Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/01/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3118 del 2025, proposto da Claudia Conciatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sez. Lavoro n. 1452/2023 (causa n. 3452/2021 RG).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come da verbale di udienza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. RI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, n. 1452/2023, che ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato, e di condannare il Ministero resistente a corrispondere l’importo di euro 294,93 (duecentonovantaquattro/93), come quantificato nella pronuncia giurisdizionale, disponendo le misure necessarie alla conformazione al giudicato.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, al cui esito la causa è passata in decisione.
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
4. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
5. La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
6. Tenuto conto dell’effetto del giudicato civile, che ha definitivamente pronunciato sull’ an e sul quantum della pretesa azionata nei confronti dell’Amministrazione, deve essere disattesa la richiesta della parte ricorrente volta a disporre una consulenza tecnica d’ufficio di carattere contabile. Stessa sorte segue l’istanza finalizzata all’acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento dinanzi al giudice del lavoro, essendo sufficiente ai fini del presente giudizio l’avvenuta produzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
7. A fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025).
8. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
10. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sui criteri di liquidazione, ex multis , Cons. Stato, sez. VII, n. 8993/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), così dispone:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Gianluca Magnani, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LL, Presidente FF
RI CC, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CC | FA LL |
IL SEGRETARIO