Sentenza 17 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2004, n. 11380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11380 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LU, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL 1, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 27 marzo 2002 REP. N. 59858;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/01 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 0l/03/01 - R.G.N. 15/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato PUGLISI per delega RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di La Spezia SA CI conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento della rendita per la malattia professionale n. 51 (causata da radiazioni ionizzanti), contratta nell'esercizio ed a causa della sua attività lavorativa. L'INAIL contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava per insussistenza del nesso di causalità tra la modesta esposizione a rischio e la malattia denunciata. Il Tribunale di La Spezia, investito in grado di appello su ricorso del SA, confermava la decisione, sul rilievo che il consulente nominato in secondo grado aveva confermato i precedenti accertamenti e si era espresso per l'insussistenza del nesso di causalità fra la malattia e l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, mancando la prova di una "rilevante esposizione al rischio" nel corso della vita lavorativa dell'assicurato. Le conclusioni del CTU meritavano di essere condivise, perché approfonditi erano stati gli accertamenti e coerenti e logiche erano le conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare, che aveva tenuto conto anche delle osservazioni tecniche dell'appellante.
La richiesta di rinnovo della consulenza non poteva essere accolta, perché non era esatta l'affermazione che si trattasse di malattia tabellata e quindi che il nesso di causalità fosse presunto;
in realtà la tabella di cui al DPR n. 336 del 13/4/94, al n. 51, non prevedeva il inforna non-Hodgkin quale malattia causata dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti, ma si limitava a presumere in via generale ed astratta la sussistenza del nesso di causalità fra tale esposizione e quelle malattie che la scienza medica riconoscesse dovute a tale situazione di rischio;
era però necessario che tale nesso di causalità astratto fosse riconosciuto, cosa che invece mancava per il linfoma non-Hodgkin, come precisato dal CTU nella sua dettagliata relazione;
gli unici precedenti, portati a sostegno della tesi della sussistenza di tale nesso, riguardavano casi particolari (esplosione termonucleare, Chernobil, chemioterapia in dosi massive, ecc.). Mancando la prova della sussistenza del nesso di causalità astratto fra esposizione alle radiazioni e la malattia, non si applicava la presunzione invocata dall'appellante. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il SA, fondato su un solo motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione degli art. 15 L. n. 1103/1965, art. 1 L. n. 93/1958, art. 1 DPR 1055/1960, voce 51 tabella allegata al DPR n. 1124/1965, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che pacifico in causa è che l'istante nella sua attività di medico è stato esposto a radiazioni ionizzanti nel periodo 1950-1970, quando era sconosciuta la radioprotezione, per cui il giudice, ritenuto provato il rischio, ha disposto la consulenza medica. L'art. 2 DPR 1055/60 prevede rassicurazione obbligatoria per i medici esposti sia pure saltuariamente alle radiazioni;
la questione decisiva riguarda la sussistenza o meno del nesso di causalità fra il linfoma non-Hodgkin e l'esposizione a rischio;
la risposta deve essere positiva, per le seguenti ragioni: esiste un congruo periodo di latenza sulla base dei dati della letteratura medica;
la neoplasia è in evidente rapporto con la patogenesi della malattia;
l'induzione e lo sviluppo delle neoplasie non dipende dalla dose, che invece è in rapporto con la probabilità dell'accadimento; in letteratura vi sono lavori scientifici, anche se statisticamente non rilevanti, sul rapporto fra esposizione a rischio ed il linfoma in questione;
sono escluse altre possibili cause di malattia.
Le argomentazioni del CTU sono contraddittorie, perché dopo avere preso in esame i dati generali sulle caratteristiche delle malattie neoplasiche, conclude affermando che, nella specie, la derivazione causale sarebbe stata molto probabile solo se "tale esposizione avesse comportato un dose cumulativa superiore al Gray"; il giudizio sul nesso di causalità non può essere espresso in funzione della dose e quindi le conclusioni periziali sono deboli. L'esposizione a rischio è di vecchia data, quando le protezioni erano inesistenti e le apparecchiature vetuste e mal controllate, mentre il lavoro in concreto svolta (attività in scopia) aveva comportato una maggiore esposizione al rischio e quindi un rischio intenso nel periodo 1955- 1970. Sussiste perciò il nesso di causalità e la sentenza deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale, si è instaurato un sistema di tutela delle malattie professionali di natura mista: uno tabellare e a rischio specifico, che prevede la tutela per determinate lavorazioni e per determinate malattia indicate nelle tabelle annesse al DPR. n. 1124 del 1965, in relazione alla quali il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno a cui egli è stato esposto;
un altro non tabellare e a rischio generico, il quale consente e richiede al lavoratore di fornire la prova sia della esistenza della malattia sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, infine, del nesso eziologico tra questa e la tecnopatia (Cass. n. 15591 del 10/12/01). Nella specie, la malattia in esame non è specificatamente tabellata in quanto al n. 51 della tabella di cui al DPR n. 336/94 sono previste in generale "malattie causate da: a) radiazioni ionizzanti;
b) laser e onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze dirette". Resta quindi da provare, a cura del richiedente, la sussistenza del nesso di causalità fra la esposizione a rischio e la malattia, come ha precisato il giudice di merito. Per contrastare la motivazione della sentenza impugnata il ricorrente si limita a riproporre le sue tesi, già esaminate dal giudice d'appello e disattese con dovizia di argomentazioni tecniche, derivate da una accurata consulenza d'ufficio; e sulla questione centrale della sussistenza o meno del nesso di causalità fra il linfoma non-Hodgkin e la esposizione a rischio il ricorrente si limita a dire genericamente che "pur in maniera non statisticamente rilevante, in letteratura sono presenti lavori scientifici sul rapporto fra esposizione a radiazioni ionizzanti e comparsa di linfoma non-Hodgkin".
Non offre quindi il ricorrente elementi sufficienti per apprezzare la sussistenza di eventuali sintomi di ingiustizia della decisione, posto che per giurisprudenza costante della Corte "in materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali -secondo le predette nozioni - non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (Cass. n. 751 del 26/1/98;
conf. n. 6432/02). Il richiamo generico di "lavori scientifici" presenti in letteratura "pur in maniera non statisticamente rilevante" non soddisfa ovviamente l'esigenza di indicare la fonte della scienza medica che contrasti con le risultanze della consulenza d'ufficio; questa ha precisato che gli unici precedenti portati a sostegno della tesi della sussistenza del nesso eziologico riguardano casi particolari come l'esplosane termonucleare, Chernobil e la chemioterapia in dosi massive, cui evidentemente non è nemmeno paragonabile "l'attività in scopia" espletata dal medico nella sua attività lavorativa.
Il ricorso quindi va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 151 delle disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11^ Del D.L. n. 269 del 30/9/2003, nella specie inapplicabile "ratione temporis",
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004