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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2619/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. VOLPI MARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. SALVONI VERONICA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 5.2.2025)
“Pronunciare la sentenza di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Vita separata con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Calcinato (BS) alla Via Ippolito Nievo nr. 43, di proprietà esclusiva della sig.ra resta definitivamente assegnata alla stessa proprietaria;
Pt_1
3) Alla sig.ra in quanto già proprietaria della maggior parte di essi prima del matrimonio, Pt_1
restano altresì assegnati in proprietà mobili, elettrodomestici e suppellettili tutti che attualmente la arredano fatta eccezione per alcuni effetti personali e specificatamente: soprammobile fatto a forma di ciliegia;
uno svuotatasche;
una coperta e un peluche (orsetto); documenti medici;
attrezzi di lavoro,
1 ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva del signor he quest'ultimo provvederà CP_1
quanto prima a ritirare, con congruo preavviso alla signora Pt_1
4) I coniugi dichiarano di non avere altri beni in comproprietà da suddividere ad eccezione del conto corrente e del collegato dossier titoli di cui al punto 6) della presente scrittura;
5) I due coniugi sono autosufficienti esercitando entrambi attività lavorativa e, pertanto, non hanno reciprocamente pretese economiche di mantenimento;
6) Poichè ai coniugi è cointestato il conto corrente n. 3514603, acceso presso IN BA (oltre al relativo dossier titoli), entro e non oltre il 28.02.2024, suddivideranno tra loro al cinquanta per cento le somme ivi giacenti al netto delle spese di chiusura del conto. Qualora dette giacenze fossero inferiori a quelle risultanti alla data del 19.04.22, che le parti dichiarano concordemente di essere state pari a euro 55.600,00 (euro cinquantacinquemilasecicento,00), la sig.ra provvederà a integrare Pt_1
la differenza della quota spettante al signor dedotte comunque da tale importo le CP_1
spese bancarie e di chiusura del conto da suddividersi equamente al cinquanta per cento. Sarà inoltre suddiviso al cinquanta per cento tra le parti il dossier titoli collegato al conto corrente sopra indicato.
La liquidazione delle spettanze di ciascuno dei coniugi relativamente al dossier titoli potrà avvenire mediante vendita dei titoli e/o assegnazione totale o parziale degli stessi alla parte che ne manifesti l'interesse.
7) La signora a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti, a qualsiasi Parte_1
titolo e/o ragione, nessuna esclusa, da parte del signor n ordine ai loro pregressi Controparte_1
rapporti, verserà al marito, in unica soluzione, entro cinque giorni dal perfezionamento della separazione, la somma omnicomprensiva di euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00);
8) I coniugi concordano che l'autoveicolo attualmente intestato alla sig.ra rimanga Pt_1
definitivamente a lei assegnato e di sua esclusiva proprietà;
9) Le spese legali sostenute per addivenire alla separazione consensuale e al divorzio congiunto contestuali sono compensate tra le parti.
10) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 15.7.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 19, parte II, serie
A, anno 2016.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 220/2024, pubblicata in data 17.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2619/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. VOLPI MARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. SALVONI VERONICA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 5.2.2025)
“Pronunciare la sentenza di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Vita separata con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Calcinato (BS) alla Via Ippolito Nievo nr. 43, di proprietà esclusiva della sig.ra resta definitivamente assegnata alla stessa proprietaria;
Pt_1
3) Alla sig.ra in quanto già proprietaria della maggior parte di essi prima del matrimonio, Pt_1
restano altresì assegnati in proprietà mobili, elettrodomestici e suppellettili tutti che attualmente la arredano fatta eccezione per alcuni effetti personali e specificatamente: soprammobile fatto a forma di ciliegia;
uno svuotatasche;
una coperta e un peluche (orsetto); documenti medici;
attrezzi di lavoro,
1 ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva del signor he quest'ultimo provvederà CP_1
quanto prima a ritirare, con congruo preavviso alla signora Pt_1
4) I coniugi dichiarano di non avere altri beni in comproprietà da suddividere ad eccezione del conto corrente e del collegato dossier titoli di cui al punto 6) della presente scrittura;
5) I due coniugi sono autosufficienti esercitando entrambi attività lavorativa e, pertanto, non hanno reciprocamente pretese economiche di mantenimento;
6) Poichè ai coniugi è cointestato il conto corrente n. 3514603, acceso presso IN BA (oltre al relativo dossier titoli), entro e non oltre il 28.02.2024, suddivideranno tra loro al cinquanta per cento le somme ivi giacenti al netto delle spese di chiusura del conto. Qualora dette giacenze fossero inferiori a quelle risultanti alla data del 19.04.22, che le parti dichiarano concordemente di essere state pari a euro 55.600,00 (euro cinquantacinquemilasecicento,00), la sig.ra provvederà a integrare Pt_1
la differenza della quota spettante al signor dedotte comunque da tale importo le CP_1
spese bancarie e di chiusura del conto da suddividersi equamente al cinquanta per cento. Sarà inoltre suddiviso al cinquanta per cento tra le parti il dossier titoli collegato al conto corrente sopra indicato.
La liquidazione delle spettanze di ciascuno dei coniugi relativamente al dossier titoli potrà avvenire mediante vendita dei titoli e/o assegnazione totale o parziale degli stessi alla parte che ne manifesti l'interesse.
7) La signora a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti, a qualsiasi Parte_1
titolo e/o ragione, nessuna esclusa, da parte del signor n ordine ai loro pregressi Controparte_1
rapporti, verserà al marito, in unica soluzione, entro cinque giorni dal perfezionamento della separazione, la somma omnicomprensiva di euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00);
8) I coniugi concordano che l'autoveicolo attualmente intestato alla sig.ra rimanga Pt_1
definitivamente a lei assegnato e di sua esclusiva proprietà;
9) Le spese legali sostenute per addivenire alla separazione consensuale e al divorzio congiunto contestuali sono compensate tra le parti.
10) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 15.7.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al n. 19, parte II, serie
A, anno 2016.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 220/2024, pubblicata in data 17.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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