Art. 2.
La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.
Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.
Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.