Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 22010
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Sentenza 24 luglio 2023

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In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 22010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22010
    Data del deposito : 24 luglio 2023

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