Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00820/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Duardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg LO Ambito Terr per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale LO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. XXXX/2024 del tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 27/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg LO Ambito Terr per la Provincia di Milano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n.XXXX pubblicata in data 27 febbraio 2024, che così provvede:
- “ accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da -OMISSIS- e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l’importo di € 2.000,00, e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 27.03.2024, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 11.11.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza n. XXXX/2024 del Tribunale di Milano, per la sorte capitale, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. In data 03.12.2024 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 25.02.2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. XXXX pubblicata in data 27 febbraio 2024 del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione ” o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € XXXX,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.