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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14346 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SS SI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra e in qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Per_1
e in qualità di eredi di
[...] CP_2 Parte_2 Per_2
, in qualità di erede di ,
[...] Parte_3 Persona_3 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Di Porto,
TT PE, ON CO e AL AL, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e
REPUBBLICA FEDERALE DI CP_3
Convenuto contumace nonché
in persona del Controparte_4 CP_5 pro tempore, nonché in Controparte_6 persona del tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_7
Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12
Intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
1.1 Con l'atto introduttivo della lite, Parte_1 Controparte_1 [...]
e , assumendo di agire i primi due, CP_2 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi (figli) del sig. (nato a [...] il 15 giugno Persona_1
1931 e deceduto a Roma il 14 aprile 2014); e nella CP_2 Parte_2 qualità di eredi (figli) di (nato a [...] il [...] e Persona_2
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deceduto in Israele il 26 ottobre 1981); infine in qualità di Parte_3 erede (figlio) di (nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_3
Piacenza il 25 marzo 1994), hanno citato la Repubblica Federale Tedesca chiedendo di:
«accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed , da Controparte_8 CP_9 CP_10 considerarsi crimine contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania e il al risarcimento dei danni non Controparte_6 patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95o nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95 o nella Controparte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95 o nella CP_2 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95 o nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 294.201,00 Parte_3
o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
e così per un totale di € 1.804.432,80 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947e rivalutata annualmente sino al soddisfo».
Il tutto con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto che la famiglia
, composta in origine da Persona_4 Controparte_8 CP_9
(coniugi), e (figli), nonché (fratello di Per_1 Persona_2 CP_10
, benché civili non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, subivano i CP_9 crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio.
In particolare:
(i) PA veniva arrestato a Genova il 3 novembre 1943, CP_8
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detenuto nel carcere di Genova, trasferito nel campo di raccolta di Milano, quindi deportato il 6 dicembre 1943 (con il convoglio n. 5) ad Auschwitz, dove veniva immediatamente ucciso, una volta giunto, in data 11 dicembre 1943;
(ii) , coniuge di , fuggita a Firenze con i figli, CP_9 CP_8 veniva ivi arrestata il 27 novembre 1943, trasferita al carcere di Firenze e quindi al campo di raccolta di Verona, quindi deportata il 6 dicembre 1943 (con il convoglio n. 5) ad Auschwitz, dove veniva immediatamente uccisa, una volta giunta, in data 11 dicembre 1943;
(iii) , fratello di veniva arrestato a Torino il 15 CP_10 CP_9 dicembre 1943, detenuto dapprima nel carcere Le Nuove di Torino, poi a San
OR a Milano, quindi deportato il 30 gennaio 1944 (con il convoglio n. 6) ad
Auschwitz, dove giungeva il 6 febbraio 1944; successivamente inviato a
Buchenwald, veniva qui ucciso il 26 gennaio 1945;
(iv) e fuggiti a Firenze con la madre, trovavano Per_1 Persona_2 rifugio nell'orfanotrofio maschile di Settignano, rimanendo nascosti fino alla fine della guerra, trovandosi costretti a «celare a lungo la propria identità, per paura di soffiate, discriminazioni e violenze, vivendo, come detto, in punta di piedi e soffrendo costantemente, non solo per la fame e il freddo, ma, in generale, per la loro condizione»
(pag. 30 della citazione) «nella consapevolezza di aver perso i genitori e nel terrore che la propria identità potesse essere scoperta da un momento all'altro con tragiche conseguenze» (pag. 6 memoria art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Precisando di avere interesse a vedere risarcire il danno non patrimoniale patito dai propri danti causa (per quanto concerne i sig.ri e Per_1 Per_2
per effetto della deportazione di tutto il nucleo familiare, nonché per il
[...] tempo trascorso nell'orfanotrofio di Settignano;
nonché il danno patito dal sig.
per la perdita della sorella e del fratello , gli attori Persona_3 CP_9 CP_10 hanno sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, e dal “Libro della Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di
. Persona_5
Le parti attrici hanno quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 1.804.432,80 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutazione monetaria.
1.2. La ed il Controparte_4 Controparte_6 hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo rigetto
[...] della domanda.
In particolare, hanno eccepito:
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- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Repubblica
Federale nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo
Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di
“omicidio” nei confronti di e Controparte_8 CP_9 CP_10
, nonché nei confronti di quest'ultimo di “riduzione in schiavitù”, allora
[...] punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_6 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili,
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secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. ».
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' ha scelto la contumacia. Nella Controparte_12 dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii).
Anche per tale motivo non possono essere notificati».
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici hanno così precisato la domanda nei termini di cui a seguire:
«accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed , da Controparte_13 CP_9 CP_10 considerarsi crimini contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania e il al risarcimento dei danni non Controparte_6 patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a Parte_1 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_1 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 427.320,40, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso Persona_1 CP_1 il padre , la madre e lo zio per una somma totale di € Pt_1 CP_9
477.320,40, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a Controparte_1 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_1 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 427.320,40, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso Persona_1 il padre (cfr. doc. D.3 cit.), la madre (cfr. doc. D.4 cit.) e lo zio Pt_1 CP_9 CP_10
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(cfr. doc. D.5 cit.); per una somma totale di € 477.320,40, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a CP_2 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_2 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 435.982,30, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso il Persona_2 padre (cfr. doc. D.6), la madre (cfr. doc. D.7) e lo zio (cfr. doc. Pt_1 CP_9 CP_10
D.8); per una somma totale di € 485.982,30, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a Parte_2 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_2 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 435.982,30, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso il Persona_2 CP_1 padre (cfr. doc. D.6 cit.), la madre (cfr. doc. D.7 cit.) e lo zio (cfr. Pt_1 CP_9 doc. D.8 cit.); per una somma totale di € 485.982,30, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di ,: a) iure hereditatis, nella misura di € 294.201,00, Parte_3
a titolo di diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre Persona_3 per aver perso la sorella (cfr. doc. D.9) e il fratello (cfr. doc. D.10) – con la CP_9 CP_10 precisazione, più volte esplicitata negli scritti difensivi di parte attrice, che l'odierno attore intende ottenere la condanna della Repubblica Federale di Parte_3
Germania per l'integrale risarcimento dei danni cagionati a , ivi comprese Persona_3 le quote ereditarie confluite nella comunione ereditaria di cui è coerede insieme Pt_3 CP_ alla sorella e agli eredi dell'altra sorella , in virtù del costante orientamento CP_14 della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una massa ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (cfr. Cass., SS.UU, n. 24657/2007) –, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la
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stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri
Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo
Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Federale di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della Germania, per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della
Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo
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(“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale
(art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della
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persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812;
Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto
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che i propri congiunti venivano illegalmente arrestati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi morivano, dopo avere subito condizioni di restrizione di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del
2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_16 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_16 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
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pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al
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punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal
Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_16 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la
Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della
Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò dell'originario debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante espromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura
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civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato
(v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025,
n. 7371) che anche il può essere evocato Controparte_6 in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli CP_16 effetti della condanna emessa a carico della Germania;
ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il , non ricorrono le questioni Controparte_6 di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dall'interveniente in via adesiva dipendente (art. 105 comma 2 c.p.c.; v. sul punto
Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669, sopra citata) risulta infondata, ad avviso del
Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
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In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare
l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il
25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e
a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di HA AR e del 22 luglio 1997). Nei lavori Persona_6 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per
l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_7 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono
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nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina,
Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_7 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la
"inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), Per_8 indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_9 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU,
7/04/2015, ES c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44
e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta
l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale
(«qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di
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prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
Le parti attrici hanno svolto in citazione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai propri ascendenti e rispettivi danti causa Per_1
e nonché , e consistenti, quanto ai primi due, Persona_2 Persona_3 nella drammatica perdita dei genitori ( e ) e Controparte_8 CP_9 dello zio (fratello di ) presso il campo di concentramento, CP_10 CP_9 nonché per il tempo trascorso nell'orfanotrofio di Settignano;
nonché, quanto al sig. , per la perdita della sorella e del fratello , Persona_3 CP_9 CP_10 sempre presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli attori.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione
- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
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l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez.
2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che tutte le odierne parti attrici siano eredi dei rispettivi danti causa ( e Persona_1 Persona_2 [...]
), grazie alla documentazione esibita in atti. Per_3
Infatti, è documentato che: (i) gli attori e siano nati a Pt_1 Controparte_1
Roma rispettivamente il 2 gennaio 1964 e il 3 febbraio 1959 da Persona_1
e da (all. C.
3 -C.4 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di Parte_4 parte attrice); che il padre sia deceduto a Roma il 14 aprile 2014 Persona_1
(all. C.1 ivi); che anche la madre, , sia deceduta il 17 agosto 2017 Parte_4
(all. C.2 ivi); (ii) che gli attori e siano nati a Roma CP_2 Parte_2 Per_1 rispettivamente il 12 ottobre 1964 e il 19 gennaio 1970 da e Persona_2
(all. C.
8- C.9 ivi); che la madre sia deceduta dopo il marito in
[...] Persona_10
Israele il 22 luglio 2006 (all. C.11); (iii) che l'attore sia nato a Parte_3
Piacenza il 7 dicembre 1951 da e (all. C.14 ivi); che Persona_3 CP_17 il padre sia deceduto a Piacenza il 25 marzo 1994 (all. C.12 ivi); che anche la madre, sia deceduta a Piacenza il 30 dicembre 2009 (all. C.13 ivi). CP_17
Dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di eredi ab intestato in capo a
, , e Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2
Infine, è stato prodotto il testamento di e il successivo della Persona_3 vedova (all. C.15 e C.17 ivi) in cui testualmente si legge «i signori CP_17
e dichiarano di prestare (…) piena adesione al CP_18 Parte_3 testamento che precede. La signora dichiara quindi di accettare, come CP_19 accetta, puramente e semplicemente l'eredità della signora così come sopra CP_17 devolutasi».
Tanto basta alla dimostrazione della delazione ereditaria in favore di Pt_3
.
[...]
D'altronde, l'esercizio dei diritti già spettanti al genitore, e la richiesta di risarcimento del danno da questi patito per effetto delle vessazioni subite durante l'internamento, ben possono considerarsi equipollenti all'accettazione dell'eredità delata per testamento.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
17 18
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici (rispettivamente i sig.ri Persona_1
e ), per la perdita dei legami parentali subita a Persona_2 Persona_3 causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all. A.3) emerge che: (i) padre di e , nato Controparte_8 Per_1 Per_2
a Firenze il 18 febbraio 1904 e componente della comunità ebraica di Roma (all.
A.18) veniva arrestato a Genova il 3 novembre 1943, all'età di 39 anni;
condotto nel carcere di Genova, veniva quindi deportato ad Auschwitz in data 6 dicembre
1943 ed ivi giungeva l'11 dicembre 1943, dove veniva immediatamente ucciso;
(ii)
, coniuge di e madre di e , nata CP_9 CP_8 Per_1 Per_2
a Pisa il 6 maggio 1907, componente della comunità ebraica di Roma (All.19) veniva arrestata a Firenze il 26 novembre 1943 all'età di 36 anni;
condotta a
Verona, veniva quindi deportata ad Auschwitz il 6 dicembre 1943, ed ivi giungeva l'11 dicembre 1943 dove veniva immediatamente uccisa;
(iii) CP_10
(nato a [...] il [...]), fratello di e di ,
[...] CP_9 Persona_3 componente della comunità ebraica di Roma (all. A.18) veniva arrestato a Torino il 15 dicembre 1943 all'età di 34 anni;
condotto nel carcere di Milano, veniva quindi deportato ad Auschwitz il 30 gennaio 1944 ed ivi giungeva il 6 febbraio
1944; veniva poi trasferito a Buchenwald, dove decedeva il 26 gennaio 1945.
Alla luce della documentazione in atti, è dimostrato che i danti causa delle parti attrici ( e da un lato, dall'altro) Per_1 Persona_2 Persona_3 abbiano subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, la perdita dell'intero nucleo familiare di provenienza, a causa dell'illecito arresto, dell'illecita deportazione e del barbaro assassinio dei rispettivi genitori e fratelli, presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che
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pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici consiste dunque nel pretium doloris patito per effetto della perdita del nucleo familiare.
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
Pertanto, avuta la prova che il nucleo familiare (genitori e zio per quanto riguarda e fratello e sorella per quanto riguarda Per_1 Persona_2 [...]
) sia venuto meno nelle incresciose circostanze sopra descritte, ad avviso Per_3 del Tribunale deve essere risarcito il danno patito dai superstiti per la prematura e drammatica perdita del nucleo familiare.
Tale danno va liquidato, considerata l'assoluta peculiarità del caso, e secondo i precedenti del Tribunale, riconoscendo: a) a (oggi, ai suoi eredi Persona_1 aventi causa) il complessivo credito di € 350.000,00 di cui € 300.000,00 per la perdita dei genitori ed € 50.000,00 per la perdita dello ziob) a Parte_5
(oggi, ai suoi eredi aventi causa) il complessivo credito di € 350.000,00 di cui €
300.000,00 per la perdita dei genitori ed € 50.000,00 per la perdita dello zio;
c) a
(oggi, al suo erede avente causa) il complessivo credito di € Persona_3
200.000,00 per la perdita del fratello e della . CP_10 CP_20
La Repubblica Federale di Germania va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 900.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
19 20
La liquidazione deve essere disposta in favore delle parti attrici pro quota
(ossia: in favore di per ½ e in favore di per ½ per Parte_1 Controparte_1
i danni patiti dal padre in favore di per ½ e in favore di Per_1 CP_2 per ½ per i danni patiti dal padre;
in favore di Parte_2 Per_2 Pt_3
per l'intero dei danni patiti dal padre ), avendo gli attori fattone
[...] Per_3 richiesta esplicita nelle conclusioni dello scritto introduttivo, così rinunciando
(per facta concludentia ma inequivocamente) alla solidarietà (art. 1311 c.c.).
3.3 Diversamente, non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patiti da e per i nove mesi Per_1 Persona_2 passati nell'orfanotrofio maschile di Settignano.
Sul punto, le parti attrici , , e hanno Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2 rappresentato come i loro rispettivi padri abbiano trovato rifugio nell'orfanotrofio sotto le mentite spoglie di due orfani di religione cristiana, per sfuggire ai rastrellamenti e conseguenti deportazioni messi in atto dalle forze del
Terzo Reich;
trovandosi costretti a «celare a lungo la propria identità, per paura di soffiate, discriminazioni e violenze, vivendo, come detto, in punta di piedi e soffrendo costantemente, non solo per la fame e il freddo, ma, in generale, per la loro condizione»
(pag. 30 della citazione) «nella consapevolezza di aver perso i genitori e nel terrore che la propria identità potesse essere scoperta da un momento all'altro con tragiche conseguenze» (pag. 6 memoria art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Sennonché, tale danno potrebbe imputarsi alla responsabilità della Repubblica
Federale Tedesca avendo la prova (anche presuntiva) che sia stato cagionato da delicta imperii del Governo del Terzo Reich, e che nello specifico sia derivato dalla necessità di “sfuggire alla furia nazista” (pag. 6 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
In sintesi, spettava alla parte attrice di dimostrare che lo specifico danno lamentato in giudizio sia la conseguenza di «crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», così come recita l'art. 43, comma 1, d.l. n.
36/2022.
Nel caso di specie, l'unico documento depositato dagli attori è l'autobiografia di “Non ti voltare”, in cui si fa menzione del periodo passato Persona_1 nell'orfanotrofio insieme al fratello, alle pagg. 63-67 (All. A.9).
Tale essendo l'unica fonte di prova sottoposto allo scrutinio del Tribunale, vale la pena osservare come la necessità di rifugiarsi e di celare la propria identità, in quanto membri della comunità ebraica, sembrerebbe trovare plausibile ragione, anche per la tempistica tratteggiata dagli stessi attori, nelle leggi razziali le quali, pur esprimendo una deprecabile forma di crimine contro
20 21
l'umanità2 sono di matrice fascista, e sono quindi imputabili al regime fascista.
Vale ricordare, in particolare: il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n.
1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista), che escludeva gli ebrei dalle scuole pubbliche e private;
il Regio Decreto Legge 7 settembre 1938,
n. 1381 (Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri), con il quale si decretava l'espulsione degli ebrei stranieri dal territorio italiano;
il Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana), introduttivo di una serie di drastiche limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali, quali il divieto di matrimonio tra italiani e persone di “altra razza”, il divieto di impiego di domestici “ariani” da parte delle famiglie ebree, una serie di divieti imposti agli ebrei, preclusivi dell'accesso alle proprietà immobiliari o a determinate professioni.
Trattasi di leggi adottate dal regime fascista costituenti l'ultimo esito della campagna propagandistica antiebraica avviata nel 1937, quindi in epoca antecedente alla stipula, con la Germania nazista, del patto d'acciaio, sopravvenuta in data 22 maggio 1939; vero che esse si inserivano in un contesto europeo in cui varie nazioni (Germania, Romania, Ungheria e Polonia) avevano avviato un processo di segregazione ed emarginazione civile degli ebrei, ma ai fini del presente giudizio occorreva dimostrare che il danno lamentato in giudizio
(sostanzialmente, l'esilio dalla propria famiglia, dal proprio ambiente e dagli affetti) fosse causato da crimini imputabili alle forze del Terzo Reich, non già genericamente alle condizioni di persecuzione per motivi religiosi (c.d. di razza) dovute alle leggi fasciste.
A tal fine, giacché è noto (art. 115 c.p.c.) che il primo rastrellamento degli ebrei in Italia, ai fini della deportazione, aveva luogo dopo l'armistizio del 8 settembre
1943, e nello specifico in data 16 ottobre 1943 presso il Ghetto di Roma, un valido indizio (art. 2727 c.c.) a sostegno della domanda avrebbe potuto essere fornito dalla precisa datazione del momento in cui la sig.ra , madre di Per_3
si risolveva a consegnare i figli alle cure delle suore Parte_6 dell'orfanotrofio di Settignano: laddove dimostrato che i giovani fossero Per_2 stati collocati in orfanotrofio dopo l'armistizio, avrebbe potuto ravvisarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto criminale imputato alla Germania nazista.
Poiché, diversamente, dalla citazione emerge che la necessità di dare un rifugio sicuro ai propri figli sia stata avvertita, dai genitori dei giovani e Per_1
, sin dall'adozione delle leggi razziali, la domanda non può trovare Per_2 accoglimento, non risultando soddisfatto l'onere di prova comunque gravante sulla parte danneggiata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (sotto il profilo della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto illecito imputato
21 22
al danneggiante).
3.4 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del
2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al
“Fondo ristori” la detrazione o il diffalco che dir si voglia, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle norme indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
È solo per completezza, pertanto, che il Tribunale osserva, alla luce della documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegati nn. 1 e
2 alla nota del 17 marzo 2025) che e abbiano ottenuto, Per_1 Persona_2 con decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1969, un indennizzo di lire
432.859,056.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese del giudizio vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento, per le cause e titoli indicati in narrativa:
(a) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
(b) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Controparte_1
(c) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione
22 23
della presente sentenza al saldo, in favore di CP_2
(d) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_2
(e) della somma di € 200.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_3
- accerta che sussistono i presupposti per il diffalco (sia in sede amministrativa che in sede esecutiva), dagli importi sopra indicati, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore dei sig.ri e ai sensi della Per_1 Persona_2 legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994,
n. 94, di cui al par.
3.4 della presente sentenza;
- condanna la parte convenuta, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Controparte_6
€ 1.686,00 per esborsi, € 37.000,00 per compensi tariffari (sul valore da € 520.001 a
€ 1.000.000, previo aumento per il numero delle parti rappresentate) con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Di Porto, TT PE, ON CO
e AL AL, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Roma, 16 ottobre 2025 il giudice
SS SI
23
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SS SI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra e in qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Per_1
e in qualità di eredi di
[...] CP_2 Parte_2 Per_2
, in qualità di erede di ,
[...] Parte_3 Persona_3 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Di Porto,
TT PE, ON CO e AL AL, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e
REPUBBLICA FEDERALE DI CP_3
Convenuto contumace nonché
in persona del Controparte_4 CP_5 pro tempore, nonché in Controparte_6 persona del tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_7
Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12
Intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
1.1 Con l'atto introduttivo della lite, Parte_1 Controparte_1 [...]
e , assumendo di agire i primi due, CP_2 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi (figli) del sig. (nato a [...] il 15 giugno Persona_1
1931 e deceduto a Roma il 14 aprile 2014); e nella CP_2 Parte_2 qualità di eredi (figli) di (nato a [...] il [...] e Persona_2
1 2
deceduto in Israele il 26 ottobre 1981); infine in qualità di Parte_3 erede (figlio) di (nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_3
Piacenza il 25 marzo 1994), hanno citato la Repubblica Federale Tedesca chiedendo di:
«accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed , da Controparte_8 CP_9 CP_10 considerarsi crimine contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania e il al risarcimento dei danni non Controparte_6 patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95o nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95 o nella Controparte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95 o nella CP_2 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 377.557,95 o nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di € 294.201,00 Parte_3
o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
e così per un totale di € 1.804.432,80 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947e rivalutata annualmente sino al soddisfo».
Il tutto con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto che la famiglia
, composta in origine da Persona_4 Controparte_8 CP_9
(coniugi), e (figli), nonché (fratello di Per_1 Persona_2 CP_10
, benché civili non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, subivano i CP_9 crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio.
In particolare:
(i) PA veniva arrestato a Genova il 3 novembre 1943, CP_8
2 3
detenuto nel carcere di Genova, trasferito nel campo di raccolta di Milano, quindi deportato il 6 dicembre 1943 (con il convoglio n. 5) ad Auschwitz, dove veniva immediatamente ucciso, una volta giunto, in data 11 dicembre 1943;
(ii) , coniuge di , fuggita a Firenze con i figli, CP_9 CP_8 veniva ivi arrestata il 27 novembre 1943, trasferita al carcere di Firenze e quindi al campo di raccolta di Verona, quindi deportata il 6 dicembre 1943 (con il convoglio n. 5) ad Auschwitz, dove veniva immediatamente uccisa, una volta giunta, in data 11 dicembre 1943;
(iii) , fratello di veniva arrestato a Torino il 15 CP_10 CP_9 dicembre 1943, detenuto dapprima nel carcere Le Nuove di Torino, poi a San
OR a Milano, quindi deportato il 30 gennaio 1944 (con il convoglio n. 6) ad
Auschwitz, dove giungeva il 6 febbraio 1944; successivamente inviato a
Buchenwald, veniva qui ucciso il 26 gennaio 1945;
(iv) e fuggiti a Firenze con la madre, trovavano Per_1 Persona_2 rifugio nell'orfanotrofio maschile di Settignano, rimanendo nascosti fino alla fine della guerra, trovandosi costretti a «celare a lungo la propria identità, per paura di soffiate, discriminazioni e violenze, vivendo, come detto, in punta di piedi e soffrendo costantemente, non solo per la fame e il freddo, ma, in generale, per la loro condizione»
(pag. 30 della citazione) «nella consapevolezza di aver perso i genitori e nel terrore che la propria identità potesse essere scoperta da un momento all'altro con tragiche conseguenze» (pag. 6 memoria art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Precisando di avere interesse a vedere risarcire il danno non patrimoniale patito dai propri danti causa (per quanto concerne i sig.ri e Per_1 Per_2
per effetto della deportazione di tutto il nucleo familiare, nonché per il
[...] tempo trascorso nell'orfanotrofio di Settignano;
nonché il danno patito dal sig.
per la perdita della sorella e del fratello , gli attori Persona_3 CP_9 CP_10 hanno sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, e dal “Libro della Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di
. Persona_5
Le parti attrici hanno quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 1.804.432,80 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutazione monetaria.
1.2. La ed il Controparte_4 Controparte_6 hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo rigetto
[...] della domanda.
In particolare, hanno eccepito:
3 4
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Repubblica
Federale nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo
Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di
“omicidio” nei confronti di e Controparte_8 CP_9 CP_10
, nonché nei confronti di quest'ultimo di “riduzione in schiavitù”, allora
[...] punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_6 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili,
4 5
secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. ».
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' ha scelto la contumacia. Nella Controparte_12 dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii).
Anche per tale motivo non possono essere notificati».
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici hanno così precisato la domanda nei termini di cui a seguire:
«accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di ed , da Controparte_13 CP_9 CP_10 considerarsi crimini contro l'umanità e, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania e il al risarcimento dei danni non Controparte_6 patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a Parte_1 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_1 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 427.320,40, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso Persona_1 CP_1 il padre , la madre e lo zio per una somma totale di € Pt_1 CP_9
477.320,40, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a Controparte_1 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_1 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 427.320,40, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso Persona_1 il padre (cfr. doc. D.3 cit.), la madre (cfr. doc. D.4 cit.) e lo zio Pt_1 CP_9 CP_10
5 6
(cfr. doc. D.5 cit.); per una somma totale di € 477.320,40, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a CP_2 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_2 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 435.982,30, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso il Persona_2 padre (cfr. doc. D.6), la madre (cfr. doc. D.7) e lo zio (cfr. doc. Pt_1 CP_9 CP_10
D.8); per una somma totale di € 485.982,30, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 50.000,00, a Parte_2 titolo di 1/2 del diritto risarcitorio derivante dai danni patiti dal padre Persona_2 per aver trascorso 9 mesi nell'orfanotrofio di Settignano per sfuggire al rastrellamento nazista;
b) iure hereditatis, nella misura di € 435.982,30, a titolo di 1/2 dei diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre per aver perso il Persona_2 CP_1 padre (cfr. doc. D.6 cit.), la madre (cfr. doc. D.7 cit.) e lo zio (cfr. Pt_1 CP_9 doc. D.8 cit.); per una somma totale di € 485.982,30, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di ,: a) iure hereditatis, nella misura di € 294.201,00, Parte_3
a titolo di diritti risarcitori derivanti dai danni parentali patiti dal padre Persona_3 per aver perso la sorella (cfr. doc. D.9) e il fratello (cfr. doc. D.10) – con la CP_9 CP_10 precisazione, più volte esplicitata negli scritti difensivi di parte attrice, che l'odierno attore intende ottenere la condanna della Repubblica Federale di Parte_3
Germania per l'integrale risarcimento dei danni cagionati a , ivi comprese Persona_3 le quote ereditarie confluite nella comunione ereditaria di cui è coerede insieme Pt_3 CP_ alla sorella e agli eredi dell'altra sorella , in virtù del costante orientamento CP_14 della Corte Suprema di Cassazione, a mente del quale i crediti appartenenti a una massa ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (cfr. Cass., SS.UU, n. 24657/2007) –, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la
6 7
stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri
Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo
Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Federale di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della Germania, per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della
Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo
7 8
(“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale
(art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della
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persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812;
Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto
9 10
che i propri congiunti venivano illegalmente arrestati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi morivano, dopo avere subito condizioni di restrizione di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del
2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_16 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_16 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
10 11
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al
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punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal
Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_16 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la
Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della
Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò dell'originario debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante espromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura
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civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato
(v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025,
n. 7371) che anche il può essere evocato Controparte_6 in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli CP_16 effetti della condanna emessa a carico della Germania;
ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il , non ricorrono le questioni Controparte_6 di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dall'interveniente in via adesiva dipendente (art. 105 comma 2 c.p.c.; v. sul punto
Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669, sopra citata) risulta infondata, ad avviso del
Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
13 14
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare
l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il
25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e
a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di HA AR e del 22 luglio 1997). Nei lavori Persona_6 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per
l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_7 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono
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nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina,
Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_7 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la
"inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), Per_8 indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_9 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU,
7/04/2015, ES c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44
e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta
l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale
(«qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di
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prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
Le parti attrici hanno svolto in citazione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai propri ascendenti e rispettivi danti causa Per_1
e nonché , e consistenti, quanto ai primi due, Persona_2 Persona_3 nella drammatica perdita dei genitori ( e ) e Controparte_8 CP_9 dello zio (fratello di ) presso il campo di concentramento, CP_10 CP_9 nonché per il tempo trascorso nell'orfanotrofio di Settignano;
nonché, quanto al sig. , per la perdita della sorella e del fratello , Persona_3 CP_9 CP_10 sempre presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli attori.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione
- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
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l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez.
2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che tutte le odierne parti attrici siano eredi dei rispettivi danti causa ( e Persona_1 Persona_2 [...]
), grazie alla documentazione esibita in atti. Per_3
Infatti, è documentato che: (i) gli attori e siano nati a Pt_1 Controparte_1
Roma rispettivamente il 2 gennaio 1964 e il 3 febbraio 1959 da Persona_1
e da (all. C.
3 -C.4 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di Parte_4 parte attrice); che il padre sia deceduto a Roma il 14 aprile 2014 Persona_1
(all. C.1 ivi); che anche la madre, , sia deceduta il 17 agosto 2017 Parte_4
(all. C.2 ivi); (ii) che gli attori e siano nati a Roma CP_2 Parte_2 Per_1 rispettivamente il 12 ottobre 1964 e il 19 gennaio 1970 da e Persona_2
(all. C.
8- C.9 ivi); che la madre sia deceduta dopo il marito in
[...] Persona_10
Israele il 22 luglio 2006 (all. C.11); (iii) che l'attore sia nato a Parte_3
Piacenza il 7 dicembre 1951 da e (all. C.14 ivi); che Persona_3 CP_17 il padre sia deceduto a Piacenza il 25 marzo 1994 (all. C.12 ivi); che anche la madre, sia deceduta a Piacenza il 30 dicembre 2009 (all. C.13 ivi). CP_17
Dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di eredi ab intestato in capo a
, , e Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2
Infine, è stato prodotto il testamento di e il successivo della Persona_3 vedova (all. C.15 e C.17 ivi) in cui testualmente si legge «i signori CP_17
e dichiarano di prestare (…) piena adesione al CP_18 Parte_3 testamento che precede. La signora dichiara quindi di accettare, come CP_19 accetta, puramente e semplicemente l'eredità della signora così come sopra CP_17 devolutasi».
Tanto basta alla dimostrazione della delazione ereditaria in favore di Pt_3
.
[...]
D'altronde, l'esercizio dei diritti già spettanti al genitore, e la richiesta di risarcimento del danno da questi patito per effetto delle vessazioni subite durante l'internamento, ben possono considerarsi equipollenti all'accettazione dell'eredità delata per testamento.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
17 18
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici (rispettivamente i sig.ri Persona_1
e ), per la perdita dei legami parentali subita a Persona_2 Persona_3 causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all. A.3) emerge che: (i) padre di e , nato Controparte_8 Per_1 Per_2
a Firenze il 18 febbraio 1904 e componente della comunità ebraica di Roma (all.
A.18) veniva arrestato a Genova il 3 novembre 1943, all'età di 39 anni;
condotto nel carcere di Genova, veniva quindi deportato ad Auschwitz in data 6 dicembre
1943 ed ivi giungeva l'11 dicembre 1943, dove veniva immediatamente ucciso;
(ii)
, coniuge di e madre di e , nata CP_9 CP_8 Per_1 Per_2
a Pisa il 6 maggio 1907, componente della comunità ebraica di Roma (All.19) veniva arrestata a Firenze il 26 novembre 1943 all'età di 36 anni;
condotta a
Verona, veniva quindi deportata ad Auschwitz il 6 dicembre 1943, ed ivi giungeva l'11 dicembre 1943 dove veniva immediatamente uccisa;
(iii) CP_10
(nato a [...] il [...]), fratello di e di ,
[...] CP_9 Persona_3 componente della comunità ebraica di Roma (all. A.18) veniva arrestato a Torino il 15 dicembre 1943 all'età di 34 anni;
condotto nel carcere di Milano, veniva quindi deportato ad Auschwitz il 30 gennaio 1944 ed ivi giungeva il 6 febbraio
1944; veniva poi trasferito a Buchenwald, dove decedeva il 26 gennaio 1945.
Alla luce della documentazione in atti, è dimostrato che i danti causa delle parti attrici ( e da un lato, dall'altro) Per_1 Persona_2 Persona_3 abbiano subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, la perdita dell'intero nucleo familiare di provenienza, a causa dell'illecito arresto, dell'illecita deportazione e del barbaro assassinio dei rispettivi genitori e fratelli, presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che
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pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici consiste dunque nel pretium doloris patito per effetto della perdita del nucleo familiare.
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
Pertanto, avuta la prova che il nucleo familiare (genitori e zio per quanto riguarda e fratello e sorella per quanto riguarda Per_1 Persona_2 [...]
) sia venuto meno nelle incresciose circostanze sopra descritte, ad avviso Per_3 del Tribunale deve essere risarcito il danno patito dai superstiti per la prematura e drammatica perdita del nucleo familiare.
Tale danno va liquidato, considerata l'assoluta peculiarità del caso, e secondo i precedenti del Tribunale, riconoscendo: a) a (oggi, ai suoi eredi Persona_1 aventi causa) il complessivo credito di € 350.000,00 di cui € 300.000,00 per la perdita dei genitori ed € 50.000,00 per la perdita dello ziob) a Parte_5
(oggi, ai suoi eredi aventi causa) il complessivo credito di € 350.000,00 di cui €
300.000,00 per la perdita dei genitori ed € 50.000,00 per la perdita dello zio;
c) a
(oggi, al suo erede avente causa) il complessivo credito di € Persona_3
200.000,00 per la perdita del fratello e della . CP_10 CP_20
La Repubblica Federale di Germania va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 900.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
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La liquidazione deve essere disposta in favore delle parti attrici pro quota
(ossia: in favore di per ½ e in favore di per ½ per Parte_1 Controparte_1
i danni patiti dal padre in favore di per ½ e in favore di Per_1 CP_2 per ½ per i danni patiti dal padre;
in favore di Parte_2 Per_2 Pt_3
per l'intero dei danni patiti dal padre ), avendo gli attori fattone
[...] Per_3 richiesta esplicita nelle conclusioni dello scritto introduttivo, così rinunciando
(per facta concludentia ma inequivocamente) alla solidarietà (art. 1311 c.c.).
3.3 Diversamente, non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patiti da e per i nove mesi Per_1 Persona_2 passati nell'orfanotrofio maschile di Settignano.
Sul punto, le parti attrici , , e hanno Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2 rappresentato come i loro rispettivi padri abbiano trovato rifugio nell'orfanotrofio sotto le mentite spoglie di due orfani di religione cristiana, per sfuggire ai rastrellamenti e conseguenti deportazioni messi in atto dalle forze del
Terzo Reich;
trovandosi costretti a «celare a lungo la propria identità, per paura di soffiate, discriminazioni e violenze, vivendo, come detto, in punta di piedi e soffrendo costantemente, non solo per la fame e il freddo, ma, in generale, per la loro condizione»
(pag. 30 della citazione) «nella consapevolezza di aver perso i genitori e nel terrore che la propria identità potesse essere scoperta da un momento all'altro con tragiche conseguenze» (pag. 6 memoria art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Sennonché, tale danno potrebbe imputarsi alla responsabilità della Repubblica
Federale Tedesca avendo la prova (anche presuntiva) che sia stato cagionato da delicta imperii del Governo del Terzo Reich, e che nello specifico sia derivato dalla necessità di “sfuggire alla furia nazista” (pag. 6 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
In sintesi, spettava alla parte attrice di dimostrare che lo specifico danno lamentato in giudizio sia la conseguenza di «crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», così come recita l'art. 43, comma 1, d.l. n.
36/2022.
Nel caso di specie, l'unico documento depositato dagli attori è l'autobiografia di “Non ti voltare”, in cui si fa menzione del periodo passato Persona_1 nell'orfanotrofio insieme al fratello, alle pagg. 63-67 (All. A.9).
Tale essendo l'unica fonte di prova sottoposto allo scrutinio del Tribunale, vale la pena osservare come la necessità di rifugiarsi e di celare la propria identità, in quanto membri della comunità ebraica, sembrerebbe trovare plausibile ragione, anche per la tempistica tratteggiata dagli stessi attori, nelle leggi razziali le quali, pur esprimendo una deprecabile forma di crimine contro
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l'umanità2 sono di matrice fascista, e sono quindi imputabili al regime fascista.
Vale ricordare, in particolare: il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n.
1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista), che escludeva gli ebrei dalle scuole pubbliche e private;
il Regio Decreto Legge 7 settembre 1938,
n. 1381 (Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri), con il quale si decretava l'espulsione degli ebrei stranieri dal territorio italiano;
il Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana), introduttivo di una serie di drastiche limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali, quali il divieto di matrimonio tra italiani e persone di “altra razza”, il divieto di impiego di domestici “ariani” da parte delle famiglie ebree, una serie di divieti imposti agli ebrei, preclusivi dell'accesso alle proprietà immobiliari o a determinate professioni.
Trattasi di leggi adottate dal regime fascista costituenti l'ultimo esito della campagna propagandistica antiebraica avviata nel 1937, quindi in epoca antecedente alla stipula, con la Germania nazista, del patto d'acciaio, sopravvenuta in data 22 maggio 1939; vero che esse si inserivano in un contesto europeo in cui varie nazioni (Germania, Romania, Ungheria e Polonia) avevano avviato un processo di segregazione ed emarginazione civile degli ebrei, ma ai fini del presente giudizio occorreva dimostrare che il danno lamentato in giudizio
(sostanzialmente, l'esilio dalla propria famiglia, dal proprio ambiente e dagli affetti) fosse causato da crimini imputabili alle forze del Terzo Reich, non già genericamente alle condizioni di persecuzione per motivi religiosi (c.d. di razza) dovute alle leggi fasciste.
A tal fine, giacché è noto (art. 115 c.p.c.) che il primo rastrellamento degli ebrei in Italia, ai fini della deportazione, aveva luogo dopo l'armistizio del 8 settembre
1943, e nello specifico in data 16 ottobre 1943 presso il Ghetto di Roma, un valido indizio (art. 2727 c.c.) a sostegno della domanda avrebbe potuto essere fornito dalla precisa datazione del momento in cui la sig.ra , madre di Per_3
si risolveva a consegnare i figli alle cure delle suore Parte_6 dell'orfanotrofio di Settignano: laddove dimostrato che i giovani fossero Per_2 stati collocati in orfanotrofio dopo l'armistizio, avrebbe potuto ravvisarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto criminale imputato alla Germania nazista.
Poiché, diversamente, dalla citazione emerge che la necessità di dare un rifugio sicuro ai propri figli sia stata avvertita, dai genitori dei giovani e Per_1
, sin dall'adozione delle leggi razziali, la domanda non può trovare Per_2 accoglimento, non risultando soddisfatto l'onere di prova comunque gravante sulla parte danneggiata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (sotto il profilo della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto illecito imputato
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al danneggiante).
3.4 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del
2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al
“Fondo ristori” la detrazione o il diffalco che dir si voglia, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle norme indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
È solo per completezza, pertanto, che il Tribunale osserva, alla luce della documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegati nn. 1 e
2 alla nota del 17 marzo 2025) che e abbiano ottenuto, Per_1 Persona_2 con decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1969, un indennizzo di lire
432.859,056.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese del giudizio vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento, per le cause e titoli indicati in narrativa:
(a) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
(b) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Controparte_1
(c) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione
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della presente sentenza al saldo, in favore di CP_2
(d) della somma di € 175.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_2
(e) della somma di € 200.000,00 oltre interessi legali alla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_3
- accerta che sussistono i presupposti per il diffalco (sia in sede amministrativa che in sede esecutiva), dagli importi sopra indicati, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore dei sig.ri e ai sensi della Per_1 Persona_2 legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994,
n. 94, di cui al par.
3.4 della presente sentenza;
- condanna la parte convenuta, in solido con l'interveniente
[...]
, alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Controparte_6
€ 1.686,00 per esborsi, € 37.000,00 per compensi tariffari (sul valore da € 520.001 a
€ 1.000.000, previo aumento per il numero delle parti rappresentate) con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Di Porto, TT PE, ON CO
e AL AL, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Roma, 16 ottobre 2025 il giudice
SS SI
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