Articolo 7 della Legge 1 agosto 1988, n. 345
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 agosto 1988
Art. 7. (Conservazione fondi)
Le somme iscritte ai capitoli nn. 2054, 2055 e 2554 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987 possono esserlo nell'esercizio successivo.
Entrata in vigore il 28 agosto 1988