Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 24086
CASS
Sentenza 17 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev'essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell'accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte).

Commentario1

  • 1Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025

    La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 24086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24086
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo