettere la documentazione attestante la titolarità dei mezzi nel termine (privo – si noti – di aggettivazione) di 30 giorni « dalla data della richiesta ». Vi è dunque una discrepanza tra le due disposizioni in ordine alla formalità istruttoria suscettibile di giustificare l’avvio del rispettivo termine.
Ove pure si ritenesse che il termine di cui all’art. 6 del Disciplinare fosse “assorbito” da quello « massimo » previso dall’art. 2.1.1.7 del Disciplinare, è provato per tabulas che la Stazione appaltante non abbia formalizzato la proposta di aggiudicazione in favore di GF VI. Il RU si è infatti limitato ad avviare l’istruttoria diretta a escludere l’anomalia dell’offerta e ad accertare la titolarità dei requisiti tecnico-organizzativi in capo alla concorrente. Anche dunque facendo leva sul solo art. 2.1.1.7 del Disciplinare, difetterebbero comunque i presupposti formali per il decorso del termine ivi previsto.
A nulla vale la distinzione, proposta da AL nel ricorso incidentale, tra “proposta di aggiudicazione”, “approvazione della proposta” e “successiva aggiudicazione”. Tale linea argomentativa, oltre ad essere di dubbia intelligibilità, si risolve in un artificio retorico. L’approvazione della proposta di aggiudicazione altro non è che l’aggiudicazione, a norma dell’art. 17, co. 5 d.lgs. 36/2023: non è dunque predicabile una formalità istruttoria precedente alla – o comunque diversa dalla – adozione della “proposta di aggiudicazione”, suscettibile di determinare il decorso del termine di cui all’art. 2.1.1.7 del Disciplinare. Né rileva che « nella prassi di MA » l’individuazione del primo graduato equivarrebbe a proposta di aggiudicazione, come sostenuto dalla Stazione appaltante. La proposta di aggiudicazione è disposta dall’« organo preposto alla valutazione delle offerte », che nel caso di specie coincide con l’organo monocratico designato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione MA n. 2.5 del 10 marzo 2022 (menzionato nel verbale n. 1 del 18/07/2025, doc. 1 AL in RG 3549/2025), ed è approvata dall’« organo competente a disporre l’aggiudicazione » (art. 17, co. 5 d.lgs. 36/2023). Non essendovi deduzione né prova del fatto che il RU fosse investito del potere di manifestare all’esterno la volontà della Stazione appaltante e conseguentemente aggiudicare la procedura, ai fini di cui all’art. 7, co. 1 lett. g) dell’Allegato I al d.lgs. 36/2023 (in proposito cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16/01/2025 n. 130), deve escludersi che una comunicazione rivolta dal seggio di gara al RU (e a fortiori una comunicazione rivolta da quest’ultimo a una concorrente) possa qualificarsi come proposta di aggiudicazione « di fatto » – come sostenuto da AL in atti – e valga a determinare il decorrere del termine di cui all’art. 2.1.1.7 del Disciplinare.
3.2.2 - In disparte tali considerazioni, il Tribunale non condivide l’assunto centrale della doglianza, secondo cui il termine per garantire la disponibilità delle dotazioni strumentali abbia carattere perentorio.
È principio generale quello per cui i termini procedimentali sono identificabili come perentori solo in base a disposizione espressa del legislatore (TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 23/09/2025, n. 394). Nel caso di specie, pacifica l’assenza di una previsione normativa espressa (primaria o secondaria) che preveda un termine perentorio per la dimostrazione dei requisiti tecnici in sede di appalto, la tesi difensiva di AL poggia unicamente sul lemma « termine massimo » contenuto all’art. 2.1.1.7 lett. j) del Disciplinare.
Si tratta tuttavia di un argomento fragile.
Non può non osservarsi in limine che, con riferimento ad una medesima previsione normativa (l’art. 2.1.1.7 lett. j) del Disciplinare), la ricorrente incidentale pretenda di interpretare in chiave sostanzialistica il dies a quo di decorrenza del termine (« proposta di aggiudicazione ») e in chiave rigidamente formalistica la natura giuridica del termine medesimo (« termine massimo »).
Tanto premesso, sul piano testuale la previsione nella lex specialis di un termine “massimo” ha manifesta funzione acceleratoria, ma non attribuisce natura perentoria al termine medesimo, in assenza di ulteriori e più inequivoci dati testuali.
Sul piano sistematico, il successivo art. 2.1.1.7 lett. k) del Disciplinare prevede l’esclusione del concorrente dalla procedura in ipotesi di « mancanza di disponibilità delle dotazioni di cui al precedente punto », non già di mancato rispetto del termine indicato all’art. 2.1.1.7 lett. j) del Disciplinare. Inoltre, la previsione di cui all’art. 6 del Disciplinare, che impone inter alia la trasmissione dei documenti attestanti la titolarità della dotazione strumentale entro trenta giorni dalla « richiesta » della Stazione appaltante, non è assistita da una sanzione espulsiva in caso di superamento del termine (come invece espressamente stabilito dall’art. 3 del Disciplinare: infra §3.3.1). La diversità del dies a quo di decorrenza del termine suggerisce, inoltre, che le due norme rispondano a rationes differenti: l’art. 2.1.1.7 lett. j) è funzionale a garantire la stabilità della “proposta di aggiudicazione”, l’art. 6 a garantire la speditezza dell’istruttoria svolta dal RU.
Sempre sul piano sistematico, è pacifico in giurisprudenza che in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis , deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara, piuttosto che quella che la ostacoli in ossequio al principio del favor partecipationis (Cons. Stato, Sez. III, 03/10/2025, n. 7729 ) In questa prospettiva, la previsione di un termine perentorio per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa introdurrebbe una ingiustificata compressione delle facoltà partecipative degli operatori economici, con pregiudizio (anche) dell’interesse pubblicistico alla selezione dell’offerta migliore (più ampiamente infra §4.1). Si osserva d’altronde che la stessa AL, nel proprio ricorso principale, si duole dell’equivocità della previsione di cui all’art. 2.1.1.7 lett. j) del Disciplinare, e ne invoca una lettura estensiva, diretta a favorire la massima partecipazione alla procedura d’appalto (« La prescrizione di cui al punto 2.1.1.7 n. 1 lett. j) stabilisce che […] È evidente che la prescrizione presenta marcati caratteri di equivocità […] La contraddittorietà della prescrizione non consente affatto di procedere alla esclusione dell’impresa seconda graduata dovendo invece applicarsi il principio del favor partecipationis. Non solo, siffatta prescrizione contrasta anche con la natura di requisito di esecuzione che connota le dotazioni di che trattasi, la cui disponibilità non può che essere richiesta al solo aggiudicatario »). Non è dunque ammissibile, prima che ragionevole, pretendere che la disposizione vada interpretata in senso rigoristico e letterale unicamente ai fini dell’esclusione della concorrente.
In definitiva, anche trascurando la mancata formalizzazione della proposta di aggiudicazione in favore di GF VI, ragioni testuali e sistematiche impongono di escludere che il termine previsto dall’art. 2.1.1.7 lett. j) del Disciplinare avesse natura perentoria.
Il motivo di impugnazione è pertanto destituito di fondamento.
3.3 - Sono invece inammissibili, sotto plurimi profili, i motivi di doglianza secondo e terzo contenuti nel ricorso incidentale, di cui è possibile uno scrutinio congiunto, stante la loro evidente connessione soggettiva.
3.3.1 - Quanto all’asserita violazione del termine previsto dall’art. 101 d.lgs. 36/2023, come richiamato dall’art. 3 del Disciplinare (secondo motivo di impugnazione incidentale), i parametri di legittimità invocati dalla ricorrente non sono conferenti a fini decisori. L’approfondimento istruttorio condotto da MA è riconducibile al menzionato art. 6 del Disciplinare, che “ai fini dell’aggiudicazione” impone all’operatore economico primo classificato inter alia di fornire « eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare » (n. 3), ivi inclusi i requisiti di idoneità professionale nonché i requisiti di ordine generale riconducibili alle attività di c.d. “ self cleaning ”, previsti dall’art. 2.1.1.1 del Disciplinare. Non avendo la ricorrente impugnato tali previsioni, non sono ammissibili le censure che la stessa rivolge avverso le determinazioni applicative assunte a valle dalla Stazione appaltante.
In secondo luogo, si osserva che un approfondimento istruttorio del tutto omologo a quello contestato nel ricorso incidentale è stato avviato nei confronti di AL (sia pur in ordine ai requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 2.1.1.5 del Disciplinare: nota del 16/09/2025 n. 94486, doc. 8 AL in RG 3548/2025). Il termine assegnato dalla Stazione appaltante per il deposito della documentazione integrativa corrisponde a quello assegnato a GF VI (15 giorni) ed è quindi fatalmente superiore a quello previsto dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023. Ne discende l’inammissibilità del motivo di censura, in quanto diretto a invocare nei confronti di GF VI l’applicazione di un meccanismo espulsivo dalla quale AL pretende di essere esonerata (sulla portata del divieto di venire contra factum proprium cfr. supra §3.1).
È dunque perfino superfluo il richiamo alla giurisprudenza che, in materia di soccorso istruttorio, ha ammesso l’assegnazione da parte della Stazione appaltante di un termine superiore a quello previsto dal previgente art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016 (sovrapponibile in parte qua alla previsione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023) per l’adempimento di specifiche richieste istruttorie (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 13/09/2021, n. 5818).
3.3.2 - Quanto alle censure inerenti la mancata/incompleta dichiarazione degli illeciti professionali commessi da GF VI, valevoli ai fini di cui agli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 (secondo motivo di impugnazione incidentale), è incontroverso che MA non abbia svolto una indagine in ordine alla rilevanza di tali omissioni dichiarative ai fini dell’esclusione della concorrente, essendosi limitata ad accertare – nei limiti di cui infra – l’assenza dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla lex specialis. È dunque precluso lo scrutinio di legittimità richiesto da AL, giacché avrebbe ad oggetto poteri amministrativi (ampiamente discrezionali) non ancora esercitati (art. 34, co. 2 c.p.a.).
Considerazioni in larga sovrapponibili possono svolgersi in ordine al deficit istruttorio insito – nella prospettazione della ricorrente incidentale – nell’omessa valutazione di anomalia dei costi della manodopera, prospettata nella nota del 18/07/2025 e mai concretamente espletata (terzo motivo di doglianza). Si tratta di una valutazione che la Stazione appaltante non ha reso, poiché – come chiarito in atti – ha disposto l’esclusione di GF VI unicamente per il difetto dei requisiti tecnico-organizzativi. È dunque precluso, a norma del menzionato art. 34, co. 2 c.p.a., lo scrutinio in questa sede della legittimità di poteri non ancora esercitati.
A ciò si aggiunga che i costi della manodopera indicati nelle offerte di GF VI e AL sono di identico ammontare (« pari a Euro 505.000,00 »), di talché non è chiaro – né è dedotto in atti – sotto quale profilo l’offerta della concorrente supererebbe la soglia di anomalia o dovrebbe condurre comunque alla sua estromissione. Anche in questa prospettiva la doglianza si appalesa inammissibile, in quanto non è ravvisabile l’interesse di AL al suo accoglimento.
Il secondo e terzo motivo di impugnazione contenuti nel ricorso incidentale vanno dunque disattesi.
3.4 - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso incidentale di AL.
4. – A diverse conclusioni conduce lo scrutinio del ricorso principale di GF VI.
4.1 - Si è visto che l’art. 2.1.1.7 lett j) del Disciplinare impone all’operatore economico, al momento della proposizione dell’offerta, di rendere una dichiarazione espressa con la quale « garantisce la disponibilità […] o comunque […] la dotazione » del personale, dei mezzi e delle attrezzature previste dal Capitolato Speciale « in caso di aggiudicazione ». La norma introduce inoltre un termine – non perentorio ( supra §3.2) – « per la dimostrazione del possesso dei requisiti », prescrivendo alla prima classificata di fornire tale prova entro « 30 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione dell’appalto ». La disponibilità delle dotazioni strumentali menzionate costituisce, per espressa previsione dell’art. 2.1.1.7 lett. k) del Disciplinare, « requisito tecnico-organizzativo », la cui mancanza conduce all’esclusione della procedura di gara.
Tali previsioni sono riflesse nella disciplina procedimentale propedeutica all’aggiudicazione e alla stipula del contratto d’appalto. L’art. 6 del Disciplinare prevede infatti che « ai fini dell’aggiudicazione » (dunque in vista della determinazione aggiudicativa), l’operatore primo classificato debba trasmettere alla Stazione appaltante inter alia « la documentazione atta a dimostrare la disponibilità […] di personale, mezzi e attrezzature » nonché la « documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale », ivi specificamente elencata. A tal fine, la norma assegna alla prima graduata un termine, anch’esso non perentorio ( supra §3.1), pari a « 30 giorni dalla data della richiesta ».
Il tenore dell’art. 2.1.1.7 lett. k) del Disciplinare e la sequenza procedimentale descritta dall’art. 6 del Disciplinare rendono evidente come le prescrizioni tecnico-organizzative inerenti le dotazioni strumentali introducano un requisito di partecipazione in senso proprio, il cui accertamento precede infatti l’aggiudicazione dell’appalto e la cui integrazione è prevista a pena di esclusione. Tali conclusioni, che invero emergono in modo organico dalla lettura della lex specialis, sono a fortiori vincolanti per GF VI, la quale, a differenza di AL, non ha impugnato le previsioni del Disciplinare e del Capitolato Speciale e dunque non può contestarne la cogenza in questa sede.
Acclarato si tratti di un requisito di partecipazione, l’interpretazione dell’art. 2.1.1.7 lett. j) e k) nonché dell’art. 6 del Disciplinare deve essere informata al principio del favor partecipationis , « che impone, quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, di preferire, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un Disciplinare di gara, la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti » (così da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 11/11/2025 n. 8786). Le previsioni della lex specialis non possono infatti condurre ad una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma devono rivelarsi ragionevoli e proporzionate all’interesse della Stazione appaltante alla selezione dell’offerta migliore e all’affidabilità e della qualificazione tecnica dell’aggiudicatario. In questa prospettiva, non potrebbe che risultare irragionevole (e anticoncorrenziale) una previsione della lex specialis che imponesse al primo classificato di disporre sul piano giuridico e materiale del personale e della dotazione strumentale, ancor prima dell’aggiudicazione definitiva ( ex permultis Cons. Stato, Sez. III, 16/04/2024, n. 3466; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2025 n. 9802).
Calando tali coordinate alla fattispecie controversa, è doveroso concludere che il requisito tecnico-organizzativo introdotto dal Disciplinare attenga – come invero testualmente previsto – alla “ garanzia della disponibilità” del personale e delle dotazioni strumentali. È appunto detta garanzia che, in vista dell’aggiudicazione, deve essere comprovata dalla prima classificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Disciplinare. Il requisito può dunque dirsi integrato (e documentato) anche laddove la concorrente, al momento dell’aggiudicazione, non possa utilizzare la dotazione strumentale o impiegare il personale menzionato nell’offerta, a condizione che disponga di un titolo, valido, efficace e giuridicamente azionabile, che ne assicuri l’impiego al momento dell’avvio della fase esecutiva (si pensi ad esempio a un contratto di compravendita, di locazione, anche finanziaria, o di affitto sospensivamente condizionato all’aggiudicazione o sottoposto a termine iniziale coincidente con la data di inizio del servizio, ovvero alla fusione societaria iscritta nel Registro delle Imprese prima del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 2503 c.c.). Detta interpretazione si pone in linea con la formulazione testuale delle previsioni soprarichiamate, e conduce ad un ragionevole contemperamento degli interessi della Stazione appaltante (all’aggiudicazione in favore di un operatore economico affidabile sul piano tecnico-organizzativo) e dei concorrenti (a non sostenere un inutile aggravio di costi in vista di una possibile, ma non certa, acquisizione del contratto).
4.2 - Così interpretata la disciplina di gara, l’esclusione di GF VI appare priva di ragionevole giustificazione.
La determinazione impugnata è motivata – come visto ( supra §1 Fatto) – dall’assenza del certificato di proprietà e dalla mancata revisione di un autocarro, dall’assenza del libretto di circolazione di una spazzatrice, nonché dalla mancata iscrizione dei mezzi all’interno della posizione iscritta da GF VI presso l’Albo Nazionale dei Gestori TA.
4.2.1 - Le prime due contestazioni, inerenti l’incompletezza della documentazione amministrativa dei mezzi aziendali, hanno carattere scopertamente formalistico e non sono idonee a mettere in dubbio la (garanzia della) disponibilità dei mezzi da parte di GF VI.
Quanto all’autocarro, la ricorrente aveva informato la Stazione appaltante di aver già chiesto alla competente Motorizzazione civile l’emissione di un nuovo certificato di proprietà, e che il rilascio del documento era previsto per il 12/09/2025. È documentato in atti che il certificato è stato emesso in data 11/09/2025, prima ancora dunque di quanto prospettato da GF VI (e persino dello scadere del termine da ultimo assegnato alla Stazione appaltante). A fronte di tali circostanze, incontroversa la disponibilità materiale del mezzo (accertata in sede di sopralluogo), appare contrario a principi di buona fede procedimentale e del favor partecipationis che MA abbia ritenuto di non poter attendere 24 ore al fine di accertare l’integrazione del requisito di gara, vieppiù avendo atteso per quasi due mesi l’invio della documentazione integrativa.
Manifestamente irrilevante si appalesa invece la mancata revisione dell’autocarro, risultante dal libretto di circolazione. Tale lacuna avrebbe comportato, al più, l’applicazione di una sanzione amministrativa, ma non pregiudicava l’idoneità del mezzo a circolare sulla pubblica via (art. 80 del Codice della Strada). È dunque persino irrilevante osservare che la società ricorrente aveva informato MA di aver già prenotato la revisione dell’automezzo, in una data precedente l’avvio del servizio oggetto di appalto. A fortiori dunque la lacuna – recte , l’irregolarità – documentale contestata da MA non escludeva la disponibilità del mezzo in capo a GF VI, né dunque avrebbe potuto giustificarne l’estromissione dalla gara.
Considerazioni in larga parte sovrapponibili possono spendersi rispetto alla spazzatrice. Gli atti di causa attestano che la società avesse fornito a MA il « contratto di noleggio » del mezzo, valido l’intera durata del servizio (cfr. verbale del 04/09/2025). La Stazione appaltante non ha inoltre messo in dubbio, in sede istruttoria né giudiziale, che il veicolo fosse di proprietà della società noleggiatrice indicata nel contratto. La lacuna documentale contestata si risolveva quindi nell’affermata irregolarità amministrativa del mezzo ai fini della circolazione sulla pubblica via, questione manifestamente insuscettibile di mettere in dubbio la “disponibilità” del mezzo, nel senso sopra evidenziato, in capo alla concorrente.
Sotto questo profilo, dunque, le rationes decidendi offerte dalla Stazione appaltante non possono ragionevolmente giustificare l’esclusione di GF VI dalla procedura.
4.2.2. - Passando all’ulteriore ratio giustificatrice del provvedimento impugnato, non può ritenersi dirimente che, al momento del sopralluogo tecnico, alcuni degli automezzi non fossero iscritti nella posizione di GF Servizio presso l’Albo dei Gestori TA.
Si dubita innanzitutto che la lacuna evidenziata, riconducibile alla prescrizione di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale ( supra §2), integri l’assenza di un requisito di partecipazione (e non di esecuzione). La norma del CSA non si correla sul piano letterale e sistematico alle previsioni degli artt. 2.1.1.7 lett. j) e k), e 6 del Disciplinare, e la sua interpretazione formalistica avrebbe manifesti effetti anticoncorrenziali. In disparte tali considerazioni, la lacuna contestata da MA non ha fatto oggetto di contraddittorio in sede endoprocedimentale, giacché non ve n’è traccia nella corrispondenza tra le parti e non risulta menzionata neppure nel verbale di sopralluogo del 04/09/2025. Sotto questo profilo, MA ha violato le prerogative partecipative della società ricorrente.
Si rileva infine che l’esclusione di GF VI dalla procedura di gara risulta comunque sproporzionata e irragionevole. Per incontroversa prospettazione (confermata dal procuratore della resistente anche in sede di discussione orale), infatti l’iscrizione di un automezzo nella posizione di una impresa presso l’Albo dei Gestori TA si risolve in una formalità informatica. Ove dunque fosse stata preventivamente informata della lacuna e della sua (asserita) rilevanza ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, GF VI avrebbe potuto colmarla entro un termine brevissimo (verosimilmente entro le 24 ore assegnate da MA nella comunicazione del 10/09/2025).
Anche sotto questo profilo, dunque, l’esclusione di GF VI si appalesa illegittima.
4.2.3. - È infine manifestamente irrilevante, ai fini dell’esclusione di GF VI dalla procedura di gara, che alcuni dei contratti trasmessi alla Stazione appaltante siano stati stipulati in data successiva alla nota del 18/07/2025, come affermato da MA nei propri scritti conclusivi.
Per un verso, tale circostanza appare conforme alla previsione della lex specialis . Si è visto infatti ( supra §4.1) che il Disciplinare introduceva uno iato, procedimentale e temporale, tra la dichiarazione della disponibilità delle dotazioni strumentali (al momento della proposizione dell’offerta) e la dimostrazione di tale disponibilità (nei termini di cui all’art. 6 del Disciplinare). Per altro verso, la “tardiva” stipula dei contratti non è stata evocata in sede endoprocedimentale e non è menzionata nel provvedimento impugnato, di talché si risolve in un’integrazione postuma della motivazione, di più che dubbia ammissibilità.
4.2.4. - In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi fondate le censure attoree dirette a denunciare la violazione dell’art. 6 del Disciplinare (secondo motivo di impugnazione), la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nell’assegnazione dei termini per la produzione di documentazione integrativa (quarto motivo di impugnazione), nonché il carattere formalistico delle lacune documentali poste a fondamento della determinazione impugnata e – più in generale – la loro irrilevanza ai fini della comprova della disponibilità delle dotazioni strumentali (quinto motivo di impugnazione). Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura (invero non sempre chiaramente delineati), giacché, a fronte della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta nel ricorso, nessun interesse può esservi nell’accertamento di vizi di carattere formale.
Nei limiti ora evidenziati il ricorso di GF VI è meritevole di accoglimento e, dunque, la determinazione gravata va annullata, con conseguente restituzione degli atti alla Stazione appaltante ai fini della prosecuzione dell’istruttoria.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che MA intenda assumere nel prosieguo del procedimento, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine all’interpretazione della lex specialis e alla titolarità in capo a GF VI dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dagli artt. 2.1.1.7 lett. j) e k), e 6 del Disciplinare.
5. – La fondatezza del ricorso principale di GF VI non rende improcedibile il ricorso principale proposto da AL IA s.r.l. Residua infatti in capo a quest’ultima un interesse strumentale a vedere annullata la propria esclusione, nel caso in cui, a seguito della riapertura dell’istruttoria, GF VI sia nuovamente estromessa dalla procedura di gara.
6. – Acclaratane l’ammissibilità in rito, l’impugnazione principale di AL non è fondata.
6.1 - I motivi di doglianza si prestano ad un esame congiunto, in quanto diretti a rivendicare, sotto distinti ma convergenti profili, la titolarità in capo ad AL dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla disciplina di gara.
Le argomentazioni difensive inerenti la qualificazione dei requisiti predetti non sono, nella loro nettezza, condivisibili. Si è visto, infatti, che la disciplina di cui agli artt. 2.1.1.7 e 6 del Disciplinare di gara introduce un requisito di partecipazione, non di esecuzione (donde l’infondatezza delle doglianze contenute ai Parr. “I.A” e “I.B” del ricorso). Detto requisito, correttamente interpretato, impone all’operatore economico classificatosi primo di garantire la disponibilità delle dotazioni strumentali e del personale sin dal momento dell’aggiudicazione, potendone la titolarità (in senso lato) giuridica e materiale essere conseguita in sede esecutiva ( supra §4.1).
Colgono dunque nel segno – nei limiti di cui infra – le deduzioni svolte dalla ricorrente (in via subordinata) al Par. “I.C” del ricorso principale, tese a dimostrare che la lex specialis richieda la disponibilità « giuridica » e non « materiale » di mezzi e attrezzature. Il requisito prescritto dal Disciplinare è invero ancor più sfumato di quanto sostenuto da AL, giacché ha ad oggetto la “mera” garanzia dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, purché giuridicamente azionabile. Il requisito è dunque integrato pur in assenza di un titolo attuale di utilizzo delle res (disponibilità “giuridica”) al momento dell’aggiudicazione.
6.2 - Pur interpretato in questa prospettiva, AL non ha fornito alla Stazione appaltante documentazione attestante l’integrazione del requisito in parola.
Con particolare riferimento alla pala caricatrice gommata Tg. AHA711, all’autospazzatrice Tg. CN792CB nonché al personale, la disponibilità dichiarata nell’offerta sarebbe giustificata dalle previsioni del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con SE LU TA, in forza del quale AL ha portato a termine l’appalto n. 74/2022 in fase di esaurimento (nota del 13/11/2025 n. 118419 doc. 19 MA in RG 3548/2025). All’art. 11 del contratto è stabilito infatti che « L’affitto del ramo aziendale avrà inizio dalla data del 24.04.2024 e durata sino alla data di fine appalto di cui in premessa e quindi fino al 15.4.2025. In ipotesi di proroga del contratto di appalto intercorrente con la stazione appaltante successivamente alla sua naturale scadenza, l’affitto di ramo di azienda proseguirà sino all’effettiva cessazione del rapporto contrattuale con l’Ente ». Ad avviso della ricorrente, la “proroga” del contratto di appalto sarebbe assimilabile quoad effecta ad una nuova aggiudicazione e conferirebbe alla concorrente la disponibilità delle dotazioni strumentali (quantomeno la loro garanzia) ai fini della procedura successiva.
Tale assunto argomentativo non convince.
La previsione menzionata trova necessario ancoraggio, sul piano logico e giuridico, nell’aggiudicazione dell’appalto n. 74/2022 e nel rapporto di servizio che ne è conseguito. Essa dunque si risolve e si esaurisce nel perimetro di tale rapporto, limitandosi a consentire la prosecuzione dell’affitto aziendale in ipotesi di prorogatio dell’appalto (come avvenuto nel caso di specie, ai fini dell’istruttoria della procedura di gara n. 46/2025). Resta invece estranea a tale previsione negoziale l’aggiudicazione di un nuovo appalto e l’instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, ancorché per il medesimo impianto e con la medesima Stazione appaltante. La possibile variazione delle condizioni di espletamento del servizio e la duplicazione della durata del contratto rispetto a quanto inizialmente concordato dalle parti, che consegue alla nuova aggiudicazione, espongono AL all’opposizione di SE LU TA (controparte negoziale del contratto di affitto di ramo d’azienda) rispetto all’ulteriore prosecuzione del rapporto ovvero alla richiesta di modifiche delle sottostanti condizioni negoziali. Ciò è suscettibile di riverberarsi negativamente sulla Stazione appaltante, la quale si vedrebbe privata delle garanzie inerenti l’idoneità tecnico-organizzativa della (potenziale) aggiudicataria rispetto l’effettivo espletamento del servizio messo a gara.
Deve pertanto escludersi che l’art. 11 del contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto con SE LU TA conferisse ad AL un titolo, valido, efficace e giuridicamente azionabile all’impiego della dotazione strumentale e del personale al momento dell’avvio della fase esecutiva. Ne consegue che, sotto il profilo in parola, l’esclusione della società dalla procedura appare conforme al testo e alla ratio della disciplina di gara, e si sottrae pertanto alle censure attoree.
Tanto è sufficiente all’integrale rigetto dell’impugnazione.
In ipotesi di impugnazione di atti c.d. plurimotivati (qual è quello di specie), l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento della determinazione vale a sorreggere il provvedimento, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, indipendentemente dall’ordine con cui esse siano state articolate nel gravame: la conservazione dell’atto implica, infatti, la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (così da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. II, 21/03/2025 n. 2373; Cons. Stato, Sez. III, 08/05/2024, n. 4143).
Nel caso di specie, la mancata integrazione del requisito previsto dall’art. 6 del Disciplinare rispetto al personale e alla dotazione strumentale sopramenzionata è sufficiente da sola a giustificare l’esclusione della concorrente dalla procedura di gara.
6.3 - Per le ragioni che precedono, l’impugnazione principale di AL va integralmente respinta.
7. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e la complessità delle questioni ad essa sottese giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Resta invece fermo il rimborso in favore di GF VI del contributo unificato eventualmente versato, nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 2470/2025 e R.G. n. 3548/2025, come in epigrafe proposti:
- accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso proposto da G.F. VI s.r.l. e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- respinge i ricorsi, incidentale (in R.G. n. 2470/2025) e introduttivo (in R.G. n. 3548/2025), proposti da Al.Ma. IA s.r.l.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, fermo il rimborso in favore di G.F. VI s.r.l. del contributo unificato versato, nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente FF
AN ES RI, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ES RI | CA IA |
IL SEGRETARIO