Versione
4 maggio 1985
4 maggio 1985
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Versione
31 ottobre 1987
31 ottobre 1987
Art. 4.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 febbraio 1981, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:
a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1 gennaio 1958;
b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965;
c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1974;
d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 gennaio 1981. ((1))
Con effetto dal 1 gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167 , sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.
Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985.
Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 , ha disposto (con l'art. 22, comma 9) che "Gli importi degli aumenti previsti dall' articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141 , sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987."
Con decorrenza dal 1 gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 febbraio 1981, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:
a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1 gennaio 1958;
b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965;
c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1974;
d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 gennaio 1981. ((1))
Con effetto dal 1 gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167 , sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.
Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985.
Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 , ha disposto (con l'art. 22, comma 9) che "Gli importi degli aumenti previsti dall' articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141 , sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987."
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 13/10/2004, n. 819Provvedimento: […] Per queste categorie, appunto comprese negli art. 3 e 4 della legge n. 141/1985, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, ha configurato una disciplina diversa da quella delineata nei confronti dei pensionati statali, […] Quest'ultimo incremento è stato determinato in conformità a quanto previsto dal 3^ comma del richiamato art. 4 della legge n. 141/1985, per cui ad avviso di questo Giudice null'altro era dovuto al C. in applicazione della normativa de qua e per l'effetto il ricorso non può essere accolto.Leggi di più...
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