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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6081 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI LL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6081/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti GIGLIO ROBERTO e CECI GIROLAMO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 RA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 23.05.2023, l'istante in epigrafe indicato, operaio di cava, impegnato in attività lavorativa in miniera dal 1975 al 2020, deduceva di aver presentato all' domanda CP_1 amministrativa del 18.11.2021 per il riconoscimento di malattia professionale (“lesione della cuffia dei rotatori-tendinite del sovraspinoso”), ma la domanda veniva rigettata per supposta insussistenza di certificazione medica attestante la patologia denunziata;
ritenendo ingiusto tale diniego, il 1 ricorrente, in fruttuosamente esperito ricorso amministrativo, adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari al 7% e, complessivamente (tenuto conto del danno biologico nella misura del 9% riveniente da pregresse malattie riconosciute), al 12%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del CP_1 dovuto a titolo di indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di CP_1 esposizione a rischio e nesso causale, essendo la patologia denunciata ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, il teste escusso ha confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio di cava dedotte in ricorso, l'utilizzo degli attrezzi e macchine ivi menzionati, nonché la movimentazione di carichi pesanti da parte del ricorrente (v. dichiarazioni rese dal teste sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 20.02.2025).
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, ha accertato che “che la tendinopatia del sovraspinoso deve, per essere considerata malattia professionale, rispettare i principi della ripetitività e continuatività prolungata di attività lavorativa specifica. Nel caso in oggetto, la dimostrata esposizione continua e quotidiana, non occasionale, al rischio morbigeno per la tecnopatia denunciata, come ricavabile dall'estratto contributivo è possibile CP_2 ritenersi la predetta patologia in relazione causale con l'attività lavorativa svolta dall'istante per l'effettiva esposizione al rischio specifico, idoneo all'insorgenza della patologia riscontrata;
pertanto, ritenuto sufficiente il fattore lavorativo come nesso eziologico, il danno biologico subito
2 può essere quantificato nella misura del 3% (tre percento), sulla base delle indicazioni tabellari allegate al D.M. 12.07.2000, cod. 224, con riferimento alla documentazione prodotta e al dato obiettivo rilevato. In pratica, è la conseguenza di una reiterata movimentazione manuale dei carichi, di movimenti prolungati di prensione, microtraumi e posture incongrue degli arti superiori effettuati con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Per quanto suddetto risulta chiaro che la tendinopatia del sovraspinoso deve, per essere considerata malattia professionale, rispettare i principi della ripetitività e continuatività prolungata di attività lavorativa specifica. Nel caso in oggetto, la dimostrata esposizione continua e quotidiana, non occasionale, al rischio morbigeno per la tecnopatia denunciata, come ricavabile dall'estratto contributivo è possibile CP_2 ritenersi la predetta patologia in relazione causale con l'attività lavorativa svolta dall'istante, per l'effettiva esposizione al rischio specifico, idoneo all'insorgenza della patologia riscontrata;
pertanto, ritenuto sufficiente il fattore lavorativo come nesso eziologico, il danno biologico subito può essere quantificato nella misura del 3% (tre percento), sulla base delle indicazioni tabellari allegate al D.M. 12.07.2000, cod. 224, con riferimento alla documentazione prodotta e al dato obiettivo rilevato e nella misura complessiva dell'11%, tenuto conto delle preesistenze lavorative di danno biologico del 9% per altre malattie professionali riconosciute (ernie discali e ipoacusia).”.
Il CTU -anche accogliendo le osservazioni critiche formulate dall' con riguardo alla corretta CP_1 applicazione dei criteri applicativi per la valutazione della lesione all'integrità psicofisica stabiliti dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, secondo cui “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni” - ha dunque definitivamente concluso: “che la patologia denunciata (tendinopatia del sovraspinoso spalle) è riferibile a malattia a genesi lavorativa per provata esposizione continua, non occasionale, ad un rischio morbigeno specifico, come ricavabile dall'estratto contributivo con CP_2 l'attribuzione alla ricorrente, sulla base del lieve quadro algo-disfunzionale riscontrato, di un danno biologico nella misura del 3% (tre percento) e riconoscimento di un danno biologico complessivo dell'11% (undici percento), tenuto conto delle preesistenze lavorative di danno biologico del 9% per altre malattie professionali riconosciute (ernie discali e ipoacusia), a decorrere dalla domanda amministrativa, a mente delle indicazioni contenute nel D.M. 12.07.2000”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M., tenuto conto dell'entità del danno biologico riveniente da pregresse malattie già riconosciute, determina un danno biologico complessivo pari all'11%.
3 Al riguardo, va disattesa la richiesta da ultimo formulata dalla parte ricorrente di “condannare l' CP_1 al pagamento del relativo danno biologico in sorte capitale nella misura complessiva del 12% (atteso l'avvenuto riconoscimento pregresso delle ernie discali e della ipoacusia quantificate nella misura del 10% in luogo del 9%)” di cui alla sentenza n. 4065/2025 del 30/10/2025 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, in quanto - in disparte la circostanza per cui l'odierno istante ometteva del tutto di riferire in ricorso della previa instaurazione di giudizio finalizzato alla corresponsione di un indennizzo superiore a quello allo stato corrisposto in ragione della valutazione dell'invalidità derivante dalla malattia professionale delle ernie discali multiple nella percentuale del 12% anziché in quella inferiore del 6% attribuita dall' - i criteri medico - legali applicabili non implicano la CP_1 sommatoria delle singole menomazioni, ma una valutazione complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo subito dal lavoratore, senz'altro correttamente stimato dal ctu.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1 13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado complessivo pari all'11%, con decorrenza dal 18.11.2021, oltre agli interessi legali sino al saldo.
In considerazione dell'entità dell'aumento percentuale della misura del danno biologico complessivamente riconosciuto, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 23.05.2023, così
CP_1 provvede: Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari complessivamente all'11% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 18.11.2021, con condanna dell'
CP_1 alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del
CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
CP_1 Bari, lì 20/11/2025
Il Giudice
DI LL
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa DI LL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6081/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti GIGLIO ROBERTO e CECI GIROLAMO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 RA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 23.05.2023, l'istante in epigrafe indicato, operaio di cava, impegnato in attività lavorativa in miniera dal 1975 al 2020, deduceva di aver presentato all' domanda CP_1 amministrativa del 18.11.2021 per il riconoscimento di malattia professionale (“lesione della cuffia dei rotatori-tendinite del sovraspinoso”), ma la domanda veniva rigettata per supposta insussistenza di certificazione medica attestante la patologia denunziata;
ritenendo ingiusto tale diniego, il 1 ricorrente, in fruttuosamente esperito ricorso amministrativo, adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari al 7% e, complessivamente (tenuto conto del danno biologico nella misura del 9% riveniente da pregresse malattie riconosciute), al 12%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del CP_1 dovuto a titolo di indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di CP_1 esposizione a rischio e nesso causale, essendo la patologia denunciata ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, il teste escusso ha confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio di cava dedotte in ricorso, l'utilizzo degli attrezzi e macchine ivi menzionati, nonché la movimentazione di carichi pesanti da parte del ricorrente (v. dichiarazioni rese dal teste sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 20.02.2025).
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, ha accertato che “che la tendinopatia del sovraspinoso deve, per essere considerata malattia professionale, rispettare i principi della ripetitività e continuatività prolungata di attività lavorativa specifica. Nel caso in oggetto, la dimostrata esposizione continua e quotidiana, non occasionale, al rischio morbigeno per la tecnopatia denunciata, come ricavabile dall'estratto contributivo è possibile CP_2 ritenersi la predetta patologia in relazione causale con l'attività lavorativa svolta dall'istante per l'effettiva esposizione al rischio specifico, idoneo all'insorgenza della patologia riscontrata;
pertanto, ritenuto sufficiente il fattore lavorativo come nesso eziologico, il danno biologico subito
2 può essere quantificato nella misura del 3% (tre percento), sulla base delle indicazioni tabellari allegate al D.M. 12.07.2000, cod. 224, con riferimento alla documentazione prodotta e al dato obiettivo rilevato. In pratica, è la conseguenza di una reiterata movimentazione manuale dei carichi, di movimenti prolungati di prensione, microtraumi e posture incongrue degli arti superiori effettuati con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Per quanto suddetto risulta chiaro che la tendinopatia del sovraspinoso deve, per essere considerata malattia professionale, rispettare i principi della ripetitività e continuatività prolungata di attività lavorativa specifica. Nel caso in oggetto, la dimostrata esposizione continua e quotidiana, non occasionale, al rischio morbigeno per la tecnopatia denunciata, come ricavabile dall'estratto contributivo è possibile CP_2 ritenersi la predetta patologia in relazione causale con l'attività lavorativa svolta dall'istante, per l'effettiva esposizione al rischio specifico, idoneo all'insorgenza della patologia riscontrata;
pertanto, ritenuto sufficiente il fattore lavorativo come nesso eziologico, il danno biologico subito può essere quantificato nella misura del 3% (tre percento), sulla base delle indicazioni tabellari allegate al D.M. 12.07.2000, cod. 224, con riferimento alla documentazione prodotta e al dato obiettivo rilevato e nella misura complessiva dell'11%, tenuto conto delle preesistenze lavorative di danno biologico del 9% per altre malattie professionali riconosciute (ernie discali e ipoacusia).”.
Il CTU -anche accogliendo le osservazioni critiche formulate dall' con riguardo alla corretta CP_1 applicazione dei criteri applicativi per la valutazione della lesione all'integrità psicofisica stabiliti dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, secondo cui “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni” - ha dunque definitivamente concluso: “che la patologia denunciata (tendinopatia del sovraspinoso spalle) è riferibile a malattia a genesi lavorativa per provata esposizione continua, non occasionale, ad un rischio morbigeno specifico, come ricavabile dall'estratto contributivo con CP_2 l'attribuzione alla ricorrente, sulla base del lieve quadro algo-disfunzionale riscontrato, di un danno biologico nella misura del 3% (tre percento) e riconoscimento di un danno biologico complessivo dell'11% (undici percento), tenuto conto delle preesistenze lavorative di danno biologico del 9% per altre malattie professionali riconosciute (ernie discali e ipoacusia), a decorrere dalla domanda amministrativa, a mente delle indicazioni contenute nel D.M. 12.07.2000”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M., tenuto conto dell'entità del danno biologico riveniente da pregresse malattie già riconosciute, determina un danno biologico complessivo pari all'11%.
3 Al riguardo, va disattesa la richiesta da ultimo formulata dalla parte ricorrente di “condannare l' CP_1 al pagamento del relativo danno biologico in sorte capitale nella misura complessiva del 12% (atteso l'avvenuto riconoscimento pregresso delle ernie discali e della ipoacusia quantificate nella misura del 10% in luogo del 9%)” di cui alla sentenza n. 4065/2025 del 30/10/2025 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, in quanto - in disparte la circostanza per cui l'odierno istante ometteva del tutto di riferire in ricorso della previa instaurazione di giudizio finalizzato alla corresponsione di un indennizzo superiore a quello allo stato corrisposto in ragione della valutazione dell'invalidità derivante dalla malattia professionale delle ernie discali multiple nella percentuale del 12% anziché in quella inferiore del 6% attribuita dall' - i criteri medico - legali applicabili non implicano la CP_1 sommatoria delle singole menomazioni, ma una valutazione complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo subito dal lavoratore, senz'altro correttamente stimato dal ctu.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1 13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado complessivo pari all'11%, con decorrenza dal 18.11.2021, oltre agli interessi legali sino al saldo.
In considerazione dell'entità dell'aumento percentuale della misura del danno biologico complessivamente riconosciuto, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 23.05.2023, così
CP_1 provvede: Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari complessivamente all'11% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 18.11.2021, con condanna dell'
CP_1 alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del
CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
CP_1 Bari, lì 20/11/2025
Il Giudice
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