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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice;
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 530/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CRESCIMONE IRENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti CAPUTO ROSARIA MARIA e MASCALI
FRANCESCO, rappresentanti e difensori
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: Le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la sig.ra , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con – parte resistente – a Vetrisoaia (Romania) Controparte_1
in data 4.9.2016, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Vetrisoaia (in
1 provincia di Vaslui – Romania) – Serie C.10 numero 677420, Atto di matrimonio n. 11 del 2016, unione dalla quale sono nati due figli, , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la separazione Persona_2
personale dal coniuge.
Deduceva che dal mese di giugno del 2020, a causa del disinteresse manifestato dal marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli e in ragione delle condotte violente dallo stesso realizzate era venuta meno l'affectio coniugalis.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di addebito della separazione a carico di P_
, l'affidamento esclusivo dei due figli, nonché un assegno a titolo di contributo al suo
[...]
mantenimento (pari ad € 150,00 mensili) e per quello dei due figli (pari ad € 400,00 mensili).
Con comparsa di costituzione e risposta in data 4.10.2024 si costituiva in giudizio parte resistente contestando i fatti rappresentati nel ricorso introduttivo.
Deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'allontanamento della moglie, la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale con l'attuale compagno dal quale ha avuto un figlio.
Allegava di essersi sempre occupato della famiglia e dei figli, con i quali ha un regolare rapporto, provvedendo ai loro bisogni e rinunciando alla quota del 50% dell'assegno unico in favore della moglie
Concludeva chiedendo l'affido condiviso dei figli, dichiarandosi disponibile a versare la somma di €
400,00 mensili per il mantenimento degli stessi. Insisteva, infine, per il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'udienza del 5.11.2024, sentite le parti, i difensori chiedevano concordemente un rinvio per tentare una composizione bonaria della causa.
All'udienza del 3.12.2024, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti dichiaravano per iscritto di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione alle condizioni concordate nei seguenti termini:
1. “I coniugi vivranno separati, sena addebito di responsabilità a carico di alcuno e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, anche all'estero; e si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa e per l'inserimento dei figli su entrambi i passaporti dei coniugi;
2. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma o richiesta di mantenimento e/o
assistenza reciproca;
3. I figli saranno collocati stabilmente presso l'abitazione della madre, ma affidati ad entrambi i genitori;
potranno incontrare il padre tutti i fine settimana previo accordo dei due genitori in
2 ordine agli orari e compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi e lavorativi dei genitori. Inoltre, sarà possibile per i ragazzi pernottare con il padre ogni volta che ne faranno richiesta, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. I bambini trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali in modo alternato con i rispettivi genitori. Nel periodo estivo potranno trascorrere con il padre due settimane consecutive che saranno annualmente definite dai genitori sulla base delle esigenze lavorative di entrambi.
4. Resta inteso che i coniugi, sin d'ora, riconoscono una certa flessibilità nell'applicazione delle date descritte in relazione ad eventuali esigenze contingenti onde evitare di compromettere il rapporto sostanziale di frequentazione dei figli. Pertanto, i ragazzi potranno incontrare il padre anche al di là dei periodi e giorni stabiliti, e dunque tute le volte che ne facciano richiesta.
5. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per i due figli, euro Controparte_1
200,00 mensili per ognuno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il pagamento avverrà entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico su PostPay intestato alla signora
[...]
o, in caso di pagamento in contanti, dietro rilascio di apposita ricevuta firmata Parte_1
dalla moglie.
6. Le spese straordinarie che si riterranno necessarie, in favore dei due figli saranno ripartite tra
i coniugi nella misura del 50% purchè preventivamente concordate, laddove non urgenti, e successivamente documentate, secondo il regime indicato nel protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal consiglio dell'Ordine del Tribunale di Gela”.
La causa, con ordinanza del 3.12.2024, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, con riguardo all'affidamento e mantenimento dei figli minori, non è in contrasto con il superiore interesse di questi ultimi.
Considerato, inoltre, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
È, inoltre, opportuno precisare che l'omessa trascrizione del matrimonio contratto all'estero dalle parti non è d'ostacolo alla presente pronuncia in quanto il matrimonio celebrato all'estero, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 L. n. 218/1995 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in
Romania dai ricorrenti appare pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio (Cfr. certificato di matrimonio allegato al ricorso).
3 La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è, quindi, di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio celebrato all'estero va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dagli artt. 10 e 117 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile che, peraltro, svolge – nel nostro ordinamento – una funzione di pubblicità legale.
Tale formalità, difatti, non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pur risalente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione,
Sentenza n. 569 del 14/2/1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.2.1995 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni riportate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice;
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 530/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CRESCIMONE IRENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti CAPUTO ROSARIA MARIA e MASCALI
FRANCESCO, rappresentanti e difensori
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: Le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la sig.ra , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con – parte resistente – a Vetrisoaia (Romania) Controparte_1
in data 4.9.2016, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Vetrisoaia (in
1 provincia di Vaslui – Romania) – Serie C.10 numero 677420, Atto di matrimonio n. 11 del 2016, unione dalla quale sono nati due figli, , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la separazione Persona_2
personale dal coniuge.
Deduceva che dal mese di giugno del 2020, a causa del disinteresse manifestato dal marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli e in ragione delle condotte violente dallo stesso realizzate era venuta meno l'affectio coniugalis.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di addebito della separazione a carico di P_
, l'affidamento esclusivo dei due figli, nonché un assegno a titolo di contributo al suo
[...]
mantenimento (pari ad € 150,00 mensili) e per quello dei due figli (pari ad € 400,00 mensili).
Con comparsa di costituzione e risposta in data 4.10.2024 si costituiva in giudizio parte resistente contestando i fatti rappresentati nel ricorso introduttivo.
Deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'allontanamento della moglie, la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale con l'attuale compagno dal quale ha avuto un figlio.
Allegava di essersi sempre occupato della famiglia e dei figli, con i quali ha un regolare rapporto, provvedendo ai loro bisogni e rinunciando alla quota del 50% dell'assegno unico in favore della moglie
Concludeva chiedendo l'affido condiviso dei figli, dichiarandosi disponibile a versare la somma di €
400,00 mensili per il mantenimento degli stessi. Insisteva, infine, per il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'udienza del 5.11.2024, sentite le parti, i difensori chiedevano concordemente un rinvio per tentare una composizione bonaria della causa.
All'udienza del 3.12.2024, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti dichiaravano per iscritto di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione alle condizioni concordate nei seguenti termini:
1. “I coniugi vivranno separati, sena addebito di responsabilità a carico di alcuno e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, anche all'estero; e si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa e per l'inserimento dei figli su entrambi i passaporti dei coniugi;
2. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma o richiesta di mantenimento e/o
assistenza reciproca;
3. I figli saranno collocati stabilmente presso l'abitazione della madre, ma affidati ad entrambi i genitori;
potranno incontrare il padre tutti i fine settimana previo accordo dei due genitori in
2 ordine agli orari e compatibilmente con gli impegni scolastici dei ragazzi e lavorativi dei genitori. Inoltre, sarà possibile per i ragazzi pernottare con il padre ogni volta che ne faranno richiesta, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. I bambini trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali in modo alternato con i rispettivi genitori. Nel periodo estivo potranno trascorrere con il padre due settimane consecutive che saranno annualmente definite dai genitori sulla base delle esigenze lavorative di entrambi.
4. Resta inteso che i coniugi, sin d'ora, riconoscono una certa flessibilità nell'applicazione delle date descritte in relazione ad eventuali esigenze contingenti onde evitare di compromettere il rapporto sostanziale di frequentazione dei figli. Pertanto, i ragazzi potranno incontrare il padre anche al di là dei periodi e giorni stabiliti, e dunque tute le volte che ne facciano richiesta.
5. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per i due figli, euro Controparte_1
200,00 mensili per ognuno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il pagamento avverrà entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico su PostPay intestato alla signora
[...]
o, in caso di pagamento in contanti, dietro rilascio di apposita ricevuta firmata Parte_1
dalla moglie.
6. Le spese straordinarie che si riterranno necessarie, in favore dei due figli saranno ripartite tra
i coniugi nella misura del 50% purchè preventivamente concordate, laddove non urgenti, e successivamente documentate, secondo il regime indicato nel protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal consiglio dell'Ordine del Tribunale di Gela”.
La causa, con ordinanza del 3.12.2024, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, con riguardo all'affidamento e mantenimento dei figli minori, non è in contrasto con il superiore interesse di questi ultimi.
Considerato, inoltre, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
È, inoltre, opportuno precisare che l'omessa trascrizione del matrimonio contratto all'estero dalle parti non è d'ostacolo alla presente pronuncia in quanto il matrimonio celebrato all'estero, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 L. n. 218/1995 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in
Romania dai ricorrenti appare pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio (Cfr. certificato di matrimonio allegato al ricorso).
3 La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è, quindi, di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio celebrato all'estero va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dagli artt. 10 e 117 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile che, peraltro, svolge – nel nostro ordinamento – una funzione di pubblicità legale.
Tale formalità, difatti, non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pur risalente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione,
Sentenza n. 569 del 14/2/1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.2.1995 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni riportate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4