Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1415/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
CASSIANI e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pesaro, Via Castelfidardo n. 82
-ATTORE opponente- contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. UMBERTO GIANNOLA e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Pesaro, Via Giordano Bruno n. 21
- CONVENUTO opposto-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189
c.p.c. depositate telematicamente il 21.03.2025, in particolare:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca dell'ordinanza del
12.02.2025, rimettere la causa sul ruolo per l'ammissione del mezzo istruttorio richiesto con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non ammesso (e segnatamente CTU contabile), da ritenersi in questa sede riproposto.
All'esito dell'accoglimento di quanto sopra, salvo gravame, accogliere per l'effetto tutte le conclusioni avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio, che di seguito si ripropongono: <<piaccia all tribunale ad ogni contraria istanza disattesa accogliere la proposta opposizione>
pagina 1 di 8 accertata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto opposto, notificato all'opponente in data 04.07.2024, per i motivi di rito e di merito di cui alla narrativa.
In subordine, dichiarare non dovute le somme precettate e comunque, in ogni caso, ridurne l'entità, dichiarando nel contempo non dovute quelle fatte oggetto di contestazione con la presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 21.03.2025, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - anche previa riunione alla presente causa del successivo procedimento n. 2112/2024 R.G. pendente tra le medesime parti (secondo quanto precisato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), assumendo i conseguenti provvedimenti del caso;
- respingere le domande tutte formulate da parte attrice, secondo tutto quanto dedotto eccepito e precisato, confermare la creditoria così come indicata in sede di atto di precetto pari a Euro 80.201,00
(di cui Euro 425,00 per compensi legali richiesti con il solo primo atto di precetto) oltre interessi dall'8.12.2018, come previsti e dovuti in forza del contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott.
del 30.11.2010 Rep. n. 31718/8386, e comunque entro il tasso soglia, al saldo Persona_1
effettivo, le spese di notifica a margine segnate, C.A.P. 4% I.V.A. 22% e le successive tutte come per legge o condannare parte debitrice al pagamento della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese tutte e singole del giudizio”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c., ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatogli il 4.07.2024 per l'importo di € 80.201,00 da Controparte_1
e per essa la mandataria che agiva, quale cessionaria del credito, in forza di contratto
[...] CP_1
di finanziamento fondiario sottoscritto il 30.11.2010 tra Banca di Credito Cooperativo del Metauro Soc.
Coop. e l'opponente.
L'attore deduceva il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo alla intimante: sosteneva, sul punto, che l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non era idoneo ad individuare i crediti inclusi ovvero esclusi in detta cessione e,
pagina 2 di 8 pertanto, a comprovare la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo alla asserita cessionaria/intimante.
Deduceva, inoltre, la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza dello stesso: sosteneva, in particolare, che l'intimante non aveva delineato le modalità di calcolo della somma intimata, non essendo stato indicato l'ammontare degli interessi.
In data 8.11.2024 si costituiva la e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2 deducendo la propria legittimazione attiva e la chiarezza dell'importo intimato. Chiedeva, quindi, il rigetto delle pretese avanzate dalla parte opponente e che venisse confermata la creditoria indicata in atto di precetto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 12.02.2025, ritenuto di non disporre la riunione con altro fascicolo richiesta dall'opposta stante la diversa fase processuale delle cause e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza cartolare del 21.05.2025 (con termine sino a 3 gg. prima dell'udienza per note di trattazione scritta) e si concedevano i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione risulta infondata.
È da rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo alla intimante sollevata dall'attore opponente.
La documentazione prodotta da parte convenuta è idonea a dimostrare sia che in data 7.12.2018 la
[...]
concludeva contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Controparte_1
Legge sulla Cartolarizzazione con (tra le altre) Banca di Credito Cooperativo del Metauro – Soc.
Cooperativa, sia che il credito oggetto di causa (nascente da mutuo ipotecario del 30.11.2010 erogato da a ) era incluso in detta operazione. CP_3 Parte_1
Si consideri, in particolare, la seguente documentazione depositata da parte attrice:
-avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 144 del 13.12.2018, in cui si dava atto che in data 7.12.2018 la ha concluso con (tra le altre) Controparte_1 [...]
contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti Controparte_4
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (doc. 1);
pagina 3 di 8 -dichiarazione della indirizzata a e del 31.10.2024 CP_3 Controparte_1 CP_1
che tra i crediti oggetto di cessione sono ricompresi quelli vantati da nei confronti Controparte_1
di e, in particolare, relativi al contratto di finanziamento fondiario del 30.11.2010 Parte_1
(doc. 7);
-accettazione della proposta di contratto di cessione di crediti del 7.12.2018 da parte della
[...]
ed indirizzata alla contenente allegato relativo alla Controparte_5 Controparte_1
identificazione dei crediti oggetto di cessione (doc. 18);
-dichiarazione ex art. 50 TUB della del totale credito in sofferenza (doc. 10); Controparte_6
-indicazione del sito web in cui vi è l'informativa relativa alle cessioni dei crediti di cui trattasi (sito indicato nell'avviso di cessione pubblicato in gazzetta) ed in cui vi è l'indicazione di specifico documento (file in pdf) contenente l'elenco delle posizioni cedute nel dettaglio (doc. 8).
Ed ancora:
-contratto di finanziamento fondiario tra e del 30.11.2010 (doc. 6); Controparte_5 Parte_1
-comunicazione di del 25.11.2011 di segnalazione a sofferenza e di intimazione di CP_3
pagamento e decadenza dal beneficio del termine a (doc. 13); Parte_1
-estratti conto della relativi alla posizione di (doc. 19). CP_3 Parte_1
Esaminata la documentazione appena richiamata, versata in atti dalla convenuta, si ritiene integrata la prova documentale della legittimazione sostanziale in capo alla opposta.
Si rileva, in particolare, la produzione in atti, del contratto di cessione dei crediti del 7.12.2018, bastevole di per sé a rigettare l'eccezione di parte attrice sul punto, unitamente al relativo avviso pubblicato in Gazzetta.
Ad ogni modo, a medesima conclusione si giunge anche solo considerando gli ulteriori documenti riversati in atti dalla convenuta, rilevato che la prova della cessione del credito può essere conseguita anche mediante elementi presuntivi.
Al riguardo, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993. qualora sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civile Ord. n. 17944 del 22/06/2023). In parte motiva, viene evidenziato come l'avviso in pagina 4 di 8 Gazzetta “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Pertanto, fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione (contratto che nel caso di specie, come già rilevato, è stato effettivamente prodotto dalla convenuta), la prova della cessione può essere desunta da altri ed ulteriori elementi, tra cui sicuramente annoverare anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Inoltre, il possesso in capo alla convenuta di tutta la documentazione sopra richiamata, avuto specifico riguardo al contratto di mutuo da cui trae origine il credito ceduto, alla lettera di messa in mora nonché alla dichiarazione della cedente ex art. 50 TUB, si giustifica unicamente con l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione e, conseguentemente, con l'acquisita titolarità del credito da parte di Controparte_1
Sotto altro aspetto, la descrizione dei crediti ceduti, come da avviso pubblicato in Gazzetta, permette di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e che, fra gli altri, sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Come da costante giurisprudenza sul punto, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione;
di medesimo tenore, tra le altre: Cass. Civ. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, nell'avviso pubblico in atti si legge: “In virtu' dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione
pagina 5 di 8 dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo
2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti
NDG: 150868 -1239459 - 259255 in relazione ai Crediti ceduti da Ai Controparte_7
sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.
[...]
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti Controparte_8
e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: . Email_1
Evidente, nel caso di specie, che il credito per cui è causa rientri tra quelli ceduti considerato: il contratto di finanziamento fondiario tra e del 30.11.2010 (contratto Controparte_5 Parte_1 di finanziamento sorto nell'arco temporale di cui all'avviso ricompreso tra maggio 1965 e marzo
2018); la comunicazione di del 25.11.2011 di segnalazione a sofferenza e di intimazione CP_3
di pagamento e decadenza dal beneficio del termine relativa al contratto di mutuo richiamato;
certificazione del 10.11.2020 di estratto conto a sofferenza (doc. 12) in cui emerge CP_3
l'NDG 31085 riferito a , codice Ndg indicato sia nel contratto di cessione (doc. 18) che Parte_1 nel documento rinvenibile nel sito web indicato nell'avviso di cessione (e depositato al doc. 9 da parte convenuta).
Orbene, nel caso di specie sussistono plurimi elementi probatori (tra cui anche il fatto che nessun altro reclama il credito di cui è causa) da cui è possibile evincere che l'attrice sia l'effettiva titolare del credito di cui trattasi.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Infondata risulta, altresì, l'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza dell'intimazione sollevata da parte attrice. Sul punto, quest'ultima deduceva che il precetto difetta delle modalità di calcolo della somma intimata e, nello specifico, della indicazione dell'ammontare degli interessi richiesti.
pagina 6 di 8 Al riguardo, si cita il costante orientamento dei giudici di legittimità per cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma
1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”(Cass. Civ. Ord. n. 8906/2022; precedenti richiamati: Cass., Sez.
3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993).
Nella specie, l'atto di precetto indica la somma intimata, separatamente agli importi relativi alle competenze per il precetto, facendo specifico rinvio al titolo esecutivo, notificato alla parte unitamente all'atto di precetto stesso.
Inoltre, le doglianze dell'attrice opponente appaiono del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia riscontro e supporto probatorio. In particolare, l'opponente non ha fornito alcun calcolo alternativo ovvero indicato alcun elemento a fondamento delle proprie pretese.
Al contrario, l'opposta ha puntualmente ricostruito gli importi intimati versando in atti, oltre al mutuo
(notificato all'attrice unitamente all'atto di precetto) che già indicava in sé i criteri per il calcolo dell'importo delle singole rate di ammortamento del mutuo nonché gli interessi corrispettivi e moratori applicabili allo stesso:
-dettaglio delle rate scadute e non pagate al 25.11.2011, in cui viene indicato come il totale del debito ammonta ad € 74.438,14, con specifica indicazione dell'ammontare degli interessi (doc. 11); importo richiamato anche nella lettera raccomandata del 25.11.2011 (doc. 13) inviata dalla cedente al
Parte_1
Contr
-estratto ex art. 50 TUB rilasciato dalla cedente del con cui viene dichiarato che al CP_3
7.12.2018 il totale del credito ammontava ad € 79.776,00 (somma corrispondente a quella di cui all'atto di precetto), contenente l'indicazione degli interessi applicati (doc. 10).
In considerazione di quanto versato in atti dalla convenuta ed in considerazione, come già rilevato, della totale genericità delle doglianze avanzate sul punto da parte attrice, nonché in applicazione del citato principio, cui si intende dare applicazione, fatto proprio da costante giurisprudenza di legittimità
e di merito, tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
Disattesa, da ultimo ed in considerazione della mancata produzione da parte dell'attore di qualsivoglia elemento fondante le proprie doglianze, come già evidenziato, la reiterata richiesta di Ctu contabile avanzata dall'attrice: “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda
pagina 7 di 8 con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.
Ord. n. 8498/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere in favore di e per essa la mandataria Parte_1 Controparte_1
le spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente in € 14.040,00 di CP_1 cui € 2560,00 per la fase di studio, 1630,00 euro per la fase introduttiva, euro 5600,00 per la fase di trattazione, euro 4250,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen.
Così deciso in data 27.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini
pagina 8 di 8