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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11581 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9199/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2023 promossa da:
(Opponente), p.ta IV n. Parte_1
, REA n. NA 999056, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Sig. (nato il [...]), con sede legale in Napoli, alla Via San Parte_2
Tommaso d'Aquino n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco de Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montoro (AV), alla Via N. Spiniello n.
3
OPPONENTE
contro
(P.I. / C.F. ), con sede in Roma, alla Via G.B. Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 De Rossi, n.13, Roma, in persona del suo legale rapp.te ed Amministratore Delegato
Dott. , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giulia 16, presso CP_2
lo studio dell'Avv. Simona Verdat ( ) che la difende e CodiceFiscale_1
rappresenta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate per l'udienza del 15-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7-4-2023 la società
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, ) ha proposto Parte_1 Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/23, notificato il 2-3-2023, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 14.884,00, oltre interessi e spese, in virtù di un contratto concluso con la (d'ora in poi, per Controparte_1
brevità, ) in data 12.07.2021 per attività di consulenza in materia di servizi di CP_1
direzione, amministrazione, finanza e controllo finalizzata al supporto della crescita ed implementazione dell'azienda.
La ricorrente esponeva che venivano pattuiti i compensi in base alle giornate svolte dai
CFO, determinati in una retention Fee di € 5.124,00 mensili – iva inclusa;
che in data
8.02.22 veniva convenzionalmente pattuita una riduzione del monte ore del pagina 2 di 10 professionista incaricato, con conseguente riduzione della corrispondente retention Fee
ad € 1.952 mensili – IV inclusa, che l'intimata non pagava le fatture nn.6, 23, 32, 46,
58 e 71, tutte emesse nell'anno 2022, per un totale di euro 14.884,00; che successivamente, la ricorrente proponeva alla debitrice un piano di rientro del debito accumulato, mediante un pagamento dilazionato e con la previsione della decadenza dal beneficio;
che, da parte sua, la resistente, nonostante le reiterate richieste, non aveva mai osservato il piano di rientro avanzato, rimanendo debitrice della somma complessiva di euro 14.884,00.
Sulla base di tali premesse la chiedeva ed otteneva il provvedimento CP_1
monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione la . Parte_1
L'opponente eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, contestava le pretese economiche della controparte. In particolare,
deduceva di avere sempre impugnato la fattura n.58/2022 con scadenza al 17-5-
2022 e la fattura n.71 /2022 con scadenza al 16-6-2022, per euro 1952,00 ciascuna,
avendo esercitato il recesso dal contratto (impropriamente definito come sospensione) con pec del 3.5.2022, e avendo la ricorrente formalizzato l'accettazione del recesso con pec del 4-5-2022.
Inoltre, l'ingiunta eccepiva la non debenza degli interessi ex DL.vo n.231/2002, non vertendosi in materia di transazione commerciale e non essendo stati, gli stessi,
convenzionalmente pattuiti. Infine, denunciava l'illegittimità del comportamento pagina 3 di 10 della controparte, posto che il contratto sottoscritto tra le parti in data 12.07.21 al punto 5.4 espressamente stabiliva che: “rappresentano causa di rescissione immediata
del contratto il ritardo superiore a gg. 30 nel pagamento delle fatture di CFO”, mentre la ricorrente aveva continuato ad emettere fatture, nonostante il mancato pagamento,
da parte della resistente, della fattura n. 6 del 3.01.22 di € 5.124, con scadenza al
18.01.22.
In data 7.9.2023 si costituiva in giudizio la , resistendo all'opposizione e CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 2.10.2023 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 12.932,00 e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
1)Parte opponente ha eccepito, nell'atto di opposizione, il mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita.
L'eccezione appare infondata, posto che a norma dell'art.3, comma 3, DL n.132/2014,
convertito in legge n.162/2014, la disposizione di cui al comma 1 (in materia di obbligo di negoziazione assistita) non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
2)Parte opponente ha contestato le fatture n.58/22 e 71/22, poste anch'esse a base del pagina 4 di 10 ricorso monitorio (anche se la fattura n.58/22 non è indicata nel corpo del ricorso), sul rilievo che con pec del 3-5-2022 l'opponente avrebbe richiesto la sospensione del contratto, richiesta accettata dalla opposta con pec del 4-5-2022.
Si osserva che la fattura n.58/2022 veniva emessa in data 2-5-2022 ed era relativa all'attività resa dalla ricorrente nel mese di aprile 2022 e, quindi, prima della sospensione del contratto tra le parti (sospensione richiesta con pec del 3-5-2022).
L'importo di euro 1952,00 è, quindi, dovuto alla opposta e tanto a prescindere da ogni ulteriore rilevo in merito alla accettazione o meno della sospensione del contratto.
Ed invero, parte opposta ha replicato che non vi sarebbe stato alcun recesso da parte dell'opponente, avendo le parti discusso solo in merito ad una eventuale sospensione del contratto, peraltro non accettata, ed inoltre che la rinuncia da parte di TCFO agli importi portati dalla fattura n. 71/22 sarebbe stata operativa solo laddove avesse Pt_1
ottemperato al piano di rientro proposto in più occasioni.
Per quanto attiene alla fattura n.71/2022, si rileva che la stessa è stata emessa il 1-6-
2022 ed è relativa al mese di maggio 2022.
Parte opponente assume non essere dovuto l'importo di cui a tale fattura, essendo intervenuto in data 3-5-2022 il recesso della , accettato dalla controparte in Parte_1
data 4-5-2022.
Ebbene, il motivo di opposizione appare infondato.
Ed invero, la stessa intimata ha affermato nell'atto di opposizione di avere pagina 5 di 10 richiesto in data 3-5-2022 di recedere dal contratto e che impropriamente la stessa aveva parlato nella pec del 3-5-2022 di sospensione del contratto.
Muovendo da tale presupposto, doveva trovare applicazione, nel caso di specie, la clausola 5.2 del contratto per cui è causa , alla cui stregua “Ogni parte potrà
recedere dal contratto fornendone in qualsiasi momento preavviso all'altra, per iscritto agli indirizzi forniti sotto con un preavviso di 60 giorni durante i quali CFOCI avrà
diritto alla percezione dei compensi di cui al precedente art. 2;”.
Pertanto, avendo la esercitato il recesso dal contratto con pec del 3-5- Parte_1
2022, e spettando alla un preavviso di 60 giorni, durante i quali la stessa CP_1
avrebbe dovuto essere normalmente retribuita, ne deriva che anche la fattura n.71/2022 è stata legittimamente emessa dall'opposta, in quanto relativa al mese di maggio 2022, mese che andava, comunque, pagato dalla resistente, essendo la stessa tenuta ad un preavviso di 60 giorni.
Né può desumersi una rinuncia al preavviso da parte dell'opposta dalle risultanze documentali in atti;
anzi, dalla pec del 4-5-2022 della ricorrente (opposta) si ricava che la stessa proponeva alla controparte una sua rinuncia ai 60 giorni di preavviso contrattuale in caso di pagamento in due rate dello scaduto: prima rata di euro
6466,00 entro il 12-5-2022; seconda rata di analogo valore entro il 12-6-2022.
Ed essendo incontestato che tale pagamento non interveniva, ne consegue che non vi
è stata rinuncia alcuna, da parte della opposta, al preavviso contrattuale.
pagina 6 di 10 Anche, poi, a volere ritenere che la avesse chiesto con la pec del 3-5- Parte_1
2022 una mera sospensione del contratto, si rileva che dalla pec di risposta del 4-5-
2022, trasmessa dalla opposta, non si ricava, affatto, una accettazione tout court della richiesta della controparte, bensì si ricava che la sarebbe stata disponibile ad CP_1
accettare una sospensione immediata del contratto (e, quindi, a rinunciare ai 60
giorni di preavviso contrattuale), a condizione che la avesse proceduto al Parte_1
pagamento in due rate dello scaduto: prima rata di 6466,00 euro entro il 12-5-2022;
seconda rata di analogo valore entro il 12-6-2022 (v.pec del 4-5-2022 versata in atti).
E poiché non risulta che la resistente abbia aderito alla richiesta di pagamento dello scaduto in due rate, ne deriva che nessuna accettazione della sospensione può
ritenersi intervenuta da parte della opposta.
Inoltre, va osservato che dalla documentazione in atti si desume che la ricorrente era disponibile ad uno storno della fattura n.71/2002, solo laddove avesse Pt_1
ottemperato al piano di rientro proposto in più occasioni.
Tanto si evince in maniera inequivoca dalla e mail del 26-9-2022 (doc.4 di parte opposta), indirizzata dalla alla , in riscontro alla richiesta di CP_1 Parte_1
dilazione di quest'ultima del 23-9-2022. Nella detta email del 26-9-2022 la opposta affermava, infatti, di essere disponibile a stornare la fattura n.71, ma precisava che tale storno era subordinato al buon esito del piano di incasso proposto dalla . CP_1
Non avendo l'ingiunta ottemperato al piano di rientro proposto, non può ritenersi pagina 7 di 10 essere dovuto lo storno della fattura n.71/22, il cui importo va, dunque, liquidato alla ricorrente.
3)Parte opponente ha, altresì, eccepito la non debenza degli interessi moratori di cui al
DL.vo n.231/2002, in quanto non pattuiti tra le parti ed inoltre in quanto non si verterebbe, nel caso di specie, in materia di transazioni commerciali, bensì in materia di prestazione di servizi di tipo professionale, che la società ricorrente si sarebbe assunta di rendere in favore del consumatore opponente.
Si premette che la parte opponente non rientra nella definizione di “consumatore”,
essendo organizzata in forma societaria.
Inoltre, parte opposta ha allegato le condizioni generali di contratto – non specificamente disconosciute dall'opponente nelle note scritte depositate successivamente alla produzione delle stesse–, il cui art.7 recita che CFO avrà diritto agli interessi e ai costi per il ritardato pagamento in conformità al DL.vo n.231/2002.
Vanno, dunque, liquidati in favore dell'opposta gli interessi ex DL.vo n.231/2002.
4) Del tutto infondata appare, poi, la doglianza di parte opponente, relativa alla scelta di di non avvalersi della clausola di rescissione immediata di cui CP_1
all'art.5 .4 del contratto nel caso di ritardo superiore a 30 gg nel pagamento delle fatture.
Ed invero, dalle vicende che hanno interessato i rapporti in causa, come ricostruite sulla base della documentazione in atti, è dato desumere che tra le parti vi pagina 8 di 10 sia stato, per lungo tempo, reciproco confronto e collaborazione, onde superare il momento di difficoltà economica della (v.richiesta di modifica del Pt_1
contratto, inoltrata dalla alla controparte in data 5-1-2022, e modifica delle Pt_1
condizioni economiche del contratto, inviata dalla alla in data 8-2- CP_1 Pt_1
2022: sub doc. 2 e 3 del fascicolo di parte opposta;
richiesta di piano di rientro del
23-9-2022 della sub doc.4 del fascicolo di parte opposta e controproposta Parte_1
del 26.9.2022 della sub doc.4 del fascicolo di parte opposta). CP_1
5)I motivi di opposizione appaiono, dunque, infondati. Dal canto suo, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio - peraltro, non contestato dalla debitrice -,
mediante la produzione del contratto del 12-7-2021, stipulato tra la parti.
La intimata non ha, invece, assolto all'onere probatorio a suo carico, non fornendo prova alcuna di eventuali fatti estintivi e/o modificativi del diritto di credito vantato dalla controparte.
6)Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie, senza l'assunzione di prove.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.2052/23 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Napoli, 10-12-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2023 promossa da:
(Opponente), p.ta IV n. Parte_1
, REA n. NA 999056, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Sig. (nato il [...]), con sede legale in Napoli, alla Via San Parte_2
Tommaso d'Aquino n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco de Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montoro (AV), alla Via N. Spiniello n.
3
OPPONENTE
contro
(P.I. / C.F. ), con sede in Roma, alla Via G.B. Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 De Rossi, n.13, Roma, in persona del suo legale rapp.te ed Amministratore Delegato
Dott. , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giulia 16, presso CP_2
lo studio dell'Avv. Simona Verdat ( ) che la difende e CodiceFiscale_1
rappresenta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate per l'udienza del 15-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7-4-2023 la società
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, ) ha proposto Parte_1 Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/23, notificato il 2-3-2023, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 14.884,00, oltre interessi e spese, in virtù di un contratto concluso con la (d'ora in poi, per Controparte_1
brevità, ) in data 12.07.2021 per attività di consulenza in materia di servizi di CP_1
direzione, amministrazione, finanza e controllo finalizzata al supporto della crescita ed implementazione dell'azienda.
La ricorrente esponeva che venivano pattuiti i compensi in base alle giornate svolte dai
CFO, determinati in una retention Fee di € 5.124,00 mensili – iva inclusa;
che in data
8.02.22 veniva convenzionalmente pattuita una riduzione del monte ore del pagina 2 di 10 professionista incaricato, con conseguente riduzione della corrispondente retention Fee
ad € 1.952 mensili – IV inclusa, che l'intimata non pagava le fatture nn.6, 23, 32, 46,
58 e 71, tutte emesse nell'anno 2022, per un totale di euro 14.884,00; che successivamente, la ricorrente proponeva alla debitrice un piano di rientro del debito accumulato, mediante un pagamento dilazionato e con la previsione della decadenza dal beneficio;
che, da parte sua, la resistente, nonostante le reiterate richieste, non aveva mai osservato il piano di rientro avanzato, rimanendo debitrice della somma complessiva di euro 14.884,00.
Sulla base di tali premesse la chiedeva ed otteneva il provvedimento CP_1
monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione la . Parte_1
L'opponente eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, contestava le pretese economiche della controparte. In particolare,
deduceva di avere sempre impugnato la fattura n.58/2022 con scadenza al 17-5-
2022 e la fattura n.71 /2022 con scadenza al 16-6-2022, per euro 1952,00 ciascuna,
avendo esercitato il recesso dal contratto (impropriamente definito come sospensione) con pec del 3.5.2022, e avendo la ricorrente formalizzato l'accettazione del recesso con pec del 4-5-2022.
Inoltre, l'ingiunta eccepiva la non debenza degli interessi ex DL.vo n.231/2002, non vertendosi in materia di transazione commerciale e non essendo stati, gli stessi,
convenzionalmente pattuiti. Infine, denunciava l'illegittimità del comportamento pagina 3 di 10 della controparte, posto che il contratto sottoscritto tra le parti in data 12.07.21 al punto 5.4 espressamente stabiliva che: “rappresentano causa di rescissione immediata
del contratto il ritardo superiore a gg. 30 nel pagamento delle fatture di CFO”, mentre la ricorrente aveva continuato ad emettere fatture, nonostante il mancato pagamento,
da parte della resistente, della fattura n. 6 del 3.01.22 di € 5.124, con scadenza al
18.01.22.
In data 7.9.2023 si costituiva in giudizio la , resistendo all'opposizione e CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 2.10.2023 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 12.932,00 e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
1)Parte opponente ha eccepito, nell'atto di opposizione, il mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita.
L'eccezione appare infondata, posto che a norma dell'art.3, comma 3, DL n.132/2014,
convertito in legge n.162/2014, la disposizione di cui al comma 1 (in materia di obbligo di negoziazione assistita) non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
2)Parte opponente ha contestato le fatture n.58/22 e 71/22, poste anch'esse a base del pagina 4 di 10 ricorso monitorio (anche se la fattura n.58/22 non è indicata nel corpo del ricorso), sul rilievo che con pec del 3-5-2022 l'opponente avrebbe richiesto la sospensione del contratto, richiesta accettata dalla opposta con pec del 4-5-2022.
Si osserva che la fattura n.58/2022 veniva emessa in data 2-5-2022 ed era relativa all'attività resa dalla ricorrente nel mese di aprile 2022 e, quindi, prima della sospensione del contratto tra le parti (sospensione richiesta con pec del 3-5-2022).
L'importo di euro 1952,00 è, quindi, dovuto alla opposta e tanto a prescindere da ogni ulteriore rilevo in merito alla accettazione o meno della sospensione del contratto.
Ed invero, parte opposta ha replicato che non vi sarebbe stato alcun recesso da parte dell'opponente, avendo le parti discusso solo in merito ad una eventuale sospensione del contratto, peraltro non accettata, ed inoltre che la rinuncia da parte di TCFO agli importi portati dalla fattura n. 71/22 sarebbe stata operativa solo laddove avesse Pt_1
ottemperato al piano di rientro proposto in più occasioni.
Per quanto attiene alla fattura n.71/2022, si rileva che la stessa è stata emessa il 1-6-
2022 ed è relativa al mese di maggio 2022.
Parte opponente assume non essere dovuto l'importo di cui a tale fattura, essendo intervenuto in data 3-5-2022 il recesso della , accettato dalla controparte in Parte_1
data 4-5-2022.
Ebbene, il motivo di opposizione appare infondato.
Ed invero, la stessa intimata ha affermato nell'atto di opposizione di avere pagina 5 di 10 richiesto in data 3-5-2022 di recedere dal contratto e che impropriamente la stessa aveva parlato nella pec del 3-5-2022 di sospensione del contratto.
Muovendo da tale presupposto, doveva trovare applicazione, nel caso di specie, la clausola 5.2 del contratto per cui è causa , alla cui stregua “Ogni parte potrà
recedere dal contratto fornendone in qualsiasi momento preavviso all'altra, per iscritto agli indirizzi forniti sotto con un preavviso di 60 giorni durante i quali CFOCI avrà
diritto alla percezione dei compensi di cui al precedente art. 2;”.
Pertanto, avendo la esercitato il recesso dal contratto con pec del 3-5- Parte_1
2022, e spettando alla un preavviso di 60 giorni, durante i quali la stessa CP_1
avrebbe dovuto essere normalmente retribuita, ne deriva che anche la fattura n.71/2022 è stata legittimamente emessa dall'opposta, in quanto relativa al mese di maggio 2022, mese che andava, comunque, pagato dalla resistente, essendo la stessa tenuta ad un preavviso di 60 giorni.
Né può desumersi una rinuncia al preavviso da parte dell'opposta dalle risultanze documentali in atti;
anzi, dalla pec del 4-5-2022 della ricorrente (opposta) si ricava che la stessa proponeva alla controparte una sua rinuncia ai 60 giorni di preavviso contrattuale in caso di pagamento in due rate dello scaduto: prima rata di euro
6466,00 entro il 12-5-2022; seconda rata di analogo valore entro il 12-6-2022.
Ed essendo incontestato che tale pagamento non interveniva, ne consegue che non vi
è stata rinuncia alcuna, da parte della opposta, al preavviso contrattuale.
pagina 6 di 10 Anche, poi, a volere ritenere che la avesse chiesto con la pec del 3-5- Parte_1
2022 una mera sospensione del contratto, si rileva che dalla pec di risposta del 4-5-
2022, trasmessa dalla opposta, non si ricava, affatto, una accettazione tout court della richiesta della controparte, bensì si ricava che la sarebbe stata disponibile ad CP_1
accettare una sospensione immediata del contratto (e, quindi, a rinunciare ai 60
giorni di preavviso contrattuale), a condizione che la avesse proceduto al Parte_1
pagamento in due rate dello scaduto: prima rata di 6466,00 euro entro il 12-5-2022;
seconda rata di analogo valore entro il 12-6-2022 (v.pec del 4-5-2022 versata in atti).
E poiché non risulta che la resistente abbia aderito alla richiesta di pagamento dello scaduto in due rate, ne deriva che nessuna accettazione della sospensione può
ritenersi intervenuta da parte della opposta.
Inoltre, va osservato che dalla documentazione in atti si desume che la ricorrente era disponibile ad uno storno della fattura n.71/2002, solo laddove avesse Pt_1
ottemperato al piano di rientro proposto in più occasioni.
Tanto si evince in maniera inequivoca dalla e mail del 26-9-2022 (doc.4 di parte opposta), indirizzata dalla alla , in riscontro alla richiesta di CP_1 Parte_1
dilazione di quest'ultima del 23-9-2022. Nella detta email del 26-9-2022 la opposta affermava, infatti, di essere disponibile a stornare la fattura n.71, ma precisava che tale storno era subordinato al buon esito del piano di incasso proposto dalla . CP_1
Non avendo l'ingiunta ottemperato al piano di rientro proposto, non può ritenersi pagina 7 di 10 essere dovuto lo storno della fattura n.71/22, il cui importo va, dunque, liquidato alla ricorrente.
3)Parte opponente ha, altresì, eccepito la non debenza degli interessi moratori di cui al
DL.vo n.231/2002, in quanto non pattuiti tra le parti ed inoltre in quanto non si verterebbe, nel caso di specie, in materia di transazioni commerciali, bensì in materia di prestazione di servizi di tipo professionale, che la società ricorrente si sarebbe assunta di rendere in favore del consumatore opponente.
Si premette che la parte opponente non rientra nella definizione di “consumatore”,
essendo organizzata in forma societaria.
Inoltre, parte opposta ha allegato le condizioni generali di contratto – non specificamente disconosciute dall'opponente nelle note scritte depositate successivamente alla produzione delle stesse–, il cui art.7 recita che CFO avrà diritto agli interessi e ai costi per il ritardato pagamento in conformità al DL.vo n.231/2002.
Vanno, dunque, liquidati in favore dell'opposta gli interessi ex DL.vo n.231/2002.
4) Del tutto infondata appare, poi, la doglianza di parte opponente, relativa alla scelta di di non avvalersi della clausola di rescissione immediata di cui CP_1
all'art.5 .4 del contratto nel caso di ritardo superiore a 30 gg nel pagamento delle fatture.
Ed invero, dalle vicende che hanno interessato i rapporti in causa, come ricostruite sulla base della documentazione in atti, è dato desumere che tra le parti vi pagina 8 di 10 sia stato, per lungo tempo, reciproco confronto e collaborazione, onde superare il momento di difficoltà economica della (v.richiesta di modifica del Pt_1
contratto, inoltrata dalla alla controparte in data 5-1-2022, e modifica delle Pt_1
condizioni economiche del contratto, inviata dalla alla in data 8-2- CP_1 Pt_1
2022: sub doc. 2 e 3 del fascicolo di parte opposta;
richiesta di piano di rientro del
23-9-2022 della sub doc.4 del fascicolo di parte opposta e controproposta Parte_1
del 26.9.2022 della sub doc.4 del fascicolo di parte opposta). CP_1
5)I motivi di opposizione appaiono, dunque, infondati. Dal canto suo, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, fornendo prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio - peraltro, non contestato dalla debitrice -,
mediante la produzione del contratto del 12-7-2021, stipulato tra la parti.
La intimata non ha, invece, assolto all'onere probatorio a suo carico, non fornendo prova alcuna di eventuali fatti estintivi e/o modificativi del diritto di credito vantato dalla controparte.
6)Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie, senza l'assunzione di prove.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.2052/23 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Napoli, 10-12-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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