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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 800/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di EN, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 29 marzo
2023
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Andrea Castiglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine via Piave n. 31/a e digitalmente presso la sua PEC
Email_1
- attrice opponente -
contro a socio unico (C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in CP_1 P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca De Gottardo (il quale ha dichiarato di aver rinunciato al mandato con nota depositata il 18 gennaio 2024) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EN piazza XX Settembre n. 21
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 140/2023.
Pagina 1 di 9 Causa iscritta a ruolo il 7 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 12 giugno 2025:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione e disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
in via istruttoria: ogni diversa istanza e/o eccezione respinte ammettersi i mezzi istruttori indicati in atto introduttivo, in memoria istruttoria dd.28.11.2023 ed in memoria di replica
18.12.2023 e come da conclusioni istruttorie di cui alle note autorizzare dd.22.05.2024.
Nel merito:
1) annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando lo stesso nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in parte narrativa e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni di cui al ricorso monitorio;
in subordine ridursi il dovuto a quanto effettivamente provato ed accertato in causa.
2) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la società attrice ha subito un danno patrimoniale e di immagine a causa del negligente, incompleto ed errato adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto evocato da controparte nel procedimento monitorio de quo, condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 80.000,00 ovvero quella diversa – anche maggiore - che dovesse risultare di giustizia e provata in causa.
3) In tutti i casi con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Per la convenuta opposta: nessuno essendosi costituito, dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. De Gottardo, quale nuovo difensore della convenuta opposta, si riportano le conclusioni rassegnate nel merito in comparsa di costituzione e risposta:
“NEL MERITO: In via principale: Per le ragioni esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata.
Pagina 2 di 9 In via subordinata: In ipotesi di revoca del d.i. opposto, accertarsi il corrispettivo dovuto da Parte
in favore di per le lavorazioni da essa effettuate, come Parte_1 CP_1 indicate e riassunte in atti e nella documentazione prodotta, e conseguentemente condannarsi , in persona del suo legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, l'importo accertato come dovuto, CP_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 1/11/2022 al saldo.
In ogni caso: Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o ha evocato avanti al Tribunale di
[...] Parte_1
EN la convenuta opposta a socio unico (di seguito solo convenuta CP_1 opposta o , proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 140/2023 CP_1 emesso il 26 gennaio - 17 febbraio 2023 e notificatole il 17 febbraio 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 15.000,00 complessivi (oltre interessi e spese) a saldo della fattura n. 25 del 25 luglio 2022.
L'attrice opponente, nel premettere di aver sospeso ex art. 1460 c.c. il pagamento della fattura n. 25/2022, contestando la debenza, totale ovvero parziale, della somma ingiunta, e nel rilevare di aver subito, a causa dei vizi e degli inadempimenti di CP_1 un danno per costi vivi quantificabile in € 68.287,06 complessivi, oltre al danno d'immagine, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione e disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
1) annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando lo stesso nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in parte narrativa e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le
Pagina 3 di 9 ragioni di cui al ricorso monitorio;
in subordine ridursi il dovuto a quanto effettivamente provato ed accertato in causa.
2) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la società attrice ha subito un danno patrimoniale e di immagine a causa del negligente, incompleto ed errato adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto evocato da controparte nel procedimento monitorio de quo, condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 80.000,00 ovvero quella diversa – anche maggiore - che dovesse risultare di giustizia e provata in causa.
3) In tutti i casi con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi contestando quanto ex adverso dedotto, rilevando l'infondatezza dell'opposizione e di ogni avversaria domanda ed eccezione ed eccependo la decadenza di cui agli artt. 2226 - 1667 c.c., ha formulato la seguenti, testuali, conclusioni:
“A) IN VIA PRELIMINARE: Per le ragioni esposte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
B) NEL MERITO: In via principale: Per le ragioni esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata.
In via subordinata: In ipotesi di revoca del d.i. opposto, accertarsi il corrispettivo dovuto da
in favore di per le lavorazioni da essa effettuate, come Parte_1 CP_1 indicate e riassunte in atti e nella documentazione prodotta, e conseguentemente condannarsi , in persona del suo legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, l'importo accertato come dovuto, CP_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 1/11/2022 al saldo.
In ogni caso: Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse”.
1.3 Con ordinanza del 29 settembre 2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2023, il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in senso favorevole alle prospettazioni di Parte_1
Pagina 4 di 9 e rilevata altresì l'assenza delle condizioni per imporre una cauzione a ha CP_1 concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti, su richiesta delle stesse, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Con nota depositata il 18 gennaio 2024 il difensore della convenuta opposta ha dichiarato di aver rinunciato al mandato, senza che, nel prosieguo del giudizio, la medesima convenuta opposta abbia conferito incarico ad un nuovo legale.
1.5 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (facoltà di cui si è, poi, avvalsa la sola attrice opponente).
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte da meritano di essere accolte nei soli e Parte_1 parziali termini di seguito illustrati.
Occorre, in primo luogo, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva)
“nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pagina 5 di 9 Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
E, soffermandosi sempre sul tema dell'onere della prova, la Suprema Corte va, altresì, da tempo affermando (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 3373 del 12 febbraio 2010) che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, precisando, tuttavia, che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(vedasi, più di recente, anche la conforme Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n.
3587 dell'11 febbraio 2021).
Calando, allora, tutti i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio di opposizione, a cognizione piena, sebbene sia gravata CP_1 dell'onere di provare, anche per effetto dell'eccezione di inadempimento tempestivamente
Pagina 6 di 9 sollevata da la fondatezza del credito che ha azionato monitoriamente, ossia di Parte_1 avere eseguito, secondo le regole dell'arte, tutte le prestazioni per cui chiede oggi di essere pagata, deve osservarsi che la stessa per quanto subito si chiarirà, non CP_1 ha provato la bontà della propria pretesa.
Va, difatti, evidenziato che tra le odierne parti non risulta essere intervenuto alcun accordo scritto (contratto ovvero preventivo e/o consuntivo, poi accettati), da cui possa utilmente desumersi la tipologia (per qualità e quantità) degli interventi che la convenuta opposta avrebbe dovuto eseguire, né dalla documentazione complessivamente versata in atti è dato ricavare che, successivamente, la medesima convenuta opposta abbia effettivamente realizzato, come detto (attesa la contestazione che l'attrice opponente le ha mosso) secondo le regole dell'arte, tutte le prestazioni per le quali ha spiccato la fattura monitoriamente azionata.
Quanto, infatti, alla prova per interrogatorio formale e per testi dedotta, a tale ultimo scopo, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di data 28 novembre 2023, la convenuta opposta non si è di fatto curata di sollecitarne l'ammissione, giacché è rimasta priva della difesa di un legale dopo la rinuncia all'incarico dell'avv. Luca De Gottardo, rinuncia di cui le è stata data rituale comunicazione a mezzo PEC del 15 gennaio 2024.
Va, in secondo luogo, rigettata la domanda riconvenzionale di danni, proposta da
Parte_1
Quest'ultima, infatti, ha allegato nel suo atto costitutivo (si cita testualmente dalle pagine 4, 5 e 6 della citazione in opposizione):
- che, “A causa dei vizi”, “riscontrati nelle lavorazioni fornite da , ha dovuto CP_1
“ordinare materiali sostitutivi e farli lavorare per la immediata riparazione e montaggio in loco degli arredamenti onde far fronte al tempestivo completamento del progetto Vip
Lounge a Doha ed in specie: acquisto pannelli in MDF ditta Deve” [rectius: Derve] “per complessivi Euro 10.359,02, acquisto impiallacciature in Sycomore ditta Tabu Euro
15.488,18, acquisto bordi ditta Ver.bo Euro 1.095,54, effettuazioni lavori tranciatura ditta
Sia Tranciati Euro 3.310,32, (all. ti 10-13)”;
- di aver altresì dovuto commissionare, per le stesse ragioni, “lavori di tranciatura e
Pagina 7 di 9 realizzazione semilavorati alla ditta Manfè per un costo ulteriore di Euro 13.034,00”;
- che, ciononostante, “la committente del progetto Vip Lounge in Qatar” aveva chiuso
“l'appalto addebitando(le) … una penale di Euro 25.000,00”;
- di aver quindi “subito a causa dei vizi e degli inadempimenti di un danno per CP_1 costi vivi quantificabile in complessivi Euro 68.287,06, oltre a danno di immagine”;
- che “A causa … della esclusiva responsabilità della convenuta per i vizi e difetti dei materiali consegnati la opponente ha subito gravi danni economici e di immagine che si quantificano in complessivi Euro 80.000,00 salva diversa ed anche maggiore somma dovesse risultare in causa”.
Nel premettere, da un lato, che non essendosi limitata a chiedere il solo Parte_1 rigetto della pretesa avversaria, ma avendo proposto a sua volta domanda riconvenzionale, ha l'onere di provare la fondatezza di tale sua richiesta, e, dall'altro lato, che la prova dei costi che, in tesi, essa assume di aver sostenuto per rimediare ai vizi ed alle mancanze riscontrati nelle lavorazioni fornite da necessita, per la stessa CP_1 natura e per l'entità della pressoché totalità degli asseriti costi, di essere fornita unicamente a mezzo documenti, deve osservarsi che la prova, complessivamente offerta dall'attrice opponente, non è idonea a supportare la sua domanda.
Invero, la penale, che le sarebbe stata addebitata dalla committente, non trova alcun efficace riscontro nei documenti prodotti e non si presta, per quanto detto, ad essere dimostrata a mezzo testimoni, in mancanza di qualsivoglia supporto regolarmente iscritto nella contabilità di mentre, quanto alle restanti voci, le fatture allo scopo Parte_1 dimesse dall'attrice opponente, come ha puntualmente osservato la convenuta opposta nella sua comparsa costitutiva, o risalgono ad epoca non compatibile con l'acquisto eseguito per la sostituzione dei materiali difettosi asseritamente forniti da (così CP_1
Co per le fatture di Derve, di Tabu, Ver. e S.I.A. Tranciati) o similmente è priva di idonea pezza giustificativa che ne colleghi l'esecuzione ai presunti vizi riferibili alla stessa
[...]
(così per le lavorazioni commissionate a Manfè), non prestandosi, per quanto detto, CP_1 utilmente neppure la prova orale, dedotta, in termini comunque generici e/o valutativi, in via istruttoria.
Pagina 8 di 9 Quanto, infine, al lamentato danno d'immagine, il capitolo 10) di prova orale articolato (“V.C. La notizia della rescissione del contratto Vip Lounge è venuta nei mesi successivi a conoscenza degli operatori del settore in cui la opponente opera a Doha ed ha determinato valutazioni negative sulla sua affidabilità”) si connota per la sua inammissibile genericità e per il suo contenuto altrettanto inammissibilmente valutativo, vieppiù considerato che non è stata offerta alcuna prova documentale dell'inevitabile riflesso negativo di tali recensioni sul fatturato aziendale.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, quindi, revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
e va, nel contempo, rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
2.2 L'esito complessivo della lite, connotato dalla reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, ottenuto dalla convenuta opposta;
2) rigetta la domanda riconvenzionale, proposta dall'attrice opponente;
3) compensa per l'intero le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in EN il 27 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di EN, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 29 marzo
2023
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Andrea Castiglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine via Piave n. 31/a e digitalmente presso la sua PEC
Email_1
- attrice opponente -
contro a socio unico (C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in CP_1 P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca De Gottardo (il quale ha dichiarato di aver rinunciato al mandato con nota depositata il 18 gennaio 2024) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EN piazza XX Settembre n. 21
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 140/2023.
Pagina 1 di 9 Causa iscritta a ruolo il 7 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 12 giugno 2025:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione e disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
in via istruttoria: ogni diversa istanza e/o eccezione respinte ammettersi i mezzi istruttori indicati in atto introduttivo, in memoria istruttoria dd.28.11.2023 ed in memoria di replica
18.12.2023 e come da conclusioni istruttorie di cui alle note autorizzare dd.22.05.2024.
Nel merito:
1) annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando lo stesso nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in parte narrativa e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni di cui al ricorso monitorio;
in subordine ridursi il dovuto a quanto effettivamente provato ed accertato in causa.
2) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la società attrice ha subito un danno patrimoniale e di immagine a causa del negligente, incompleto ed errato adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto evocato da controparte nel procedimento monitorio de quo, condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 80.000,00 ovvero quella diversa – anche maggiore - che dovesse risultare di giustizia e provata in causa.
3) In tutti i casi con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Per la convenuta opposta: nessuno essendosi costituito, dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. De Gottardo, quale nuovo difensore della convenuta opposta, si riportano le conclusioni rassegnate nel merito in comparsa di costituzione e risposta:
“NEL MERITO: In via principale: Per le ragioni esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata.
Pagina 2 di 9 In via subordinata: In ipotesi di revoca del d.i. opposto, accertarsi il corrispettivo dovuto da Parte
in favore di per le lavorazioni da essa effettuate, come Parte_1 CP_1 indicate e riassunte in atti e nella documentazione prodotta, e conseguentemente condannarsi , in persona del suo legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, l'importo accertato come dovuto, CP_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 1/11/2022 al saldo.
In ogni caso: Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o ha evocato avanti al Tribunale di
[...] Parte_1
EN la convenuta opposta a socio unico (di seguito solo convenuta CP_1 opposta o , proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 140/2023 CP_1 emesso il 26 gennaio - 17 febbraio 2023 e notificatole il 17 febbraio 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 15.000,00 complessivi (oltre interessi e spese) a saldo della fattura n. 25 del 25 luglio 2022.
L'attrice opponente, nel premettere di aver sospeso ex art. 1460 c.c. il pagamento della fattura n. 25/2022, contestando la debenza, totale ovvero parziale, della somma ingiunta, e nel rilevare di aver subito, a causa dei vizi e degli inadempimenti di CP_1 un danno per costi vivi quantificabile in € 68.287,06 complessivi, oltre al danno d'immagine, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione e disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
in via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
1) annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando lo stesso nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in parte narrativa e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le
Pagina 3 di 9 ragioni di cui al ricorso monitorio;
in subordine ridursi il dovuto a quanto effettivamente provato ed accertato in causa.
2) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la società attrice ha subito un danno patrimoniale e di immagine a causa del negligente, incompleto ed errato adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto evocato da controparte nel procedimento monitorio de quo, condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 80.000,00 ovvero quella diversa – anche maggiore - che dovesse risultare di giustizia e provata in causa.
3) In tutti i casi con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi contestando quanto ex adverso dedotto, rilevando l'infondatezza dell'opposizione e di ogni avversaria domanda ed eccezione ed eccependo la decadenza di cui agli artt. 2226 - 1667 c.c., ha formulato la seguenti, testuali, conclusioni:
“A) IN VIA PRELIMINARE: Per le ragioni esposte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
B) NEL MERITO: In via principale: Per le ragioni esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata.
In via subordinata: In ipotesi di revoca del d.i. opposto, accertarsi il corrispettivo dovuto da
in favore di per le lavorazioni da essa effettuate, come Parte_1 CP_1 indicate e riassunte in atti e nella documentazione prodotta, e conseguentemente condannarsi , in persona del suo legale rappresentante, a pagare in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante, l'importo accertato come dovuto, CP_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 1/11/2022 al saldo.
In ogni caso: Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse”.
1.3 Con ordinanza del 29 settembre 2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2023, il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, in senso favorevole alle prospettazioni di Parte_1
Pagina 4 di 9 e rilevata altresì l'assenza delle condizioni per imporre una cauzione a ha CP_1 concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti, su richiesta delle stesse, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Con nota depositata il 18 gennaio 2024 il difensore della convenuta opposta ha dichiarato di aver rinunciato al mandato, senza che, nel prosieguo del giudizio, la medesima convenuta opposta abbia conferito incarico ad un nuovo legale.
1.5 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (facoltà di cui si è, poi, avvalsa la sola attrice opponente).
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte da meritano di essere accolte nei soli e Parte_1 parziali termini di seguito illustrati.
Occorre, in primo luogo, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva)
“nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali
l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pagina 5 di 9 Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
E, soffermandosi sempre sul tema dell'onere della prova, la Suprema Corte va, altresì, da tempo affermando (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 3373 del 12 febbraio 2010) che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, precisando, tuttavia, che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(vedasi, più di recente, anche la conforme Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n.
3587 dell'11 febbraio 2021).
Calando, allora, tutti i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio di opposizione, a cognizione piena, sebbene sia gravata CP_1 dell'onere di provare, anche per effetto dell'eccezione di inadempimento tempestivamente
Pagina 6 di 9 sollevata da la fondatezza del credito che ha azionato monitoriamente, ossia di Parte_1 avere eseguito, secondo le regole dell'arte, tutte le prestazioni per cui chiede oggi di essere pagata, deve osservarsi che la stessa per quanto subito si chiarirà, non CP_1 ha provato la bontà della propria pretesa.
Va, difatti, evidenziato che tra le odierne parti non risulta essere intervenuto alcun accordo scritto (contratto ovvero preventivo e/o consuntivo, poi accettati), da cui possa utilmente desumersi la tipologia (per qualità e quantità) degli interventi che la convenuta opposta avrebbe dovuto eseguire, né dalla documentazione complessivamente versata in atti è dato ricavare che, successivamente, la medesima convenuta opposta abbia effettivamente realizzato, come detto (attesa la contestazione che l'attrice opponente le ha mosso) secondo le regole dell'arte, tutte le prestazioni per le quali ha spiccato la fattura monitoriamente azionata.
Quanto, infatti, alla prova per interrogatorio formale e per testi dedotta, a tale ultimo scopo, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di data 28 novembre 2023, la convenuta opposta non si è di fatto curata di sollecitarne l'ammissione, giacché è rimasta priva della difesa di un legale dopo la rinuncia all'incarico dell'avv. Luca De Gottardo, rinuncia di cui le è stata data rituale comunicazione a mezzo PEC del 15 gennaio 2024.
Va, in secondo luogo, rigettata la domanda riconvenzionale di danni, proposta da
Parte_1
Quest'ultima, infatti, ha allegato nel suo atto costitutivo (si cita testualmente dalle pagine 4, 5 e 6 della citazione in opposizione):
- che, “A causa dei vizi”, “riscontrati nelle lavorazioni fornite da , ha dovuto CP_1
“ordinare materiali sostitutivi e farli lavorare per la immediata riparazione e montaggio in loco degli arredamenti onde far fronte al tempestivo completamento del progetto Vip
Lounge a Doha ed in specie: acquisto pannelli in MDF ditta Deve” [rectius: Derve] “per complessivi Euro 10.359,02, acquisto impiallacciature in Sycomore ditta Tabu Euro
15.488,18, acquisto bordi ditta Ver.bo Euro 1.095,54, effettuazioni lavori tranciatura ditta
Sia Tranciati Euro 3.310,32, (all. ti 10-13)”;
- di aver altresì dovuto commissionare, per le stesse ragioni, “lavori di tranciatura e
Pagina 7 di 9 realizzazione semilavorati alla ditta Manfè per un costo ulteriore di Euro 13.034,00”;
- che, ciononostante, “la committente del progetto Vip Lounge in Qatar” aveva chiuso
“l'appalto addebitando(le) … una penale di Euro 25.000,00”;
- di aver quindi “subito a causa dei vizi e degli inadempimenti di un danno per CP_1 costi vivi quantificabile in complessivi Euro 68.287,06, oltre a danno di immagine”;
- che “A causa … della esclusiva responsabilità della convenuta per i vizi e difetti dei materiali consegnati la opponente ha subito gravi danni economici e di immagine che si quantificano in complessivi Euro 80.000,00 salva diversa ed anche maggiore somma dovesse risultare in causa”.
Nel premettere, da un lato, che non essendosi limitata a chiedere il solo Parte_1 rigetto della pretesa avversaria, ma avendo proposto a sua volta domanda riconvenzionale, ha l'onere di provare la fondatezza di tale sua richiesta, e, dall'altro lato, che la prova dei costi che, in tesi, essa assume di aver sostenuto per rimediare ai vizi ed alle mancanze riscontrati nelle lavorazioni fornite da necessita, per la stessa CP_1 natura e per l'entità della pressoché totalità degli asseriti costi, di essere fornita unicamente a mezzo documenti, deve osservarsi che la prova, complessivamente offerta dall'attrice opponente, non è idonea a supportare la sua domanda.
Invero, la penale, che le sarebbe stata addebitata dalla committente, non trova alcun efficace riscontro nei documenti prodotti e non si presta, per quanto detto, ad essere dimostrata a mezzo testimoni, in mancanza di qualsivoglia supporto regolarmente iscritto nella contabilità di mentre, quanto alle restanti voci, le fatture allo scopo Parte_1 dimesse dall'attrice opponente, come ha puntualmente osservato la convenuta opposta nella sua comparsa costitutiva, o risalgono ad epoca non compatibile con l'acquisto eseguito per la sostituzione dei materiali difettosi asseritamente forniti da (così CP_1
Co per le fatture di Derve, di Tabu, Ver. e S.I.A. Tranciati) o similmente è priva di idonea pezza giustificativa che ne colleghi l'esecuzione ai presunti vizi riferibili alla stessa
[...]
(così per le lavorazioni commissionate a Manfè), non prestandosi, per quanto detto, CP_1 utilmente neppure la prova orale, dedotta, in termini comunque generici e/o valutativi, in via istruttoria.
Pagina 8 di 9 Quanto, infine, al lamentato danno d'immagine, il capitolo 10) di prova orale articolato (“V.C. La notizia della rescissione del contratto Vip Lounge è venuta nei mesi successivi a conoscenza degli operatori del settore in cui la opponente opera a Doha ed ha determinato valutazioni negative sulla sua affidabilità”) si connota per la sua inammissibile genericità e per il suo contenuto altrettanto inammissibilmente valutativo, vieppiù considerato che non è stata offerta alcuna prova documentale dell'inevitabile riflesso negativo di tali recensioni sul fatturato aziendale.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, quindi, revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_1
e va, nel contempo, rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
2.2 L'esito complessivo della lite, connotato dalla reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, ottenuto dalla convenuta opposta;
2) rigetta la domanda riconvenzionale, proposta dall'attrice opponente;
3) compensa per l'intero le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in EN il 27 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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