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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RD
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5823/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARTEL ANNA ROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FINI TERESA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AZ MO (PN) il
05/10/1996, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto del 20/04/2011 rep. n. 57283 racc. n. 22601, a rogito del notaio dott.
del distretto notarile di RD;
Persona_1
separati con sentenza non definitiva n. 310/2024 di data 19/04/2024– R.G.
1 2910/2022 -Tribunale Ordinario di RD;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] l [...]; Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/07/2025 e cioè “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in AZ MO (PN) in data 5 ottobre 1996 come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di AZ MO, anno 1996, numero
37, parte 2, serie A, in regime di comunione dei beni e ordinare al Comune
compente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1. revocarsi la nomina del curatore speciale;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in RD,
Via Stradelle n. 3, al padre;
4. mantenere un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di RD e la prosecuzione del percorso consultoriale (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
5. disporsi che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in
2 difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente con il lavoro a turni della sig.ra durante l'estate per 20 giorni, anche non Pt_1
consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7
gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
6. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro.
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento al padre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese dell'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio;
tuttavia, preso atto delle attuali condizioni economiche della signora sospendersi Pt_1
provvisoriamente l'assegno mensile fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al 01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile (risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12) risulti minore di € 1.200,00, la signora Pt_1
corrisponderà al signor la somma di € 50,00 per ciascun figlio Al fine CP_1
di consentire il suddetto calcolo, la signora si farà parte diligente Pt_1
consegnando all'ex coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal
2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
3 7. disporsi che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di RD e l'Ordine degli Avvocati di RD
in data 22 febbraio 2018;
8. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio se dovuta, mentre le detrazioni Per_2
fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
9. Il sig. si impegna a liberare dall'ipoteca l'immobile di Udine di CP_1
proprietà della signora Pt_1
10. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/12/2024, premesso che presso il Tribunale
di RD pendeva procedimento per separazione giudiziale e che con sentenza non definitiva n. 310/2024, pubblicata il 07/05/2024 – R.G. 2910/2022,
veniva dichiarata la separazione dei coniugi in punto status, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto status, rimettendosi alle decisioni del Tribunale, che sarebbero state successivamente disposte con la sentenza definitiva per il procedimento R.G. 2910/2022 riguardo ogni altra questione relativa alle condizioni della separazione.
Con decreto del 24/12/2024, il Giudice relatore ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14/04/2025, predisponendone successivamente, la trattazione scritta.
Con ordinanza del 18/04/2024, in seguito al deposito delle note scritte congiunte delle parti, il Giudice relatore – a proposito della pendenza di
4 procedimento di separazione tra i coniugi, ove è stata solo pronunciata sentenza parziale sullo status e della richiesta in questa sede della pronuncia di sentenza sullo status di divorzio, senza precisare altre domande accessorie a tale pronuncia che definirebbe il giudizio – ha osservato che è del tutto autonoma e distinta la natura dei due procedimenti di separazione e divorzio,
che differiscono profondamente quanto a presupposti, natura ed effetti e che,
fatta eccezione per la pronuncia sullo status in forza della quale la domanda di separazione e quella di divorzio sono vincolate da un nesso di pregiudizialità,
per tutte le altre domande accessorie astrattamente proponibili o vi è identità
o tendenziale autonomia in forza del diverso oggetto e della diversa finalità
perseguita dalla tutela giurisdizionale posta in essere con i due istituti;
ha ritenuto, pertanto, che in questa sede l'accordo di pervenire alla sola pronuncia sullo status, omettendo di avanzare domande sull'affido e il mantenimento dei figli, è apparso contrario agli interessi degli stessi, dal momento che il giudizio di separazione non era ancora pervenuto ad una sentenza definitiva (suscettibile, peraltro, di essere riformata con sua impugnazione) il cui contenuto potesse essere richiamato in questa sede;
il
Giudice relatore ha ritenuto, quindi, opportuno invitare le parti a prendere posizione su tale questione prima che lo stesso riferisca al Collegio per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c. e,
pertanto, ha rinviato la causa al 07/07/2025.
In data 16/05/2025, è stata chiesta, da una delle difese, la pronuncia di sentenza anche parziale sullo status, di affidarsi i figli minori e in via Per_2 Pt_2
prevalente presso il padre, a cui verrà assegnata la casa familiare sita in
RD, Via Stradelle n. 3, con stabile residenza presso di lui;
ha chiesto che la madre veda e tenga con sé i figli ogni volta che vorrà, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni e le necessità dei minori e, comunque secondo tempi e modalità meglio dettagliati in atti;
ha chiesto di porre a carico della madre un assegno mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, o del diverso
5 importo ritenuto di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da corrispondere al padre in forma tracciabile entro il giorno 05 di ciascun mese,
con adeguamento annuale ISTAT, se in aumento;
ha precisato che, preso atto delle attuali condizioni economiche della madre, tale contributo al mantenimento dei minori voglia essere provvisoriamente ridotto ad euro
50,00 mensili per ciascun figlio e ciò fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino;
ha chiesto disporsi che le spese straordinarie dei figli restino a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
ha chiesto che l'assegno unico sia interamente a beneficio del padre, in quanto genitore collocatario e di revocarsi i poteri conferiti al Curatore speciale;
ha chiesto, infine,
l'anticipazione d'udienza fissata per il giorno 07/07/2025 al giorno 13/06/2025
per poterla celebrare unitamente all'udienza fissata per la separazione personale dei medesimi coniugi e ciò per motivi di economia processuale.
Con provvedimento del 22/05/2025, il Giudice relatore ha rigettato la suddetta istanza, ritenendo opportuno confermare l'udienza del 07/07/2025, affinché sia data la possibilità ai coniugi di pervenire ad un accordo secondo quanto previsto dal rito scelto per la presente causa e ricordando che, laddove sia raggiunto un accordo sull'affido e il mantenimento della prole in questa sede divorzile (circostanza che farebbe venir meno l'interesse a proseguire la causa di separazione), sullo stesso dovrà comunque essere acquisito il parere del
Curatore speciale dei minori (nominato nella fase della separazione) e del
Servizio sociale affidatario;
il Giudice ha, altresì, precisato che l'anticipazione dell'udienza non può portare alcun vantaggio processuale alle parti,
considerato, infatti, che il procedimento su domanda congiunta, quale è quello introdotto dai coniugi per il divorzio, non prevede la pronuncia di sentenza parziale sullo status;
inoltre, ha osservato che la sentenza di pronuncia parziale sullo status è prevista dall'art. 473-bis.22 c.p.c. soltanto per i procedimenti di famiglia cd. contenziosi, mentre non è prevista dall'art. 473-
6 bis.51 per il procedimento su domanda congiunta, qual è quello instaurato dalle parti;
ha considerato, altresì, che la scelta del procedimento ex art. 473-
bis.51 c.p.c. impone che le parti, sin dall'introduzione della causa, abbiano un accordo chiaro e preciso che preveda non soltanto la volontà di divorziare, ma anche la composizione delle questioni relative agli aspetti economici e alla prole, affinché il Tribunale verifichi che i contenuti dell'accordo non siano in contrasto con gli interessi dei figli e possa emanare, all'esito, una sola sentenza con la quale omologa o prende atto di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
e infine, ha considerato che, nel caso di specie, ove non sia raggiunto l'accordo il
Collegio non si troverebbe davanti ai presupposti di legge per pronunciare sentenza.
Con decreto del 20/06/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
12/09/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno definitivamente raggiunto un accordo,
oltre che sullo status, anche sull'affidamento e il mantenimento dei figli minori e in data 30/06/2025, hanno depositato note conclusive e contestuale istanza di anticipazione d'udienza.
Con decreto del 01/07/2025, il Giudice relatore, preso atto, ha revocato l'udienza fissata per il giorno 12/09/2025 e ha fissato l'udienza per il giorno
07/07/2025, predisponendone la trattazione scritta.
All'udienza del giorno 07/07/20255, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe,
rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 08/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del
7 ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, ove è
stata pronunciata sentenza non definitiva n. 310/2024 di data 19/04/2024– R.G.
2910/2022 -Tribunale Ordinario di RD;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato (sono da ritenersi superate quelle condizioni inconferenti per l'attuale iter procedimentale di divorzio ed attinenti solo alla fase di separazione, come, ad esempio, la revoca del curatore speciale, già disposta in sede separativa).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e in AZ MO (PN), in Controparte_1 Parte_1
data 05/10/1996;
8 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN MO
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 37, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
- affida i figli minori e , in atti generalizzati, ad Persona_2 Parte_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
- assegna la casa familiare, sita in RD, Via Stradelle n. 3 a
[...]
; CP_1
- dispone un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di RD e da parte del Consultorio familiare competente per il territorio di RD (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
- dispone che la madre , possa tenere con sé i figli con i Parte_3
seguenti tempi e modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16:30) alla sera alle 20:30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21:00,
compatibilmente con il lavoro a turni della madre;
durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del
9 giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro;
- dispone che la madre provveda al mantenimento dei Parte_1
figli in via indiretta, mediante il versamento al padre , in Controparte_1
forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di euro 150,00
per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, se in aumento;
prende atto che, stante le attuali condizioni della madre, le parti concordano che tale mantenimento sia sospeso fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al
01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile
(risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12)
risulti minore di euro 1.200,00, corrisponderà a Parte_1 [...]
la somma di euro 50,00 per ciascun figlio. Al fine di consentire il CP_1
suddetto calcolo, si farà parte diligente consegnando all'ex Parte_1
coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal 2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025;
- dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di RD e l'Ordine degli Avvocati di RD in data 22
febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio , se dovuta, e che le detrazioni Per_2
10 fiscali, ove applicabili come per legge siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- prende atto che si impegna a liberare dall'ipoteca Controparte_1
l'immobile di Udine di proprietà di;
Parte_1
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in RD, in data 13/08/2025
Si comunichi al Servizio sociale del Comune di RD e al Consultorio
familiare competente per il territorio di RD.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RD
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5823/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARTEL ANNA ROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FINI TERESA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AZ MO (PN) il
05/10/1996, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto del 20/04/2011 rep. n. 57283 racc. n. 22601, a rogito del notaio dott.
del distretto notarile di RD;
Persona_1
separati con sentenza non definitiva n. 310/2024 di data 19/04/2024– R.G.
1 2910/2022 -Tribunale Ordinario di RD;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] l [...]; Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/07/2025 e cioè “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in AZ MO (PN) in data 5 ottobre 1996 come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di AZ MO, anno 1996, numero
37, parte 2, serie A, in regime di comunione dei beni e ordinare al Comune
compente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1. revocarsi la nomina del curatore speciale;
2. affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in RD,
Via Stradelle n. 3, al padre;
4. mantenere un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di RD e la prosecuzione del percorso consultoriale (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
5. disporsi che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in
2 difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16,30) alla sera alle 20,30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21.00, compatibilmente con il lavoro a turni della sig.ra durante l'estate per 20 giorni, anche non Pt_1
consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività
natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7
gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
6. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro.
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento al padre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ciascun mese dell'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio;
tuttavia, preso atto delle attuali condizioni economiche della signora sospendersi Pt_1
provvisoriamente l'assegno mensile fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al 01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile (risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12) risulti minore di € 1.200,00, la signora Pt_1
corrisponderà al signor la somma di € 50,00 per ciascun figlio Al fine CP_1
di consentire il suddetto calcolo, la signora si farà parte diligente Pt_1
consegnando all'ex coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal
2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
3 7. disporsi che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di RD e l'Ordine degli Avvocati di RD
in data 22 febbraio 2018;
8. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio se dovuta, mentre le detrazioni Per_2
fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
9. Il sig. si impegna a liberare dall'ipoteca l'immobile di Udine di CP_1
proprietà della signora Pt_1
10. Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/12/2024, premesso che presso il Tribunale
di RD pendeva procedimento per separazione giudiziale e che con sentenza non definitiva n. 310/2024, pubblicata il 07/05/2024 – R.G. 2910/2022,
veniva dichiarata la separazione dei coniugi in punto status, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto status, rimettendosi alle decisioni del Tribunale, che sarebbero state successivamente disposte con la sentenza definitiva per il procedimento R.G. 2910/2022 riguardo ogni altra questione relativa alle condizioni della separazione.
Con decreto del 24/12/2024, il Giudice relatore ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14/04/2025, predisponendone successivamente, la trattazione scritta.
Con ordinanza del 18/04/2024, in seguito al deposito delle note scritte congiunte delle parti, il Giudice relatore – a proposito della pendenza di
4 procedimento di separazione tra i coniugi, ove è stata solo pronunciata sentenza parziale sullo status e della richiesta in questa sede della pronuncia di sentenza sullo status di divorzio, senza precisare altre domande accessorie a tale pronuncia che definirebbe il giudizio – ha osservato che è del tutto autonoma e distinta la natura dei due procedimenti di separazione e divorzio,
che differiscono profondamente quanto a presupposti, natura ed effetti e che,
fatta eccezione per la pronuncia sullo status in forza della quale la domanda di separazione e quella di divorzio sono vincolate da un nesso di pregiudizialità,
per tutte le altre domande accessorie astrattamente proponibili o vi è identità
o tendenziale autonomia in forza del diverso oggetto e della diversa finalità
perseguita dalla tutela giurisdizionale posta in essere con i due istituti;
ha ritenuto, pertanto, che in questa sede l'accordo di pervenire alla sola pronuncia sullo status, omettendo di avanzare domande sull'affido e il mantenimento dei figli, è apparso contrario agli interessi degli stessi, dal momento che il giudizio di separazione non era ancora pervenuto ad una sentenza definitiva (suscettibile, peraltro, di essere riformata con sua impugnazione) il cui contenuto potesse essere richiamato in questa sede;
il
Giudice relatore ha ritenuto, quindi, opportuno invitare le parti a prendere posizione su tale questione prima che lo stesso riferisca al Collegio per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c. e,
pertanto, ha rinviato la causa al 07/07/2025.
In data 16/05/2025, è stata chiesta, da una delle difese, la pronuncia di sentenza anche parziale sullo status, di affidarsi i figli minori e in via Per_2 Pt_2
prevalente presso il padre, a cui verrà assegnata la casa familiare sita in
RD, Via Stradelle n. 3, con stabile residenza presso di lui;
ha chiesto che la madre veda e tenga con sé i figli ogni volta che vorrà, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni e le necessità dei minori e, comunque secondo tempi e modalità meglio dettagliati in atti;
ha chiesto di porre a carico della madre un assegno mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, o del diverso
5 importo ritenuto di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da corrispondere al padre in forma tracciabile entro il giorno 05 di ciascun mese,
con adeguamento annuale ISTAT, se in aumento;
ha precisato che, preso atto delle attuali condizioni economiche della madre, tale contributo al mantenimento dei minori voglia essere provvisoriamente ridotto ad euro
50,00 mensili per ciascun figlio e ciò fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino;
ha chiesto disporsi che le spese straordinarie dei figli restino a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
ha chiesto che l'assegno unico sia interamente a beneficio del padre, in quanto genitore collocatario e di revocarsi i poteri conferiti al Curatore speciale;
ha chiesto, infine,
l'anticipazione d'udienza fissata per il giorno 07/07/2025 al giorno 13/06/2025
per poterla celebrare unitamente all'udienza fissata per la separazione personale dei medesimi coniugi e ciò per motivi di economia processuale.
Con provvedimento del 22/05/2025, il Giudice relatore ha rigettato la suddetta istanza, ritenendo opportuno confermare l'udienza del 07/07/2025, affinché sia data la possibilità ai coniugi di pervenire ad un accordo secondo quanto previsto dal rito scelto per la presente causa e ricordando che, laddove sia raggiunto un accordo sull'affido e il mantenimento della prole in questa sede divorzile (circostanza che farebbe venir meno l'interesse a proseguire la causa di separazione), sullo stesso dovrà comunque essere acquisito il parere del
Curatore speciale dei minori (nominato nella fase della separazione) e del
Servizio sociale affidatario;
il Giudice ha, altresì, precisato che l'anticipazione dell'udienza non può portare alcun vantaggio processuale alle parti,
considerato, infatti, che il procedimento su domanda congiunta, quale è quello introdotto dai coniugi per il divorzio, non prevede la pronuncia di sentenza parziale sullo status;
inoltre, ha osservato che la sentenza di pronuncia parziale sullo status è prevista dall'art. 473-bis.22 c.p.c. soltanto per i procedimenti di famiglia cd. contenziosi, mentre non è prevista dall'art. 473-
6 bis.51 per il procedimento su domanda congiunta, qual è quello instaurato dalle parti;
ha considerato, altresì, che la scelta del procedimento ex art. 473-
bis.51 c.p.c. impone che le parti, sin dall'introduzione della causa, abbiano un accordo chiaro e preciso che preveda non soltanto la volontà di divorziare, ma anche la composizione delle questioni relative agli aspetti economici e alla prole, affinché il Tribunale verifichi che i contenuti dell'accordo non siano in contrasto con gli interessi dei figli e possa emanare, all'esito, una sola sentenza con la quale omologa o prende atto di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
e infine, ha considerato che, nel caso di specie, ove non sia raggiunto l'accordo il
Collegio non si troverebbe davanti ai presupposti di legge per pronunciare sentenza.
Con decreto del 20/06/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
12/09/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno definitivamente raggiunto un accordo,
oltre che sullo status, anche sull'affidamento e il mantenimento dei figli minori e in data 30/06/2025, hanno depositato note conclusive e contestuale istanza di anticipazione d'udienza.
Con decreto del 01/07/2025, il Giudice relatore, preso atto, ha revocato l'udienza fissata per il giorno 12/09/2025 e ha fissato l'udienza per il giorno
07/07/2025, predisponendone la trattazione scritta.
All'udienza del giorno 07/07/20255, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe,
rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 08/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del
7 ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, ove è
stata pronunciata sentenza non definitiva n. 310/2024 di data 19/04/2024– R.G.
2910/2022 -Tribunale Ordinario di RD;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato (sono da ritenersi superate quelle condizioni inconferenti per l'attuale iter procedimentale di divorzio ed attinenti solo alla fase di separazione, come, ad esempio, la revoca del curatore speciale, già disposta in sede separativa).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e in AZ MO (PN), in Controparte_1 Parte_1
data 05/10/1996;
8 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN MO
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 37, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
- affida i figli minori e , in atti generalizzati, ad Persona_2 Parte_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
- assegna la casa familiare, sita in RD, Via Stradelle n. 3 a
[...]
; CP_1
- dispone un mandato di sostegno e vigilanza da parte del Servizio sociale competente per il Comune di RD e da parte del Consultorio familiare competente per il territorio di RD (quest'ultimo su accesso volontario delle parti);
- dispone che la madre , possa tenere con sé i figli con i Parte_3
seguenti tempi e modalità: tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (o comunque dalle 16:30) alla sera alle 20:30; a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera ore 21:00,
compatibilmente con il lavoro a turni della madre;
durante l'estate per 20
giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31
dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: la metà comprensiva del
9 giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi permarranno con loro;
- dispone che la madre provveda al mantenimento dei Parte_1
figli in via indiretta, mediante il versamento al padre , in Controparte_1
forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di euro 150,00
per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, se in aumento;
prende atto che, stante le attuali condizioni della madre, le parti concordano che tale mantenimento sia sospeso fintanto che le condizioni reddituali della stessa non migliorino e comunque sino al
01/03/2026. Da tale data, il predetto assegno, qualora il reddito netto mensile
(risultante dalla somma delle buste paga percepite nel corso dell'anno precedente e da qualunque altro reddito percepito al netto delle relative imposte e dichiarato (esclusi i rimborsi spese forfettari) suddivisa per 12)
risulti minore di euro 1.200,00, corrisponderà a Parte_1 [...]
la somma di euro 50,00 per ciascun figlio. Al fine di consentire il CP_1
suddetto calcolo, si farà parte diligente consegnando all'ex Parte_1
coniuge, entro il 20 gennaio di ogni anno, a partire dal 2026, le buste paga dalla stessa percepite nel corso dell'anno precedente e qualunque altra documentazione atta a determinare il predetto reddito da cui resta espressamente escluso solo quanto percepito a titolo di canone dell'immobile di Udine sino a maggio 2025;
- dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di RD e l'Ordine degli Avvocati di RD in data 22
febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre, così
come l'indennità INPS per il figlio , se dovuta, e che le detrazioni Per_2
10 fiscali, ove applicabili come per legge siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- prende atto che si impegna a liberare dall'ipoteca Controparte_1
l'immobile di Udine di proprietà di;
Parte_1
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in RD, in data 13/08/2025
Si comunichi al Servizio sociale del Comune di RD e al Consultorio
familiare competente per il territorio di RD.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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