Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7860/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 7860/2021 R.G.
Avente ad oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 881/2021 TRA
(c.f. e p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo socio accomandarlo e legale rapp.te p.t. Dott. (nato a [...]
Napoli, il 10.3.1967 - CF ), con sede legale in Gricignano di C.F._1
ER (CE) alla Viale Tommaso Affinito, VEGA 16, elettivamente domiciliata in in
Nola (Na), alla Via Polveriera n. 59, presso lo studio dell'Avv. Orlando Santaniello, C.F.
, che rappresenta e difende la società, giusta procura in atti C.F._2
Opponente
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_3
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti.
Andrea Cilento (C.F.: - FAX: 081.7643592) e C.F._4 Parte_2
pagina 1 di 24
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15
Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 14-11-2024 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18-3-2021 la Parte_1
si opponeva tempestivamente al decreto monitorio n. 881/2021
[...]
emesso dal Tribunale in intestazione, a mezzo del quale veniva ingiunto all'odierno attore il pagamento della somma di euro 62.391,20 oltre interessi, spese e onorari di giudizio. Per l'effetto, conveniva in giudizio , per sentir emettere i Controparte_1
seguenti provvedimenti di giustizia:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord per le motivazioni innanzi indicate che, qui di seguito, abbiansi per interamente ripetute e trascritte.
2. NEGARE la concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
3. REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva della società opponente
4. REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui agli art. 633
e ss. c.p.c.
5. REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto in quanto fondato su un credito inesistente,
e comunque, privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e comunque per infondatezza in fatto e diritto;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza della presente opposizione;
pagina 2 di 24 7. In via subordinata e nel merito ACCOGLIERE la presente opposizione con riferimento alle eccezioni proposte e per l'effetto DICHIARARE non dovuta la somma asseritamente vantata dall'opposto nei confronti della parte opponente;
8. In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che la società opponente ha subito un danno patrimoniale per motivazioni innanzi indicate che, qui di seguito, abbiansi per interamente ripetute e trascritte, chiede condannarsi l'opposto al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 2.525.000,00 -o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
9. CONDANNARE, in ogni caso, la parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorario di avvocato oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato fattone anticipo”.
Parte attrice-opponente esponeva quanto segue:
- con ricorso monitorio (RG 27598/2020), l'odierno opposto agiva Controparte_1
in giudizio al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento, nei confronti della società “RAAP TRADING sas di RI RA, oggi Parte_1
”, per un ammontare pari ad euro 62.391,20;
[...]
- il Tribunale accoglieva il ricorso e, all'uopo, emetteva decreto ingiuntivo recante n. 881/2021, che, unitamente al ricorso, veniva notificato alla società opponente in data 8 -02- 2021;
- nel termine decadenziale di cui al codice di rito, la società proponeva opposizione,
“ritenendo il decreto ingiusto, illegittimo e privo dei requisiti richiesti dall' articolo 633 CPC”;
- in diritto, parte debitrice ed opponente corroborava le proprie conclusioni sostenendo che la pretesa creditizia fosse del tutto infondata, ostandovi – in primis
– ragioni preliminari di rito, quali la incompetenza territoriale ed il difetto di legittimazione passiva. In ordine al profilo della competenza, l'attore riferiva che
“in via preliminare, l'opponente eccepisce l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Napoli Nord. La società
pagina 3 di 24 opponente, infatti, ha la propria sede legale in Gricignano di ER (CE) alla
Viale Tommaso Affinito, VEGA 16, che rientra nel circondario del Tribunale di
Napoli Nord cui, ex art. 19 cpc doveva essere presentato il ricorso per ingiunzione di pagamento”.
Quanto alla carenza di legittimazione passiva, invece, la doglianza verteva essenzialmente sulla trasformazione societaria verificatasi asseritamente in capo alla società opponente: “La RAAP TRADING di RI RA, con sede in
Melito Napoli alla via 25 Aprile, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/6-2020 mentre la società , con Parte_1 Parte_1
sede in Grisignano di ER (destinataria del decreto di ingiunzione ) è stata iscritta nel Registro delle Imprese solo a far dal 24/7/2020. La tempistica appena indicata ed evincibile, con chiarezza, dalla visura camerale allegata, conferma l'assoluta carenza di legittimazione passiva della società ingiunta”.
- la società attrice adduceva, altresì, e nel merito dei motivi di opposizione, fatti estintivi della pretesa contrattuale come vantata in sede monitoria da;
in P_
particolare, la società istante si doleva della inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. con particolare riferimento alla mancanza della prova scritta. Nella citazione si legge che “il dott.
adduce a fondamento della propria pretesa la presunta emissione di n. 2 P_
“parcelle” costituenti in realtà meri “proforma” (come si desume dalla mera lettura delle stesse) che sarebbero - a loro volta - state emesse sulla base di contratto di “conferimento di incarico professionale” sottoscritto tra la società di RI RA e il dott. in data 1.2.2019. Parte_1 Controparte_1
Tuttavia, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la predetta documentazione non è idonea ad integrare validamente il requisito della “prova scritta” […] è evidente che nei fatti il dott. giustifica le esose somme P_
rivendicate col ricorso per decreto ingiuntivo opposto riportandosi unicamente al contenuto del contratto di conferimento d'incarico professionale che, tuttavia, nel pagina 4 di 24 caso di specie non è comunque documento idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, dal momento che non consente di dimostrare l'esistenza di un credito determinato nel suo ammontare”.
Parimenti, a dire dell'opponente, il credito apparirebbe illiquido in quanto “il dott.
si è limitato a produrre il contratto di conferimento di incarico che, P_
tuttavia, non indica chiaramente l'esatta somma da corrispondere al professionista né tantomeno consente la determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche e, certamente, non riporta esattamente le somme che poi sono state quantificate dall'attuale opposto col ricorso per decreto ingiuntivo;
ciò dal momento che l'art. 3 del contratto (rubricato “compenso”) si limita ad indicare delle mere percentuali, con la conseguenza che il compenso astrattamente previsto per il professionista risulta variabile, di volta in volta, in base alla diversa percentuale applicata”. La doglianza in ordine al difetto di esigibilità veniva fatta discendere dall'attore in seguito alla seguente considerazione: “il dott. non ha mai provveduto ad approntare P_
correttamente la modulistica […] né tantomeno ha materialmente ottenuto l'erogazione delle linee di credito in favore della né inoltre ha mai Parte_1
emesso regolare fattura elettronica, essendosi limitato solo a predisporre dei meri proforma di parcella”.
- L'attore lamentava inoltre la insussistenza del credito vantato dalla controparte, per prestazione non spesa e inesistente;
si doleva, quindi, della inadempienza contrattuale del riferendo “Il dottor è stato assolutamente P_ P_
inadempiente nello svolgimento dell' incarico: non ha predisposto tutto quanto necessario per l'inoltro delle pratiche;
non ha predisposto la modulistica di rito;
non ha recuperato la documentazione contabile amministrativa;
non ha espletato gli adempimenti relativi alla fase di istruttoria creditizia, così come richiesto da contratto;
non ha risposto alle richieste delle banche;
non ha prodotto la documentazione necessaria;
non ha assistito la società scrivente nel rapporto con pagina 5 di 24 l'istituto di credito;
e per finire ha finanche palesato delibere di istituti bancari nei fatti mai approvate .
Il dottor ha omesso tutte le attività previste all'art. 2 del contratto, P_
esponendo la società al concreto rischio della decadenza per decorso del termine”. In subordine, si doleva del difetto di certezza e/o liquidità del credito;
nell'atto di citazione di legge che “Il supposto credito (contestato con fermezza dalla società) non è affatto di immediata liquidità, ma sarebbe frutto di opinabili operazioni matematiche, non meglio precisate e delle quali non si dà affatto contezza né nell'ambito del ricorso né nell'ambito dei documenti allegati dallo stesso opposto”.
Da ultimo, in sede riconvenzionale, l'opponente lamentava un danno patrimoniale consequenziale alla condotta di , domandando il risarcimento per i Controparte_1
pregiudizi patiti in conseguenza della inadempienza contrattuale. In particolare, nella opposizione si legge che “la non ha mai rinunciato né mai Parte_1
pensato di rinunciare alle linee di credito ma la mancata accensione delle linee di credito è dipesa unicamente dalla impossibilità giuridica di accedervi a causa dell'inidoneità della documentazione prodotta e della vetustà della modulistica raccolta da , che non teneva conto dei mutamenti societari intervenuti. P_
A tutt'oggi la sta cercando di ottenere l'apertura di linee di credito Parte_1
così da superare il difficile momento economico, fornendo alle banche la documentazione idonea al fine di esperire la corretta istruttoria […] Il danno subito dalla società è esattamente equivalente, in termini economici (2.525.000,00 euro), alle operazioni creditizie che ha millantato di avere aperto con la P_
proforma n. 4/2020 (Doc n. 4)”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata in data 10-09-2021 si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto nell'atto introduttivo, ritendo l'opposizione “meramente pretestuosa,
pagina 6 di 24 dilatoria e comunque infondata in fatto e in diritto, addirittura temeraria per la domanda riconvenzionale ivi contenuta”.
- In particolare, parte convenuta-opposta qualificava come inammissibile la preliminare eccezione di incompetenza enucleata e, in ogni caso, del tutto infondata: “L'avversa eccezione risulta tuttavia essere in primis inammissibile, in quanto controparte ha omesso di contestare la competenza del Giudice adito in ordine ad ogni possibile criterio di collegamento astrattamente prospettabile in riferimento al caso concreto […]L'avversa eccezione di incompetenza per territorio risulta, poi, inammissibile anche sotto altro profilo, di carattere logico
– giuridico, in quanto controparte ha formulato eccezioni e domande di merito, omettendo di subordinare l'accoglimento delle stesse al rigetto dell'eccezione di incompetenza […] Fermo quanto innanzi, per mero scrupolo di difesa, si osserva che l'avversa eccezione risulta, in ogni caso, del tutto pretestuosa ed assolutamente infondata anche nel merito, alla luce dell'elezione del foro esclusivo contenuta all'art. 5 del contratto inter partes”, che radicherebbe la competenza presso il foro di Napoli, ove peraltro veniva stipulato il contratto per cui è causa.
- Parimenti, l'opposto qualificava come inammissibile, pretestuosa ed infondata l'eccezione avente per oggetto la carenza di legittimazione passiva: in primis,
l'attore avrebbe omesso di subordinare l'accoglimento delle domande di merito al rigetto della preliminare doglianza de qua, di talchè essa sarebbe inammissibile.
Inoltre e quel che più conta, a dire dell'opposto, non vi sarebbe alcuna discontinuità tra la di RI RA e la Parte_1 [...]
di . Nella comparsa si legge che “il codice Parte_1 Parte_1
fiscale identificativo della società, quale soggetto giuridico, è rimasto invariato nel tempo, ed ancora oggi è sempre lo stesso ). Siamo, in altre P.IVA_1
parole, al cospetto della medesima società”.
pagina 7 di 24 - Nel merito, il convenuto-opposto eccepiva la infondatezza delle doglianze attoree;
riferiva aver addotto prova idonea della solidità del proprio Controparte_1
credito, maturato in conseguenza della obbligazione contrattuale adempiuta, all'uopo offrendo sufficiente documentazione scritta: “Il contratto depositato vale, in primis, a provare il rapporto intercorso tra le parti e, sotto il profilo del quantum, a dimostrare l'esatta corrispondenza dei parametri usati dall'odierno opposto per determinare l'ammontare della propria pretesa creditoria, cosi come affermata e richiesta a mezzo delle parcelle proforma inviate a controparte
[…]Non vi è dubbio, pertanto, che tutta la documentazione depositata dal Dott.
valga, nel suo insieme, ad assurgere a prova scritta circa l'esistenza di P_
un credito, certo, liquido ed esigibile”.
- A dire dell'ingiunto, il credito vantato in sede monitoria non può che dirsi liquido, avendo questi proceduto al calcolo sulla base di una operazione aritmetica di pronta soluzione e chiaramente delineata nell'accordo: “Gli importi di cui alle rispettive pro - forma di fattura sono stati quantificati, in misura percentuale (così come previsto in contratto) in riferimento agli importi deliberati dai singoli istituti di credito. Del resto, nelle stesse pro - forma di fattura sono specificamente indicati, nel dettaglio, sia le percentuali applicate (del 2 e del
1.5%) che gli importi deliberati”.
- Parimenti il dott. rivendicava l'esigibilità dell'ammontare ingiunto in sede P_
monitoria: “la formalizzazione della modulistica per le linee a breve termine e l'erogazione di quelle a medio termine non sono mai state portate a compimento per esclusiva colpa dell'odierna opponente. Quest'ultima, invero, dopo aver ricevuto puntuale comunicazione da parte del Dott. dell'ottenimento P_
delle delibere, ha assunto un atteggiamento assolutamente non collaborativo, se non addirittura ostativo, rifiutandosi, di fatto, di procedere alla formalizzazione delle rispettive operazioni ed alle erogazioni di rito. E' per questo motivo che l'odierno opposto ha invocato, tra le altre cose, a tutela del proprio diritto di pagina 8 di 24 credito, la clausola contenuta all'art. 3 del contratto inter partes, a mente della quale: “se la scrivente parte conferente dovesse rinunciare in tutto o in parte alle linee di credito sub art. 1 pur in presenza di una delibera, corrisponderà il 100% del compenso a titolo di risarcimento”.
- Il ricorrente confutava altresì la doglianza relativa alla omessa prestazione P_
che fonderebbe la insussistenza del credito, adducendo per converso elementi volti a dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto;
“Il Dott. ha regolarmente espletato l'incarico conferitogli”. In definitiva, P_
la comparsa dell'ingiungente appare articolata su elementi probatori atti a dimostrare il diligente adempimento dell'accordo di cui è causa, espletando in fatto l'attività di consulenza aziendale che ha condotto alla apertura delle linee di credito. All'uopo riferiva di aver istruito le pratiche e concluso accordi volti a ottenere liquidità per conto della società mandante con “i) NI Banca, linea a medio termine di € 1.000.000 con garanzia Fondo MCC;
ii) UB Banca, linea a medio termine di € 200.000 con garanzia Fondo MCC;
iii) linea a CP_2
medio termine di € 500.000 con garanzia Fondo MCC;
iv) linee a CP_2
breve termine per complessivi € 325.000; v) CREDEM Factor, linea a breve termine per € 300.000; vi) POPOLARE PUGLIA E BASILICATA, linea a medio termine di € 100.000 con garanzia Fondo MCC;
vii) POPOLARE PUGLIA E
BASILICATA, linee a breve termine per totali € 200.000”. Per converso,
l'opponente avrebbe assunto un comportamento ostativo e rinunciatario, vanificando l'operato dell'ingiungente: “a quel punto, la società, in persona dei suoi rappresentanti, avrebbe dovuto farsi parte diligente per il closing delle rispettive operazioni, cosa che invece non è avvenuta, in quanto quest'ultima, come testé detto, si è trincerata dietro la giustificazione delle modifiche societarie, assumendo un atteggiamento non collaborativo, se non addirittura ostruzionistico;
atteggiamento quest'ultimo da considerarsi espressione di una rinuncia, nei fatti, alle delibere ottenute dal Dott. , e che è valso a rendere P_
pagina 9 di 24 operativa la clausola di cui all'art. 3 del contratto inter partes (“se la scrivente parte conferente dovesse rinunciare in tutto o in parte alle linee di credito sub art. 1 pur in presenza di una delibera, corrisponderà il 100% del compenso a titolo di risarcimento”)”.
- Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Parte_1
, l'opposto ne domandava il rigetto, difendendosi come
[...]
segue “è evidente che la pretesa risarcitoria ex adverso temerariamente formulata, difetta di tutti i necessari ed imprescindibili presupposti astrattamente idonei a configurarne l'esistenza (manca, invero, qualsivoglia condotta inadempiente ovvero illegittima imputabile al comparente, per non dire dei presupposti, indefettibili, del danno e del nesso di causalità)”.
Concludeva chiedendo così provvedersi:
“I.- In via pregiudiziale/preliminare, previo rigetto delle avverse eccezioni di incompetenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva (per i motivi tutti esposti in narrativa), concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e trattandosi addirittura di opposizione temeraria, arbitraria e meramente dilatoria.
II.- Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la improponibilità della opposizione proposta, ovvero rigettarla, comunque ed in ogni caso, anche nel merito, ed anche in riferimento alla proposta domanda riconvenzionale, perché assolutamente infondata, sia in fatto, sia in diritto, anzi addirittura temeraria. Confermare, per l'effetto, il decreto opposto.
III.- Condannare l'opponente al pagamento delle spese, dei diritti e delle competenze del giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
IV.- Condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” in favore del Dott. , da liquidarsi d'ufficio, anche in via Controparte_1
equitativa”.
pagina 10 di 24 Con ordinanza del 04-10-2021 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 19-12-2022; in quella stessa sede il Giudicante esitava sulla richiesta di provvisoria esecuzione come avanzata dal creditore opposto, disponendo un rigetto atteso che “la situazione tra le parti si presenta oggettivamente complessa, richiedendo un più approfondito esame in sede di giudizio di merito la documentazione di natura bancaria, versata in atti, anche al fine di determinare, esattamente, l'entità dei compensi spettanti al professionista”.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte istante ribadiva le proprie lamentele a sostengo della revoca del decreto monitorio, fondando l'insussistenza del credito sulla mancanza delle delibere bancarie. Ivi si legge che “Le delibere non sono mai state approvate;
in alcuni casi (BNL) addirittura apertamente denegate, tanto è vero che le banche, a tutt'oggi, scrivono alla società”.
Con memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c. il convenuto eccepiva l'adempimento effettivo dell'accordo negoziale, argomentando in ordine all'ottenimento delle delibere de quibus.
Il G.I., viste le istanze istruttorie articolate da parte opponente nella memoria depositata in data 2-12-2021 e da parte opposta nella memoria depositata in data 3-12-2021, procedeva alla nomina di un CTU cui deferiva l'incarico unitamente ai quesiti formulati in seno alla ordinanza del 21-12-2022; successivamente, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene necessario statuire in ordine alle questioni preliminari eccepite da parte opponente nell'atto introduttivo che ha originato il presente giudizio;
è da intendersi già risolta – e dunque – rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, nei termini espressi in seno alla ordinanza emessa da questo Tribunale in data 04-10-
2021. Già in quella sede, si è chiarito che la questione di competenza come enucleata dall'attore non appare idonea a determinare uno spostamento del procedimento presso altro Tribunale: “l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale,
pagina 11 di 24 sollevata da parte opponente, - per essere competente per territorio il Tribunale di
Napoli Nord -, non sembra essere compiutamente formulata, posto che nulla viene dedotto, né prospettato, nell'atto di opposizione, in ordine all'altro criterio di collegamento territoriale di cui all'art.20 cpc (ossia il forum contractus, il luogo in cui è sorta l'obbligazione), né in ordine al criterio di collegamento di cui all'art.19 comma 1 seconda parte cpc (ovvero l'inesistenza, nel circondario del Tribunale di Napoli, di uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. L'art.19 è volto ad individuare il giudice competente per territorio nel caso di enti dotati o meno di personalità giuridica, attribuendo rilievo al luogo in cui si trova la sede (legale o reale) dell'ente ovvero al luogo in cui si trova un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della controversia”. Ad abundantiam, la giurisprudenza è granitica nel richiedere che la presente questione preliminare sia sollevata nel rispetto di certi crismi giuridici: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza di entrambi i criteri di collegamento indicati dall'art. 18, comma 1, c.p.c. (cioè, sia della residenza, che del domicilio) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/03/2018, n.6380).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo alla : non coglie nel segno parte Parte_1
opponente quando riferisce che “la società ingiunta cioè “ di Parte_1
”, quale società di persone, è dunque carente di legittimazione passiva”. Parte_1
Invero, dal carteggio processuale non si evince alcuna trasformazione sociale in capo all'ente ingiunto, avendo la società in accomandita semplice mantenuto il medesimo codice fiscale identificativo ( di RI RA e Parte_1 Parte_1
di ), coincidente con la seguente sigla alfanumerica: , Parte_1 P.IVA_1
nonostante sia mutata la denominazione sociale.
pagina 12 di 24 È persuasiva la difesa dell'opposto quando riferisce “Saranno pure intervenute delle variazioni in riferimento alla compagine societaria, alla sede legale e alla ragione sociale, ma questi variazioni non riflettono, né potrebbero per assurdo mai riflettere, alcun effetto in termini di continuità dell'attività di impresa, e di consequenziale continuazione dei rapporti giuridici, non essendo mutato il soggetto giuridico”.
Ciò trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che in via pacifica afferma che “la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario si risolve in una modifica dell'atto costitutivo (che invero ai sensi dell'art. 2316 c.c., deve indicare i soci accomandatari ed i soci accomandanti), ovvero in una vicenda che per sua natura non comporta il mutamento di una determinata società in accomandita semplice in un soggetto giuridico diverso, come è confermato dal fatto che sulle obbligazioni di una società in accomandita semplice non incide il mutamento della ragione sociale nè l'ingresso di un nuovo socio accomandatario, il quale risponde anche dei debiti anteriori all'acquisto della qualità di socio. Deve poi ritenersi che neppure la modifica della sede sociale di una società in accomandita semplice può determinare la nascita di un soggetto diverso da quello precedente, atteso che anche tale mutamento dà luogo ad una mera modifica dell'atto costitutivo, ad una vicenda quindi interna alla medesima compagine sociale senza alcun riflesso sulla identità della società. (Cass. 13.4.1989 n. 1781)” (Cassazione civile sez. II, 29/07/2008,
(ud. 05/12/2007, dep. 29/07/2008), n.20558).
Ed invero la circostanza che il mutamento abbia riguardato esclusivamente il socio accomandatario e la sede sociale dell'ente di cui si tratta, senza trasformazione sociale alcuna, è desumibile:
- Dalla visura catastale, ove si legge che la società si è costituita il 20-04-2011; che senza soluzione di continuità il ruolo di accommandatario è passato da RI
RA a “che la società ha trasferito la propria sede legale Parte_1
mantenendo l'attività in questa provincia” (cfr. pag. 11 Visura camerale);
pagina 13 di 24 - Dalla ricostruzione offerta proprio nell'atto di opposizione ove si legge “si consideri che la società ingiunta – costituita successivamente al supposto conferimento di incarico - non ha più sede in Melito di Napoli ma in Gricignano di ER”(cfr. atto di opposizione).
- Dalla contraddizione palese in cui è incorsa parte attrice agendo in altro giudizio
(R.G. 20198/2021 – Giudice Dott.ssa Rotondaro) ove ha rivendicato – nella diversa posizione di legittimato attivo – una continuità con la previa formulazione della S.A.S., da cui ha invece preso le distanze richiedendo una alterità nel procedimento de quo;
è persuasiva l'argomentazione spesa dal convenuto quando riferisce: “stando al ragionamento contraddittorio ex adverso condotto nei due rispettivi giudizi, le cose starebbero più o meno cosi: nel presente procedimento, avente ad oggetto il mancato pagamento di un'obbligazione debitoria assunta dalla precedente compagine societaria nei confronti del Dott. , non vi P_
sarebbe continuità nei rapporti e saremmo al cospetto di due distinte e separate società (motivo per cui la di avrebbe Parte_1 Parte_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva), mentre nell'altro procedimento, avente ad oggetto una domanda di ripetizione per un assunto pagamento d'indebito effettuato dalla precedente compagine societaria nei confronti del Dott. vi sarebbe continuità nei rapporti e saremmo al CP_3
cospetto della medesima società (e, per l'effetto, vi sarebbe l'assunta legittimazione ad agire della di )” (cfr. Parte_1 Parte_1
memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. a firma dell'opposto).
Ne deriva giocoforza il rigetto della eccezione, con radicamento della legittimazione passiva in capo all'odierno attore.
Quanto al merito, appare indiscusso che tra le parti sia stato stipulato un contratto cd. misto, dunque un accordo atipico, risultanza della fusione di più schemi negoziali la cui interdipendenza appare finalizzata a perseguire un'unica causa: l'espletamento di una pagina 14 di 24 attività di consulenza finanziaria strumentale al procacciamento di liquidità in favore della Parte_1
In particolare, questo Giudicante ravvisa porzioni causali del contratto di mandato ex art. 1703 ss cc, unitamente agli obblighi nascenti dalla prestazione d'opera professionale di cui all'art. 2222 cc;
il perimetro operativo dell'accordo è stato ben delineato dal CTU, che, interrogato sul punto (nella ordinanza ammissiva si richiedeva al perito di indicare
“l'attività svolta dal dott. in esecuzione del contratto di conferimento di Controparte_1
incarico professionale sottoscritto dallo stesso con la in data 1-2- Parte_1
2019”), ha precisato: “L'attività richiesta dalla al dr. Parte_1 Controparte_1
per il raggiungimento dello scopo principale rappresentato dall'ottenimento delle fonti finanziarie necessarie all'azienda per la realizzazione del proprio piano industriale, si estrinseca, preliminarmente:
- in una attività di studio […] la ricerca e la scelta della misura di intervento più adeguata, ovvero della tipologia e della forma […]l'individuazione degli istituti di credito a cui rivolgere le richieste […] Tale attività di consulenza è propedeutica a quella istruita con gli istituti di credito e che si estrinseca nella trasmissione a questi ultimi della documentazione aziendale elaborata e predisposta, all'evasione delle eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali. L'attività istruttoria termina con l'accoglimento o meno da parte degli istituti all'uopo aditi, delle richieste di linee di credito richieste, con l'assunzione o meno delle delibere creditizie a seguito delle quali segue poi la formalizzazione delle singole operazioni con la sottoscrizione dei relativi contratti” (cfr. pag. 8 ss. ctu).
La produzione scritta offerta dal creditore appare al Tribunale sufficiente a comprovare la sussistenza del credito vantato e oggetto di lite, avendo offerto in Controparte_1
comunicazione i seguenti documenti durante la fase monitoria: 1) contratto sottoscritto in data 1.02.2019; 2) e-mail inviata dalla NI al dott. , contenente il CP_2 P_
contenuto della delibera ed il relativo pricing;
3) copia della delibera del Fondo
(posizione NI); 4) e-mail inviata dalla Ubi Banca al dott. , contenente il P_
pagina 15 di 24 contenuto della delibera;
5) copia della delibera del Fondo (posizione Ubi Banca); 6) e- mail inviata dalla al dott. , contenente il contenuto della delibera e CP_2 P_
successiva corrispondenza;
7) copia della delibera del Fondo (posizione ); 8) e- CP_2
mail inviata dalla Credem contenente il contenuto della delibera;
9) e-mail di scambio documenti finalizzati all'ottenimento della delibera della Banca;
10) e- mail per la fissazione di appuntamento;
11) estratto centrale rischi bancaria a testimonianza che il fido di euro 300.000,00 in discussione è stato regolarmente perfezionato in quanto figura nella stessa Cr concesso (accordato operativo); 12) e-mail di comunicazione della delibera inviata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata al dott. ; 13) delibera P_
del Fondi di Garanzia (posizione BNL) 14) comunicazione pec inviata alla in Pt_1
data 29.05.2020 e contenente dettagliato aggiornamento delle operazioni in corso;
15) comunicazione pec dell'1.06.2020 contenente aggiornamenti per la posizione;
16) CP_2
comunicazione pec del 22.09.2020, contenente ulteriore aggiornamento;
17) mail inviata in 28.05.2020 per operazione Ubi Banca;
18) pec dei sottoscritti difensori con allegate parcelle emesse dal Dott. . Ciò consente di ritenere infondata la doglianza P_
relativa al deficit di prova scritta ex art. 633 c.p.c. atta a sorreggere il decreto monitorio, come avanzata dall'attore.
Nel merito, l'operazione qualificatoria è presupposto imprescindibile per risolvere il busiliss qui coincidente con l'avvenuto adempimento della prestazione contrattuale: si ritiene che , creditore ed odierno opposto, abbia correttamente espletato Controparte_1
l'attività nascente dall'accordo, maturando il diritto all'ottenimento del credito nella misura percentuale indicata nel contratto di cui è causa. Deve pertanto concludersi per la fondatezza della pretesa creditizia spesa dall'opposto, dovendosi confermare il decreto monitorio ingiunto alla società opponente, con rigetto della istanza di revoca.
Il CTU, all'esito del corretto espletamento delle operazioni peritali, riferiva che “Dalla disamina della documentazione in atti, ed in particolare da tutta la corrispondenza intercorsa tra gli uffici amministrativi della società ed il dr. Parte_1 P_
, così come da quella intercorsa tra quest'ultimo e le varie banche adite,
[...]
pagina 16 di 24 emerge, sia indirettamente che direttamente, che parte opposta abbia svolto le attività come sopra descritte per conto della finalizzate all'ottenimento delle delibere Pt_1
creditizie”. Ed invero anche questo Tribunale è persuaso dell'idea che il dott. P_
abbia diligentemente adempiuto all'incarico di cui era onerato e che abbia diritto al corrispettivo concordato .
Se l'oggetto del contratto è l'attività di studio e consulenza finalizzato al procacciamento di liquidità da parte degli istituti creditizi per il tramite di delibere bancarie, non può che concludersi nel senso che esso ha avuto attuazione e ciò si desume da numerosi elementi probatori e documentali presenti agli atti del fascicolo che depongono tutti nel senso che le delibere di cui è causa siano state ottenute:
“1. Per UNICREDIT:
- in data 26 maggio 2020, (Fondo di Garanzia L.662/96), su Controparte_4
finanziamento di euro 1.000.000 concesso il 12 maggio 2020 da NI, ammetteva la garanzia del 90% del finanziamento chirografario (cfr. delibera -all.to n. 7);
- in data 27 maggio 2020, il sig. referente per l'NI, comunicava Testimone_1
a mezzo email al dr. che era stato deliberato in favore della Controparte_1 [...]
un finanziamento di euro 1.000.000 garantito da Parte_1 Controparte_4
con rimborso a 60 mesi, fideiussione specifica di RA RI per 1.000.000 (cfr. all.to n. 6);
- in data 29 maggio 2020, il dr comunicava a mezzo pec alla Controparte_1 [...]
l'ottenimento della delibera della Banca come richiesta e le condizioni Parte_1
applicate, attendendo un appuntamento per la stipula del contratto (cfr. all.to n. 8);
- in data 22 settembre 2020, il dr , a mezzo pec, nell'aggiornare la Controparte_1
sull'esito delle attività svolte, sollecitava il perfezionamento della Parte_1
linea di credito come deliberata, anche in considerazione della scadenza della validità della garanzia (cfr. all.to n. 9)”;
2. Per UB BANCA:
pagina 17 di 24 - in data 20 aprile 2020, il sig. , referente per l'UB Banca, comunicava Persona_1
a mezzo email al dr. che era stato deliberato in favore della Controparte_1 [...]
un finanziamento di euro 200.000 da rimborsare in 24 mesi di cui 3 di Parte_1
preammortamento con garanzia (cfr. all.to n. 10); Controparte_4
- in data 3 luglio 2020, (Fondo di Garanzia L.662/96), su CP_4 Controparte_4
finanziamento di euro 200.000 concesso il 17 aprile 2020 da Ubi Banca, ammetteva la garanzia dell'80% del finanziamento (cfr. delibera -all.to n. 11);
- in data 22 settembre 2020, il dr , a mezzo pec, nell'aggiornare la Controparte_1
sull'esito delle attività svolte, sollecitava il perfezionamento della linea Parte_1
di credito come deliberata, anche in considerazione della scadenza della validità della garanzia (cfr. all.to n. 9).
3. Per : CP_2
- in data 29 maggio 2020, e poi in data 29 maggio 2020, la sig.ra , Testimone_2
referente per la comunicava a mezzo email al dr. che era CP_2 Controparte_1
stato deliberato in favore della una apertura di credito di c/c di euro Parte_1
25.000; un finanziamento import di euro 200.000; anticipo fatture p.r. per euro
100.000; un finanziamento PMI Covid di euro 500.000 con garanzia al 90% di
[...]
(cfr. all.to n. 6); Controparte_4
- in data 1° giugno 2020, il dr , a mezzo pec, comunica alla Controparte_1 [...]
l'esito delle attività svolte e la delibera ottenuta dalla banca;
Pt_1
- in data 28 luglio 2020, (Fondo di Garanzia L.662/96), su Controparte_4
finanziamento di euro 500.000 concesso il 25 maggio 2020 da ammetteva CP_2
la garanzia del 90% del finanziamento (cfr. delibera -all.to n. 16);
- in data 22 settembre 2020, il dr , a mezzo pec, nell'aggiornare la Controparte_1
sull'esito delle attività svolte, sollecitava il perfezionamento della linea Parte_1
di credito come deliberate, anche in considerazione della scadenza della validità della garanzia (cfr. all.to n. 9);
4. Per Controparte_5
pagina 18 di 24 - in data 17 gennaio 2020, il sig. , referente per la , Persona_2 Controparte_5
comunicava a mezzo email al dr. che era stato deliberato in favore Controparte_1
della una linea di credito sottoforma di “ Parte_1 Parte_3
prosolvendo” di euro 300.000 (cfr. all.to n. 12), successivamente formalizzato (cfr. all.to n.18- estratto centrale rischi).
5.Per Parte_4
- in data 7 settembre 2020, la sig.ra , referente per la BPPB, Parte_5
comunicava a mezzo email al dr. che era stato deliberato in favore Controparte_1
della una apertura di credito di euro 100.000; una linea promiscua Parte_1
anticipo fatture e riba di euro 100.000; un finanziamento chirografario di euro 100.000 subordinato al rilascio della garanzia al 90% di (cfr. all.to n. Controparte_4
17);
- in data 22 settembre 2020, il dr , a mezzo pec, nell'aggiornare la Controparte_1
sull'esito delle attività svolte, indicava la documentazione necessaria per Parte_1
la formalizzazione delle linee di credito richieste (cfr. all.to n. 16).
6. Per CP_6
- in data 26 giugno 2020, (Fondo di Garanzia L.662/96), su Controparte_4
finanziamento di euro 500.000 a 72 mesi da concedere da parte della BNL, ammetteva la garanzia del 90% (cfr. delibera -all.to n. 14);
- in data 22 settembre 2020, il dr , a mezzo pec, nell'aggiornare la Controparte_1
sull'esito delle attività svolte, chiedeva indicazioni sul prosieguo Parte_1
dell'istruttoria per l'ottenimento della delibera della banca, anche in considerazione della scadenza della validità della garanzia (cfr. all.to n. 9)” (cfr. pag. 16 ss. CTU).
Le affermazioni del CTU (a pag. 21 CTU si legge “La scrivente, alla luce della documentazione in atti esaminata, ritiene che il dr. abbia svolto Controparte_1
correttamente l'attività professionale richiesta come da mandato conferito, adempiendo agli obblighi contrattuali conferiti dalla di RI RA), Parte_1
trovano pacifico riscontro documentale negli atti prodotti dalle parti, primo tra tutti la pagina 19 di 24 corrispondenza e-mail intercorsa con le Banche, che in più punti hanno confermato l'apertura della delibera richiesta, previa istruzione della pratica per il tramite di P_
, che con diligenza e a più riprese si è attivato per conseguire fondi per conto
[...]
della società mandante.
Non è convincente la doglianza come formulata dall'opponente quando riferisce che
“non risultano mai state prodotte dal dott. le eventuali delibere delle Banche P_
comprovanti l'effettiva apertura delle linee di credito, né tantomeno la società
[...]
ha mai ottenuto la materiale erogazione di alcuna linea di credito”, deponendo Pt_1
ciascuno degli elementi probatori ivi raccolti nel senso della avvenuta apertura della linea di credito, rispetto alla quale appare irrilevante il difetto di prova documentale o cartacea, essendo invece sufficiente che nel dialogo istaurato con la banca emerga a chiare lettere l'avvenuta delibazione.
Sul punto appare chiarificatrice la giurisprudenza quando afferma “il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ed il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili” (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 14046 depositata il
21 maggio 2024).
Non appare convincente il motivo di opposizione inerente il quantum e dunque il deficit di liquidità: “le parti hanno pattuito il compenso da corrispondere al dr. Controparte_1
per l'attività espletata, parametrandolo, per mera opportunità, all'importo delle linee di credito come deliberate e/o successivamente ampliate, fissando una percentuale pari al
1,5% per linee di credito a e al 2% per linee di credito a Parte_6 [...]
. Pt_7
Risulta, altresì, che in caso di rinunzia della società conferente alle linee di credito richieste, anche se in presenza di una delibera, al professionista incaricato dovrà essere pagina 20 di 24 corrisposto, a titolo di risarcimento per l'attività comunque espletata, il 100% del compenso.
Pertanto, la scrivente ha calcolato i compensi spettanti a parte opposta tenendo conto dell'attività svolta, delle delibere concesse dagli Istituti di credito e del Fondo di
Garanzia (MCC) alla di RI RA, nonché delle pattuizioni Parte_1
contrattuali […] Importo complessivamente spettante euro 58.375,00 oltre oneri e accessori di legge” (cfr. pagine 23 e 24 CTU). La quantificazione del corrispettivo appare coincidente con quella di cui al decreto ingiuntivo, ove la somma include una maggiorazione legata agli oneri di legge ed ammonta ad euro 62.391,20.
L'atteggiamento ostruzionistico della società opponente che ha omesso la comunicazione del mutamento sociale e ha rallentato le operazioni di apertura delle linee di credito è perfettamente sussumibile in una condotta rinunciataria, di talchè deve trovare applicazione l'art. 3 del contratto stipulato ove si prevedeva che “se la scrivente parte conferente dovesse rinunciare in tutto o in parte alle linee di credito sub art. 1 pur in presenza di una delibera, corrisponderà il 100% del compenso a titolo di risarcimento”.
L'incarto processuale rende evidente che la società abbia rinunciato a collaborare, nonostante le banche abbiano expressis verbis deliberato le aperture di credito e la circostanza sia stata notificata dal alla prima. P_
Ciò trova conferma nella Integrazione di CTU ove in risposta al CTP di parte opponente, il perito riferiva: “Si rappresenta, altresì, che l'assunzione positiva della delibera bancaria si perfeziona con la sottoscrizione da parte del Cliente dei diversi contratti di affidamento concessi dall'istituto di credito, inviti alla sottoscrizione che il dott. P_
ha rivolto al Cliente di volta in volta (cfr. email del 29 maggio 2020 e del 22
[...]
settembre 2020” (cfr. pag. 5 chiarimenti CTU).
Il quantum viene suffragato, peraltro, dal parere dall'
[...]
del Tribunale di Napoli emesso nella seduta del Controparte_7
pagina 21 di 24 23-11-2021: ne deriva che il credito vantato dall'opposto sia da qualificarsi come liquido nel suo ammontare.
Acclarata la fondatezza della ingiunzione, non può accogliersi la domanda riconvenzionale come formulata dall'attrice (opponente) avente per oggetto il risarcimento della somma di € 2.525.000,00: non si ravvisa la prova degli elementi costitutivi del pregiudizio lamentato, difettando la dimostrazione del nesso materiale, oltre che dei danni conseguenza, patiti a seguito della condotta asseritamente illegittima, tenuta da . P_
Parimenti infondata appare la domanda risarcitoria da lite temeraria ex art. 96 c.p.c come articolata da parte opposta: “In tema di richiesta ex art. 96 c.p.c., si richiama il principio di diritto, secondo cui l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno;
dunque in cosa sia consistito il pregiudizio (patrimoniale e non) ed i criteri di calcolo da seguire per la relativa quantificazione. Da ciò discende che una richiesta di risarcimento di "tutti i danni subiti", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (Tribunale Torre Annunziata sez. II, 10/04/2024, n.1064); ictu oculi, parte convenuta non ha fornito siffatta prova, di talchè la domanda deve essere rigettata.
Per le ragioni sopradette il decreto ingiuntivo deve intendersi confermato nella misura di euro 62.391,20.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come aggiornato ex DM
n.147/2022, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la complessità delle questioni affrontate.
pagina 22 di 24 Le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dalla opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.881/2021,
[...]
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni altra domanda formulata da parte opponente nei confronti di P_
;
[...]
3. respinge la domanda di condanna per lite temeraria, ex art.96 cpc, formulata da parte opposta;
4. condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
5. dispone che le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, siano sopportate integralmente e in via definitiva dalla Parte_1
.
[...]
Così deciso in Napoli, in data 4-2-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Mot in tirocinio generico dott.ssa Valentina Mongillo
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