Sentenza 17 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev'essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell'accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte).
Commentario • 1
- 1. Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025
La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 24086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24086 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
;..rditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo (A, Vt,k u\ AÌV 4/C • i v t,,ILC: 01'C U- Penale Sent. Sez. 4 Num. 24086 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che ha ritenuto VE LU colpevole del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 4710/14 r.g.n.r., depositata in data 22/11/2017 nella cancelleria del Tribunale di Crotone, che il reddito imponibile prodotto dal nucleo familiare di appartenenza (familiari conviventi) nell'anno di imposta 2016 era pari ad euro 211,00, mentre veniva poi accertato un reddito complessivo del nucleo familiare pari ad euro 8.410,03 per l'anno d'imposta 2016 ed un reddito percepito nell'anno d'imposta 2017 pari ad euro 20.395,36. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato, per mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, fondandolo sui seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sottoscritta dall'imputato, conteneva l'autocertificazione dei redditi percepiti per l'anno 2016 e non anche per l'anno 2017, poiché i redditi da dichiarare nell'istanza erano quelli percepiti l'anno precedente rispetto alla richiesta. Non vi è stata dunque alcuna falsa dichiarazione rispetto ai redditi relativi all'anno 2017 che il VE non ha autocertificato, nella convinzione di dover dichiarare solo i redditi dell'anno precedente e non anche quelli relativi all'anno in corso, tanto più che non erano ancora maturati i termini per l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Altrettanto viziata è la considerazione dei Giudici di merito circa la mancata indicazione delle eventuali variazioni rilevanti nel frattempo intercorse nell'anno 2017: sul punto, la difesa evidenzia che l'istanza di ammissione è stata presentata in data 22/11/2017, lo stesso giorno in cui si è celebrata la prima ed unica udienza relativa al procedimento penale per il quale è stata chiesta l'ammissione al patrocinio. Non si è pertanto attuata alcuna violazione dell'obbligo di comunicare le eventuali variazioni di reddito intercorse successivamente alla presentazione dell'istanza. Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata è viziata perché ha riconosciuto la responsabilità penale senza tenere conto che l'imputato non poteva e non doveva effettuare alcuna comunicazione, essendosi già concluso, in un'unica udienza, il procedimento per il quale era stata richiesta l'ammissione al patrocinio lo stesso giorno. Quanto alla dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2016, attestati dalla inutilizzabile nota informativa 2 trasmessa dalla Guardia di Finanza ed ammontanti ad euro 8.410,03, il difensore rileva che l'importo risulta comunque inferiore ai limiti previsti per l'accesso al beneficio, per cui l'errata indicazione degli stessi da parte dell'imputato non sarebbe stata accompagnata dal dolo ma da semplice negligenza, inidonea ad integrare gli estremi del reato in contestazione;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla acquisizione dell'informativa trasmessa dalla Guardia di finanza, rispetto alla quale non era stato ottenuto il consenso della difesa all'acquisizione. La circostanza emergerebbe dalla lettura del verbale di udienza del 14/01/2021, dove risulta solo la richiesta del Pubblico ministero di acquisire i documenti "come in atti", senza che vi sia alcun riferimento all'anzidetta nota informativa, la quale è pertanto inutilizzabile;
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego risulterebbe frutto di una non corretta applicazione della legge;
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della tenuità del fatto;
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla concessione della sospensione condizionale della pena, oggetto del sesto motivo di appello. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente all'omessa pronuncia sull'invocata sospensione condizionale della pena e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto. 4. In data 08/01/24, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Giovambattista Scordamaglia, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Invero, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che l'acquisizione della nota informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza di Crotone - sulla cui base si è fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato - sia avvenuta in violazione di legge, per non avere la difesa prestato il relativo consenso, è fondato ed assorbente. 3 DEPOSITAI»CASICCIIERIAIl Pr Nel respingere il motivo di appello con cui la difesa aveva dedotto l'inutilizzabilità di detta informativa, la Corte territoriale, pur dando atto dell'incompletezza del verbale di udienza a cui era allegata l'informativa in questione - verbale di cui ha anche indicato in modo inesatto la data (18/02/2021, invece che 14/01/21) - e, dopo aver dedotto che dallo stesso era «possibile constatare» che fosse presente il difensore di fiducia dell'imputato e che si fosse tenuta la discussione delle parti, ha affermato che mancava «la verbalizzazione dell'eventuale opposizione da parte del difensore». Tale esternazione non è idonea a configurare la situazione processuale contemplata dall'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., testualmente compendiata nella locuzione "le parti possono concordare l'acquisizione", che evoca un meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso: attesa la natura eccezionale della norma, che costituisce deroga alle regole fondamentali in tema di acquisizione della prova ai fini del giudizio - in considerazione del principio generale per cui non sono acquisibili in dibattimento gli atti di indagine - deve escludersi la possibilità di una interpretazione estensiva, che omologhi il "non opporsi" al "concordare" (Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Daci, Rv. 231252). In sostanza, perché detta acquisizione possa essere validamente effettuata deve esservi un espresso consenso alla stessa, nulla significando un'asserita mancata opposizione da parte della difesa dell'imputato. La Corte territoriale sostiene, inoltre, che l'incompletezza del verbale non impedisce il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione, ma non indica alcun elemento a sostegno. 3. Sussiste, dunque, il denunciato vizio di legittimità, che comporta, con effetto assorbente di ogni altra questione, l'annullamento della sentenza gravata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, la quale procederà a nuovo giudizio uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore