Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 marzo 1968
Art. 2.
La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.
Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968