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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1232/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 9937 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vibo Valentia, ha proposto appello avverso la sentenza n. 847/02/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, la quale aveva accolto il ricorso dei contribuenti Resistente_1 e Resistente_2, annullando l'avviso di accertamento relativo all'attribuzione di rendita catastale e alla liquidazione dei relativi tributi e sanzioni per un immobile sito nel Comune di Soriano Calabro,. Il giudizio di primo grado traeva origine dall'impugnazione, da parte degli odierni appellati, del provvedimento con cui l'Ufficio aveva proceduto all'accatastamento d'ufficio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1, co. 277, della legge n. 244/07, sul presupposto della mancata ottemperanza dei proprietari all'invito di regolarizzazione catastale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze dei ricorrenti rilevando la mancata prova della notifica degli atti prodromici necessari a legittimare l'intervento in surroga dell'Ufficio, specificamente le richieste preliminari e il preavviso di sopralluogo, in violazione del principio del contraddittorio,. Con l'atto di appello, l'Agenzia delle Entrate lamenta essenzialmente la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultra petizione. L'Ufficio deduce che i ricorrenti, nel ricorso introduttivo, si erano limitati a eccepire la mancata allegazione del provvedimento di attribuzione della rendita all'interno della busta notificata, senza mai contestare formalmente l'assenza di notifica degli atti prodromici all'accatastamento, circostanza sulla quale il giudice avrebbe invece fondato la propria decisione,,.
L'appellante sostiene altresì di aver prodotto in giudizio la documentazione attestante la regolarità della procedura e chiede la riforma integrale della sentenza,. Si sono costituiti in giudizio i signori Resistente_1 e Resistente_2, contestando integralmente i motivi di appello. La difesa degli appellati ha evidenziato come la contestazione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici sia emersa legittimamente nel corso del giudizio di primo grado, solo a seguito delle controdeduzioni dell'Ufficio che davano atto di una procedura pregressa mai conosciuta prima dagli eredi. Hanno ribadito l'assenza di prova riguardo alla notifica degli atti presupposti nei confronti del de cuius o degli eredi stessi e hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese,. La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di ultra petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. sollevata dall'Ufficio appellante. È ben vero che il ricorso introduttivo dei contribuenti si focalizzava sulla mancata allegazione del provvedimento finale, tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa degli appellati, la dinamica processuale ha imposto un ampliamento del thema decidendum in conseguenza delle difese svolte dall'Amministrazione finanziaria. È emerso dagli atti che i contribuenti hanno potuto prendere cognizione dell'esistenza di una presunta attività prodromica (inviti, diffide, preavvisi di sopralluogo) solo attraverso la lettura delle controdeduzioni dell'Ufficio nel primo grado di giudizio. Ne consegue che la successiva contestazione, da parte dei ricorrenti, circa l'omessa notifica di tali atti presupposti costituisce un legittimo esercizio del diritto di difesa e non una domanda nuova inammissibile.
Il giudice di prime cure, pertanto, pronunciandosi sulla validità della procedura di notifica degli atti prodromici, non ha travalicato i limiti della domanda, ma ha doverosamente verificato la sussistenza dei presupposti di legittimità dell'azione amministrativa di surroga, contestati dalle parti non appena ne hanno avuto contezza.
Nel merito, la decisione dei primi giudici merita piena conferma. La procedura di accatastamento d'ufficio per i cosiddetti "immobili fantasma", disciplinata dall'art. 1, comma 277, della Legge n. 244/2007 e dall'art. 1, comma 336, della Legge n. 311/2004, prevede un iter rigoroso che subordina il potere sostitutivo dell'Agenzia delle Entrate alla preventiva notifica, da parte del Comune, di una richiesta di aggiornamento catastale e alla successiva inerzia del proprietario,,. Tale notifica costituisce condizione imprescindibile per l'instaurazione del contraddittorio e per la legittimità della successiva iscrizione in catasto con oneri a carico del contribuente. Dall'esame degli atti di causa e dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge che l'Ufficio non ha fornito la prova rigorosa della notifica degli atti prodromici nei confronti del dante causa, signor Resistente_2, né tantomeno nei confronti degli odierni appellati,. Sebbene l'Agenzia sostenga di aver prodotto documentazione in tal senso, le controdeduzioni degli appellati e l'accertamento di fatto operato dal giudice di primo grado evidenziano che tali notifiche non risultano perfezionate nei confronti dei soggetti legittimati o mancano del tutto,. In assenza della prova certa della notifica dell'invito bonario e del preavviso di sopralluogo, l'intera procedura di accertamento d'ufficio risulta viziata per violazione del diritto al contraddittorio preventivo, rendendo illegittimo il provvedimento finale di attribuzione della rendita e di irrogazione delle sanzioni. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui l'inadempimento degli obblighi dichiarativi non esonera l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie procedimentali e dalla rituale notifica degli atti che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1232/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 9937 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vibo Valentia, ha proposto appello avverso la sentenza n. 847/02/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, la quale aveva accolto il ricorso dei contribuenti Resistente_1 e Resistente_2, annullando l'avviso di accertamento relativo all'attribuzione di rendita catastale e alla liquidazione dei relativi tributi e sanzioni per un immobile sito nel Comune di Soriano Calabro,. Il giudizio di primo grado traeva origine dall'impugnazione, da parte degli odierni appellati, del provvedimento con cui l'Ufficio aveva proceduto all'accatastamento d'ufficio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1, co. 277, della legge n. 244/07, sul presupposto della mancata ottemperanza dei proprietari all'invito di regolarizzazione catastale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze dei ricorrenti rilevando la mancata prova della notifica degli atti prodromici necessari a legittimare l'intervento in surroga dell'Ufficio, specificamente le richieste preliminari e il preavviso di sopralluogo, in violazione del principio del contraddittorio,. Con l'atto di appello, l'Agenzia delle Entrate lamenta essenzialmente la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultra petizione. L'Ufficio deduce che i ricorrenti, nel ricorso introduttivo, si erano limitati a eccepire la mancata allegazione del provvedimento di attribuzione della rendita all'interno della busta notificata, senza mai contestare formalmente l'assenza di notifica degli atti prodromici all'accatastamento, circostanza sulla quale il giudice avrebbe invece fondato la propria decisione,,.
L'appellante sostiene altresì di aver prodotto in giudizio la documentazione attestante la regolarità della procedura e chiede la riforma integrale della sentenza,. Si sono costituiti in giudizio i signori Resistente_1 e Resistente_2, contestando integralmente i motivi di appello. La difesa degli appellati ha evidenziato come la contestazione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici sia emersa legittimamente nel corso del giudizio di primo grado, solo a seguito delle controdeduzioni dell'Ufficio che davano atto di una procedura pregressa mai conosciuta prima dagli eredi. Hanno ribadito l'assenza di prova riguardo alla notifica degli atti presupposti nei confronti del de cuius o degli eredi stessi e hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese,. La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di ultra petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. sollevata dall'Ufficio appellante. È ben vero che il ricorso introduttivo dei contribuenti si focalizzava sulla mancata allegazione del provvedimento finale, tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa degli appellati, la dinamica processuale ha imposto un ampliamento del thema decidendum in conseguenza delle difese svolte dall'Amministrazione finanziaria. È emerso dagli atti che i contribuenti hanno potuto prendere cognizione dell'esistenza di una presunta attività prodromica (inviti, diffide, preavvisi di sopralluogo) solo attraverso la lettura delle controdeduzioni dell'Ufficio nel primo grado di giudizio. Ne consegue che la successiva contestazione, da parte dei ricorrenti, circa l'omessa notifica di tali atti presupposti costituisce un legittimo esercizio del diritto di difesa e non una domanda nuova inammissibile.
Il giudice di prime cure, pertanto, pronunciandosi sulla validità della procedura di notifica degli atti prodromici, non ha travalicato i limiti della domanda, ma ha doverosamente verificato la sussistenza dei presupposti di legittimità dell'azione amministrativa di surroga, contestati dalle parti non appena ne hanno avuto contezza.
Nel merito, la decisione dei primi giudici merita piena conferma. La procedura di accatastamento d'ufficio per i cosiddetti "immobili fantasma", disciplinata dall'art. 1, comma 277, della Legge n. 244/2007 e dall'art. 1, comma 336, della Legge n. 311/2004, prevede un iter rigoroso che subordina il potere sostitutivo dell'Agenzia delle Entrate alla preventiva notifica, da parte del Comune, di una richiesta di aggiornamento catastale e alla successiva inerzia del proprietario,,. Tale notifica costituisce condizione imprescindibile per l'instaurazione del contraddittorio e per la legittimità della successiva iscrizione in catasto con oneri a carico del contribuente. Dall'esame degli atti di causa e dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge che l'Ufficio non ha fornito la prova rigorosa della notifica degli atti prodromici nei confronti del dante causa, signor Resistente_2, né tantomeno nei confronti degli odierni appellati,. Sebbene l'Agenzia sostenga di aver prodotto documentazione in tal senso, le controdeduzioni degli appellati e l'accertamento di fatto operato dal giudice di primo grado evidenziano che tali notifiche non risultano perfezionate nei confronti dei soggetti legittimati o mancano del tutto,. In assenza della prova certa della notifica dell'invito bonario e del preavviso di sopralluogo, l'intera procedura di accertamento d'ufficio risulta viziata per violazione del diritto al contraddittorio preventivo, rendendo illegittimo il provvedimento finale di attribuzione della rendita e di irrogazione delle sanzioni. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui l'inadempimento degli obblighi dichiarativi non esonera l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie procedimentali e dalla rituale notifica degli atti che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado, spese come in motivazione.