Sentenza 3 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2002, n. 14184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14184 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOL ITAL NO141 84/ 02 LA CORTE SUPRI MALIC ASSAZI SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 14143/00 - Cron. 32961 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rep. 3742 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere Consigliere Dott. Sergio DI AMATO 04.05/06/02 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: VITTORIA,|| 3 0II 2002- VI AN, RE MA IL LI elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 145, presso l'avvocato MICHELINO LUISE, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
P ricorrenti -
contro
ITALIANA, in persona del legale BANCA COMMERCIALE pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002
- controricorrente -
1313 -1- avverso la sentenza n. 826/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per 11 resistente, l'Avvocato CARGANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo VI NT e LI IA IT, con atto di citazione notificato in data 22-6-1996, propo- nevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2342/96 emesso dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Banca Commerciale Italiana, avente ad oggetto il pagamento di £ 165,000,000 nella qualità di fideiussori di De LI SS;
sostenevano gli opponenti che mulla dovevano e che, communque, avevano accettato di prestare fideiussione non a favore di De LI SS ma a favore di De LI AU e di avere concordato, in via fiduciaria, con un diretto- re del servizio fidi di detta banca, una garanzia di non oltre £ 40.000.000 da indicare su formulari precedentemente sottoscritti e consegnati in bianco. Costituitasi la Banca, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20-4-1998 n. 9987, rigettava l'opposizione, ritenendo non formulata una specifica domanda di invalidità o inefficacia della fide- jussione e non potendo in proposito espletarsi alcun accertamento di ufficio. 11 VI e la LI proponevano impugnazione e la Corte d'Appello di Roma, costituitasi la Ban- ca, con la sentenza in esame n. 826/2000 in data 28-2/9-3-2000, rigettava il gravame, considerando l'assunto degli appellanti "indimostrato". Ricorrono per cassazione, con due motivi, il VI e la LI;
resiste con controricorso la Banca Commerciale Italiana. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sia in ordine alla domanda degli opponenti, quale avente ad oggetto la validità ed efficacia della fideius- sione in questione, avendo la Corte territoriale preso in considerazione esclusivamente la sussisten- za del debito dell'obbligato principale, sia in relazione all'asserita irrilevanza della deposizione del teste De LI AU. Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione riguardo alla affermata inammissi- bilità per "incapacità" del teste LI, in quanto funzionario della Banca Commerciale Italiana. Il ricorso non merita accoglimento. La Corte territoriale, infatti, sulla base di accertamenti valutazioni "in fatto”, non ulteriormente sindacabili in questa sede in quanto logicamente e sufficientemente motivati, ha ritenuto l'assunto degli odierni ricorrenti privo di adeguato supporto probatorio, stante anche la ritenuta non decisività della testimonianza di De LI AU. In proposito la Corte di Roma, confermando quanto statuito in primo grado, ha, nell'ambito delle discrezionali facoltà spettanti al giudice di merito, qualificato come non rilevante ai fini del giudizio la testimonianza di De LI AU, evidenziando quest'ultima la sola circostanza che nessun fido era stato allo stesso concesso dalla Banca Commerciale Italiana ma non anche quella che il VI e la LI avevano invece prestato garanzia per De LI SS. Sempre, poi, in base al non censurabile, presso questa Corte di legittimità, potere valutativo spettante al giudice di merito riguardo all'ammissibilità delle prove testimoniali, la Corte territoriale, dando conto del proprio as- sunto, ha ritenuto il teste LI IO, direttore della Banca, incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. in quanto "portatore di interesse legittimante la sua partecipazione a giudizio": in proposito è condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l' "interesse" a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve essere accertato (ed anche motivato come nella de- cisione in esame) nella fase di merito in relazione alla concreta ed effettiva situazione giuridica og- getto della controversia, quale risulta dalle singole domande eccezioni, oltre che dalle circostanze ed elementi già acquisiti. In definitiva, entrambe le suesposte censure non sono meritevoli di accoglimento, sia perché è im- mune da vizi motivazionali l'impugnata decisione, laddove giudica inconferente, non limitandosi affatto ad una esclusiva considerazione della sussistenza del debito dell'obbligato principale, quanto dedotto dagli odierni ricorrenti, con conseguente piena efficacia della documentazione prodotta dalla Banca, sia perché non rientrano nel sindacato di legittimità di questa Corte l'ammissibilità e la valutazione delle prove testimoniali. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase. RE, Valley
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 05-06-2002 I Presidente L'estensore mer ал COMESUREMAD CASSAZIONE Prima Sazione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIER Luisa Passine il 3.0TI 2002 IL LI 129.11 20,66 1097 9,77 6 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Registrato in data1.. 854 verte 149.77 EN ND... atn. (CINO p. Il Dirigento Aroa) IZ (Dort.ssa IA Gre SUPPO Ansoonsabile Scry diza M ICKIN G N E 3 C 3 0