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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2083/2020 R.G., avente ad oggetto “rendita ai superstiti”;
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._3
tutti residenti a [...], c.da Piani 33, in proprio e nella qualità di eredi di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a IN (ME) il 04.05.2019, Per_1 rappresentati e difesi dagli Avv. Salvatore Caccamo e Pietro Latino del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro:
Controparte_1
C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo, rep. N. 711 del 19.12.2018; Per_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2020 e Parte_1 Parte_2 [...]
- rispettivamente vedova e figli di , autotrasportatore per conto terzi Parte_3 Persona_1 deceduto in IN (ME) intorno alle ore 04:30 del 04.05.2019 in occasione del sinistro stradale occorsogli all'altezza del Km. 36+100 dell'autostrada A/18 Messina-Catania, che nel frangente percorreva, alla guida dell'autovettura Ford targata FS466YN, per recarsi a CO MA (ME), dove era atteso dal titolare dell'impresa “Vaseria LO NC” per verificare la tipologia di merce da trasportare -, ritenendo sussistente la fattispecie di infortunio in itinere e lamentando il rigetto, da parte dell' della proposta istanza di riconoscimento in loro favore della rendita CP_1 vitalizia ex art. 13 D.Lvo n. 38/2000, hanno chiesto volersi “affermare l'infortunio occorso al sig.
come infortunio in itinere per come determinato dall'occasione di lavoro e Persona_1 conseguentemente dire l'attività esercitata dallo stesso rientrante tra quelle prospettate dalle norme sulla assicurazione infortuni;
conseguentemente, accertare il diritto degli odierni ricorrenti n.q. di eredi del sig. , alla rendita vitalizia ex art. 13 d.lgs n. 38/2000 per la Persona_1 perdita del loro caro, da liquidarsi in relazione alla retribuzione massima convenzionale del settore, all'anticipazione una tantum della rendita pari a tre mensilità della quota annua CP_1 determinata sul minimale retributivo del legge secondo gli importi previsti per i nuclei composti da tre familiari, all'assegno funerario secondo gli importi previsti dalla legge e a tutte le indennità correlate al decesso del lavoratore per causa di lavoro;
conseguentemente condannare l' al CP_1 pagamento delle somme che risulteranno dovute per le causali suddette e per ogni altra indennità correlata al decesso del lavoratore, con rivalutazione e interessi legali”. Costituitosi in lite, l' ha eccepito la radicale infondatezza del ricorso, la reclamata CP_1 rendita vitalizia per danno biologico ex art. 13 D.Lvo n. 38/2000 non riguardando gli infortuni mortali e non essendo prevista in favore di figli maggiorenni non studenti universitari, dovendosi peraltro escludere a monte, attese le circostanze, l'ascrivibilità del decesso del dante causa ad infortunio in itinere. Raccolte le ammesse prove testimoniali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.09.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. A mente dell'art. 2, primo e ultimo comma, d.P.R. n. 1124/1965, infatti, “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, ivi comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” e “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”. Ancorché il teste NC LO, sentito all'udienza dell'08.02.2023, abbia dichiarato “ho saputo della morte di il giorno stesso in cui è accaduta, in quanto ho ricevuto Persona_1 una chiamata da un amico comune che mi ha informato del fatto. La mattina del 4 maggio 2019 in cui si è verificato l'incidente stradale, avevo appuntamento con il presso la mia vaseria alle Per_1 ore 8. Alle 8:30 l'amico di cui ho detto ha chiamato presso il mio ufficio comunicando a mia figlia, che ha risposto al telefono, dell'incidente stradale in questione. Quella mattina avevamo appuntamento per programmare le consegne dei vasi da effettuare in relazione alla campagna dei ciclamini” e “il veniva a CO con un camion quando doveva effettuare trasporti o Per_1 consegna di materiale oppure con la propria automobile quando dovevamo solo discutere del programma delle consegne secondo quanto ho prima precisato” - così confermando che l'intrapresa trasferta in auto del dante causa dei ricorrenti fosse finalizzata allo svolgimento di attività preparatoria al trasporto di vasellame commissionatogli da esso teste -, va nondimeno osservato che il sinistro nel quale il ha perso la vita si è verificato “verso le ore 04:35 del giorno Per_1 04.05.2019 sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza del km. 36+100 rampa d'uscita svincolo IN (ME) per veicoli provenienti di Catania” (cfr. rapporto di polizia del 22.05.2019, in atti), percorso non coerente con la destinazione di CO MA (ME), dove il sarebbe giunto circa un'ora dopo (con oltre due ore di anticipo, dunque, sull'appuntamento Per_1 delle h. 08.00 con il titolare della vaseria), ove avesse proseguito sull'autostrada in direzione di Messina. L'entità dell'anticipo orario e il punto di verificazione del sinistro indicano per contro che il non fosse immediatamente od unicamente diretto a CO, ma che intendesse quanto Per_1 meno giungervi dopo essere passato da IN, o da altra località raggiungibile uscendo dalla A18 a quello svincolo, per motivi che non è dato conoscere e che tuttavia appaiono estranei alla programmazione del trasporto di vasellame da svolgere su incarico del teste LO;
attesa la non normalità del percorso, non può perciò ritenersi che l'infortunio soddisfi i requisiti di cui al richiamato art. 2 D.Lvo n. 1124/1965 affinché lo si possa qualificare in itinere (cfr. CASS. n. 22180/2021; CASS. n. 17917/2017). Ritenuta per quanto sopra l'omessa prova dei fatti costitutivi del vantato diritto alle reclamate prestazioni, il ricorso va rigettato perché infondato. Nulla sulle spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dai ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2083/2020 R.G.; rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2083/2020 R.G., avente ad oggetto “rendita ai superstiti”;
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._3
tutti residenti a [...], c.da Piani 33, in proprio e nella qualità di eredi di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a IN (ME) il 04.05.2019, Per_1 rappresentati e difesi dagli Avv. Salvatore Caccamo e Pietro Latino del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro:
Controparte_1
C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo, rep. N. 711 del 19.12.2018; Per_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2020 e Parte_1 Parte_2 [...]
- rispettivamente vedova e figli di , autotrasportatore per conto terzi Parte_3 Persona_1 deceduto in IN (ME) intorno alle ore 04:30 del 04.05.2019 in occasione del sinistro stradale occorsogli all'altezza del Km. 36+100 dell'autostrada A/18 Messina-Catania, che nel frangente percorreva, alla guida dell'autovettura Ford targata FS466YN, per recarsi a CO MA (ME), dove era atteso dal titolare dell'impresa “Vaseria LO NC” per verificare la tipologia di merce da trasportare -, ritenendo sussistente la fattispecie di infortunio in itinere e lamentando il rigetto, da parte dell' della proposta istanza di riconoscimento in loro favore della rendita CP_1 vitalizia ex art. 13 D.Lvo n. 38/2000, hanno chiesto volersi “affermare l'infortunio occorso al sig.
come infortunio in itinere per come determinato dall'occasione di lavoro e Persona_1 conseguentemente dire l'attività esercitata dallo stesso rientrante tra quelle prospettate dalle norme sulla assicurazione infortuni;
conseguentemente, accertare il diritto degli odierni ricorrenti n.q. di eredi del sig. , alla rendita vitalizia ex art. 13 d.lgs n. 38/2000 per la Persona_1 perdita del loro caro, da liquidarsi in relazione alla retribuzione massima convenzionale del settore, all'anticipazione una tantum della rendita pari a tre mensilità della quota annua CP_1 determinata sul minimale retributivo del legge secondo gli importi previsti per i nuclei composti da tre familiari, all'assegno funerario secondo gli importi previsti dalla legge e a tutte le indennità correlate al decesso del lavoratore per causa di lavoro;
conseguentemente condannare l' al CP_1 pagamento delle somme che risulteranno dovute per le causali suddette e per ogni altra indennità correlata al decesso del lavoratore, con rivalutazione e interessi legali”. Costituitosi in lite, l' ha eccepito la radicale infondatezza del ricorso, la reclamata CP_1 rendita vitalizia per danno biologico ex art. 13 D.Lvo n. 38/2000 non riguardando gli infortuni mortali e non essendo prevista in favore di figli maggiorenni non studenti universitari, dovendosi peraltro escludere a monte, attese le circostanze, l'ascrivibilità del decesso del dante causa ad infortunio in itinere. Raccolte le ammesse prove testimoniali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.09.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. A mente dell'art. 2, primo e ultimo comma, d.P.R. n. 1124/1965, infatti, “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, ivi comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” e “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”. Ancorché il teste NC LO, sentito all'udienza dell'08.02.2023, abbia dichiarato “ho saputo della morte di il giorno stesso in cui è accaduta, in quanto ho ricevuto Persona_1 una chiamata da un amico comune che mi ha informato del fatto. La mattina del 4 maggio 2019 in cui si è verificato l'incidente stradale, avevo appuntamento con il presso la mia vaseria alle Per_1 ore 8. Alle 8:30 l'amico di cui ho detto ha chiamato presso il mio ufficio comunicando a mia figlia, che ha risposto al telefono, dell'incidente stradale in questione. Quella mattina avevamo appuntamento per programmare le consegne dei vasi da effettuare in relazione alla campagna dei ciclamini” e “il veniva a CO con un camion quando doveva effettuare trasporti o Per_1 consegna di materiale oppure con la propria automobile quando dovevamo solo discutere del programma delle consegne secondo quanto ho prima precisato” - così confermando che l'intrapresa trasferta in auto del dante causa dei ricorrenti fosse finalizzata allo svolgimento di attività preparatoria al trasporto di vasellame commissionatogli da esso teste -, va nondimeno osservato che il sinistro nel quale il ha perso la vita si è verificato “verso le ore 04:35 del giorno Per_1 04.05.2019 sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza del km. 36+100 rampa d'uscita svincolo IN (ME) per veicoli provenienti di Catania” (cfr. rapporto di polizia del 22.05.2019, in atti), percorso non coerente con la destinazione di CO MA (ME), dove il sarebbe giunto circa un'ora dopo (con oltre due ore di anticipo, dunque, sull'appuntamento Per_1 delle h. 08.00 con il titolare della vaseria), ove avesse proseguito sull'autostrada in direzione di Messina. L'entità dell'anticipo orario e il punto di verificazione del sinistro indicano per contro che il non fosse immediatamente od unicamente diretto a CO, ma che intendesse quanto Per_1 meno giungervi dopo essere passato da IN, o da altra località raggiungibile uscendo dalla A18 a quello svincolo, per motivi che non è dato conoscere e che tuttavia appaiono estranei alla programmazione del trasporto di vasellame da svolgere su incarico del teste LO;
attesa la non normalità del percorso, non può perciò ritenersi che l'infortunio soddisfi i requisiti di cui al richiamato art. 2 D.Lvo n. 1124/1965 affinché lo si possa qualificare in itinere (cfr. CASS. n. 22180/2021; CASS. n. 17917/2017). Ritenuta per quanto sopra l'omessa prova dei fatti costitutivi del vantato diritto alle reclamate prestazioni, il ricorso va rigettato perché infondato. Nulla sulle spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dai ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2083/2020 R.G.; rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella